CASS
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 13279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CC - Presidente - Sent. n. 336/2025 GI LI CC – 19/02/2025 UE GA - Relatore - R.G.N. 41282/2024 OR TO UC GI GI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da IT IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Lecce il 16/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UE GA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. M. Scardia, l’avv. L. Pasca e l’avv. R. Benfatto che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IT IO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 (capi B e B20), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13279 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/02/2025 2 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. -Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale stabile acquirente. Argomenta il ricorrente la violazione di legge e il vizio di motivazione là dove l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente quale stabile acquirente dal sodalizio in ragione di soli tre acquisti in un ristretto arco temporale (capo 20) nonostante l’associazione avesse continuato nello svolgimento dell’attività illecita anche per il periodo successivo alla contestazione dei tre episodi di acquisto, sicchè mancherebbe la dimostrazione dell’affectio societatis che discende dal mutato rapporto tra fornitore/acquirente. La motivazione sarebbe altresì illogica là dove l’ordinanza impugnata avrebbe superato il dato obiettivo dell’assenza di elementi dimostrativi di acquisti successivi a quelli contestati sul rilievo che era mancata la fonte probatoria costituita dalle conversazioni sulla piattaforma Sky Ecc. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, ai sensi degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. in punto attualità, stante il tempo silente trascorso dal fatto, e la contraddittorietà della motivazione là dove non avrebbe considerato gli elementi difensivi circa la rescissione del legame e, dunque, l’attualità del pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Giova rilevare come, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di acquirente continuativo di sostanze stupefacenti, tipo cocaina, dall’associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da ET ET e LE BE, operante nella provincia di Brindisi, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo B) e dei singoli reati di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo B20), rispetto al quale non è contestata la gravità indiziaria. Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere 3 fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile al costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (già Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). In tale ambito si è chiarito che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al 4 suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 - 01 2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha ritenuto la veste di partecipe all’associazione del IT in ragione dell’acquisto di sostanza stupefacente in tre occasioni, descritte nel capo 20), su cui non è in discussione la gravità indiziaria, rispettivamente commesse nel 2020 e una nel 2021, in un contesto di continuità dell’operatività dell’associazione a tutto il 2021, dei contatti diretti con il capi ET e LE, dell’esistenza di una reciproca fiducia e di assiduità dei rapporti desunta dal riferimento al “solito posto” in cui si incontravano e dagli importi significativi degli acquisti in quantità considerevole (€ 39.000,00) come risulta dalla contabilità, a nulla rilevando l’assenza di ulteriori contatti tra costoro dal febbraio 2021, dal momento che a far tempo da tale data era venuta meno la fonte probatoria costituita dalle conversazioni criptate. Con riguardo a tale ultimo aspetto rileva, il Collegio, come ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto reciproco riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6 , n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01), purchè vi siano gli elementi indicati dalla giurisprudenza, dimostrativi della trasformazione del rapporto da mero acquirente a partecipe dell’associazione, in un contesto nel quale secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia l’operatività dell’associazione era continuata a tutto il 2021. L’ordinanza impugnata, dunque, fonda la partecipazione sulla commissione di tre reati scopo di acquisto di sostanza stupefacente in quantità ingente (un chilogrammo di cui al capo 20), in un breve lasso temporale e, dunque, sulla reiterazione in un contesto di ritenuta reciproca fiducia dimostrata dai rapporti tra il IT e i capi e dalla dimostrata capacità di acquisti in quantitativi considerevoli tali per cui, da un lato, il IT garantiva il programma criminoso dell’associazione e dall’altro i sodali facevano riferimento per la continuità dell’attività illecita sul contributo del IT negli acquisti di droga dall’associazione. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione congrua sul punto rispetto la quale il ricorrente non si confronta compiutamente dal momento che non censura l’intera ratio decidendi che non è fondata esclusivamente sul numero di acquisti. Non una mera reiterazione della fornitura è l’elemento dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, ma ciò che rileva è che tale fornitura, per le sue 5 caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, ha assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporta, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice ha dato conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato e ciò in quanto la partecipazione all’associazione postula un comune fine di acquirente e fornitore sulla protrazione dell’attività illecita e dunque del programma criminoso messo in dubbio dal mancato apporto dell’acquirente stabile/partecipe. La motivazione sul punto, cfr pag. 19, peraltro solo in parte censurata dal ricorrente, è congrua e corretta sul piano del diritto. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta, parimenti, manifestamente infondato. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e di quelli di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., come contestati al ricorrente, a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698). Quanto alla rilevanza del c.d. tempo silente, a prescindere dall’opzione interpretativa dei rapporti tra gli artt. 275 comma 3 cod.proc.pen. e art. 274 cod.proc.pen. in temini di prevalenza della legge speciale o meno, su cui l’orientamento della giurisprudenza non è uniforme, l’ordinanza impugnata ha escluso la rilevanza del decorso del tempo dai fatti in ragione della circostanza che le condotte contestate risalgono al 2021, sicché non è apprezzabile un tempo silente, di due anni, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Nel caso in esame, in ogni caso, l’ordinanza impugnata ha, da un lato, rilevato che la presunzione pur relativa non era superata da allegazioni difensive, non essendo emersa una rescissione dal contesto criminoso, ma, poi, ha positivamente argomentato la concretezza ed attualità del pericolo derivante dalle modalità del fatto caratterizzata anche dall’uso della violenza nelle azioni punitive verso gli spacciatori, e dai precedenti penali, anche specifici, per associazione a delinquere, ed ha escluso l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con l’ausilio del braccialetto elettronico, in ragione della inidoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva nei reati a base associativa, ma anche, con riguardo al ricorrente, in ragione di una negativa prognosi di osservanza delle prescrizioni alla luce dei profili di personalità come tratteggiati. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA LU CC
udita la relazione svolta dal consigliere UE GA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. M. Scardia, l’avv. L. Pasca e l’avv. R. Benfatto che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IT IO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 (capi B e B20), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13279 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/02/2025 2 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. -Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale stabile acquirente. Argomenta il ricorrente la violazione di legge e il vizio di motivazione là dove l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente quale stabile acquirente dal sodalizio in ragione di soli tre acquisti in un ristretto arco temporale (capo 20) nonostante l’associazione avesse continuato nello svolgimento dell’attività illecita anche per il periodo successivo alla contestazione dei tre episodi di acquisto, sicchè mancherebbe la dimostrazione dell’affectio societatis che discende dal mutato rapporto tra fornitore/acquirente. La motivazione sarebbe altresì illogica là dove l’ordinanza impugnata avrebbe superato il dato obiettivo dell’assenza di elementi dimostrativi di acquisti successivi a quelli contestati sul rilievo che era mancata la fonte probatoria costituita dalle conversazioni sulla piattaforma Sky Ecc. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, ai sensi degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. in punto attualità, stante il tempo silente trascorso dal fatto, e la contraddittorietà della motivazione là dove non avrebbe considerato gli elementi difensivi circa la rescissione del legame e, dunque, l’attualità del pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Giova rilevare come, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di acquirente continuativo di sostanze stupefacenti, tipo cocaina, dall’associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da ET ET e LE BE, operante nella provincia di Brindisi, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo B) e dei singoli reati di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo B20), rispetto al quale non è contestata la gravità indiziaria. Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere 3 fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile al costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (già Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). In tale ambito si è chiarito che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al 4 suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 - 01 2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha ritenuto la veste di partecipe all’associazione del IT in ragione dell’acquisto di sostanza stupefacente in tre occasioni, descritte nel capo 20), su cui non è in discussione la gravità indiziaria, rispettivamente commesse nel 2020 e una nel 2021, in un contesto di continuità dell’operatività dell’associazione a tutto il 2021, dei contatti diretti con il capi ET e LE, dell’esistenza di una reciproca fiducia e di assiduità dei rapporti desunta dal riferimento al “solito posto” in cui si incontravano e dagli importi significativi degli acquisti in quantità considerevole (€ 39.000,00) come risulta dalla contabilità, a nulla rilevando l’assenza di ulteriori contatti tra costoro dal febbraio 2021, dal momento che a far tempo da tale data era venuta meno la fonte probatoria costituita dalle conversazioni criptate. Con riguardo a tale ultimo aspetto rileva, il Collegio, come ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto reciproco riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6 , n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01), purchè vi siano gli elementi indicati dalla giurisprudenza, dimostrativi della trasformazione del rapporto da mero acquirente a partecipe dell’associazione, in un contesto nel quale secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia l’operatività dell’associazione era continuata a tutto il 2021. L’ordinanza impugnata, dunque, fonda la partecipazione sulla commissione di tre reati scopo di acquisto di sostanza stupefacente in quantità ingente (un chilogrammo di cui al capo 20), in un breve lasso temporale e, dunque, sulla reiterazione in un contesto di ritenuta reciproca fiducia dimostrata dai rapporti tra il IT e i capi e dalla dimostrata capacità di acquisti in quantitativi considerevoli tali per cui, da un lato, il IT garantiva il programma criminoso dell’associazione e dall’altro i sodali facevano riferimento per la continuità dell’attività illecita sul contributo del IT negli acquisti di droga dall’associazione. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione congrua sul punto rispetto la quale il ricorrente non si confronta compiutamente dal momento che non censura l’intera ratio decidendi che non è fondata esclusivamente sul numero di acquisti. Non una mera reiterazione della fornitura è l’elemento dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, ma ciò che rileva è che tale fornitura, per le sue 5 caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, ha assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporta, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice ha dato conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato e ciò in quanto la partecipazione all’associazione postula un comune fine di acquirente e fornitore sulla protrazione dell’attività illecita e dunque del programma criminoso messo in dubbio dal mancato apporto dell’acquirente stabile/partecipe. La motivazione sul punto, cfr pag. 19, peraltro solo in parte censurata dal ricorrente, è congrua e corretta sul piano del diritto. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta, parimenti, manifestamente infondato. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e di quelli di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., come contestati al ricorrente, a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698). Quanto alla rilevanza del c.d. tempo silente, a prescindere dall’opzione interpretativa dei rapporti tra gli artt. 275 comma 3 cod.proc.pen. e art. 274 cod.proc.pen. in temini di prevalenza della legge speciale o meno, su cui l’orientamento della giurisprudenza non è uniforme, l’ordinanza impugnata ha escluso la rilevanza del decorso del tempo dai fatti in ragione della circostanza che le condotte contestate risalgono al 2021, sicché non è apprezzabile un tempo silente, di due anni, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Nel caso in esame, in ogni caso, l’ordinanza impugnata ha, da un lato, rilevato che la presunzione pur relativa non era superata da allegazioni difensive, non essendo emersa una rescissione dal contesto criminoso, ma, poi, ha positivamente argomentato la concretezza ed attualità del pericolo derivante dalle modalità del fatto caratterizzata anche dall’uso della violenza nelle azioni punitive verso gli spacciatori, e dai precedenti penali, anche specifici, per associazione a delinquere, ed ha escluso l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con l’ausilio del braccialetto elettronico, in ragione della inidoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva nei reati a base associativa, ma anche, con riguardo al ricorrente, in ragione di una negativa prognosi di osservanza delle prescrizioni alla luce dei profili di personalità come tratteggiati. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA LU CC