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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2263/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.9.2024
DA
(Cod. Fisc , con l'avv. dom. Cristina Parte_1 C.F._1
Virgolin, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
ZI IN, come da procura in calce al ricorso introduttivo;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- intervenuto - pagina 1 di 6 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.2025, dove la parti hanno rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , con rito concordatario, in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2005 in Comune di Marsala, come risulta al n. 283, Parte II, Serie A, dell'anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsala di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Confermare la revoca dell'assegnazione alla sig.ra Controparte_1 della casa familiare di PO (PN), via Doragno 17 in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
4) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento Controparte_1 del figlio versando al padre sig. , a mezzo Per_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT e con prima rivalutazione a febbraio 2026, atteso che lo stesso è, nelle more del presente giudizio, divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e risiede con il padre.
5) Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , così come Per_1 disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15);
6) Nulla a titolo di assegno divorzile a favore delle parti, stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita;
7) Disporre che l'assegno unico universale spettante per il figlio Per_1 venga percepito integralmente dal padre sig. ; Parte_1
pagina 2 di 6 8) Dare atto che le parti dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente anche con riferimento agli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della moglie stabiliti in sede di separazione e che le stesse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Marsala in data 5.11.2005, con atto trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2005, n. 283, Parte 2,
Serie A. Dall'unione dei coniugi è nato, in data 11.9.2006, il figlio
, ad oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente. Non è contestato che a causa di una irrimediabile crisi matrimoniale le parti si sono separate giusta accordo di separazione omologato dal Tribunale di Pordenone con decreto del 24.5.2022, né che dall'epoca della separazione non vi è stata riconciliazione tra le stesse.
Nell'insistere per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione: a) di revocare l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare di PO, atteso che l'immobile risulta ad CP_1 oggi gravemente danneggiato a causa di un incendio, circostanza che ha costretto l'odierna resistenza a trasferirsi presso un altro alloggio;
b) di disporre che la sig.ra concorra al mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne ma non economicamente sufficiente, mediante il Per_1 versamento dell'importo mensile di euro 200,00 (assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT), atteso che quest'ultimo vive, dal mese di ottobre
2023, stabilmente con il padre;
c) di disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il pagina 3 di 6 figlio, così come disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
d) di revocare il contributo al mantenimento della moglie fissato in sede di separazione nella misura di euro 100,00 mensili, attesa l'indipendenza economica delle parti;
e) di disporre che le prestazioni erogabili in ragione dell'handicap del figlio siano percepite direttamente dal medesimo o dal padre;
f) di Per_1 disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre in ragione della stabile e continuativa permanenza del figlio presso di lui;
g) spese e competenze di causa rifusi.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha aderito alla Controparte_1 domanda volta a conseguire la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ha contestato che il figlio vive stabilmente Per_1 con il padre ma si è opposta sia alla richiesta del contributo al mantenimento del figlio –dichiarandosi però disponibile a partecipare direttamente alla sua assistenza e alle cure necessarie–, sia alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per ella. Chiedeva, pertanto, che fosse disposto a suo favore un assegno di mantenimento di importo mensile di euro 120,00, con rifusione delle spese di lite.
Valutata positivamente la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 8.7.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Un tanto premesso, la richiesta pronuncia di divorzio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge, ed in particolare il periodo d'ininterrotta separazione. Non vi sono ragioni per dubitare che questa duri senza soluzione di continuità dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, avendo entrambe le parti confermato tale circostanza.
Viste, poi, le concordi conclusioni delle parti con riferimento alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, pagina 4 di 6 dovrà essere emessa pronuncia in conformità alle conclusioni medesime, come riportate in epigrafe, peraltro non contrarie al preminente interesse del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente.
Nulla sulle spese, che sin intendono compensate attesi gli esiti condivisi della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa di cessazione degli effetti civile del matrimonio di cui in oggetto, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e con rito concordatario in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2005 nel Comune di Marsala, come risulta al n. 283, Parte II,
Serie A, dell'anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsala di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ DISPONE la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della Controparte_1 casa familiare di PO (PN), via Doragno 17 in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
▪ PRENDE ATTO che il figlio è divenuto maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente indipendente e che lo stesso risiede con il padre;
▪ DISPONE che la madre contribuisca al Controparte_1 mantenimento di versando al padre sig. , a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT e con prima rivalutazione a febbraio 2026;
▪ DISPONE che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , così come Per_1
pagina 5 di 6 disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15);
▪ NULLA a titolo di assegno divorzile a favore delle parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale spettante per il figlio venga percepito integralmente dal padre sig. Per_1 [...]
; Parte_1
▪ PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente, anche con riferimento agli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della moglie stabiliti in sede di separazione e che le stesse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
▪ SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2263/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.9.2024
DA
(Cod. Fisc , con l'avv. dom. Cristina Parte_1 C.F._1
Virgolin, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
ZI IN, come da procura in calce al ricorso introduttivo;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- intervenuto - pagina 1 di 6 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.2025, dove la parti hanno rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , con rito concordatario, in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2005 in Comune di Marsala, come risulta al n. 283, Parte II, Serie A, dell'anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsala di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Confermare la revoca dell'assegnazione alla sig.ra Controparte_1 della casa familiare di PO (PN), via Doragno 17 in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
4) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento Controparte_1 del figlio versando al padre sig. , a mezzo Per_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT e con prima rivalutazione a febbraio 2026, atteso che lo stesso è, nelle more del presente giudizio, divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e risiede con il padre.
5) Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , così come Per_1 disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15);
6) Nulla a titolo di assegno divorzile a favore delle parti, stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita;
7) Disporre che l'assegno unico universale spettante per il figlio Per_1 venga percepito integralmente dal padre sig. ; Parte_1
pagina 2 di 6 8) Dare atto che le parti dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente anche con riferimento agli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della moglie stabiliti in sede di separazione e che le stesse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Marsala in data 5.11.2005, con atto trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2005, n. 283, Parte 2,
Serie A. Dall'unione dei coniugi è nato, in data 11.9.2006, il figlio
, ad oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente. Non è contestato che a causa di una irrimediabile crisi matrimoniale le parti si sono separate giusta accordo di separazione omologato dal Tribunale di Pordenone con decreto del 24.5.2022, né che dall'epoca della separazione non vi è stata riconciliazione tra le stesse.
Nell'insistere per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione: a) di revocare l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare di PO, atteso che l'immobile risulta ad CP_1 oggi gravemente danneggiato a causa di un incendio, circostanza che ha costretto l'odierna resistenza a trasferirsi presso un altro alloggio;
b) di disporre che la sig.ra concorra al mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne ma non economicamente sufficiente, mediante il Per_1 versamento dell'importo mensile di euro 200,00 (assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT), atteso che quest'ultimo vive, dal mese di ottobre
2023, stabilmente con il padre;
c) di disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il pagina 3 di 6 figlio, così come disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
d) di revocare il contributo al mantenimento della moglie fissato in sede di separazione nella misura di euro 100,00 mensili, attesa l'indipendenza economica delle parti;
e) di disporre che le prestazioni erogabili in ragione dell'handicap del figlio siano percepite direttamente dal medesimo o dal padre;
f) di Per_1 disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre in ragione della stabile e continuativa permanenza del figlio presso di lui;
g) spese e competenze di causa rifusi.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha aderito alla Controparte_1 domanda volta a conseguire la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ha contestato che il figlio vive stabilmente Per_1 con il padre ma si è opposta sia alla richiesta del contributo al mantenimento del figlio –dichiarandosi però disponibile a partecipare direttamente alla sua assistenza e alle cure necessarie–, sia alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per ella. Chiedeva, pertanto, che fosse disposto a suo favore un assegno di mantenimento di importo mensile di euro 120,00, con rifusione delle spese di lite.
Valutata positivamente la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 8.7.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Un tanto premesso, la richiesta pronuncia di divorzio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge, ed in particolare il periodo d'ininterrotta separazione. Non vi sono ragioni per dubitare che questa duri senza soluzione di continuità dal decreto di omologa dell'accordo di separazione, avendo entrambe le parti confermato tale circostanza.
Viste, poi, le concordi conclusioni delle parti con riferimento alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, pagina 4 di 6 dovrà essere emessa pronuncia in conformità alle conclusioni medesime, come riportate in epigrafe, peraltro non contrarie al preminente interesse del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente.
Nulla sulle spese, che sin intendono compensate attesi gli esiti condivisi della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa di cessazione degli effetti civile del matrimonio di cui in oggetto, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e con rito concordatario in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2005 nel Comune di Marsala, come risulta al n. 283, Parte II,
Serie A, dell'anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsala di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ DISPONE la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della Controparte_1 casa familiare di PO (PN), via Doragno 17 in proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
▪ PRENDE ATTO che il figlio è divenuto maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente indipendente e che lo stesso risiede con il padre;
▪ DISPONE che la madre contribuisca al Controparte_1 mantenimento di versando al padre sig. , a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT e con prima rivalutazione a febbraio 2026;
▪ DISPONE che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , così come Per_1
pagina 5 di 6 disciplinate dal Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15);
▪ NULLA a titolo di assegno divorzile a favore delle parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale spettante per il figlio venga percepito integralmente dal padre sig. Per_1 [...]
; Parte_1
▪ PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente, anche con riferimento agli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della moglie stabiliti in sede di separazione e che le stesse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
▪ SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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