Decreto presidenziale 17 giugno 2024
Decreto presidenziale 26 giugno 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02392/2026REG.PROV.COLL.
N. 01118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2025, proposto da
NE & CO S.r.l., titolare del marchio L’Altro Corriere Tv, in persona del legale rappresentante, pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Achille Morcavallo in Roma, via Arno n. 6
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini 88
nei confronti
Media Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 20187/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Vista la costituzione in giudizio con appello incidentale del Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante principale e del Mimit;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la Cons. RU ST e uditi per l’appellante incidentale gli avvocati Mauro Amiconi e Cristina Amidani in sostituzione dell'avv. Marzia Amiconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con l’appello principale e con l’appello incidentale condizionato si chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione IV, n. 20187/2024 che ha accolto il ricorso originario proposto dal Gruppo Adn Italia International , ai fini dell’annullamento dei seguenti atti emessi dalla Divisione IX Radiodiffusione televisiva e Sonora - Diritti d’uso della Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
- della nota prot. 1915 del 5 aprile 2024, con cui è stata comunicata l’intervenuta estinzione dell’autorizzazione FSMA del 13 marzo 2012 e il ritorno nella disponibilità del Ministero della numerazione CN associata al marchio “Calabria TV”;
- nota prot. 2210 dell’11 aprile 2024, con cui si comunica che seppure la società abbia presentato tempestiva istanza di rilascio di nuova autorizzazione FSMA, essendo intervenute richieste di attribuzione di numerazioni CN di altri soggetti, questa Divisione deve procedere alla necessaria istruttoria e la diffusione della programmazione dovrà essere nelle more interrotta;
- nota prot. 3098 del 23 aprile 2024 con cui il Ministero comunica che si “procede, dunque, alla attribuzione delle numerazioni rientrate nella propria disponibilità sulla base di un criterio oggettivo, non discriminatorio e trasparente, individuato nell’ordine cronologico delle domande presentate per la medesima numerazione”;
- dell’allegato A della determina di rilascio dell’autorizzazione per FSMA per il marchio “CALABRIA TV” nell’area tecnica 16 Calabria inviata con nota prot. 3151 del 23 aprile 24, nella parte in cui è stato attribuito a Gruppo ADN Italia S.r.l. il CN 76, anziché il CN 13;
- dell’elenco aggiornato al 29 aprile 2024 delle numerazioni CN assegnate nell’area tecnica 16 Calabria, nella parte in cui il CN 13 risulta assegnato alla Media Soc. Coop.;
- della nota prot. 5552 del 22 maggio 2024 relativa al diniego sull’istanza di autotutela;
- dell’ignoto provvedimento di assegnazione del CN 13 a Media Società Cooperativa, ovvero ad altro FMSA locale, nell’area tecnica 16 Calabria;
- della determina dirigenziale trasmessa dal MIMIT con nota prot. 204555 del 20 ottobre 2023, nella parte in cui (art. 1, comma 7) prevede che “la presente autorizzazione è rilasciata per una durata di dodici anni, decorrente dalla data di cui all’originario rilascio”;
- della nuova autorizzazione per FSMA a marchio “Calabria TV” inviata con nota prot. 3151 del 23 aprile 2024, laddove si consideri a tutt’oggi valido ed efficace il titolo autorizzatorio datato 15 marzo 2012 e/o quello successivo inviato con nota prot. 204555 del 20 ottobre 2023 per il medesimo marchio/palinsesto ovvero,
- in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi da Gruppo ADN Italia S.r.l. a causa dei provvedimenti su indicati, ritenendo la ricorrente non dirimente il carattere del criterio cronologico al fine di risolvere il conflitto tra fornitori interessati all’assegnazione della medesima numerazione CN e nella parte in cui il Mimit ha ritenuto infondate le censure averso i provvedimenti con cui il Ministero ha dichiarato estinta l’autorizzazione FMSA rilasciata al Gruppo ADN Italia il 15 marzo 2012.
2. - Le complesse vicende in punto di fatto possono essere come segue sintetizzate.
Con bando di gara del 14 settembre 2021 il Ministero indiceva una procedura per la formazione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), in ambito locale a cui assegnare capacità trasmissiva reti 1° e 2° livello in AT16 – Calabria.
Nel 2022, con ulteriore bando di gara il Ministero assegnava la numerazione automatica dei canali (CN) della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale in AT 16 – Calabria.
La graduatoria definitiva di assegnazione delle numerazioni CN veniva pubblicata il 4 marzo 2022.
Nella graduatoria gli operatori di cui alla presente causa avevano la seguente collocazione:
- pos. 4: Gruppo Adn Italia International (marchio “Calabria TV”) alla numerazione CN 13;
- pos. 11: NE & CO (marchio “L’altro Corriere”) alla numerazione CN 75;
- pos. 12: Media Soc.coop (maricho “Telemia”) alla numerazione CN 76.
2.1. - Le vicende relative al Gruppo Adn Italia International (odierna appellante incidentale).
Al Gruppo Adn Italia, ricorrente in primo grado, come detto, sulla base della citata prima graduatoria, era stato assegnato il canale CN 13. L’assegnazione è stata confermata nel 2023.
In data 5 aprile 2024, il Gruppo Adn Italia chiedeva al Ministero il “rinnovo” dell’autorizzazione FSMA rilasciata nel 2012 (con durata di anni dodici) che veniva, tuttavia, respinta con nota di pari data, per intervenuta l’estinzione del titolo per decorso del termine di efficacia.
Il canale 13 è quindi temporaneamente rientrato nella disponibilità del Ministero.
Di seguito, in data 23 aprile 2024, il Gruppo Adn Italia inoltrava, senza rinunciare alla prima domanda di rinnovo, una nuova istanza di autorizzazione per FSMA per il marchio “Calabria TV” contenente contestuale richiesta di riassegnazione della numerazione CN 13.
Il Ministero informava il Gruppo Adn Italia che per l’assegnazione del canale 13 risultavano ulteriori interessati e che sarebbe stato applicato, ai fini della scelta dell’operatore cui assegnare l’uso della numerazione 13, il “criterio cronologico” di presentazione della domanda.
In data 23 aprile 2024, la Divisione IX del DGTEL inviava al Gruppo ADN un nuovo titolo autorizzativo per FSMA con contestuale assegnazione, del canale CN 76 in quanto “prima numerazione disponibile nell’AT16 CALABRIA non richiesta da altro fornitore con istanza cronologicamente antecedente”.
Nell’elenco aggiornato, pubblicato in data 29 aprile 2024, sul sito istituzionale del MIMIT, risultava che la numerazione CN 13 era stata assegnata alla società Media Soc. Coop. con il marchio/palinsesto “Telemia”.
Il Gruppo ADN Italia ha quindi proposto ricorso al Tar per il Lazio, RG 6317/2024 (oggetto del presente appello), per l’impugnazione dei provvedimenti in epigrafe elencati, di dichiarazione di estinzione dell’autorizzazione FISMA e di successiva assegnazione, sulla base del criterio cronologico, ritenuto illegittimo, di CN 13 alla società Media soc. coop., anche per aver presentato istanza prima di ogni altro FSMA.
Nel giudizio è intervenuta ad opponendum la società NE & CO (con il marchio “L’altro Corriere” – assegnataria del CN 75 in esito al bando) rilevando di aver presentato per la CN 13 istanza prioritaria il 17 aprile 2024, prima ancora della nuova assegnataria Media Soc. Coop., che aveva presentato domanda solo in data 19 aprile 2024.
La causa è stata definita con la qui gravata sentenza n. 20187/2024 di accoglimento del secondo motivo proposto dal Gruppo Adn Italia con cui la medesima aveva censurato il criterio “cronologico” utilizzato per la scelta tra più operatori interessati; il Tar richiamandosi alla pregressa sentenza n. 20187/2024 ha stabilito che in assenza di previsione normativa di criterio per l’assegnazione a regime il Ministero si doveva conformare alla ratio dei criteri previsti dalla normativa la prima assegnazione e provvedere ad una comparazione tra le domande (utilizzando ad es. il criterio del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti) e operare nel rispetto dei principi di concorrenzialità, proporzionalità e trasparenza; è stata invece dichiarata irricevibile per tardività l’impugnativa di Gruppo Addn Italia avverso la nota del Ministero del 20 ottobre 2023 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione “per una durata di dodici anni, decorrente dalla data di cui all’originario rilascio ” dell’autorizzazione FSMA del 2012.
La sentenza è ora gravata con l’appello della società NE & CO (interveniente ad opponendum in primo grado) e conseguente appello incidentale del Gruppo Adn Italia (ricorrente in primo grado) dei quali si tratterà nel dettaglio infra .
2.2. - Merita ancora di essere menzionato che anche la società NE & CO S.r.l. ha presentato autonomo ricorso al Tar Lazio, RG 5433/2024, per l’impugnazione dell’elenco aggiornato del 29 aprile 2024, in cui contestava l’assegnazione di CN 13 a Media Soc. coop. e di CN 17 a Diemmecom s.r.l. (marchio “LaC on Air”) e la conferma di CN 75 a sé stessa.
Il suddetto giudizio, con l’intervento ad opponendum del Gruppo AdN Italia, si è concluso con la sentenza del Tar Lazio 8466/2025 (oggetto di appello sub RG 5102/2025 trattenuto in decisione all’odierna udienza pubblica).
2.3. - Le vicende relative alla società Media Soc. Coop. (marchio “Telemia”).
A Media soc. coop., sempre sulla base della prima graduatoria veniva assegnato il canale CN 76. Nell’aggiornamento della graduatoria del 2024 la medesima ha invece ottenuto in uso il canale CN 13 (determinazione del 23 aprile 2024). Quest’ultima assegnazione è stata di seguito annullata in via di autotutela dal Ministero, con atto del 28 maggio 2024, che è stato impugnato da Media Soc. coop. con ricorso autonomo al Tar Lazio RG 5985/2024 (non oggetto di appello).
Il suddetto giudizio, sempre con l’intervento ad opponendum del richiedente Gruppo Adn Italia, si è concluso con la sentenza del Tar Lazio n. 20186/2024 di rigetto del ricorso di Media, in considerazione della inadeguatezza del criterio cronologico utilizzato dal Ministero e del fatto che l’istanza di Media Soc. Coop del 9 febbraio 2024 (valevole come mera prenotazione) non era da ritenersi valida è l’istanza dalla medesima rinnovata il 19 aprile 2024 non è prioritaria rispetto alla domanda presentata dalla controinteressata NE & CO. La sentenza n. 20186/2024 è passata in giudicato.
2.4. - Le vicende amministrative successive alle due sentenze del Tar Lazio nn. 20186 e 20187/2024.
Dando seguito al dictum espresso nelle due pronunce secondo cui “ gli atti impugnati si rivelano contrastanti con il principio di imparzialità e, comunque, viziati da irragionevolezza nella parte in cui non hanno effettuato alcuna comparazione tra l’istanza della ricorrente e quelle concorrenti volte all’assegnazione della medesima numerazione ”, il Ministero ha riesaminato le istanze presentate dalle società originariamente interessate all’assegnazione della numerazione CN 13 (e delle altre disponibili da 10-19) facendo applicazione dei principi enunciati dal Tar Lazio.
Con provvedimento assunto in data 29 novembre 2024 il Mimit ha quindi riassegnato CN 13 al Gruppo Adn Italia S.r.l., CN 14 a Radio Tele International e ha confermato CN 17 alla Diemmecom.
Queste nuove assegnazioni sono state impugnate dall’odierna appellante NE & CO nel separato ricorso principale, RG 5433/2024, con motivi aggiunti. Il relativo giudizio si è concluso con la sentenza del Tar Lazio n. 8466/2025 di rigetto e di declaratoria di improcedibilità (di cui all’appello RG 5433/2024 pure trattenuto in decisione alla odierna udienza).
3. - Tornando nuovamente al presente giudizio, si dà atto che con l’appello principale la NE & CO in relazione al secondo motivo originario accolto deduce: “ Error in procedendo e/o iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 dell’all. A della delibera n. 116/2021/Cons – Contraddittorietà intrinseca – Eccesso di potere giurisdizionale ”.
3.1. - Nel giudizio si è costituito in resistenza il Mimit, con atto depositato il 12 febbraio 2025 e in seguito ha depositato una memoria difensiva e una replica ex art. 73 c.p.a..
3.2. - Il Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale ha invece notificato ricorso incidentale condizionato con cui ha impugnato i capi di soccombenza sui restanti motivi, recante le seguenti censure:
I. “ Erroneità della sentenza – error in iudicando -travisamento dei fatti e dei presupposti – illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ”;
II. “ Erroneità della sentenza – error in iudicando – travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 dell’allegato A alla delibera 116/21/CONS - illogicità e contraddittorietà - difetto di motivazione – violazione per omessa pronuncia”.
In vista della trattazione del merito l’appellante incidentale ha depositato una memoria difensiva e una replica in risposta alle avversarie deduzioni.
3.3. - L’appellante principale ha depositato, in data 20 febbraio 2026, una memoria replica.
4. - Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Con l’appello principale la società NE & CO s.r.l., interveniente ad opponendum in primo grado, censura la sentenza per aver accolto il secondo motivo originario del Gruppo Adn Italia International . Con tale motivo la ricorrente originaria aveva contestato la legittimità del mero criterio cronologico del deposito della domanda applicato dal Ministero per individuare, tra più operatori interessati all’assegnazione della medesima numerazione, nella specie la CN 13, resasi nuovamente disponibile, quello a cui assegnare la risorsa rara.
L’appellante considera erronea la decisione con cui il Tar, nelle assegnazioni a regime alle emittenti locali, richiede lo svolgimento di una procedura comparativa stabilendo che per dirimere il conflitto, stante la mancanza di una specifica disciplina di dettaglio, rileverebbe, come per le emittenti nazionali, il criterio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, che è richiamato anche per le emittenti locali dal menzionato art. 13, comma 9, dell’Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS, quale criterio per l’assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, unitamente alla qualità nella programmazione e al radicamento nel territorio, e quindi rappresenta un “criterio-guida” anche per le assegnazioni successive.
La parte ritiene la decisione contraddittoria in quanto, ai sensi dei commi 1 e 18 dell’art. 13, il suddetto criterio “ delle abitudini e preferenze degli utenti ” potrebbe essere applicato soltanto per le emittenti che siano in possesso di valida ed efficace autorizzazione FSMA, che nella specie mancava in capo a Gruppo Adn Italia, essendo intervenuta la decadenza dell’autorizzazione FSMA in data 15 marzo 2024 (confermata in sede giudiziaria) e il canale era ormai oscurato.
La pronuncia sarebbe anche errata per aver ritenuto applicabile, in presenza di un canale oscurato, il suddetto criterio guida unico, come tale previsto solo in fase di prima applicazione e per le sole emittenti nazionali, mentre per le emittenti locali l’art. 13 comma 9, che detta una normativa di dettaglio rispetto ai principi di cui al citato art. 29, richiama bensì il criterio delle preferenze degli utenti, interpretato tuttavia solo in base agli indici di ascolto, come risulta dal successivo co. 11, ma unitamente ad “altri criteri”.
La pronuncia sarebbe infine pure travisata laddove afferma che mancano criteri per l’assegnazione di canali in caso di concorrenza di domande di diverse emittenti locali per la medesima numerazione.
A tale riguardo evidenzia come in prima applicazione è prevista l’attribuzione delle numerazioni sulla base di una graduatoria, quindi attraverso una procedura comparativa, che viene formata valutando diversi aspetti (oltre alla preferenza degli utenti anche la qualità della programmazione e il radicamento nel territorio) e per il prosieguo il Ministero si è autodeterminato, ritenendo applicabile il criterio cronologico, previsto già per le emittenti nazionali. Ritiene tale criterio è adeguato, per il fatto che non è l’unico criterio, come invece ritenuto dal Tar, e perché essendo i fornitori autorizzati già inseriti in una graduatoria il criterio cronologico assume una funzione meramente residuale.
L’appellante considera quindi configurabile un eccesso di potere giurisdizionale per aver il Tar sostituito un proprio criterio autocreato, non previsto dal legislatore, al criterio al quale si è autovincolata la p.a. in sede regolamentare, sebbene poi in concreto lo abbia erroneamente applicato sotto vari profili.
Insiste, infine, di aver avuto titolo all’assegnazione del canale CN 13 sia (i) ove si fosse proceduto semplicemente allo scorrimento della graduatoria, trovandosi al posto n. 11 della graduatoria e per essere il Gruppo Adn Italia decaduto dall’autorizzazione, quindi uscito dalla graduatoria, e la Media Soc. Coop, recante marchio “Telemia”, collocata in posizione deteriore in graduatoria, (ii) sia ove si fosse applicato correttamente il criterio cronologico prestabilito dal Ministero, avendo presentato domanda prioritaria in data 17 aprile 2024, (iii) sia ove avesse correttamente applicato il “criterio-guida” comparativo voluto dal Tar del “rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti” di cui al co. 4 dell’art. 13, scorrettamente considerato equivalente al criterio delle preferenze degli utenti di cui al co. 9, dettato per le emittenti locali che deve essere in realtà valutato sulla base degli indici di ascolto (co. 10, art. 13) che non postula la riattribuzione del canale alla precedente assegnataria.
2. - Invece con il primo motivo dell’appello incidentale la società Gruppo Adn Italia, censura i capi n. 3 e 3.2. della sentenza in cui è stata considerata legittima la nota del Ministero del 5 aprile 2024 con cui è stata accertata l’intervenuta estinzione dell’autorizzazione per FSMA del 15 marzo 2012, per assenza di tempestiva richiesta di rinnovo prima della data di scadenza del 15 marzo 2024. Ritiene erronea la conclusione sulla tardività dell’istanza di “rinnovo” presentata il 5 aprile 2024.
Nello specifico si censura la sentenza per aver escluso la natura recettizia dell’atto autorizzativo.
A tale riguardo la parte rileva che anche per questo tipo di atto la data di inizio del decorso del termine decadenziale non può essere quella dell’adozione del provvedimento ma la data dell’efficacia del provvedimento che si produce in base alla regola dell’art. 21 bis della L. 241/1990 al momento dell’avvenuta comunicazione che sarebbe il 25 settembre 2012, dovendosi, dunque, ritenere tempestivamente presentata la domanda di rinnovo in data 5 aprile 2024.
La società Adn Italia contesta inoltre la pronuncia in cui il Tar ha escluso che il dies a quo del termine di efficacia potesse decorrere dal momento in cui ricorrevano le condizioni oggettive per l’effettivo esercizio del servizio di fornitura, individuato dalla ricorrente nello switch off , datato il 19 giugno 2012, posto che lo switch off ha costituito il momento in cui gli Editori, dismettendo i vecchi titoli concessori, hanno potuto cominciare a trasmettere in tecnica digitale in forza delle nuove autorizzazioni per FSMA, che solo in tale momento hanno acquisito efficacia.
È pacifico, infatti, che, secondo quanto previsto dall’originario Piano CN (Delibera 366/10/CONS), in assenza dell’assegnazione di una numerazione CN (necessaria all’identificazione dei vari marchi/palinsesti attraverso il corrispondente numero del telecomando), il FSMA non potesse diffondere la programmazione.
Il Tar inoltre non avrebbe considerato che la domanda di rinnovo è anteriore al provvedimento dell’amministrazione del 5 aprile 2024 a cui il primo giudice ha negato natura dichiarativa, perché inviata alle ore 02.07 del medesimo giorno con la conseguenza che nessuna estinzione poteva intendersi avvenuta.
3. - Con il secondo motivo dell’appello incidentale si censura il capo n. 3.4. della sentenza in cui il Tar, in rigetto del terzo motivo di Adn Italia, ha considerato prioritaria sotto il profilo cronologico l’istanza di NE & CO del 17 aprile 2024 rispetto alla propria istanza del 5 aprile 2024, facendola decorrere soltanto dal 23 aprile 2024, data di rilascio dell’autorizzazione e quindi da un evento non dipendente dalla volontà della richiedente ma rimesso alla tempistica dell’amministrazione.
Sostiene che, in realtà, la richiesta del 5 aprile 2024, anche dallo stesso Ministero, nel provvedimento dell’8 gennaio 2024 di riassegnazione del CN 13 è stata considerata utile al fine di stabilire l’ordine cronologico.
3. – Passando all’esame dell’appello principale il Collegio, preliminarmente, deve dare atto della tardività della memoria di replica depositata dall’appellante principale in data 20 febbraio 2026 in violazione dei termini perentori per il deposito previsti dall’art. 73 c.p.a., come eccepito in udienza dalla difesa della appellante principale. Non si terrà pertanto conto del contenuto della stessa.
4. - Nel merito, per quanto si dirà, l’appello è infondato.
La società NE & CO contesta la necessità di una procedura comparativa ai fini delle assegnazioni delle numerazioni a regime alle emittenti locali, per il fatto che già sussiste una graduatoria formata sulla base di una pluralità di criteri comparativi e contesta inoltre l’applicabilità del “criterio-guida” considerato dal Tar ai canali ritornati nella disponibilità del Ministero e già oscurati.
Ritiene, infine, di aver diritto all’assegnazione della numerazione CN 13 qualunque sia il criterio che si voglia adottare purché venga applicato “correttamente” secondo la sua prospettazione.
Il Collegio, invero, non ravvisa nella decisione gravata i dedotti vizi della contraddittorietà, della violazione delle norme di settore e neppure l’eccesso di potere giurisdizionale.
COe noto, l’art. 29 comma 4 del D.lgs. n. 208/2021 individua precisi principi e criteri per l’attribuzione degli CN ai fornitori di servizi di media audiovisivi, declinando anche l’ordine di priorità con cui devono essere tenuti in considerazione.
In particolare, i primi due principi e criteri direttivi sono: (a) la garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, (b) il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica e alle emittenti locali.
In attuazione di tale norma, con il Nuovo Piano CN (Delibera 116/21/CONS), AGCOM ha previsto regole specifiche per l’attribuzione degli CN, ribadendo come la finalità ultima delle singole norme regolamentari sia quella di assicurare la semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, nonché di garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti (cfr. anche l’art. 2, che chiarisce i principi guida che ispirano la disciplina regolamentare, l’art. 4 di coordinamento, nonché l’art. 16 che prevede una possibile revisione del Piano proprio per salvaguardare efficacemente le abitudini degli utenti).
In particolare, nell’art. 13 dell’Allegato A del Piano CN, l’Autorità ha previsto due diverse fasi per l’attribuzione degli CN, differenziando per le emittenti nazionali e locali solo la fase di prima applicazione della delibera.
Per quanto concerne le emittenti locali, nella fase di prima applicazione è previsto, al comma 8 e seguenti, che le numerazioni “ sono attribuite progressivamente partendo dal I arco di numerazione, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera 39/19/CONS ”.
Ai sensi del successivo comma 9 è previsto che “ al fine della formazione delle graduatorie, i relativi punteggi sono assegnati in relazione alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento sul territorio ”.
Anche nella fase di prima applicazione, per ciò che riguarda le emittenti locali viene, dunque, fatto espresso riferimento alla preferenza degli utenti, criterio richiamato per l’attribuzione dei punteggi anche nel Bando CN dell’area tecnica n. 16 – Calabria, adottato dal MIMIT in data 24 gennaio 2022.
Nella fase a regime (commi 1-3 e 18 dell’art. 13), identica sia per gli FSMA locali che nazionali, invece non è previsto alcun criterio di priorità nell’assegnazione degli CN, essendo stabilito che la numerazione possa essere richiesta contestualmente all’autorizzazione per fornitore di contenuti (e, dunque, rilasciata unitamente al titolo per FSMA), ovvero con istanza avanzata da soggetto già autorizzato e rilasciata dal Ministero con separato provvedimento.
Alla luce dei principi e criteri direttivi dettati dalla normativa appena vista, si concorda quindi con il Tar che il criterio a cui il Ministero si era (auto)vincolato non fosse adeguato per le assegnazioni a regime delle numerazioni CN e che “ in presenza di due o più domande concorrenti - perché aventi lo stesso oggetto e perché presentate in tempi pressoché contemporanei - l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa onde verificare quale delle domande presenti il requisito della migliore corrispondenza all’interesse pubblico, sicché il criterio della priorità cronologica potrebbe al più assumere valore soltanto residuale, essendo applicabile nelle ipotesi in cui, all’esito della valutazione comparativa, emerga una situazione di parità tra due o più istanze ”.
Il criterio cronologico di priorità delle istanze di assegnazione, non previsto da alcuna norma, correttamente è stato ritenuto non congruo e non conforme ai principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e concorrenzialità, laddove si tratti di concedere, come nella fattispecie in esame, lo sfruttamento di una risorsa rara.
Non si ravvisa alcun eccesso di potere giurisdizionale posto che il giudice non ha creato un criterio non previsto dalla norma ma si è limitato ad interpretare la normativa di settore vigente alla luce dei principi superiori che governano l’attività della pubblica amministrazione e l’assegnazione di risorse limitate imponendo all’amministrazione di procedere ad una comparazione concorrenziale.
Sono inoltre privi di pregio i rilievi in ordine alle vicende di decadenza dell’autorizzazione FSMA in capo al Gruppo Adn Italia e di rinnovo intervenuto successivamente alla data di scadenza.
Non per questo l’emittente deve essere considerata fuoriuscita dalla graduatoria.
Risulta che il Gruppo Adn Italia, classificato al quarto posto nella graduatoria del 2022, sulla base della normativa di settore aveva diritto di richiedere una autorizzazione FSMA (nuova) anche in data successiva alla scadenza del titolo originario e che la stessa non ha mai perso i requisiti originariamente accertati. Avendo inoltrato la domanda per l’assegnazione di CN 13 il 5 aprile 2024, data in cui ancora utilizzava tale numerazione, e domanda di assegnazione di autorizzazione FSMA il 6 aprile 2024 che è stata approvata in data 23.4.2024, la sua posizione deve considerarsi sanata con effetti ex tunc con diritto alla conservazione della posizione acquisita.
Va invece considerata inammissibile la censura con cui si asserisce una non corretta applicazione del criterio comparativo del “ rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti ”, stante la estrema genericità della stessa. Non risulta chiaro quale sia l’errore in cui sarebbe incorso il Tar, il quale, invero, si è limitato a considerare non idoneo il solo criterio cronologico di presentazione delle domande “ ma necessaria una valutazione comparativa onde verificare quale delle domande presenti il requisito della migliore corrispondenza all’interesse pubblico ” prospettando quale criterio-guida, ricavato dalla normativa di settore, del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti.
Dagli atti inoltre emerge che il Gruppo Adn Italia srl, in esito alla graduatoria CN pubblicata in data 7 marzo 2022, è stata collocata in quarta posizione con un punteggio complessivo pari a 169,70, ed è risultata aggiudicataria del CN 13 anche in forza del punteggio maturato in forza della preferenza degli utenti, pari a 72,30. La suddetta numerazione è stata legittimamente utilizzata dalla stessa a far data dal mese di aprile del 2022, consolidando il servizio offerto agli utenti e la preferenza dagli stessi dimostrata nei confronti del marchio/palinsesto “Calabria Tv”.
Di contro, emerge che la NE & CO per il marchio “L’Altro Corriere” è stata collocata in 11° posizione (con attribuzione del CN 75), ricevendo un punteggio pari a 0 per il dato auditel (relativo proprio alle preferenze degli utenti) e pari a 3 per la qualità della programmazione ed il radicamento sul territorio (storicità del marchio/palinsesto).
Rimane invece precluso al Collegio di pronunciarsi sul preteso titolo dell’appellante alla assegnazione della numerazione CN 13, posto che tale argomento non ha mai costituito thema decidendum del giudizio di primo grado che, infatti, aveva ad oggetto la domanda di annullamento del Gruppo Adn Italia in ordine ai provvedimenti in epigrafe elencati, in quanto indicenti sulla posizione giuridica e sui titoli della stessa. Nel giudizio di primo grado l’odierna appellante è intervenuta esclusivamente per opporsi all’accoglimento dei motivi di ricorso di Adn Italia dichiarando in punto di interesse che “ la disponibilità di CN 13, per mancato rinnovo e intervenuta scadenza dell’autorizzazione, nonché la revoca in autotutela dell’assegnazione del medesimo alla controinteressata, consentono alla deducente di aspirare all’assegnazione del CN resosi vacante, giusta la manifestata disponibilità a ottenere uno degli CN dal n. 10 al n. 19 e la richiesta avanzata a mezzo pec del 17 aprile 2024 di assegnazione specifica del n. 13”.
6. Per le ragioni tutte esposte, l’appello principale deve essere respinto.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. L’infondatezza dell’appello principale si riflette sull’appello incidentale rendendolo improcedibile per carenza di interesse ad una decisione.
8. Sussistono, in considerazione della complessità e particolarità della vertenza, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara inammissibile la memoria di replica depositata il 20 febbraio 2026;
- rigetta l’appello principale di NE & CO S.r.l.;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale del Gruppo Adn Italia International;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De IC, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
RU ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU ST | ER De IC |
IL SEGRETARIO