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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10485 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 15694 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
( Avv.to M.C. Migliorini ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/4/2025 parte ricorrente in epigrafe premetteva : aveva prestato servizio alle dipendente dell'Istituto Paritario “ Padre IO” con sede in San Prisco ( CE) alla via Nazionale Appia negli anni scolastici: dal 1/09/2018 al 31/08/2019; dal 01/09/2019 al 31/08/2020; dal 01/09/2020 al 31/08/2021, come risulta da certificato di servizio;
aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria d'istituto di III^ fascia personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027 presso l' Istituto Piazza Damiano Sauli - Roma;
con provvedimento del Dirigente scolastico del 03/10/2024 veniva individuata quale destinataria della proposta di assunzione in qualità di personale Ata profilo professionale Collaboratore scolastico” per il periodo dal dal 03/10/2024 al 04/10/2024 come da regolare contratto (cfr.all3) ; instaurato il rapporto di lavoro in data 04/03/2025 veniva notificato il Decreto rettifica Punteggio Graduatoria D'Istituto III Fascia Personale Ata Triennio 2024/2027 – prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 ; tale decreto rettificava il suo punteggio da punti 19,90 profilo collaboratore scolastico a punti 10,90 e da punti 10.60 a punti 8,80 profilo assistente amministrativo (cfr.all4, 5) e non indicava alcuna motivazione alla base della sua emissione;
a seguito di corrispondenza avuta tra la ricorrente e l'Istituto scolastico resistente si può facilmente dedurre che la rettifica veniva operata per non riuscire a contattare l'Istituto Paritario Padre IO e, come confermato in diversi colloqui avuti tra la ricorrente e l'istituto Statale, per l'omesso versamento dei contributi nel periodo dal 2018 al 2021. CP_2
Argomentava in ordine : alla illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e comunque alla nullità dello stesso per difetto di motivazione;
all'illegittimo disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato da scuola paritaria;
all'illegittimità dell'attività di controllo esercitata dal dirigente di scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia Decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027; Vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ” Si costituiva Il argomentando in ordine alla legittimità dell'operato di essa CP_3
Amministrazione atteso il mancato versamento dei contributi relativo al servizio presso l'istituto paritario Padre IO come da documentazione acquisita dall' Richiamava il DM 640/2017 art. 8 CP_2 co.
8.5 secondo cui
“l'Amministrazione, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione”. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese . Disposto rinvio per discussione con la modalità della trattazione scritta la causa veniva decisa .
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso . Deve richiamarsi , anche ai fini dell'art 118 disp att c.p.c.,la condivisibile motivazione di cui alla sentenza Tribunale Velletri n° 399/2023 pubblicata il 18/4/2023 est Dott. Falcione secondo la quale : “ Nel merito va stabilito se la regolarità contributiva costituisce un elemento necessario per attribuire efficacia giuridica al rapporto di lavoro, e se quindi, in assenza, come è nel caso di specie, è giustificata l'integrale esclusione dalla valutazione del servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso l'Istituto paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli, ovvero se la mancata regolarizzazione contributiva del dipendete costituisce un comportamento del datore di lavoro che, pur essendo sicuramente inadempiente ad un preciso obbligo di legge, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore e, quindi, a precludergli il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza. E', invece sicuramente presupposto indefettibile l'effettività del servizio preruolo prestato presso la scuola paritaria, per cui, in caso di specifica contestazione mossa sul punto dall'Amministrazione scolastica, ex art. 115 c.p.c., il relativo onere della prova grava sul ricorrente, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c.. L'assenza della prova dell'effettivo svolgimento del servizio giustifica, pertanto, sia la rettifica del punteggio sia la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in esame il ricorrente afferma di avere prestato servizio in qualità di CP_ Collaboratore Scolastico dall' all 2003/2004 part-time presso l'Istituto CP_4
San Tommaso D'Aquino di Napoli, gestito dalla omonima società dichiarata fallita dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli con sentenza n. 219/2016. La circostanza non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione scolastica resistente, e in ogni caso risulta documentata dal Certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico della predetta scuola paritaria e dai contratti di lavoro prodotti in atti dal lavoratore (doc 8 e 9). Va, peraltro, evidenziato che il Dirigente dell'Istituto paritario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per cui la certificazione prodotta dal ricorrente ha valore di atto pubblico e, in quanto tale, fa' prova piena dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. E' tuttavia altrettanto pacifico che, in relazione al predetto servizio pre-ruolo, non risultano versamenti contributivi in favore del , come è ulteriormente confermato dalla Pt_2 circostanza che il ricorrente, in data 30.09.2021 (e non il 12.07.2019 come erroneamente indicato in ricorso), ha presentato domanda all per ottenere il riscatto dei relativi CP_2 periodi contributivi. A parere del giudicante va al riguardo condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa del ricorrente secondo cui, l'inottemperanza dell'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, in difetto di una specifica previsione normativa, non può, di per sé solo, né privare di efficacia il rapporto tra le parti (in specie non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore), né costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, ciò soprattutto nei casi in cui, come quello in oggetto, l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata ed è, altresì, supportata da prova documentale. Vale poi la pena di evidenziare che la normativa vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di II Fascia del personale ATA (D.M. n. 647/2017) non fa' riferimento alcuno all'assolvimento degli obblighi contributivi, limitandosi a prevedere che il punteggio relativo al servizio svolto presso scuole non statali paritarie è ridotto della metà, nonché a precisare che è valutabile solo il servizio effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta. La normativa di riferimento pone, quindi, quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l'effettivo svolgimento dell'attività presso la scuola paritaria per cui, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento, dall'altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto. Inoltre, in relazione all'inadempimento della parte datoriale, ritiene questo giudicante che, in assenza della prova contraria, manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del lavoratore che, infatti, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione. Conseguentemente, non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro. Si ritengono pertanto, illegittime le determinazioni assunte dal Scolastico del CP_5 in punto di rideterminazione del punteggio assegnato ai fini Controparte_6 dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III Fascia, cui è conseguita la risoluzione, in via di autotutela, del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3018 stipulato dal CP_ ricorrente in data 16.09.2021 con il Dirigente Scolastico dell Giovanni Falcone di Anzio. Conclusivamente, la non imputabilità dell'inadempimento in questione e l'inconsapevolezza del lavoratore costituiscono elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati (con particolare riferimento al ripristino del punteggio precedente, salvi ulteriori e diversi provvedimenti dell'amministrazione motivati con riferimento ad altri presupposti). ” Facendo applicazione di tali principi deve rilevarsi che nelle fattispecie il non CP_1 ha contestato l'effettività del servizio prestato dal ricorrente Istituto Paritario “ Padre IO” con sede in San Prisco ( CE) : al riguardo il si è limitato ad un assunto all'ultima CP_1 pagina della comparsa del testuale tenore “ Il servizio è valutabile solo se effettivamente prestato “ che ex se neppure integra una contestazione generica e tantomeno specifica . In ogni caso parte ricorrente sul punto ha versato in atti documentazione ( all 2 al ricorso ) proveniente da pubblico ufficiale facente prova fino a querela di falso . Solo ad abuntantiam si rileva la totale carenza di motivazione del decreto di rettifica impugnato e ciò rende , anche sotto tale profilo , inconferente il richiamo da parte del Mim al DM 640/2017 che espressamente prevede che il provvedimento , peraltro “ di esclusione “ e non rettifica , sia motivato.
Pertanto in accoglimento del ricorso deve accertarsi l'illegittimità del decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027.
Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027 ; condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente di € 3000,00 oltre accessori di legge . Roma 21/10/2025 Il G.L.
Dott.E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 15694 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
( Avv.to M.C. Migliorini ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/4/2025 parte ricorrente in epigrafe premetteva : aveva prestato servizio alle dipendente dell'Istituto Paritario “ Padre IO” con sede in San Prisco ( CE) alla via Nazionale Appia negli anni scolastici: dal 1/09/2018 al 31/08/2019; dal 01/09/2019 al 31/08/2020; dal 01/09/2020 al 31/08/2021, come risulta da certificato di servizio;
aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria d'istituto di III^ fascia personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027 presso l' Istituto Piazza Damiano Sauli - Roma;
con provvedimento del Dirigente scolastico del 03/10/2024 veniva individuata quale destinataria della proposta di assunzione in qualità di personale Ata profilo professionale Collaboratore scolastico” per il periodo dal dal 03/10/2024 al 04/10/2024 come da regolare contratto (cfr.all3) ; instaurato il rapporto di lavoro in data 04/03/2025 veniva notificato il Decreto rettifica Punteggio Graduatoria D'Istituto III Fascia Personale Ata Triennio 2024/2027 – prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 ; tale decreto rettificava il suo punteggio da punti 19,90 profilo collaboratore scolastico a punti 10,90 e da punti 10.60 a punti 8,80 profilo assistente amministrativo (cfr.all4, 5) e non indicava alcuna motivazione alla base della sua emissione;
a seguito di corrispondenza avuta tra la ricorrente e l'Istituto scolastico resistente si può facilmente dedurre che la rettifica veniva operata per non riuscire a contattare l'Istituto Paritario Padre IO e, come confermato in diversi colloqui avuti tra la ricorrente e l'istituto Statale, per l'omesso versamento dei contributi nel periodo dal 2018 al 2021. CP_2
Argomentava in ordine : alla illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e comunque alla nullità dello stesso per difetto di motivazione;
all'illegittimo disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato da scuola paritaria;
all'illegittimità dell'attività di controllo esercitata dal dirigente di scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia Decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027; Vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ” Si costituiva Il argomentando in ordine alla legittimità dell'operato di essa CP_3
Amministrazione atteso il mancato versamento dei contributi relativo al servizio presso l'istituto paritario Padre IO come da documentazione acquisita dall' Richiamava il DM 640/2017 art. 8 CP_2 co.
8.5 secondo cui
“l'Amministrazione, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione”. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese . Disposto rinvio per discussione con la modalità della trattazione scritta la causa veniva decisa .
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso . Deve richiamarsi , anche ai fini dell'art 118 disp att c.p.c.,la condivisibile motivazione di cui alla sentenza Tribunale Velletri n° 399/2023 pubblicata il 18/4/2023 est Dott. Falcione secondo la quale : “ Nel merito va stabilito se la regolarità contributiva costituisce un elemento necessario per attribuire efficacia giuridica al rapporto di lavoro, e se quindi, in assenza, come è nel caso di specie, è giustificata l'integrale esclusione dalla valutazione del servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso l'Istituto paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli, ovvero se la mancata regolarizzazione contributiva del dipendete costituisce un comportamento del datore di lavoro che, pur essendo sicuramente inadempiente ad un preciso obbligo di legge, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore e, quindi, a precludergli il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza. E', invece sicuramente presupposto indefettibile l'effettività del servizio preruolo prestato presso la scuola paritaria, per cui, in caso di specifica contestazione mossa sul punto dall'Amministrazione scolastica, ex art. 115 c.p.c., il relativo onere della prova grava sul ricorrente, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c.. L'assenza della prova dell'effettivo svolgimento del servizio giustifica, pertanto, sia la rettifica del punteggio sia la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in esame il ricorrente afferma di avere prestato servizio in qualità di CP_ Collaboratore Scolastico dall' all 2003/2004 part-time presso l'Istituto CP_4
San Tommaso D'Aquino di Napoli, gestito dalla omonima società dichiarata fallita dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli con sentenza n. 219/2016. La circostanza non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione scolastica resistente, e in ogni caso risulta documentata dal Certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico della predetta scuola paritaria e dai contratti di lavoro prodotti in atti dal lavoratore (doc 8 e 9). Va, peraltro, evidenziato che il Dirigente dell'Istituto paritario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per cui la certificazione prodotta dal ricorrente ha valore di atto pubblico e, in quanto tale, fa' prova piena dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. E' tuttavia altrettanto pacifico che, in relazione al predetto servizio pre-ruolo, non risultano versamenti contributivi in favore del , come è ulteriormente confermato dalla Pt_2 circostanza che il ricorrente, in data 30.09.2021 (e non il 12.07.2019 come erroneamente indicato in ricorso), ha presentato domanda all per ottenere il riscatto dei relativi CP_2 periodi contributivi. A parere del giudicante va al riguardo condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa del ricorrente secondo cui, l'inottemperanza dell'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, in difetto di una specifica previsione normativa, non può, di per sé solo, né privare di efficacia il rapporto tra le parti (in specie non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore), né costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, ciò soprattutto nei casi in cui, come quello in oggetto, l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata ed è, altresì, supportata da prova documentale. Vale poi la pena di evidenziare che la normativa vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di II Fascia del personale ATA (D.M. n. 647/2017) non fa' riferimento alcuno all'assolvimento degli obblighi contributivi, limitandosi a prevedere che il punteggio relativo al servizio svolto presso scuole non statali paritarie è ridotto della metà, nonché a precisare che è valutabile solo il servizio effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta. La normativa di riferimento pone, quindi, quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l'effettivo svolgimento dell'attività presso la scuola paritaria per cui, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento, dall'altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto. Inoltre, in relazione all'inadempimento della parte datoriale, ritiene questo giudicante che, in assenza della prova contraria, manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del lavoratore che, infatti, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione. Conseguentemente, non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro. Si ritengono pertanto, illegittime le determinazioni assunte dal Scolastico del CP_5 in punto di rideterminazione del punteggio assegnato ai fini Controparte_6 dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III Fascia, cui è conseguita la risoluzione, in via di autotutela, del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3018 stipulato dal CP_ ricorrente in data 16.09.2021 con il Dirigente Scolastico dell Giovanni Falcone di Anzio. Conclusivamente, la non imputabilità dell'inadempimento in questione e l'inconsapevolezza del lavoratore costituiscono elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati (con particolare riferimento al ripristino del punteggio precedente, salvi ulteriori e diversi provvedimenti dell'amministrazione motivati con riferimento ad altri presupposti). ” Facendo applicazione di tali principi deve rilevarsi che nelle fattispecie il non CP_1 ha contestato l'effettività del servizio prestato dal ricorrente Istituto Paritario “ Padre IO” con sede in San Prisco ( CE) : al riguardo il si è limitato ad un assunto all'ultima CP_1 pagina della comparsa del testuale tenore “ Il servizio è valutabile solo se effettivamente prestato “ che ex se neppure integra una contestazione generica e tantomeno specifica . In ogni caso parte ricorrente sul punto ha versato in atti documentazione ( all 2 al ricorso ) proveniente da pubblico ufficiale facente prova fino a querela di falso . Solo ad abuntantiam si rileva la totale carenza di motivazione del decreto di rettifica impugnato e ciò rende , anche sotto tale profilo , inconferente il richiamo da parte del Mim al DM 640/2017 che espressamente prevede che il provvedimento , peraltro “ di esclusione “ e non rettifica , sia motivato.
Pertanto in accoglimento del ricorso deve accertarsi l'illegittimità del decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027.
Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di rettifica punteggio Graduatoria d'Istituto III fascia Personale ATA Triennio 2024/2027- prot . 0001433/2025 del 04/03/2025 o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria d'istituto ossia: di 19,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 10.60 per il profilo assistente amministrativo nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio2024/2027 ; condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente di € 3000,00 oltre accessori di legge . Roma 21/10/2025 Il G.L.
Dott.E. Capaccioli