Art. 2.
La lettera f) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonche' agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;".
Nota all'art. 2:
Il testo del primo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 162/1965 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), come modificato dall' art. 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 739 (il quale ha aggiunto l'ultimo periodo alla lettera u) e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi:
a) la refrigerazione;
b) la pastorizzazione;
c) la filtrazione anche con l'uso di sostanze coadiuvanti, chimicamente inerti;
d) la centrifugazione;
e) la carbonicazione con anidride carbonica fino ad una pressione assoluta di 2,5 atmosfere a 20 °C. Qualora la carbonicazione superi il contenuto di anidride carbonica di 2 grammi/litro, essa deve essere dichiarata in etichetta con la indicazione "vino addizionato di anidride carbonica" in caratteri ben leggibili ed indelebili;
f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona, delimitata dalle vigenti disposizioni, nonche' agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;
g) la concentrazione a freddo del vino, nei limiti necessari a portare la gradazione alcolica complessiva non oltre quella normale dei vini della zona di produzione, purche' l'incremento non superi i 2 gradi alcolici complessivi;
h) la concentrazione a freddo o a caldo, escluso il riscaldamento diretto, del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto concentrato;
i) l'aggiunta di anidride solforosa e di metabisolfito di potassio (disolfito o pirosolfito) e di disolfito di calcio;
j) l'impiego di lieviti selezionati da vinificazione con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanita';
l) l'eliminazione di anidride solforosa con mezzi fisici;
m) l'aggiunta di bicarbonato, carbonato o fosfato ammonico in quantita' non superiore a 30 grammi per ettolitro, di tiamina (vitamina B1) fino ad un contenuto nei vini destinati al consumo di 60 milligrammi per ettolitro, nonche' di acido ascorbico (vitamina C) o di ascorbato di sodio fino a 12 grammi per ettolitro, questi ultimi calcolati come acido ascorbico;
n) l'acidificazione con acido tartarico e citrico, quest'ultimo in quantita' tale da non portare il vino a contenerne piu' di 100 grammi per ettolitro;
o) la disacidificazione con carbonato e bicarbonato di potassio, carbonato di calcio e tartrato neutro di potassio;
p) l'aggiunta di enocianina e di tannino;
q) l'aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 10 grammi per ettolitro;
r) la chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, bentonite e argille attivate;
s) la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita', in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;
t) la deodorazione con carboni enologici attivi o con olii e la decolorazione con carboni enologici attivi;
u) l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, questi ultimi limitatamente alla quantita' necessaria ad elevare i vini ed i mosti alla gradazione alcolica complessiva normale di quelli della zona di produzione, purche' l'incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi. Tale aggiunta puo' essere effettuata soltanto a scopo di rifermentazione da compiersi nel periodo per essa consentito. In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi;
v) la dolcificazione con filtrato dolce o con mosto muto o mosto concentrato, purche':
1) l'aggiunta di mosto muto sia effettuata sotto il controllo e con la osservanza delle disposizioni impartite dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio;
2) l'aggiunta di mosto concentrato non sia tale da far superare al prodotto finito di oltre un grado la gradazione complessiva normale della zona di produzione del vino sottoposto a dolcificazione".
Il penultimo e l'ultimo comma del medesimo articolo prevedono che:
"Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanita', potranno essere consentiti tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica e potra' procedersi, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previsti dal presente articolo.
Restano ferme le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 , quale risulta modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 , in materia di additivi chimici e coloranti.
Tuttavia, i decreti di autorizzazione del Ministro per la sanita', previsti dall'art. 5, lettere f) e g) della citata legge n. 283, sono emanati, per i mosti, vini ed aceti, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste".
La lettera f) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonche' agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;".
Nota all'art. 2:
Il testo del primo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 162/1965 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), come modificato dall' art. 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 739 (il quale ha aggiunto l'ultimo periodo alla lettera u) e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi:
a) la refrigerazione;
b) la pastorizzazione;
c) la filtrazione anche con l'uso di sostanze coadiuvanti, chimicamente inerti;
d) la centrifugazione;
e) la carbonicazione con anidride carbonica fino ad una pressione assoluta di 2,5 atmosfere a 20 °C. Qualora la carbonicazione superi il contenuto di anidride carbonica di 2 grammi/litro, essa deve essere dichiarata in etichetta con la indicazione "vino addizionato di anidride carbonica" in caratteri ben leggibili ed indelebili;
f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona, delimitata dalle vigenti disposizioni, nonche' agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;
g) la concentrazione a freddo del vino, nei limiti necessari a portare la gradazione alcolica complessiva non oltre quella normale dei vini della zona di produzione, purche' l'incremento non superi i 2 gradi alcolici complessivi;
h) la concentrazione a freddo o a caldo, escluso il riscaldamento diretto, del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto concentrato;
i) l'aggiunta di anidride solforosa e di metabisolfito di potassio (disolfito o pirosolfito) e di disolfito di calcio;
j) l'impiego di lieviti selezionati da vinificazione con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanita';
l) l'eliminazione di anidride solforosa con mezzi fisici;
m) l'aggiunta di bicarbonato, carbonato o fosfato ammonico in quantita' non superiore a 30 grammi per ettolitro, di tiamina (vitamina B1) fino ad un contenuto nei vini destinati al consumo di 60 milligrammi per ettolitro, nonche' di acido ascorbico (vitamina C) o di ascorbato di sodio fino a 12 grammi per ettolitro, questi ultimi calcolati come acido ascorbico;
n) l'acidificazione con acido tartarico e citrico, quest'ultimo in quantita' tale da non portare il vino a contenerne piu' di 100 grammi per ettolitro;
o) la disacidificazione con carbonato e bicarbonato di potassio, carbonato di calcio e tartrato neutro di potassio;
p) l'aggiunta di enocianina e di tannino;
q) l'aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 10 grammi per ettolitro;
r) la chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, bentonite e argille attivate;
s) la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita', in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;
t) la deodorazione con carboni enologici attivi o con olii e la decolorazione con carboni enologici attivi;
u) l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, questi ultimi limitatamente alla quantita' necessaria ad elevare i vini ed i mosti alla gradazione alcolica complessiva normale di quelli della zona di produzione, purche' l'incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi. Tale aggiunta puo' essere effettuata soltanto a scopo di rifermentazione da compiersi nel periodo per essa consentito. In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi;
v) la dolcificazione con filtrato dolce o con mosto muto o mosto concentrato, purche':
1) l'aggiunta di mosto muto sia effettuata sotto il controllo e con la osservanza delle disposizioni impartite dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio;
2) l'aggiunta di mosto concentrato non sia tale da far superare al prodotto finito di oltre un grado la gradazione complessiva normale della zona di produzione del vino sottoposto a dolcificazione".
Il penultimo e l'ultimo comma del medesimo articolo prevedono che:
"Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanita', potranno essere consentiti tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica e potra' procedersi, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previsti dal presente articolo.
Restano ferme le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 , quale risulta modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 , in materia di additivi chimici e coloranti.
Tuttavia, i decreti di autorizzazione del Ministro per la sanita', previsti dall'art. 5, lettere f) e g) della citata legge n. 283, sono emanati, per i mosti, vini ed aceti, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste".