TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 75
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Decreto cautelare 6 agosto 2025
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Decreto cautelare 9 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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Decreto presidenziale 29 dicembre 2025
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE; violazione degli artt. 9, comma 2 e 117, comma 2 lettera s) della Costituzione

    La motivazione relativa all’autorizzazione all’abbattimento non si fonda esclusivamente sulla classificazione dell’area come zona pascoliva protetta, ma include un autonomo accertamento in concreto delle misure di prevenzione adottate e della loro inefficacia. Pertanto, anche un’eventuale illegittimità del regolamento sulle zone pascolive protette non inficerebbe la legittimità dell’autorizzazione, che conserva un autonomo fondamento. Di conseguenza, le censure relative a tale regolamento sono inammissibili per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE; Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di proporzionalità; sviamento di potere

    Il parere dell’ISPRA, su cui si fonda il provvedimento, contiene una puntuale ricostruzione delle metodologie, dei dati tecnici e delle misure di prevenzione, nonché delle ragioni della loro inefficacia. L’ISPRA ha concluso per l’esistenza di un danno grave a breve termine e per l’integrazione della condizione di assenza di alternative soddisfacenti nel contesto concreto. Le censure relative all’insussistenza del danno grave e all’incidenza negativa sull’integrità della specie non sono accolte. La contraddittorietà motivazionale è solo apparente, poiché il provvedimento si fonda sia sulla classificazione normativa dell’area come zona protetta sia su una valutazione concreta dell’inefficacia delle misure. Le censure sull’omessa valutazione di alternative non letali, sul difetto di selettività e sulla violazione degli obblighi di protezione del bestiame sono infondate. L’abbattimento è configurato come rimedio eccezionale, necessario e proporzionato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di proporzionalità; sviamento di potere

    Le censure relative alla computabilità del lupo morto per avvelenamento sono dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’unico abbattimento effettivamente eseguito è stato uno solo. Le altre censure sono infondate per le stesse ragioni esposte nel rigetto del secondo motivo di ricorso. In particolare, il prelievo è stato effettuato entro una soglia prudenziale, la selettività è basata sulla probabilità scientifica, gli obblighi di protezione del bestiame sono stati considerati nel contesto delle possibilità concrete, e la misura è proporzionata e rappresenta l’extrema ratio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 75
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 75
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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