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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES SA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30774 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30774 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21327 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21327 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/05/2024 il sig. Ricorrente_1 di CI con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso gli avvisi di accertamento n. 30774 e n. 21327 notificati il 5/4/29024 relativi a TARI anni 2017 e 2018.
Eccepiva:
INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 23 D. LGS N 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE), posto che, le pubbliche amministrazioni sono tenute a formare e conservare gli originali dei propri documenti, compresi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna, esclusivamente in modalità digitale. Pertanto, il provvedimento amministrativo in originale sarà sempre quello informatico, sottoscritto esclusivamente con firma digitale. Di conseguenza, tutti gli atti destinati ad incidere negativamente nella sfera giuridico/ patrimoniale notificati ai contribuenti in formato cartaceo (analogico) rappresenteranno una mera riproduzione di quanto contenuto nell'originale informatico. Al fine di garantire l'esatta conformità tra la volontà espressa nella copia analogica dell'atto notificato e quella insita nel documento originale in formato digitale il Legislatore ha predisposto una disciplina specifica. L'art. 23, comma 1, D. LGS N 82/2005 (C.A.D.), norma rubricata "Copie analogiche di documenti informatici", stabilisce che: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Il precetto normativo è chiarissimo laddove prevede che la stampa cartacea dell'atto amministrativo nato in [...], possieda la medesima valenza probatoria dell'originale, purché essa sia accompagnata da una attestazione di conformità che dovrà esser apposta da soggetto, non solo in possesso della qualifica di pubblico ufficiale, ma altresì autorizzato a rilasciare siffatta attestazione, di guisa che la dichiarazione di conformità rilasciata da funzionario non specificamente autorizzato, sarà come non apposta, non essendo sufficiente il mero possesso, in capo al soggetto attestatore, della qualifica di pubblico ufficiale. Citava giurisprudenza di merito.
INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER DIFETTO
ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA SOTTOSCRITTO GLI ATTI IN
VIOLAZIONE DELL' ART. 11 DLGS 23/2011, ART. 1 COMMA 162 LEGGE 296/2006 ED ART. 1 COMMA
87 LEGGE 549/1995 - ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON QUELLA A
STAMPA. Rilevava che nella fattispecie il Comune non ha provato, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 87 Legge 549/1995. Infatti non risulta provato né che l'atto rientri nell'ambito degli atti amministrativi suscettibili di una completa ed automatica elaborazione informatica, né che l'avviso di accertamento contenga alcun riferimento all'apposito provvedimento di livello dirigenziale che indichi la legittimazione del nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati. È palese, pertanto, la violazione della normativa che consente la firma automatizzata, e di conseguenza va annullato l'avviso di accertamento Tarsu impugnato.”. Questa mancanza, tutt'altro che formale, rende gli avvisi di accertamento impugnati nulli/inesistenti per la palese assenza di sottoscrizione.
NULLITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018 PER INTERVENUTA DECADENZA DELL' ENTE
COMUNALE DAL DIRITTO AD ACCERTARE E RISCUOTERE I CREDITI TRIBUTARI NONCHE' PER
PRESCRIZIONE DEGLI STESSI, atteso che gli atti impugnati siano stati notificati al ricorrente solo in data 25/03/2024, oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dalla Legge n° 296 del 27 dicembre
2006 (Finanziaria 2007). In particolare, l'art. 1 comma 161 così recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Si precisa sin d'ora che tale termine non è mai stato assoggettato alla c.d. “Sospensione COVID” prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n.
18 e successive modifiche. Rilevava che l'art. 157 comma 7 bis del Decreto Legge n. 34/2020 prevede espressamente che le norme sulla sospensione dei termini di decadenza per gli accertamenti in scadenza tra scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 “NON SI APPLICANO ALLE ENTRATE
DEGLI ENTI TERRITORIALI”. Il chiarissimo tenore letterale della norma trova conferma nelle parole del
Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, con la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha definitivamente chiarito che (pag. 2 e 3): “… l'atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D. LGS N. n. 159 del 2015. In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. LGS N. n. 446 del 1997, legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020.” Risoluzione MEF n. 6/DF del 15 giugno 2020 Quanto disposto dall'art. 157 comma 7 bis del DL n. 34/2020, e affermato dalla suddetta risoluzione ministeriale, trova ulteriore conferma nella pronuncia della CTP di Caserta la quale con recentissima sentenza n. 278 del 28.01.2022 ha confermato che: “Il ricorso é fondato e merita accoglimento. Infatti, l'art. 157 co.
7-bis del Decreto Legge n.34/2020 prevede espressamente l'inapplicabilità ai tributi locali della sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.
Pertanto, la notifica effettuata l'8 aprile 2021 risulta tardiva, essendo il tributo già prescritto il 31 dicembre
2020”, citava giurisprudenza di merito e di legittimità
Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell'art. 23 D.Lgs n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art. 11 D.Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 legge 296/2006 ed art. 1 comma 87 legge 549/1995, nel merito, dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento 2018 per intervenuta decadenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Allegava: 1) Copia avviso di accertamento n. 30774 del 16/12/2023; 2) Copia avviso di accertamento n.
21327 del 04/11/2023; 3) Procura alle liti.
In data 06/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate con l'atto introduttivo ed insisteva nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Catania non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è riconducibile a TARI anni 2017 e 2018;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 , secondo cui
“ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”
che in virtù della normativa che precede la pretesa di pagamento relativa a TARI anno 2017 è scaduta il
31/12/2022, mentre la pretesa di pagamento relativa all'anno 2018 è scaduta il 31/12/2023;
che il decorso dei termini di prescrizione e decadenza, tuttavia, è stato sospeso per 85 giorni dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, così previsto dall'art. 67, D.L. n. 18/2020, sul punto specifico si è espressa la Corte di Cassazione ordinanza del 29 luglio 2025 n. 21765, che dirimendo ogni controversia ha stabilito che “ la sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Pertanto, sulla base del precitato orientamento la notifica degli atti impugnati avvenuta il 5/4/2024 appare tardiva, posto che, con l'applicazione della sospensione dei termini di 85 giorni il termine pregiudizievole viene spostato in avanti fino al 25 marzo 2024;
che la tardività della notifica degli atti impugnati determina la decadenza da ogni azione di riscossione;
che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la pretesa di pagamento in uno con gli atti impugnati, stante l'intervenuta decadenza.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Catania alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 oltre spese generali,
IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 16/0172026 IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES SA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30774 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30774 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21327 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21327 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/05/2024 il sig. Ricorrente_1 di CI con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso gli avvisi di accertamento n. 30774 e n. 21327 notificati il 5/4/29024 relativi a TARI anni 2017 e 2018.
Eccepiva:
INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 23 D. LGS N 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE), posto che, le pubbliche amministrazioni sono tenute a formare e conservare gli originali dei propri documenti, compresi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna, esclusivamente in modalità digitale. Pertanto, il provvedimento amministrativo in originale sarà sempre quello informatico, sottoscritto esclusivamente con firma digitale. Di conseguenza, tutti gli atti destinati ad incidere negativamente nella sfera giuridico/ patrimoniale notificati ai contribuenti in formato cartaceo (analogico) rappresenteranno una mera riproduzione di quanto contenuto nell'originale informatico. Al fine di garantire l'esatta conformità tra la volontà espressa nella copia analogica dell'atto notificato e quella insita nel documento originale in formato digitale il Legislatore ha predisposto una disciplina specifica. L'art. 23, comma 1, D. LGS N 82/2005 (C.A.D.), norma rubricata "Copie analogiche di documenti informatici", stabilisce che: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Il precetto normativo è chiarissimo laddove prevede che la stampa cartacea dell'atto amministrativo nato in [...], possieda la medesima valenza probatoria dell'originale, purché essa sia accompagnata da una attestazione di conformità che dovrà esser apposta da soggetto, non solo in possesso della qualifica di pubblico ufficiale, ma altresì autorizzato a rilasciare siffatta attestazione, di guisa che la dichiarazione di conformità rilasciata da funzionario non specificamente autorizzato, sarà come non apposta, non essendo sufficiente il mero possesso, in capo al soggetto attestatore, della qualifica di pubblico ufficiale. Citava giurisprudenza di merito.
INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER DIFETTO
ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA SOTTOSCRITTO GLI ATTI IN
VIOLAZIONE DELL' ART. 11 DLGS 23/2011, ART. 1 COMMA 162 LEGGE 296/2006 ED ART. 1 COMMA
87 LEGGE 549/1995 - ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON QUELLA A
STAMPA. Rilevava che nella fattispecie il Comune non ha provato, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 87 Legge 549/1995. Infatti non risulta provato né che l'atto rientri nell'ambito degli atti amministrativi suscettibili di una completa ed automatica elaborazione informatica, né che l'avviso di accertamento contenga alcun riferimento all'apposito provvedimento di livello dirigenziale che indichi la legittimazione del nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati. È palese, pertanto, la violazione della normativa che consente la firma automatizzata, e di conseguenza va annullato l'avviso di accertamento Tarsu impugnato.”. Questa mancanza, tutt'altro che formale, rende gli avvisi di accertamento impugnati nulli/inesistenti per la palese assenza di sottoscrizione.
NULLITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018 PER INTERVENUTA DECADENZA DELL' ENTE
COMUNALE DAL DIRITTO AD ACCERTARE E RISCUOTERE I CREDITI TRIBUTARI NONCHE' PER
PRESCRIZIONE DEGLI STESSI, atteso che gli atti impugnati siano stati notificati al ricorrente solo in data 25/03/2024, oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dalla Legge n° 296 del 27 dicembre
2006 (Finanziaria 2007). In particolare, l'art. 1 comma 161 così recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Si precisa sin d'ora che tale termine non è mai stato assoggettato alla c.d. “Sospensione COVID” prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n.
18 e successive modifiche. Rilevava che l'art. 157 comma 7 bis del Decreto Legge n. 34/2020 prevede espressamente che le norme sulla sospensione dei termini di decadenza per gli accertamenti in scadenza tra scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 “NON SI APPLICANO ALLE ENTRATE
DEGLI ENTI TERRITORIALI”. Il chiarissimo tenore letterale della norma trova conferma nelle parole del
Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, con la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha definitivamente chiarito che (pag. 2 e 3): “… l'atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D. LGS N. n. 159 del 2015. In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. LGS N. n. 446 del 1997, legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020.” Risoluzione MEF n. 6/DF del 15 giugno 2020 Quanto disposto dall'art. 157 comma 7 bis del DL n. 34/2020, e affermato dalla suddetta risoluzione ministeriale, trova ulteriore conferma nella pronuncia della CTP di Caserta la quale con recentissima sentenza n. 278 del 28.01.2022 ha confermato che: “Il ricorso é fondato e merita accoglimento. Infatti, l'art. 157 co.
7-bis del Decreto Legge n.34/2020 prevede espressamente l'inapplicabilità ai tributi locali della sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.
Pertanto, la notifica effettuata l'8 aprile 2021 risulta tardiva, essendo il tributo già prescritto il 31 dicembre
2020”, citava giurisprudenza di merito e di legittimità
Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell'art. 23 D.Lgs n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art. 11 D.Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 legge 296/2006 ed art. 1 comma 87 legge 549/1995, nel merito, dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento 2018 per intervenuta decadenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Allegava: 1) Copia avviso di accertamento n. 30774 del 16/12/2023; 2) Copia avviso di accertamento n.
21327 del 04/11/2023; 3) Procura alle liti.
In data 06/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate con l'atto introduttivo ed insisteva nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Catania non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è riconducibile a TARI anni 2017 e 2018;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 , secondo cui
“ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”
che in virtù della normativa che precede la pretesa di pagamento relativa a TARI anno 2017 è scaduta il
31/12/2022, mentre la pretesa di pagamento relativa all'anno 2018 è scaduta il 31/12/2023;
che il decorso dei termini di prescrizione e decadenza, tuttavia, è stato sospeso per 85 giorni dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, così previsto dall'art. 67, D.L. n. 18/2020, sul punto specifico si è espressa la Corte di Cassazione ordinanza del 29 luglio 2025 n. 21765, che dirimendo ogni controversia ha stabilito che “ la sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Pertanto, sulla base del precitato orientamento la notifica degli atti impugnati avvenuta il 5/4/2024 appare tardiva, posto che, con l'applicazione della sospensione dei termini di 85 giorni il termine pregiudizievole viene spostato in avanti fino al 25 marzo 2024;
che la tardività della notifica degli atti impugnati determina la decadenza da ogni azione di riscossione;
che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la pretesa di pagamento in uno con gli atti impugnati, stante l'intervenuta decadenza.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Catania alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 oltre spese generali,
IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 16/0172026 IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ES