Decreto cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN Matonti, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
PE TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
dell’Avviso M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 12192 del 07.03.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente;
dell’Avviso prot. n. 14656 del 20.03.2025 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha reso noto il calendario della convocazione della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte lesiva per il ricorrente;
dell’Avviso prot. n. 17325 del 03.04.2025 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato gli orari di inizio delle prove orali del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte lesiva per il ricorrente;
dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso de quo;
del giudizio negativo comminato al ricorrente in relazione alla prova scritta sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia;
del verbale di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per il predetto;
del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata della procedura concorsuale, nella parte in cui ha determinato il mancato superamento della prova scritta del ricorrente;
per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 recante bando di indizione del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nel ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta;
del D.M. 13.10.2022 n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta;
di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo per la regione Lombardia.
Con i motivi aggiunti del 3.7.2025:
del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 807 del 30.06.2025 e del relativo allegato recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
dell’Avviso M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 32854 del 30.06.2025 recante la pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale, nella parte lesiva per il ricorrente;
di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, alla quale non veniva ammesso per il mancato superamento della soglia minima di 70/100.
Espone che durante la prova scritta presso la sede dell’I.I.S. “PE Meroni” di Lissone, a causa di un blocco informatico del pc assegnatogli, non avrebbe potuto completare la prova.
Fin dall’inizio della prova il computer segnalava un cattivo funzionamento, che il ricorrente cercava di risolvere direttamente, fino ad almeno dieci minuti dalla fine della prova, momento in cui una schermata rendeva illeggibile parte della traccia e della prova, provocando la sua totale perdita di concentrazione.
Avverso gli atti in epigrafe, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, per la mancata attivazione del soccorso procedimentale, il difetto di
istruttoria, la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando una relazione sullo svolgimento del concorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 560 del 28.5.2025.
Con motivi aggiunti del 3.7.2025 è stata impugnata la graduatoria di merito approvata D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 807 del 30.06.2025, unitamente ai criteri adottati dalla commissione esaminatrice di valutazione della prova scritta e della prova orale (cfr. doc. 2: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lombardia prot. n. 32854 del 30.06.2025 e allegati).
Con ordinanza n. 2828 del 31.7.2025 il Consiglio di Stato riformava la decisione, ravvisando la sussistenza del “ necessario fumus boni iuris essendo incontestato il dato di fatto relativo al malfunzionamento del supporto informatico messo a disposizione della parte appellante durante la prova da lei svolta ” e del “ periculum in mora considerato che la parte appellata sta procedendo allo svolgimento delle prove, ivi comprese quelle suppletive, e dunque che occorre consentire anche alla parte appellante di ripetere la suddetta prova, che è stata indubitabilmente viziata dal ricordato cattivo funzionamento dell’apparato, mediante la sollecita fissazione di un’apposita sessione nel corso della quale costei potrà nuovamente, ed integralmente, svolgere l’esame in questione ”.
Il ricorrente ha quindi sostenuto la prova scritta, superandola con voto 84/100 e successivamente la prova orale superandola con votazione 70/100.
In data 26.01.2026 il ricorrente ha depositato la nota dell’USR del 31.11.2025, in cui si dichiara che “ Dalla sommatoria dei due punteggi, al netto della valutazione dei titoli che avverrà nei prossimi giorni da parte della commissione esaminatrice, ad oggi il dott. Matonti ha riportato un voto complessivo che gli consentirebbe di essere inserito tra i vincitori del concorso in epigrafe”.
Il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Si dà atto che il ricorrente ha provveduto alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti.
2.1 Deve essere precisato che il ricorrente ha ripetuto la prova scritta in forza dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che ha disposto “ l’amministrazione dovrà fissare e celebrare una prova suppletiva riservata all’appellante, in modo da consentirle la integrale ripetizione dell’esame”.
Il superamento del concorso espletato in base all’ammissione con riserva e il conseguente inserimento nella graduatoria con riserva non vale ad assorbire l'esito negativo della prova pratica, trattandosi di un provvedimento a carattere provvisorio e sottoposto alla condizione risolutiva dell’accoglimento del ricorso da parte della sentenza definitiva di merito.
Infatti solo a seguito di una sentenza di accoglimento del gravame nel merito, il ricorrente potrà ottenere l’inserimento definitivo nella graduatoria.
Secondo l’orientamento consolidato, « l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale » (così, ex multis: Cons. Stato, III, 17-01-2020, n. 415; id, 29-10-2019, n. 7410; id, 6-05-2016, n. 1839; id, 16-06-2015, n. 3038).
2.2 Nel merito il Collegio ritiene di seguire l’orientamento del Giudice d’appello, secondo cui è “ incontestato il dato di fatto relativo al malfunzionamento del supporto informatico messo a disposizione della parte appellante durante la prova da lei svolta ”.
Va segnalato come in casi di problematiche di malfunzionamento nelle prove di concorso, secondo l’orientamento consolidato, sussista l'onere in capo al candidato di segnalare le difficoltà alla Commissione di concorso (e non solo al personale addetto alla vigilanza della sala) e di esigerne la verbalizzazione, al fine di accertare il problema nel contraddittorio con la Commissione e di consentire di rimediare al problema, eventualmente usufruendo di tempo supplementare o della sostituzione dell'apparato difettoso (cfr. TAR Lazio, III, n. 13222/2023 e III-bis, n. 8029/2022).
Tale onere è stato assolto, dal momento che il ricorrente ha chiamato il tecnico e la Commissione stessa e il tecnico presente in aula ha accertato la presenza della “finestra” (cfr. verbale del 30 ottobre 2024, dove si dà atto che “ alle ore 17.20 quando al candidato Matonti IN mancavano circa 8,20 minuti alla fine della prova, il Candidato richiamava il tecnico d’aula perché nella parte superiore sinistra dello schermo, mentre stava scrivendo sulla tastiera, è comparsa una finestra delle dimensioni di 10 x 5 centimetri di suggerimento di scelta tasti rapidi che è rimasta attiva per circa 4 minuti senza poter essere spostata o iconizzata e quindi comprendo in parte il testo delle domande ”)
Risulta quindi illegittima la scelta dell’Amministrazione di non fare ripetere la prova scritta al candidato, ovvero di assegnargli un nuovo computer e tempo aggiuntivo, a fronte della verifica da parte del tecnico di malfunzionamento del computer.
2.3 Ne consegue che, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Da ciò l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere ad attribuire al ricorrente il punteggio conseguito nelle prove sostenute e, per l’effetto conformativo della sentenza, di inserire il ricorrente nella graduatoria definitiva.
In considerazione della peculiarità della situazione di fatto, di fronte alla quale si è trovata la Commissione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione di inserire in via definitiva il ricorrente nelle graduatorie del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO MI, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | NO MI |
IL SEGRETARIO