Art. 41.
Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.
Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.