Sentenza 15 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 30/03/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N.53/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
MA EL Presidente Paola Briguori Consigliere Giuseppina Mignemi Consigliere Antonio Palazzo Consigliere LA D’Oro Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60747 del registro di Segreteria, promosso dal sig. xx, nato a [...], c.f. xx, residente a xx, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonaiuti, c.f. [...], pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org unitamente e disgiuntamente all’avv. Susanna Chiabotto, c.f. [...], pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado valida anche per il grado di appello;
-appellantecontro:
INPS, - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rapp.te pt corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, 00144 e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale INPS, avv. Ilaria Leonardis, in Bari, via Putignani 108 – 70126;
-appellatoper la riforma o l’annullamento della sentenza n. 203/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 15.3.2022 non notificata;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;
All’udienza del 18 marzo 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione del relatore Primo Ref. LA D’Oro, assente parte appellante, presente l’avv. Lidia Carcavallo per l’appellata INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. La sentenza n.203/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.
Con ricorso depositato in data 9.4.2020, il Sig. xx ha contestato la legittimità del provvedimento I.N.P.S. di liquidazione della sua pensione, invocando il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante la corretta attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile con correlativa maggiorazione del 18% ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 nonché della indennità integrativa speciale in quota A calcolata sull’intero importo della IIS e cioè al 100% della IIS in rapporto all’aliquota maturata a tale data 31.12.1992, 31.12.1994, 31.12.1995, con decorrenza del relativo trattamento economico ed effettivo pagamento dello stesso sin dalla data di cessazione dal servizio e con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione sino all’effettivo soddisfo.
La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese, accogliendo l’eccezione formulata dall’INPS fondata sulla omessa presentazione dell’istanza in via amministrativa ai sensi dell’art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c.
Con l’appello in epigrafe la parte appellava la sentenza di primo grado evidenziando che l’Amministrazione ha provveduto in via amministrativa con il provvedimento definitivo di concessione e determinazione della misura del trattamento pensionistico e pertanto il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, come affermato dalla giur. della Corte dei conti (sez. I centr. d’app. sent. n. 274/2019). Pertanto, con l’atto di appello si chiedeva di accertare e dichiarare l’ammissibilità del ricorso di primo grado con rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170 comma 4 c.g.c.
Si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto dell’appello. Rilevava in primo luogo di non aver ricevuto il decreto di fissazione di udienza da parte dell’appellante, facendo presente che la costituzione veniva effettuata solo per mero tuziorismo; richiamava le difese in primo grado e in particolare l’eccezione di prescrizione; che in caso di accoglimento del gravame la causa va rinviata al primo giudice; sosteneva nel merito l’infondatezza dell’appello.
4. All’udienza del 19.11.2025 il Presidente, constatata l’assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. rinviava il giudizio all’udienza del 18 gennaio 2026.
5. All’odierna udienza il Presidente prendeva atto dell’assenza di parte appellante.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 19.11.2025.
Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla data del 18 marzo 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza, nuovamente è stata constatata l’assenza di parte appellante.
Il Collegio, atteso il chiaro tenore di cui all’art.196 c.g.c.ai sensi del quale “Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio” deve dichiarare l’improcedibilità del giudizio de quo.
Compensa le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n.60747. e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n.203/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia;
Compensa le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente LA D’Oro MA EL f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 30/03/2026 Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
MA EL
f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma,30/03/2026 Il dirigente f.to digitalmente