CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con determiAZne del trattamento sanzionatorio ad opera di codesta Corte. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 1 luglio 2021, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che con pronuncia 13 gennaio 2021 aveva annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la precedente pronuncia di appello, riduceva la pena inflitta a AN AN ad anni 2, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed C 39.000 di multa, 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Angela Porcelli, lamentando con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata applicazione della riduzione prevista per l'esclusione della recidiva così come invece era obbligo per il giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4858 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/12/2022 1.3 Con parere ritualmente depositato il procuratore generale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio osservato il disposto della pronuncia della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero quanto al primo motivo, come rilevato anche dal procuratore generale nelle sue conclusioni, la pronuncia del giudice di rinvio appare avere parzialmente eluso l'obbligo imposto dalla pronuncia di annullamento calcolando in misura minima e cioè pari a 10 giorni di reclusione, l'aumento di pena stabilito dal primo giudice per la recidiva poi eliminata. Tale valutazione deve ritenersi errata;
posto infatti che il giudice di primo grado nel calcolo della pena esposto a pagina 8 della motivazione fa espresso riferimento all'operatività del criterio moderatore di cui all'art. 63 cod.pen., in presenza di due circostanze ad effetto speciale quali la recidiva reiterata e l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, e che tale criterio prevede un aumento massimo sino ad un terzo, correttamente il ricorso segnala come secondo il disposto dell'art. 99 comma quinto cod.proc.pen., nei casi di delitti in materia di stupefacenti aggravati dall'ingente quantità, l'aumento per la recidiva reiterata non può essere inferiore ad un terzo. E poiché non può ritenersi che il giudice di primo grado abbia applicato una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale, deve ritenersi che nel combinato disposto degli artt. 63 quarto comma e 99 quinto comma cod.pen. l'aumento per la recidiva reiterata non sia stato stabilito nella misura inferiore ad un terzo. Ne consegue che il giudice di primo grado nello stabilire la pena base di anni 3 di reclusione ed C 40.000 di multa ha determinato un aumento di un terzo ai fini della recidiva reiterata da stabilirsi pertanto nella misura di mesi 9 di reclusione ed C 10.000. Pertanto la corte di appello in sede di rinvio ha errato nel calcolo della pena e la stessa va ridotta da questa Corte di cessazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., stabilendo che la pena base vada scontata nella misura sopra indicata ( mesi 9 ed C 10.000) e cioè dell'aumento stabilito per la recidiva;
la nuova pena base va pertanto fissata in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 30.000 aumentata della metà per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80 citata ad anni 3, mesi 4, giorni 15 di reclusione ed C 45.000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 2 mesi 3 di reclusione ed C 30.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 30.000 di multa. Roma, 22 dicembre 2022 IL CONSIGLIERE EST. AZ AR
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con determiAZne del trattamento sanzionatorio ad opera di codesta Corte. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 1 luglio 2021, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che con pronuncia 13 gennaio 2021 aveva annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la precedente pronuncia di appello, riduceva la pena inflitta a AN AN ad anni 2, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed C 39.000 di multa, 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Angela Porcelli, lamentando con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata applicazione della riduzione prevista per l'esclusione della recidiva così come invece era obbligo per il giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4858 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/12/2022 1.3 Con parere ritualmente depositato il procuratore generale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio osservato il disposto della pronuncia della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero quanto al primo motivo, come rilevato anche dal procuratore generale nelle sue conclusioni, la pronuncia del giudice di rinvio appare avere parzialmente eluso l'obbligo imposto dalla pronuncia di annullamento calcolando in misura minima e cioè pari a 10 giorni di reclusione, l'aumento di pena stabilito dal primo giudice per la recidiva poi eliminata. Tale valutazione deve ritenersi errata;
posto infatti che il giudice di primo grado nel calcolo della pena esposto a pagina 8 della motivazione fa espresso riferimento all'operatività del criterio moderatore di cui all'art. 63 cod.pen., in presenza di due circostanze ad effetto speciale quali la recidiva reiterata e l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, e che tale criterio prevede un aumento massimo sino ad un terzo, correttamente il ricorso segnala come secondo il disposto dell'art. 99 comma quinto cod.proc.pen., nei casi di delitti in materia di stupefacenti aggravati dall'ingente quantità, l'aumento per la recidiva reiterata non può essere inferiore ad un terzo. E poiché non può ritenersi che il giudice di primo grado abbia applicato una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale, deve ritenersi che nel combinato disposto degli artt. 63 quarto comma e 99 quinto comma cod.pen. l'aumento per la recidiva reiterata non sia stato stabilito nella misura inferiore ad un terzo. Ne consegue che il giudice di primo grado nello stabilire la pena base di anni 3 di reclusione ed C 40.000 di multa ha determinato un aumento di un terzo ai fini della recidiva reiterata da stabilirsi pertanto nella misura di mesi 9 di reclusione ed C 10.000. Pertanto la corte di appello in sede di rinvio ha errato nel calcolo della pena e la stessa va ridotta da questa Corte di cessazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., stabilendo che la pena base vada scontata nella misura sopra indicata ( mesi 9 ed C 10.000) e cioè dell'aumento stabilito per la recidiva;
la nuova pena base va pertanto fissata in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 30.000 aumentata della metà per effetto dell'aggravante di cui all'art. 80 citata ad anni 3, mesi 4, giorni 15 di reclusione ed C 45.000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 2 mesi 3 di reclusione ed C 30.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 30.000 di multa. Roma, 22 dicembre 2022 IL CONSIGLIERE EST. AZ AR