Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3554 del 2025, proposto da
Olimpus Mare Terme S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; dall'avvocato Anna Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 02.05.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NG TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con una istanza di accesso agli atti del 2 maggio 2025 la ricorrente, società che gestisce un impianto termale, ha chiesto al Comune di Forio di acquisire conoscenza degli atti con i quali è stata legittimata la costruzione dell’immobile sito sulla particella confinante a quella su cui insiste il compendio da essa detenuto in locazione.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l’accesso al fine di conoscere se detto immobile “ sia stato oggetto del permesso di costruire in sanatoria 121 dell’8.11.2006, se sia stata rilasciata autorizzazione paesaggistica propedeutica al rilascio di tale permesso, se vi sia stata autorizzazione antisismica ai sensi della legge 64/74 per tale edificio, se vi sia stata trasmissione alla Soprintendenza della istanza di condono edilizio, se sia stata conseguita la certificazione urbanistica di cui all’art. 24 del DPR 380/01 e la licenza sanitaria di cui al R.D. 1265/34 e successive modifiche; se dopo la data del 4.11.2022 siano state presentate SCIA o CILA per la esecuzione di lavori su tale edificio e quali siano state le consequenziali determinazioni di codesta Amministrazione”.
2. Nella detta istanza la ricorrente rappresentava di avere un interesse diretto e concreto alla conoscenza degli atti in quanto chiamata in causa in un contenzioso pendente in sede civile tra il proprietario dell’immobile ad essa concesso in locazione ed il predetto vicino il quale aveva agito a titolo di risarcimento per il danno provocato da perdite d’acqua che avrebbero pregiudicato l’integrità del bene in sua proprietà.
Dunque, rappresentando la necessità di difendersi nel detto giudizio civile, la ricorrente paventava il dubbio che la costruzione limitrofa fosse stata costruita in assenza dei titoli autorizzatori richiesti dalla legge, il che avrebbe potuto rappresentare causa autonoma dei pregiudizi lamentati.
3. Il Comune di Forio non ha consentito l’accesso nei trenta giorni previsti dalla legge e di qui il ricorso all’odierno esame in cui per più profili è dedotta la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
4. Si è costituito il Comune di Forio il quale ha depositato il provvedimento dell’8 agosto 2025 di rigetto espresso della istanza di accesso.
Tale provvedimento è motivato in primis per la opposizione del controinteressato ed in secondo luogo sul presupposto che l’istanza di accesso trovava fondamento nella necessità del richiedente di tutelare i suoi diritti nell’ambito di una controversia tra privati e, dunque, priva di rilievo pubblicistico.
Con memoria del 22 settembre 2025 il Comune ha chiesto che, alla luce del riscontro di cui si è detto, il ricorso sia dichiarato improcedibile.
5. Il diniego espresso di accesso è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti deducendone la illegittimità per violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione e per violazione dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.
In particolare, la ricorrente rappresenta che in materia di documentazione edilizia, non vi è esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti terzi che siano titolari dei detti documenti, poiché il diritto alla riservatezza va inteso come il diritto di tenere segreti aspetti, comportamenti e circostanze relative alla propria sfera intima, con la conseguenza che deve escludersi che la conoscenza degli atti richiesti con l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente possa in alcun modo ledere la riservatezza del la natura privata della controversia che è alla base dell’accesso difensivo.
In ogni caso, il requisito della vicinitas , ben rappresentato nella istanza di accesso, sarebbe di per sé idoneo a supportare la legittimazione della ricorrente ad acquisire gli atti della pratica edilizia riguardante l’immobile in proprietà al controinteressato.
In prossimità della odierna udienza le parti hanno presentato memorie.
6. Il ricorso è fondato.
Sia in sede amministrativa che in giudizio la ricorrente ha ben qualificato il proprio interesse ostensivo che corrisponde ad una situazione soggettiva tutelata dalla legge.
Parte ricorrente ha infatti rappresentato la pendenza di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria civile e l’esigenza di acquisire documentazione amministrativa da parte del Comune intimato al fine di sostenere le sue difese.
Si tratta di una situazione di fatto che conferisce piena legittimazione in capo alla ricorrente di richiedere gli atti a tutela dei propri interessi.
Di contro, il diniego opposto dall’amministrazione è palesemente violativo dei parametri dell’art. 22 e dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 che riconosce il diritto di accesso per la tutela dei propri interessi, per loro natura privati, e non per la tutela di interessi pubblici.
In tali sensi appare non condivisibile il diniego impugnato che fonda la sua ragione sulla natura privata della controversia nell’ambito della quale gli atti oggetto di istanza possono essere utilizzati.
7. Va dunque ordinato al Comune di Forio di consentire l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia va nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il Prefetto di Napoli il quale, su istanza della ricorrente, allo scadere del termine assegnato all’amministrazione, si insedierà assicurando l’esecuzione della presente sentenza nel termine di 30 giorni.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Forio di consentire l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta , con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il Prefetto di Napoli.
Condanna il Comune di Forio al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da attribuirsi all’avvocato Anna Di meglio che si è dichiarata antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
NG TA, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TA | AN EL |
IL SEGRETARIO