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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4543/2017
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. [...]
Email 1
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO E Email 2
Avv. Carmela FILICE E Email 4
Avv. Roberto ANNOVAZZI
Email 5 t
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2017 l'istante in epigrafe, proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 33420170003478868000, notificato in data 25.10.2017, con cui CP_2 richiedeva il pagamento di euro 3.526,40 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2013. A sostegno dell'opposizione in punto di fatto, rappresentava che in quanto socio accomandatario della Bar Ristoro di GR C. [...] aveva prodotto un reddito di partecipazione complessiva di Controparte_3 euro 16.256,00 e dal momento che la circolare CP_2 aveva fissato per l'anno 2013 il minimale di reddito, per la determinazione della contribuzione fissa, ad euro 15.357,00, risultava evidente che la contribuzione in eccedenza richiesta da CP 2 andava calcolata sulla somma in eccedenza, pari ad euro 899,00, per cui la contribuzione dovuta sarebbe stata di euro 196,34.
Pertanto, concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'CP_2 costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24, co.5 del D.lgs. 46/1999 e nel merito, il rigetto per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, stante la natura documentale della causa, decide all'esito della trattazione cartolare, con la presente sentenza.
****
Deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24, co.5 del D.lgs. 46/1999 poiché la notifica dell'atto opposto reca la data del 25.10.2017 e il ricorso è stato depositato in data 29.11.2017.
L'opposizione è fondata nel merito e deve essere accolta sulla base delle seguenti motivazioni.
Occorre premettere in diritto che, il calcolo dei contributi IVS gestione commercianti è collegato alla determinazione del reddito previdenziale come previsto dall'art. 3 bis del D.L.
n. 384/92 conv. nella 1. n. 438/92 a tenore del quale: "l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della l. 2 agosto 1990 n.233 è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono".
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi" (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3 ndr D.P.R. n. 917 del
1986, art. 6, comma 3, del testo post riforma del 2004, cfr. Cass. n. 16811/2023).
L'art. 5 del TUIR, ha poi specificato che “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”.
Così ricostruita la cornice normativa e giurisprudenziale della fattispecie in giudizio, è possibile passare all'esame concreto della vicenda per cui è causa.
Ebbene, il ricorrente non ha contestato l'an della pretesa contributiva, ma l'esatto ammontare della somma ingiunta per effetto, a suo dire, di un'errata determinazione della base imponibile.
L'opponente ha dedotto, infatti, di essere iscritto alla gestione commercianti in quanto socio di due società di persone, indicate in epigrafe e di aver prodotto nell'anno di causa un reddito di impresa pari ad euro 16.256,00, come da certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate in atti.
Pertanto, evidenziava che, dal momento che il minimale di reddito fissato da CP_2 sulla base della circolare n.24 del 8.2.2013, era euro 15.537,00, risultava evidente attraverso un semplice calcolo aritmetico che, l'eccedenza sul minimale su cui calcolare i contributi a percentuale era di euro 899,00.
Su questa base imponibile andava poi applicata l'aliquota contributiva del 21,84% indicata dalla predetta circolare per l'anno imposta 2013 al fine di determinare l'esatto ammontare dell'imposta IVS sul reddito eccedente il minimale, che parte ricorrente quantificava in euro
196,34.
Ebbene, la circolare CP_2 24/2013 prodotta in atti dalla parte ricorrente, nel determinare le misure dei contributi IVS dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2013, chiariva che:
"la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. minimale) sul quale deve essere versato in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi poi, tale livello minimo devono essere anche versati i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale fino al raggiungimento del massimale di reddito imponibile” (cfr. all. n. 5 ricorso).
Dunque, dalla documentazione prodotta in giudizio parte ricorrente offre prova di quanto preteso, anche in relazione al principio di non contestazione, dal momento che CP_2 non ha mosso contestazioni specifiche circa la modalità di calcolo della contribuzione IVS e la misura del credito previdenziale, prospettato dal ricorrente.
Né tantomeno, ha mosso contestazioni sulla produzione documentale di parte ricorrente dal quale risulta la modalità di calcolo della contribuzione previdenziale e il requisito reddituale per l'annualità di cui è causa.
Invero, parte resistente ha dedotto genericamente di aver calcolato gli importi dovuti sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno 2013, anche sulla base della recente giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, si deve evidenziare che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere della richiamata contestazione specifica, che si concreta nella ricostruzione alternativa dei fatti, in mancanza della quale i fatti medesimi si ritengono incontroversi [si richiama altresì il principio, da ritenersi applicabile anche al caso in esame, per cui: “nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa e non alla disponibilità del diritto medesimo" (Cass. Sez. Lav. n.
-
15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali, evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato).
Orbene, è opportuno rideterminare la somma dovuta in euro 196,34 in ragione delle argomentazioni suesposte ovverosia di aver prodotto nell'anno di causa un reddito di impresa pari ad euro 16.256,00, come da certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate, che dal momento che il minimale di reddito fissato da CP_2 sulla base della circolare n.24 del 8.2.2013,
era euro 15.537,00, risultava evidente attraverso un semplice calcolo aritmetico che,
l'eccedenza sul minimale su cui calcolare i contributi a percentuale era di euro 899,00, che su questa base imponibile andava poi applicata l'aliquota contributiva del 21,84% indicata dalla predetta circolare per l'anno imposta 2013 al fine di determinare l'esatto ammontare dell'imposta IVS sul reddito eccedente il minimale, che parte ricorrente quantificava in euro
196,34, che la circolare CP_224/2013 prodotta in atti dalla parte ricorrente, nel determinare le misure dei contributi IVS dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2013, chiariva che:
"la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. minimale) sul quale deve essere versato in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi poi, tale livello minimo devono essere anche versati i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale fino al raggiungimento del massimale di reddito imponibile" (cfr. all. n. 5 ricorso).
In conclusione, sulla base di quanto sin qui rassegnato la domanda deve essere accolta e rideterminata la somma dovuta in euro 196,34.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente
-
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito n. 33420170003478868000 limitatamente al minor importo di euro 196,34; compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. [...]
Email 1
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO E Email 2
Avv. Carmela FILICE E Email 4
Avv. Roberto ANNOVAZZI
Email 5 t
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2017 l'istante in epigrafe, proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 33420170003478868000, notificato in data 25.10.2017, con cui CP_2 richiedeva il pagamento di euro 3.526,40 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2013. A sostegno dell'opposizione in punto di fatto, rappresentava che in quanto socio accomandatario della Bar Ristoro di GR C. [...] aveva prodotto un reddito di partecipazione complessiva di Controparte_3 euro 16.256,00 e dal momento che la circolare CP_2 aveva fissato per l'anno 2013 il minimale di reddito, per la determinazione della contribuzione fissa, ad euro 15.357,00, risultava evidente che la contribuzione in eccedenza richiesta da CP 2 andava calcolata sulla somma in eccedenza, pari ad euro 899,00, per cui la contribuzione dovuta sarebbe stata di euro 196,34.
Pertanto, concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'CP_2 costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24, co.5 del D.lgs. 46/1999 e nel merito, il rigetto per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, stante la natura documentale della causa, decide all'esito della trattazione cartolare, con la presente sentenza.
****
Deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24, co.5 del D.lgs. 46/1999 poiché la notifica dell'atto opposto reca la data del 25.10.2017 e il ricorso è stato depositato in data 29.11.2017.
L'opposizione è fondata nel merito e deve essere accolta sulla base delle seguenti motivazioni.
Occorre premettere in diritto che, il calcolo dei contributi IVS gestione commercianti è collegato alla determinazione del reddito previdenziale come previsto dall'art. 3 bis del D.L.
n. 384/92 conv. nella 1. n. 438/92 a tenore del quale: "l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della l. 2 agosto 1990 n.233 è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono".
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi" (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3 ndr D.P.R. n. 917 del
1986, art. 6, comma 3, del testo post riforma del 2004, cfr. Cass. n. 16811/2023).
L'art. 5 del TUIR, ha poi specificato che “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”.
Così ricostruita la cornice normativa e giurisprudenziale della fattispecie in giudizio, è possibile passare all'esame concreto della vicenda per cui è causa.
Ebbene, il ricorrente non ha contestato l'an della pretesa contributiva, ma l'esatto ammontare della somma ingiunta per effetto, a suo dire, di un'errata determinazione della base imponibile.
L'opponente ha dedotto, infatti, di essere iscritto alla gestione commercianti in quanto socio di due società di persone, indicate in epigrafe e di aver prodotto nell'anno di causa un reddito di impresa pari ad euro 16.256,00, come da certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate in atti.
Pertanto, evidenziava che, dal momento che il minimale di reddito fissato da CP_2 sulla base della circolare n.24 del 8.2.2013, era euro 15.537,00, risultava evidente attraverso un semplice calcolo aritmetico che, l'eccedenza sul minimale su cui calcolare i contributi a percentuale era di euro 899,00.
Su questa base imponibile andava poi applicata l'aliquota contributiva del 21,84% indicata dalla predetta circolare per l'anno imposta 2013 al fine di determinare l'esatto ammontare dell'imposta IVS sul reddito eccedente il minimale, che parte ricorrente quantificava in euro
196,34.
Ebbene, la circolare CP_2 24/2013 prodotta in atti dalla parte ricorrente, nel determinare le misure dei contributi IVS dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2013, chiariva che:
"la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. minimale) sul quale deve essere versato in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi poi, tale livello minimo devono essere anche versati i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale fino al raggiungimento del massimale di reddito imponibile” (cfr. all. n. 5 ricorso).
Dunque, dalla documentazione prodotta in giudizio parte ricorrente offre prova di quanto preteso, anche in relazione al principio di non contestazione, dal momento che CP_2 non ha mosso contestazioni specifiche circa la modalità di calcolo della contribuzione IVS e la misura del credito previdenziale, prospettato dal ricorrente.
Né tantomeno, ha mosso contestazioni sulla produzione documentale di parte ricorrente dal quale risulta la modalità di calcolo della contribuzione previdenziale e il requisito reddituale per l'annualità di cui è causa.
Invero, parte resistente ha dedotto genericamente di aver calcolato gli importi dovuti sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno 2013, anche sulla base della recente giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, si deve evidenziare che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere della richiamata contestazione specifica, che si concreta nella ricostruzione alternativa dei fatti, in mancanza della quale i fatti medesimi si ritengono incontroversi [si richiama altresì il principio, da ritenersi applicabile anche al caso in esame, per cui: “nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa e non alla disponibilità del diritto medesimo" (Cass. Sez. Lav. n.
-
15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali, evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato).
Orbene, è opportuno rideterminare la somma dovuta in euro 196,34 in ragione delle argomentazioni suesposte ovverosia di aver prodotto nell'anno di causa un reddito di impresa pari ad euro 16.256,00, come da certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate, che dal momento che il minimale di reddito fissato da CP_2 sulla base della circolare n.24 del 8.2.2013,
era euro 15.537,00, risultava evidente attraverso un semplice calcolo aritmetico che,
l'eccedenza sul minimale su cui calcolare i contributi a percentuale era di euro 899,00, che su questa base imponibile andava poi applicata l'aliquota contributiva del 21,84% indicata dalla predetta circolare per l'anno imposta 2013 al fine di determinare l'esatto ammontare dell'imposta IVS sul reddito eccedente il minimale, che parte ricorrente quantificava in euro
196,34, che la circolare CP_224/2013 prodotta in atti dalla parte ricorrente, nel determinare le misure dei contributi IVS dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2013, chiariva che:
"la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. minimale) sul quale deve essere versato in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi poi, tale livello minimo devono essere anche versati i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale fino al raggiungimento del massimale di reddito imponibile" (cfr. all. n. 5 ricorso).
In conclusione, sulla base di quanto sin qui rassegnato la domanda deve essere accolta e rideterminata la somma dovuta in euro 196,34.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente
-
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito n. 33420170003478868000 limitatamente al minor importo di euro 196,34; compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021