CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 201/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100701 113649 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del procedimento è l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'annualità 2016 in epigrafe compiutamente indicato. Tale avviso nasceva da un accertamento della Agenzia delle entrate che contestava alla contribuente, socia paritaria insieme al marito Nominativo_1 della Società_1 srl, ente avente ad oggetto attività di programmazione informatica, una rivalutazione delle quote e la loro successiva integrale cessione
-utili inclusi- alla Società_2 srl, società a sua volta amministrata da Nom_1. La Società_2 srl dunque acquista la posizione di debitore nei confronti dei soci della Società_1 ed onora il debito con pagamenti dilazionati la cui provvista viene attinta dai dividendi della partecipata Società_1. L'insieme delle operazioni descritte, a detta della Agenzia, risultava privo di consistenza economica e integrava una ipotesi di leveraged cash out che giustificava gli avvisi emessi. Di contrario avviso il contribuente, che impugnava gli atti impositivi ritenendo non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto dell'"abuso di diritto" (art. 10-bis l. 212/2000). La
CGT di Grosseto repingeva il ricorso ritenendo infondate le ragioni di doglianza così determinando l'appello dello stesso contribuente che insisteva nella non ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 10-bis cit.,
"forte" di giurisprudenza allegata al ricorso ma, soprattutto, dell'atto di indirizzo MEF del 27.2.25 (Prot. n.
7), che, nel fornire indicazioni ai vari organi amministrativi affinché la disposizione appena citata sia applicata in modo coerente con la sua ratio e, al contempo, rispettoso della volontà negoziale del contribuente, esplicitamente cita l'ipotesi della rivalutazione delle quote al fine -lecito- di ridurre o azzerare il prelievo sulle plusvalenze realizzate mediante una successiva cessione di quelle partecipazioni, fermo restando il limite delle "operazioni meramente circolari". Da qui la conclusione di riforma totale della decisione impugnata;
conclusioni alle quali si opponeva l'Ufficio che, costituitosi, rilevava la non pertinenza delle decisioni allegate dal ricorrente, ne produceva altre a se favorevoli e insisteva per la conferma della decisione di primo grado ritenendo l'operazione sub iudice per l'appunto di tipo "circolare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno procedimento è parte di un più ampio contenzioso intercorrente tra l'appellante, il di lei marito (socio peritario e amministratore della Società_1 srl, nonché socio unico della Società_2 srl), e l'Amministrazione finanziaria;
sviluppandosi su annualità diverse, ha dunque dato luogo a plurime decisioni assunte dalla CGT di primo grado: alcune (le prime) favorevoli all'Amminitrazione, altre favorevoli invece al contribuente. Lo
"spartiacque" tra tali decisioni, che più che contrastanti appaiono "speculari" le une rispetto alle altre, va individuato appunto nel citato atto di indirizzo MEF del 27.2.25, il quale, come si è già evidenziato sopra, indica i limiti applicativi dell'art. 10-bis l. 212/2000 cit. Lungi dal costituire una "interpretazione autentica" del disposto normativo -per ovvia gerarchia di fonti- esso costituisce tuttavia una presa di posizione utilissima per gli operatori amministrativi, giacché, a fronte di una disposizione che tende a travalicare la correttezza formale delle operazioni poste in essere dal contribuente, ha l'obiettivo di assicurare che nell'ambito dell'azione accertatrice sia al contempo assicurato il rispetto della libertà negoziale che comunque fa capo a quest'ultimo. Il contenuto del "memento", in effetti, è tratto dallo stesso dato normativo e della letture che in sede di merito o di legittimità ne ha dato la giurisprudenza: a fronte di una operazione formalmente ammessa dalle norme tributarie, per potersi ipotizzare un'abuso del diritto occorrono infatti requisiti positivi e negativi. Tra i primi vanno collocate le caratteristiche dell'operazione (che sia frutto di uno o più negozi giuridici è irrilevante): essa deve essere priva di sostanza economica, ossia concretizzarsi in fatti, atti o contratti inidonei a produrre effetti significativamente diversi dall'ottenimento dei vantaggi fiscali indebiti, ovvero non direttamente contrastanti con disposizioni fiscali, ma che mirano ad aggirarne il contenuto;
che tali attività consentano di ottenere benefici indebiti, ossia che secondo l' ordinaria applicazione delle disposizioni non sarebbero riconoscibili (e in tali requisiti, a ben vedere, sta anche l'essenzialità del vantaggio che deve essere lo scopo precipuo di quell'attività); sotto il secondo profilo è invece indispensabile che tali operazioni non rispondano a valide e non marginali ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che abbiano finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. Ora, nella fattispecie concreta, la concatenazione temporale e soggettiva delle operazioni è la seguente: Ricorrente_1 -l'odierna appellante- è socia paritaria del marito, Nominativo_1, nella Società_1 srl, ente che, come abbiamo rammentato, esercita attività di programmazione informatica;
nell'anno di imposta 2014 procedono - in modo del tutto lecito- alla rivalutazione delle rispettive quote che,
a seguito della operazione suddetta -che consente loro di versare una imposta sostitutiva del 4%- risultano ammontanti a 2.139.000 euro;
il 4.10.26 viene costituita la Soc2 srl, con socio unico il Nom_1. Il nuovo ente ha ampio oggetto sociale comunque attinente la commercializzazione, il noleggio, la vendita, l'installazione,
l'assistenza, l'import/export, la rappresentanza l'acquisto e la concessione in licenza, ovvero di diritti inerenti software e hardware;
a breve distanza dalla sua costituzione (il 2.11.2016) la Soc2 modifica il suo oggetto sociale per ricomprendervi, in via principale, la gestione di partecipazioni societarie svolte non nei confronti del pubblico;
il giorno seguente (il 3.11.16, dunque), avviene la cessione delle quote della società Soc1 alla Soc2 che iscrive pertanto a bilancio le quote rivalutate (dunque oltre 4 milioni di euro); la Soc2 non paga contestualmente alla acquisizione il controvalore in moneta, bensì lo iscrive come debito nei confronti dei soci della Soc1 (i coniugi Nominativo_1/Ric_1 che onora, in più "rate", attingendo come provvista ai dividendi recuperati, in qualità di "nuovo socio", dalla società appena acquisita. In definitiva, dunque, l'isieme delle operazioni poste in essere dai contribuenti (l'odierna appellante ed il di lei consorte), consentono di affermare che si è di fronte, nella specie, ad una mera operazione circolare, per tale intendendosi quella transazione che non ha una sostanza economica significativa e si limita a generare vantaggi fiscali senza un'azione reale, ovvero senza determinare significative variazioni nell'originario assetto o organizzazione dell'ente.
Questo è appunto quello che si è verificato nella specie, sebbene la contribuente lo contesti richiamandosi al lungo lasso temporale intercorso tra la rivalutazione delle quote e la loro cessione (circa due anni), nonché sul significato extrafiscale dell'operazione che ha consentito alla Ric_1 di uscire dalla Soc1 e di investire in utilità immobiliari il ricavato. In realtà, la prima obiezione dimostra troppo e la seconda non coglie nel segno: del tutto plausibile che, al momento della rivalutazione delle quote, non fosse matura, nelle intenzioni dei soci, alcuna determinazione in ordine alla loro cessione;
potrebbe persino essere plausibile che essa sia sorta in concomitanza con la volontà della Ric_1 di liberarsi delle quote possedute. Tuttavia, la eventuale (e perfettamente lecita) determinazione della contribuente viene conseguita attraverso la concatenazione di atti sopra indicata, che consente di eludere la imposizione sulla distribuzione degli utili -vero oggetto dell'accertamento fiscale- senza sostanzialmente mutare nulla nell'assetto societario. Lo iato temporale tra rivalutazione di quote e creazione del nuovo ente diviene da questo punto di vista irrilevante, perché la concatenazione temporale delle operazioni diviene significativa dal momento della creazione della seconda società destinata a inglobare utili ed attività della prima, senza uscire dalla "sfera di influenza" del nucleo familiare. Le obiezioni sulla rilevanza delle ragioni extrafiscali, d'altra parte, appaiono trascurare che queste ultime vanno comunque messe in relazione a finalità di miglioramento strutturale dell'impresa o dell'attività produttiva che risultano nella specie del tutto carenti. In assenza dunque del "requisito negativo" ed in mancanza di una reale "sostanza economica" delle operazioni per gli enti coinvolti, rimane il dato per il quale la preponderante finalità degli atti compiuti appare quella, essenziale, di un indebita realizzazione di vantaggi fiscali che rimangono tali anche a fronte di una genuina determinazione alla dismissione di quote da parte della Ric_1 perché attiene non già alla incoercibile volontà negoziale della contribuente, bensì alle modalità della dismissione e, come abbiamo già ricordato, non riguarda in alcun modo la funzionalità organizzativa o strutturale degli enti coinvolti la cui componentistica personale rimane sostanzialmente la medesima.
L'isieme delle considerazioni sopra riportate impone dunque di rigettare l'appello, mentre i diversi approdi giurisprudenziali riferibili alla medesima fattispecie più volte valutata in relazione a diverse annualità giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 201/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100701 113649 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del procedimento è l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'annualità 2016 in epigrafe compiutamente indicato. Tale avviso nasceva da un accertamento della Agenzia delle entrate che contestava alla contribuente, socia paritaria insieme al marito Nominativo_1 della Società_1 srl, ente avente ad oggetto attività di programmazione informatica, una rivalutazione delle quote e la loro successiva integrale cessione
-utili inclusi- alla Società_2 srl, società a sua volta amministrata da Nom_1. La Società_2 srl dunque acquista la posizione di debitore nei confronti dei soci della Società_1 ed onora il debito con pagamenti dilazionati la cui provvista viene attinta dai dividendi della partecipata Società_1. L'insieme delle operazioni descritte, a detta della Agenzia, risultava privo di consistenza economica e integrava una ipotesi di leveraged cash out che giustificava gli avvisi emessi. Di contrario avviso il contribuente, che impugnava gli atti impositivi ritenendo non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto dell'"abuso di diritto" (art. 10-bis l. 212/2000). La
CGT di Grosseto repingeva il ricorso ritenendo infondate le ragioni di doglianza così determinando l'appello dello stesso contribuente che insisteva nella non ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 10-bis cit.,
"forte" di giurisprudenza allegata al ricorso ma, soprattutto, dell'atto di indirizzo MEF del 27.2.25 (Prot. n.
7), che, nel fornire indicazioni ai vari organi amministrativi affinché la disposizione appena citata sia applicata in modo coerente con la sua ratio e, al contempo, rispettoso della volontà negoziale del contribuente, esplicitamente cita l'ipotesi della rivalutazione delle quote al fine -lecito- di ridurre o azzerare il prelievo sulle plusvalenze realizzate mediante una successiva cessione di quelle partecipazioni, fermo restando il limite delle "operazioni meramente circolari". Da qui la conclusione di riforma totale della decisione impugnata;
conclusioni alle quali si opponeva l'Ufficio che, costituitosi, rilevava la non pertinenza delle decisioni allegate dal ricorrente, ne produceva altre a se favorevoli e insisteva per la conferma della decisione di primo grado ritenendo l'operazione sub iudice per l'appunto di tipo "circolare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno procedimento è parte di un più ampio contenzioso intercorrente tra l'appellante, il di lei marito (socio peritario e amministratore della Società_1 srl, nonché socio unico della Società_2 srl), e l'Amministrazione finanziaria;
sviluppandosi su annualità diverse, ha dunque dato luogo a plurime decisioni assunte dalla CGT di primo grado: alcune (le prime) favorevoli all'Amminitrazione, altre favorevoli invece al contribuente. Lo
"spartiacque" tra tali decisioni, che più che contrastanti appaiono "speculari" le une rispetto alle altre, va individuato appunto nel citato atto di indirizzo MEF del 27.2.25, il quale, come si è già evidenziato sopra, indica i limiti applicativi dell'art. 10-bis l. 212/2000 cit. Lungi dal costituire una "interpretazione autentica" del disposto normativo -per ovvia gerarchia di fonti- esso costituisce tuttavia una presa di posizione utilissima per gli operatori amministrativi, giacché, a fronte di una disposizione che tende a travalicare la correttezza formale delle operazioni poste in essere dal contribuente, ha l'obiettivo di assicurare che nell'ambito dell'azione accertatrice sia al contempo assicurato il rispetto della libertà negoziale che comunque fa capo a quest'ultimo. Il contenuto del "memento", in effetti, è tratto dallo stesso dato normativo e della letture che in sede di merito o di legittimità ne ha dato la giurisprudenza: a fronte di una operazione formalmente ammessa dalle norme tributarie, per potersi ipotizzare un'abuso del diritto occorrono infatti requisiti positivi e negativi. Tra i primi vanno collocate le caratteristiche dell'operazione (che sia frutto di uno o più negozi giuridici è irrilevante): essa deve essere priva di sostanza economica, ossia concretizzarsi in fatti, atti o contratti inidonei a produrre effetti significativamente diversi dall'ottenimento dei vantaggi fiscali indebiti, ovvero non direttamente contrastanti con disposizioni fiscali, ma che mirano ad aggirarne il contenuto;
che tali attività consentano di ottenere benefici indebiti, ossia che secondo l' ordinaria applicazione delle disposizioni non sarebbero riconoscibili (e in tali requisiti, a ben vedere, sta anche l'essenzialità del vantaggio che deve essere lo scopo precipuo di quell'attività); sotto il secondo profilo è invece indispensabile che tali operazioni non rispondano a valide e non marginali ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che abbiano finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. Ora, nella fattispecie concreta, la concatenazione temporale e soggettiva delle operazioni è la seguente: Ricorrente_1 -l'odierna appellante- è socia paritaria del marito, Nominativo_1, nella Società_1 srl, ente che, come abbiamo rammentato, esercita attività di programmazione informatica;
nell'anno di imposta 2014 procedono - in modo del tutto lecito- alla rivalutazione delle rispettive quote che,
a seguito della operazione suddetta -che consente loro di versare una imposta sostitutiva del 4%- risultano ammontanti a 2.139.000 euro;
il 4.10.26 viene costituita la Soc2 srl, con socio unico il Nom_1. Il nuovo ente ha ampio oggetto sociale comunque attinente la commercializzazione, il noleggio, la vendita, l'installazione,
l'assistenza, l'import/export, la rappresentanza l'acquisto e la concessione in licenza, ovvero di diritti inerenti software e hardware;
a breve distanza dalla sua costituzione (il 2.11.2016) la Soc2 modifica il suo oggetto sociale per ricomprendervi, in via principale, la gestione di partecipazioni societarie svolte non nei confronti del pubblico;
il giorno seguente (il 3.11.16, dunque), avviene la cessione delle quote della società Soc1 alla Soc2 che iscrive pertanto a bilancio le quote rivalutate (dunque oltre 4 milioni di euro); la Soc2 non paga contestualmente alla acquisizione il controvalore in moneta, bensì lo iscrive come debito nei confronti dei soci della Soc1 (i coniugi Nominativo_1/Ric_1 che onora, in più "rate", attingendo come provvista ai dividendi recuperati, in qualità di "nuovo socio", dalla società appena acquisita. In definitiva, dunque, l'isieme delle operazioni poste in essere dai contribuenti (l'odierna appellante ed il di lei consorte), consentono di affermare che si è di fronte, nella specie, ad una mera operazione circolare, per tale intendendosi quella transazione che non ha una sostanza economica significativa e si limita a generare vantaggi fiscali senza un'azione reale, ovvero senza determinare significative variazioni nell'originario assetto o organizzazione dell'ente.
Questo è appunto quello che si è verificato nella specie, sebbene la contribuente lo contesti richiamandosi al lungo lasso temporale intercorso tra la rivalutazione delle quote e la loro cessione (circa due anni), nonché sul significato extrafiscale dell'operazione che ha consentito alla Ric_1 di uscire dalla Soc1 e di investire in utilità immobiliari il ricavato. In realtà, la prima obiezione dimostra troppo e la seconda non coglie nel segno: del tutto plausibile che, al momento della rivalutazione delle quote, non fosse matura, nelle intenzioni dei soci, alcuna determinazione in ordine alla loro cessione;
potrebbe persino essere plausibile che essa sia sorta in concomitanza con la volontà della Ric_1 di liberarsi delle quote possedute. Tuttavia, la eventuale (e perfettamente lecita) determinazione della contribuente viene conseguita attraverso la concatenazione di atti sopra indicata, che consente di eludere la imposizione sulla distribuzione degli utili -vero oggetto dell'accertamento fiscale- senza sostanzialmente mutare nulla nell'assetto societario. Lo iato temporale tra rivalutazione di quote e creazione del nuovo ente diviene da questo punto di vista irrilevante, perché la concatenazione temporale delle operazioni diviene significativa dal momento della creazione della seconda società destinata a inglobare utili ed attività della prima, senza uscire dalla "sfera di influenza" del nucleo familiare. Le obiezioni sulla rilevanza delle ragioni extrafiscali, d'altra parte, appaiono trascurare che queste ultime vanno comunque messe in relazione a finalità di miglioramento strutturale dell'impresa o dell'attività produttiva che risultano nella specie del tutto carenti. In assenza dunque del "requisito negativo" ed in mancanza di una reale "sostanza economica" delle operazioni per gli enti coinvolti, rimane il dato per il quale la preponderante finalità degli atti compiuti appare quella, essenziale, di un indebita realizzazione di vantaggi fiscali che rimangono tali anche a fronte di una genuina determinazione alla dismissione di quote da parte della Ric_1 perché attiene non già alla incoercibile volontà negoziale della contribuente, bensì alle modalità della dismissione e, come abbiamo già ricordato, non riguarda in alcun modo la funzionalità organizzativa o strutturale degli enti coinvolti la cui componentistica personale rimane sostanzialmente la medesima.
L'isieme delle considerazioni sopra riportate impone dunque di rigettare l'appello, mentre i diversi approdi giurisprudenziali riferibili alla medesima fattispecie più volte valutata in relazione a diverse annualità giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata.
Spese compensate.