Art. 58. ((Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o piu' Amministrazioni secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.
Il raggruppamento e' proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresi', per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.
Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.
In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Il raggruppamento e' proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresi', per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.
Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.
In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".