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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2025 nelle cause riunite n. 3933 e 3934/2021 aventi ad oggetto “contratti bancari” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SANSONE MAURIZIO
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BINI FEDERICA
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che […] In data 31 agosto 2018 [...] stipulava un prestito personale con la società [...] per l'importo di euro 35.000,00 rimborsabile in Controparte_1
n. 120 rate mensili dell'importo cadauna di euro 432,30 (pratica n.
20115516096221), per un totale di euro 51.876,00 con un costo complessivo, dunque, di euro 16.876,00 (mentre nel prospetto sono indicati interessi per euro
13.660,00). Detto contratto tuttavia non contiene una precisa e determinabile pattuizione e indicazione della misura del tasso di interesse effettivo applicato al rapporto. Infatti pur essendo indicato un TAN nella misura del 6,95% ed un TAEG nella misura del 7,17%, in realtà il tasso effettivo praticato è ben diverso dal tasso nominale indicato e di difficile determinazione, in quanto in contratto non è specificato se nel piano di ammortamento c.d. alla francese venga applicato un tasso composto ovvero semplice nel computo degli interessi. La mancata
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indicazione della modalità di computo degli interessi nel piano di ammortamento rende nulla la clausola relativa alla determinazione della misura del tasso di interesse per assoluta indeterminabilità dell'oggetto: non specificando in contratto il regime di capitalizzazione che regola il piano di ammortamento del prestito, si rende di fatto impossibile per il mutuatario conoscere il meccanismo applicativo degli interessi. L'art. 117 TUB impone a pena di nullità la indicazione per iscritto nei contratti bancari del tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La mancata specificazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) applicata nel piano di ammortamento impedisce una corretta misura del costo del finanziamento. [...] L'indeterminatezza del tasso effettivo si traduce nella violazione della forma scritta ad substantiam ex artt. 1284 c.c. e 117 TUB – per la pattuizione degli interessi ultralegali. Sicché al rapporto oggetto del presente atto per quanto innanzi esposto andranno applicati gli interessi legali. Ma a ben vedere il costo occulto derivante dalla tipologia di capitalizzazione applicata concorre anche ad aumentare il costo del finanziamento e rivela ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura. … Sicché nel caso in specie andrà incluso nel calcolo per la determinazione del TEG da confrontare con il TSU ai fini della verifica dell'usura, anche il maggior onere corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta e quella risultante dall'applicazione del regime finanziario sulla capitalizzazione semplice.
Ugualmente nella verifica andrà calcolato il costo previsto in contratto (Art.3.1
Sezione “Costi Connessi”) derivante dalla previsione della penale dell'8% calcolata sull'importo della mensilità scaduta e pagata in ritardo e quindi anche sulla quota parte di interessi di cui si compone la rata. La previsione di tale penale risulta comunque nulla in quanto generica e sprovvista di giustificazione causale, in particolare clausola contrattuale non specifica se la penale scatterà già per un solo giorno di ritardo, nelle modalità di calcolo della stessa in relazione ai giorni di ritardato pagamento. Ancora nel costo effettivo del finanziamento andrà considerato anche il costo del premio per l'assicurazione sul prestito pari ad euro
3.216,00. Ed infine, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, andrà calcolata ai fini della verifica dl superamento della soglia antiusura, anche l'incidenza del costo per l'indennizzo previsto per l'ipotesi di rimborso anticipato (Sezione 4 Aspetti Legali). La verifica andrà effettuata sia con riferimento al tasso corrispettivo che a quello di mora. In particolare, con riferimento al tasso di mora, nel contratto si pattuiva (Art.
3.1 Sezione “Costi
Connessi”) “tasso di interesse di mora 14,60% annuo applicato a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%.
Un meccanismo diabolico per cui in caso di ritardato pagamento e decadenza dal
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beneficio del termine, il contraente debole, cioè il consumatore, si vedrebbe costretto a pagare gli interessi di mora su un debito maggiorato della penale. Non si comprende la ragione e la causa di prevedere una maggiorazione del 10% sul capitale residuo, in caso di decadenza dal beneficio del termine, e poi applicare sul capitale così maggiorato gli interessi di mora. Il meccanismo della penale di maggiorazione, per così dire, del capitale su cui applicare l'interesse di mora non ha dunque alcuna giustificazione causale e si palesa quale mero espediente per aggirare la normativa antiusura. Del resto è la stessa clausola relativa alla penale del 10% in caso di decadenza dal beneficio del termine che risulta comunque priva di ogni giustificazione causale, nulla e vessatoria. In realtà la funzione dell'interesse di mora è proprio di natura sanzionatoria volta a colpire l'inadempimento e comunque lo stesso deve, per legge essere inferiore alla soglia antiusura. Sulla circostanza che ai fini del rilievo del superamento del tasso soglia vadano computati anche gli interessi moratori si è espressa più volte la giurisprudenza di merito … L'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori è del resto un dato acquisito anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
n.19597/2020. […], conveniva in giudizio la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura del tasso di interesse per indeterminatezza ex art. 1346-1418 c.2 cc e per violazione della forma scritta prevista ab substantiam dall'art. 117 c.4 per gli interessi ultralegali;
2) per l'effetto dichiarare ed accertare che l'istante ha il diritto di restituire il capitale mutuato con la sola maggiorazione del tasso di interessi in misura legale, nel numero di rate originariamente previste, scomputando quanto sino ad oggi versato con imputazione secondo il detto piano di ammortamento al tasso legale;
3) accertare e dichiarare che il tasso di interesse effettivo contrattualmente pattuito, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, considerando i costi
“occulti” di cui in premessa, nonché la particolare metodologia di calcolo degli interessi moratori con sommatoria di penale al capitale, è superiore al tasso soglia antiusura vigente al momento della conclusione del contratto;
4) per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interessi ed accertare il diritto del ricorrente, imputando a capitale tutto quanto sino ad oggi versato, di estinguere il debito mediante il pagamento della sola residua somma in sorte capitale da corrispondersi ratealmente secondo il piano di ammortamento previsto decurtato degli interessi;
5) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, comunque la nullità della clausola relativa alla maggiorazione con la penale del
10% della somma su cui computare gli interessi moratori;
6) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, comunque la nullità della clausola relativa alla previsione della penale per ritardato pagamento dell'8% calcolata sull'intero
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importo della mensilità scaduta;
7) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della previsione della clausola applicativa della penale del 10% per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine;
8) Con vittoria in onorari e spese di giustizia. […].
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare in fatto e Controparte_1 in diritto la domanda attorea, eccepiva […] preliminarmente … non risulta che l'attore abbia esperito alcuno dei tentativi di mediazione e/o conciliazione di cui al
D. L.vo n. 28/2010. L'azione è pertanto da dichiararsi improcedibile [...] in diritto 1)
[...] il contratto stipulato il 31/08/2018 è valido ed efficace, poiché è stato redatto e sottoscritto nel rispetto della normativa – generale e speciale – vigente pro tempore. Ciò si evince agevolmente dall'esame del medesimo (DOC. 1). In particolare, risultano rigorosamente soddisfatti i presupposti di cui all'art. 125 bis che disciplina i contratti di credito al consumo e che richiama l'art. 117 TUB limitatamente ai commi 2, 3 e 6 (non il 4 ed il 7, ripetutamente invocati dall'attore). Per smentire le apodittiche e genericissime doglianze di quest'ultimo è sufficiente leggere le Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, nonché il frontespizio del contratto (DOC. 1, pag. 7), dove sono indicati l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo, il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG, l'importo, il numero e la periodicità delle rate, il tipo di piano d'ammortamento, il tasso degli interessi di mora e tutti i costi del credito. Valga inoltre premettere che dall'esame dell'attuale disciplina
Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun esplicito riferimento alla necessità di indicare nel contratto, o nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi adottato nella prassi negoziale;
né l'informativa su tali dati è espressamente richiesta dalla normativa primaria e regolamentare per il calcolo del TAEG/ISC, e nemmeno nelle Delibere CICR in tema di anatocismo bancario. …
Nonostante ciò, per estrema correttezza ed in ossequio alla trasparenza che deve informare i rapporti fra Banca e cliente, la convenuta ha compiutamente CP_2 indicato il tipo di piano di ammortamento sia nell'IEBCC, sia nelle Condizioni
Generali del contratto di finanziamento. In particolare, nelle IEBCC (DOC. 1, pag. 1, punto 2.) è chiaramente specificato che: la “Periodicità delle rate” è “mensile con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente”; e i pagamenti effettuati dal cliente comportano l'ammortamento immediato del capitale. L'art. 3 del contratto, ultimo periodo, prevede che nel contratto de quo “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “francese” con una rata che prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente”. Preme ribadire che i tassi applicati
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sono unicamente quelli ricavabili dal contratto esaminato, letto e sottoscritto dall'attore. Ne discende che il TAN è stato correttamente pattuito e determinato poiché, oltretutto, la ha diligentemente indicato la modalità CP_2 dell'ammortamento e del calcolo degli interessi. Valga aggiungere che il sistema di ammortamento alla francese prevede, con criteri precostituiti, il pagamento da parte del mutuatario di una rata (tendenzialmente) fissa – come nel caso in esame
- dunque determinata e determinabile, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo, mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale
(T. Roma, sez. XVII, 7/11/2018, n. 21423). Gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento;
in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che – si potrebbe addirittura concludere - darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Inoltre, sebbene la rata sia determinata applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano d'ammortamento alla francese è operato con il regime dell'interesse semplice. Infatti, la capitalizzazione composta non comporta, ex se, una maggiore onerosità dell'operazione bancaria (ABF Bologna, n. 21882/2020) e tanto meno “costi occulti” (pag. 4 cit.). [...] nel caso in esame non sono stati applicati interessi non pattuiti, tanto meno occulti. Findomestic Banca spa contesta inoltre la presunta violazione dell'art, 117 TUB poiché, come si è già evidenziato supra (pag. 3), nel caso in esame la norma citata non si applica, trattandosi di credito al consumo espressamente disciplinato all'art. 125 bis TUB (che non richiama il 4 comma dell'art. 117 TUB); per mero scrupolo, come si è già evidenziato, nel contratto sono stati pattuiti l'importo del prestito e della rata, il tasso applicato, la quota interessi e la durata del prestito. Quanto alla presunta violazione dell'art. 1284 c.c., richiamato quanto sin qui dedotto ed eccepito, la doglianza viene sconfessata alla mera lettura del frontespizio del contratto e delle
Condizioni Generali alle quali si rinvia (DOC. 1). Ne discende che i tassi di interesse risultano determinati e legittimi, e niente affatto occulti. Infine, relativamente alla clausola di determinazione degli interessi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che rispetta i requisiti di determinatezza di cui agli artt. 1346 e 1418 cc
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quel contratto che indichi esattamente il capitale finanziato, la data dell'inizio dell'ammortamento, della durata del mutuo (o del numero delle rate o della data di scadenza finale); della frequenza dei pagamenti (o delle date di pagamento); del tipo d'ammortamento; del tasso d'interesse… 2) [...] Le doglianze attoree sono generiche ed indeterminate e, come tali, vengono per scrupolo fermamente contestate, poiché del tutto infondate come si argomenterà di seguito: - In primo luogo, per le ragioni appena dedotte ed eccepite, nel contratto in esame non è stato applicato nessun “costo occulto”, ragione per cui nessun superamento della cosiddetta “soglia usura” può verificarsi per tale ragione;
- in secondo luogo, quanto alle penali, valga invocare il paragrafo C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia
2016 (DOC. 4) che stabilisce che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”. In virtù di ciò, sia la penale per il ritardato pagamento, sia la penale sul capitale residuo dovuto, sia la penale per decadenza dal beneficio del termine, sia la penale per estinzione anticipata non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Esse hanno carattere risarcitorio, e dunque una natura diversa dagli interessi corrispettivi, per questa ragione debbono essere escluse dal calcolo del TEG (Cass.
Civ. N. 8653/2012). In sostanza, la natura di tali oneri non può che far propendere per un'irrilevanza ai fini dell'applicazione della L. 108/1996 che, invece, è volta a colpire le voci di costo che costituiscono, direttamente o indirettamente, la
“remunerazione” del capitale. [...] Infine, come si è accennato, la legge individua il procedimento di rilevazione del TEGM ed individuazione dei “tassi soglia” per categorie omogenee di operazioni. Non sembra coerente, allora, comparare con le soglie di usura elementi che non contribuiscono a formare queste ultime. A quest'ultimo proposito, è notorio che con decisione n. 16303/2018, le Sezioni
Unite hanno stabilito che il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato: c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto. La recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 19597/2020) ha convintamente avvalorato quest'ultimo principio. Ne discende che le doglianze attoree risultano infondate. Valga, infine, contestare l'asserita sommatoria fra la penale per il ritardato pagamento dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate, che la ex art. 18 del contratto può CP_2 chiedere al verificarsi di un ritardo nei pagamenti, ed il tasso di mora del 14,60 %, che ex art. 19 del contratto essa può addebitare “In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine…”.
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Ebbene, tale sommatoria è errata in primo luogo perché le rispettive “basi di calcolo” per tali “voci” sono ictu oculi diverse: la penale ha ad oggetto le mensilità scadute ed impagate, mentre il tasso di mora opera sull'importo di cui alla lettera di decadenza dal beneficio del termine;
inoltre, perché essi operano in due momento diversi: la penale al verificarsi del ritardo, l'interesse di mora una volta risolto il contratto. Infine, come notorio, tale sommatoria è stata pacificamente esclusa dalla giurisprudenza dominante. Analogamente, la penale del 10% per capitale residuo dovuto ex art. 19 del contratto ha una base di calcolo diversa dall'interesse di mora e, pertanto, neanche tali elementi potranno essere sommati ai fini della verifica dell'usura contrattuale. Quanto al costo della polizza assicurativa sul credito, dalla genericissima deduzione attorea non è dato sapere come ed in quale misura comporterebbe il superamento del tasso soglia (e se per gli interessi corrispettivi o per i moratori), ragione per cui tale assunto viene fermamente contestato. Infine, occorre rilevare che l'attore non ha indicato la modalità calcolo dei tassi corrispettivo e moratorio ai fini della verifica della loro usurarietà. Quanto a quest'ultimo, giova rammentare che le Sezioni Unite n.
19597/2020 hanno statuito che ai fini della presunta usurarietà, il tasso di mora deve essere considerato “self-standing”, ossia in questo caso nella sua misura del
14,60 %. [...] Per l'impensata e denegatissima ipotesi in cui venisse rilevata l'usurarietà del tasso di mora, non si applicherebbe – contrariamente a quanto sostiene l'attore – l'art. 1815 cc, bensì (cfr. SSUU 19567/2020) il tasso moratorio si ridurrebbe al corrispettivo [...] 3) Sulla presunta “Nullità della clausola relativa alla maggiorazione con la penale del 10% della somma su cui computare gli interessi moratori”. Si contesta che la presunta sommatoria dedotta dall'attore sia un “mero espediente per aggirare la normativa antiusura”. Le eccezioni attoree sul punto risultano apodittiche e prive di argomentazioni;
pertanto, questa difesa si limita a richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. La domanda non potrà che essere respinta. 4) Sulla presunta “Nullità della clausola relativa alla previsione della penale per ritardato pagamento dell'8%”. Ad avviso dell'attore la clausola sarebbe “generica e sprovvista di ogni giustificazione causale”. Ebbene, tale doglianza risulta apodittica e non poggia su alcuna argomentazione degna di rilievo giuridico: valga nuovamente richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. … 5) Sulla presunta “Nullità della previsione della clausola applicativa della penale del 10% per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine”. Ad avviso dell'attore la clausola sarebbe
“priva di ogni giustificazione causale, nulla e vessatoria”. Ebbene, anche questa doglianza risulta apodittica e non poggia su alcuna argomentazione: valga nuovamente richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. … […].
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Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione per omessa introduzione della mediazione, quale condizione di – appunto – procedibilità; nel merito respinga tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto generiche, apodittiche, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese e compensi. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concesso all'attore il termine di giorni quindici per la proposizione della procedura di mediazione, concessi i termini di rito, all'esito del mutamento dell'Istruttore, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Prive di pregio risultano innanzitutto le doglianze attoree in punto indeterminatezza, nullità e non trasparenza dei costi di cui al contratto in atti per effetto del sistema di ammortamento c.d. alla francese ivi previsto. Premesso difatti che il rapporto per cui è causa trova il proprio fondamento nel contratto di prestito personale “standard” stipulato per iscritto, dall'odierno attore con la convenuta, Parte_1
, in data 31/08/2018, per l'importo di € 35.000,00, da Controparte_1 restituirsi in 120 rate mensili con ammortamento alla francese, ossia con rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, al TAN fisso del 6,95% e TAEG del 7,17%, non ci si può esimere dal rilevare come le predette doglianze siano state smentite dalla più recente giurisprudenza. In particolare, al quesito se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. la Cassazione ha risposto in senso negativo quando - come nel caso di specie (v. contratto in atti) - il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Nè, ha chiarito la Suprema Corte, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., atteso che In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi – che tale
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tipo di ammortamento non è di per sé idoneo a determinare e che comunque parte debitrice non ha, a mezzo di compiute ed analitiche allegazioni, attestanti l'avvenuto pagamento per tale via di interessi superiori a quelli pattuiti, specificamente ed argomentatamente ricondotto al contratto in essere - la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé (nemmeno) sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), arrivando ad escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (v. ancora Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Del pari, le Sezioni Unite hanno negato che la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, a pena di nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b., atteso che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (v. ancora Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Nè ha proseguito la Cassazione, indicazioni in senso diverso provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti, atteso che Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), mentre analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
10 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Nella medesima ottica, si è infine specificato che Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, si esclude che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024; nonché da ultimo e in termini Sez. 1 - , Ordinanza n. 1167 del 17/01/2025). A soluzioni dissimili, per le motivazioni che ci si accinge ad esporre, non potrebbe giungersi con riferimento alle ulteriori doglianze in punto di usurarietà dei tassi e delle condizioni contrattualmente previste, ivi comprese le penali del 10% sul capitale residuo e dell'8% in caso di ritardato pagamento. In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018) essendo quindi tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale proprio in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un
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accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria). Ebbene, parte attrice - che ha omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., provvedendo direttamente al deposito della seconda (v. memoria ex art. 183, n. 2 di cui in atti) - non ha articolato le predette doglianze con la dovuta specificità e compiutezza, limitandosi a sostenere, senza alcuna indicazione - quantomeno entro i termini assertivi imposti dal rito - nemmeno del tasso soglia di riferimento, né tantomeno del tasso effettivo asseritamente applicato, anche in funzione dei costi diversi e ulteriori comunque sostenuti, invocando semplicemente la necessaria inclusione altresì delle commissioni, assicurazioni e penali contrattualmente previste in un non meglio precisato calcolo antiusura, sulla scorta di una - peraltro ormai sconfessata - teoria della sommatoria a tal fine di interessi corrispettivi e moratori. Secondo ormai consolidata giurisprudenza, infatti, In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14214), ferma - quanto alle eventuali commissioni e/o commesse eventualmente previste in contratto - l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7352). Del pari, alle predette lacune allegazionali e probatorie non avrebbe potuto porsi rimedio a mezzo della, pur richiesta, CTU, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in
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maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, con la conseguenza che è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla CP_2
(Tribunale di Ferrara, sentenza n. 167/2014). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto, in tutte le sue componenti, della domanda proposta, con il contestuale assorbimento, o comunque inaccoglibilità, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione sollevata, ivi comprese quelle, parimenti non adeguatamente argomentate, in punto di genericità e/o assenza di giustificazione causale delle medesime clausole contrattuali di cui si è fin qui disquisito. Sulle spese
Il rigetto della domanda impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00) della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta Controparte_1
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta in ogni sua componente, la domanda così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2025 nelle cause riunite n. 3933 e 3934/2021 aventi ad oggetto “contratti bancari” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SANSONE MAURIZIO
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BINI FEDERICA
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che […] In data 31 agosto 2018 [...] stipulava un prestito personale con la società [...] per l'importo di euro 35.000,00 rimborsabile in Controparte_1
n. 120 rate mensili dell'importo cadauna di euro 432,30 (pratica n.
20115516096221), per un totale di euro 51.876,00 con un costo complessivo, dunque, di euro 16.876,00 (mentre nel prospetto sono indicati interessi per euro
13.660,00). Detto contratto tuttavia non contiene una precisa e determinabile pattuizione e indicazione della misura del tasso di interesse effettivo applicato al rapporto. Infatti pur essendo indicato un TAN nella misura del 6,95% ed un TAEG nella misura del 7,17%, in realtà il tasso effettivo praticato è ben diverso dal tasso nominale indicato e di difficile determinazione, in quanto in contratto non è specificato se nel piano di ammortamento c.d. alla francese venga applicato un tasso composto ovvero semplice nel computo degli interessi. La mancata
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indicazione della modalità di computo degli interessi nel piano di ammortamento rende nulla la clausola relativa alla determinazione della misura del tasso di interesse per assoluta indeterminabilità dell'oggetto: non specificando in contratto il regime di capitalizzazione che regola il piano di ammortamento del prestito, si rende di fatto impossibile per il mutuatario conoscere il meccanismo applicativo degli interessi. L'art. 117 TUB impone a pena di nullità la indicazione per iscritto nei contratti bancari del tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La mancata specificazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) applicata nel piano di ammortamento impedisce una corretta misura del costo del finanziamento. [...] L'indeterminatezza del tasso effettivo si traduce nella violazione della forma scritta ad substantiam ex artt. 1284 c.c. e 117 TUB – per la pattuizione degli interessi ultralegali. Sicché al rapporto oggetto del presente atto per quanto innanzi esposto andranno applicati gli interessi legali. Ma a ben vedere il costo occulto derivante dalla tipologia di capitalizzazione applicata concorre anche ad aumentare il costo del finanziamento e rivela ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura. … Sicché nel caso in specie andrà incluso nel calcolo per la determinazione del TEG da confrontare con il TSU ai fini della verifica dell'usura, anche il maggior onere corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta e quella risultante dall'applicazione del regime finanziario sulla capitalizzazione semplice.
Ugualmente nella verifica andrà calcolato il costo previsto in contratto (Art.3.1
Sezione “Costi Connessi”) derivante dalla previsione della penale dell'8% calcolata sull'importo della mensilità scaduta e pagata in ritardo e quindi anche sulla quota parte di interessi di cui si compone la rata. La previsione di tale penale risulta comunque nulla in quanto generica e sprovvista di giustificazione causale, in particolare clausola contrattuale non specifica se la penale scatterà già per un solo giorno di ritardo, nelle modalità di calcolo della stessa in relazione ai giorni di ritardato pagamento. Ancora nel costo effettivo del finanziamento andrà considerato anche il costo del premio per l'assicurazione sul prestito pari ad euro
3.216,00. Ed infine, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, andrà calcolata ai fini della verifica dl superamento della soglia antiusura, anche l'incidenza del costo per l'indennizzo previsto per l'ipotesi di rimborso anticipato (Sezione 4 Aspetti Legali). La verifica andrà effettuata sia con riferimento al tasso corrispettivo che a quello di mora. In particolare, con riferimento al tasso di mora, nel contratto si pattuiva (Art.
3.1 Sezione “Costi
Connessi”) “tasso di interesse di mora 14,60% annuo applicato a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%.
Un meccanismo diabolico per cui in caso di ritardato pagamento e decadenza dal
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beneficio del termine, il contraente debole, cioè il consumatore, si vedrebbe costretto a pagare gli interessi di mora su un debito maggiorato della penale. Non si comprende la ragione e la causa di prevedere una maggiorazione del 10% sul capitale residuo, in caso di decadenza dal beneficio del termine, e poi applicare sul capitale così maggiorato gli interessi di mora. Il meccanismo della penale di maggiorazione, per così dire, del capitale su cui applicare l'interesse di mora non ha dunque alcuna giustificazione causale e si palesa quale mero espediente per aggirare la normativa antiusura. Del resto è la stessa clausola relativa alla penale del 10% in caso di decadenza dal beneficio del termine che risulta comunque priva di ogni giustificazione causale, nulla e vessatoria. In realtà la funzione dell'interesse di mora è proprio di natura sanzionatoria volta a colpire l'inadempimento e comunque lo stesso deve, per legge essere inferiore alla soglia antiusura. Sulla circostanza che ai fini del rilievo del superamento del tasso soglia vadano computati anche gli interessi moratori si è espressa più volte la giurisprudenza di merito … L'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori è del resto un dato acquisito anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
n.19597/2020. […], conveniva in giudizio la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura del tasso di interesse per indeterminatezza ex art. 1346-1418 c.2 cc e per violazione della forma scritta prevista ab substantiam dall'art. 117 c.4 per gli interessi ultralegali;
2) per l'effetto dichiarare ed accertare che l'istante ha il diritto di restituire il capitale mutuato con la sola maggiorazione del tasso di interessi in misura legale, nel numero di rate originariamente previste, scomputando quanto sino ad oggi versato con imputazione secondo il detto piano di ammortamento al tasso legale;
3) accertare e dichiarare che il tasso di interesse effettivo contrattualmente pattuito, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, considerando i costi
“occulti” di cui in premessa, nonché la particolare metodologia di calcolo degli interessi moratori con sommatoria di penale al capitale, è superiore al tasso soglia antiusura vigente al momento della conclusione del contratto;
4) per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interessi ed accertare il diritto del ricorrente, imputando a capitale tutto quanto sino ad oggi versato, di estinguere il debito mediante il pagamento della sola residua somma in sorte capitale da corrispondersi ratealmente secondo il piano di ammortamento previsto decurtato degli interessi;
5) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, comunque la nullità della clausola relativa alla maggiorazione con la penale del
10% della somma su cui computare gli interessi moratori;
6) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, comunque la nullità della clausola relativa alla previsione della penale per ritardato pagamento dell'8% calcolata sull'intero
4 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
importo della mensilità scaduta;
7) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della previsione della clausola applicativa della penale del 10% per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine;
8) Con vittoria in onorari e spese di giustizia. […].
Costituitasi in giudizio, la , nel contestare in fatto e Controparte_1 in diritto la domanda attorea, eccepiva […] preliminarmente … non risulta che l'attore abbia esperito alcuno dei tentativi di mediazione e/o conciliazione di cui al
D. L.vo n. 28/2010. L'azione è pertanto da dichiararsi improcedibile [...] in diritto 1)
[...] il contratto stipulato il 31/08/2018 è valido ed efficace, poiché è stato redatto e sottoscritto nel rispetto della normativa – generale e speciale – vigente pro tempore. Ciò si evince agevolmente dall'esame del medesimo (DOC. 1). In particolare, risultano rigorosamente soddisfatti i presupposti di cui all'art. 125 bis che disciplina i contratti di credito al consumo e che richiama l'art. 117 TUB limitatamente ai commi 2, 3 e 6 (non il 4 ed il 7, ripetutamente invocati dall'attore). Per smentire le apodittiche e genericissime doglianze di quest'ultimo è sufficiente leggere le Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, nonché il frontespizio del contratto (DOC. 1, pag. 7), dove sono indicati l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo, il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG, l'importo, il numero e la periodicità delle rate, il tipo di piano d'ammortamento, il tasso degli interessi di mora e tutti i costi del credito. Valga inoltre premettere che dall'esame dell'attuale disciplina
Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun esplicito riferimento alla necessità di indicare nel contratto, o nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi adottato nella prassi negoziale;
né l'informativa su tali dati è espressamente richiesta dalla normativa primaria e regolamentare per il calcolo del TAEG/ISC, e nemmeno nelle Delibere CICR in tema di anatocismo bancario. …
Nonostante ciò, per estrema correttezza ed in ossequio alla trasparenza che deve informare i rapporti fra Banca e cliente, la convenuta ha compiutamente CP_2 indicato il tipo di piano di ammortamento sia nell'IEBCC, sia nelle Condizioni
Generali del contratto di finanziamento. In particolare, nelle IEBCC (DOC. 1, pag. 1, punto 2.) è chiaramente specificato che: la “Periodicità delle rate” è “mensile con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente”; e i pagamenti effettuati dal cliente comportano l'ammortamento immediato del capitale. L'art. 3 del contratto, ultimo periodo, prevede che nel contratto de quo “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “francese” con una rata che prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente”. Preme ribadire che i tassi applicati
5 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
sono unicamente quelli ricavabili dal contratto esaminato, letto e sottoscritto dall'attore. Ne discende che il TAN è stato correttamente pattuito e determinato poiché, oltretutto, la ha diligentemente indicato la modalità CP_2 dell'ammortamento e del calcolo degli interessi. Valga aggiungere che il sistema di ammortamento alla francese prevede, con criteri precostituiti, il pagamento da parte del mutuatario di una rata (tendenzialmente) fissa – come nel caso in esame
- dunque determinata e determinabile, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo, mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale
(T. Roma, sez. XVII, 7/11/2018, n. 21423). Gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento;
in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che – si potrebbe addirittura concludere - darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Inoltre, sebbene la rata sia determinata applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano d'ammortamento alla francese è operato con il regime dell'interesse semplice. Infatti, la capitalizzazione composta non comporta, ex se, una maggiore onerosità dell'operazione bancaria (ABF Bologna, n. 21882/2020) e tanto meno “costi occulti” (pag. 4 cit.). [...] nel caso in esame non sono stati applicati interessi non pattuiti, tanto meno occulti. Findomestic Banca spa contesta inoltre la presunta violazione dell'art, 117 TUB poiché, come si è già evidenziato supra (pag. 3), nel caso in esame la norma citata non si applica, trattandosi di credito al consumo espressamente disciplinato all'art. 125 bis TUB (che non richiama il 4 comma dell'art. 117 TUB); per mero scrupolo, come si è già evidenziato, nel contratto sono stati pattuiti l'importo del prestito e della rata, il tasso applicato, la quota interessi e la durata del prestito. Quanto alla presunta violazione dell'art. 1284 c.c., richiamato quanto sin qui dedotto ed eccepito, la doglianza viene sconfessata alla mera lettura del frontespizio del contratto e delle
Condizioni Generali alle quali si rinvia (DOC. 1). Ne discende che i tassi di interesse risultano determinati e legittimi, e niente affatto occulti. Infine, relativamente alla clausola di determinazione degli interessi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che rispetta i requisiti di determinatezza di cui agli artt. 1346 e 1418 cc
6 Tribunale di Avellino n. 3933 e 3934/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
quel contratto che indichi esattamente il capitale finanziato, la data dell'inizio dell'ammortamento, della durata del mutuo (o del numero delle rate o della data di scadenza finale); della frequenza dei pagamenti (o delle date di pagamento); del tipo d'ammortamento; del tasso d'interesse… 2) [...] Le doglianze attoree sono generiche ed indeterminate e, come tali, vengono per scrupolo fermamente contestate, poiché del tutto infondate come si argomenterà di seguito: - In primo luogo, per le ragioni appena dedotte ed eccepite, nel contratto in esame non è stato applicato nessun “costo occulto”, ragione per cui nessun superamento della cosiddetta “soglia usura” può verificarsi per tale ragione;
- in secondo luogo, quanto alle penali, valga invocare il paragrafo C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia
2016 (DOC. 4) che stabilisce che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”. In virtù di ciò, sia la penale per il ritardato pagamento, sia la penale sul capitale residuo dovuto, sia la penale per decadenza dal beneficio del termine, sia la penale per estinzione anticipata non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Esse hanno carattere risarcitorio, e dunque una natura diversa dagli interessi corrispettivi, per questa ragione debbono essere escluse dal calcolo del TEG (Cass.
Civ. N. 8653/2012). In sostanza, la natura di tali oneri non può che far propendere per un'irrilevanza ai fini dell'applicazione della L. 108/1996 che, invece, è volta a colpire le voci di costo che costituiscono, direttamente o indirettamente, la
“remunerazione” del capitale. [...] Infine, come si è accennato, la legge individua il procedimento di rilevazione del TEGM ed individuazione dei “tassi soglia” per categorie omogenee di operazioni. Non sembra coerente, allora, comparare con le soglie di usura elementi che non contribuiscono a formare queste ultime. A quest'ultimo proposito, è notorio che con decisione n. 16303/2018, le Sezioni
Unite hanno stabilito che il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato: c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto. La recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 19597/2020) ha convintamente avvalorato quest'ultimo principio. Ne discende che le doglianze attoree risultano infondate. Valga, infine, contestare l'asserita sommatoria fra la penale per il ritardato pagamento dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate, che la ex art. 18 del contratto può CP_2 chiedere al verificarsi di un ritardo nei pagamenti, ed il tasso di mora del 14,60 %, che ex art. 19 del contratto essa può addebitare “In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine…”.
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Ebbene, tale sommatoria è errata in primo luogo perché le rispettive “basi di calcolo” per tali “voci” sono ictu oculi diverse: la penale ha ad oggetto le mensilità scadute ed impagate, mentre il tasso di mora opera sull'importo di cui alla lettera di decadenza dal beneficio del termine;
inoltre, perché essi operano in due momento diversi: la penale al verificarsi del ritardo, l'interesse di mora una volta risolto il contratto. Infine, come notorio, tale sommatoria è stata pacificamente esclusa dalla giurisprudenza dominante. Analogamente, la penale del 10% per capitale residuo dovuto ex art. 19 del contratto ha una base di calcolo diversa dall'interesse di mora e, pertanto, neanche tali elementi potranno essere sommati ai fini della verifica dell'usura contrattuale. Quanto al costo della polizza assicurativa sul credito, dalla genericissima deduzione attorea non è dato sapere come ed in quale misura comporterebbe il superamento del tasso soglia (e se per gli interessi corrispettivi o per i moratori), ragione per cui tale assunto viene fermamente contestato. Infine, occorre rilevare che l'attore non ha indicato la modalità calcolo dei tassi corrispettivo e moratorio ai fini della verifica della loro usurarietà. Quanto a quest'ultimo, giova rammentare che le Sezioni Unite n.
19597/2020 hanno statuito che ai fini della presunta usurarietà, il tasso di mora deve essere considerato “self-standing”, ossia in questo caso nella sua misura del
14,60 %. [...] Per l'impensata e denegatissima ipotesi in cui venisse rilevata l'usurarietà del tasso di mora, non si applicherebbe – contrariamente a quanto sostiene l'attore – l'art. 1815 cc, bensì (cfr. SSUU 19567/2020) il tasso moratorio si ridurrebbe al corrispettivo [...] 3) Sulla presunta “Nullità della clausola relativa alla maggiorazione con la penale del 10% della somma su cui computare gli interessi moratori”. Si contesta che la presunta sommatoria dedotta dall'attore sia un “mero espediente per aggirare la normativa antiusura”. Le eccezioni attoree sul punto risultano apodittiche e prive di argomentazioni;
pertanto, questa difesa si limita a richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. La domanda non potrà che essere respinta. 4) Sulla presunta “Nullità della clausola relativa alla previsione della penale per ritardato pagamento dell'8%”. Ad avviso dell'attore la clausola sarebbe “generica e sprovvista di ogni giustificazione causale”. Ebbene, tale doglianza risulta apodittica e non poggia su alcuna argomentazione degna di rilievo giuridico: valga nuovamente richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. … 5) Sulla presunta “Nullità della previsione della clausola applicativa della penale del 10% per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine”. Ad avviso dell'attore la clausola sarebbe
“priva di ogni giustificazione causale, nulla e vessatoria”. Ebbene, anche questa doglianza risulta apodittica e non poggia su alcuna argomentazione: valga nuovamente richiamare la ratio della clausola penale, rilevandone l'assoluta legittimità. … […].
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Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione per omessa introduzione della mediazione, quale condizione di – appunto – procedibilità; nel merito respinga tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto generiche, apodittiche, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese e compensi. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concesso all'attore il termine di giorni quindici per la proposizione della procedura di mediazione, concessi i termini di rito, all'esito del mutamento dell'Istruttore, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Prive di pregio risultano innanzitutto le doglianze attoree in punto indeterminatezza, nullità e non trasparenza dei costi di cui al contratto in atti per effetto del sistema di ammortamento c.d. alla francese ivi previsto. Premesso difatti che il rapporto per cui è causa trova il proprio fondamento nel contratto di prestito personale “standard” stipulato per iscritto, dall'odierno attore con la convenuta, Parte_1
, in data 31/08/2018, per l'importo di € 35.000,00, da Controparte_1 restituirsi in 120 rate mensili con ammortamento alla francese, ossia con rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, al TAN fisso del 6,95% e TAEG del 7,17%, non ci si può esimere dal rilevare come le predette doglianze siano state smentite dalla più recente giurisprudenza. In particolare, al quesito se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. la Cassazione ha risposto in senso negativo quando - come nel caso di specie (v. contratto in atti) - il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Nè, ha chiarito la Suprema Corte, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., atteso che In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi – che tale
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tipo di ammortamento non è di per sé idoneo a determinare e che comunque parte debitrice non ha, a mezzo di compiute ed analitiche allegazioni, attestanti l'avvenuto pagamento per tale via di interessi superiori a quelli pattuiti, specificamente ed argomentatamente ricondotto al contratto in essere - la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé (nemmeno) sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), arrivando ad escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (v. ancora Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Del pari, le Sezioni Unite hanno negato che la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, a pena di nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b., atteso che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (v. ancora Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Nè ha proseguito la Cassazione, indicazioni in senso diverso provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti, atteso che Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), mentre analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
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Nella medesima ottica, si è infine specificato che Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, si esclude che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024; nonché da ultimo e in termini Sez. 1 - , Ordinanza n. 1167 del 17/01/2025). A soluzioni dissimili, per le motivazioni che ci si accinge ad esporre, non potrebbe giungersi con riferimento alle ulteriori doglianze in punto di usurarietà dei tassi e delle condizioni contrattualmente previste, ivi comprese le penali del 10% sul capitale residuo e dell'8% in caso di ritardato pagamento. In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018) essendo quindi tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale proprio in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un
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accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria). Ebbene, parte attrice - che ha omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., provvedendo direttamente al deposito della seconda (v. memoria ex art. 183, n. 2 di cui in atti) - non ha articolato le predette doglianze con la dovuta specificità e compiutezza, limitandosi a sostenere, senza alcuna indicazione - quantomeno entro i termini assertivi imposti dal rito - nemmeno del tasso soglia di riferimento, né tantomeno del tasso effettivo asseritamente applicato, anche in funzione dei costi diversi e ulteriori comunque sostenuti, invocando semplicemente la necessaria inclusione altresì delle commissioni, assicurazioni e penali contrattualmente previste in un non meglio precisato calcolo antiusura, sulla scorta di una - peraltro ormai sconfessata - teoria della sommatoria a tal fine di interessi corrispettivi e moratori. Secondo ormai consolidata giurisprudenza, infatti, In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14214), ferma - quanto alle eventuali commissioni e/o commesse eventualmente previste in contratto - l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7352). Del pari, alle predette lacune allegazionali e probatorie non avrebbe potuto porsi rimedio a mezzo della, pur richiesta, CTU, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in
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maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, con la conseguenza che è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla CP_2
(Tribunale di Ferrara, sentenza n. 167/2014). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto, in tutte le sue componenti, della domanda proposta, con il contestuale assorbimento, o comunque inaccoglibilità, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione sollevata, ivi comprese quelle, parimenti non adeguatamente argomentate, in punto di genericità e/o assenza di giustificazione causale delle medesime clausole contrattuali di cui si è fin qui disquisito. Sulle spese
Il rigetto della domanda impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00) della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta Controparte_1
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta in ogni sua componente, la domanda così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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