CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2024, n. 33741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33741 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di: HI DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33741 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Pavia, a seguito della presentazione di UG DR in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, n. 2, cod. pen., non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistente il presupposto della quasi flagranza di reato. Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, l'indagato dopo essersi introdotto all'interno del cortile condominiale sito in Voghera alla via Cignoli n. 6, era sorpreso dall'agente di polizia TI Alessio - condomino di tale complesso, sceso in cortile perché aveva udito un rumore anomalo del cancello carraio - nascosto dietro la propria autovettura, ivi parcheggiata. Contemporaneamente, il TI notava che il box appartenente alla famiglia CH abitante nel condominio aveva il portone aperto e che a pochi metri di distanza dall'odierno imputato era appoggiata ad un muro una bicicletta di proprietà dei CH. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha osservato che l'arrestato non era stato visto entrare all'interno del garage ove era stato consumato il furto e che la bicicletta era distante dallo stesso circa quindici metri;
inoltre non era stato accertato dove si trovava la bicicletta prima che fosse rinvenuta. Analogamente, sebbene la serratura del box fosse stata forzata con l'uso di uno strumento metallico, la perquisizione del UG aveva dato esito negativo. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 381 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'annullamento senza rinvio, sul rilievo che nel caso di specie la Pg si trovava in presenza di tracce della recente commissione di un reato che legittimavano la misura precautelare, non avendo il giudice neppure preso in considerazione la fuga dell'indagato alla presenza di carabinieri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso promosso dal P.M. avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto è fondato e deve essere accolto. L'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che si procede all'arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Ai fini della legittimità dell'arresto, quindi, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Solimeno, Rv. 234259). 1 D'altro canto, è evidente come i requisiti che consentono l'arresto in flagranza non sono sovrapponibili a quelli enunciati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al significato da assegnare al concetto di "gravità del fatto" e "pericolosità del soggetto", implicanti una valutazione che non può essere apprezzata da parte della polizia giudiziaria al momento dell'arresto. L'approccio che deve governare la valutazione che il tribunale è chiamato a svolgere in sede di udienza di convalida dell'arresto deve essere caratterizzato da un giudizio ex ante che abbia riguardo alla situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili, emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930). Pertanto, in sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, P.M. in proc. Dunisha, rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc. Ahamad, Rv. 262502). Invero, il primo profilo riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari;
il secondo profilo riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all'atto dell'adozione del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all'arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell'operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione, che è riservato alla fase dell'accertamento processuale. Il controllo, infatti, non attinge il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una misura cautelare. 2. Orbene, il giudice della convalida non si è attenuto ai consolidati principi sopra richiamati. 2 Lungi dal verificare la ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di quasi flagranza ed alla astratta configurabilità del reato, il provvedimento impugnato ha introdotto elementi valutativi alieni al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti riservati alla fase del merito. Il giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di non convalidare l'arresto spingendosi ad operare valutazioni di merito, senza limitarsi alla sola verifica della ragionevolezza dell'operato del personale di polizia, tenuto conto della situazione esistente al momento del suo intervento. Ha peraltro limitato le sue considerazioni alla circostanza che l'arrestato non era stato visto entrare all'interno del garage ove era stato consumato il furto e che la bicicletta era distante dallo stesso circa quindici metri, senza che fossero rinvenuti sulla propria persona strumenti da scasso. Tuttavia, il Tribunale ha trascurato di considerare che l'arrestato era stato trovato nascosto dietro ad un autoveicolo e che approfittando di un momento di distrazione, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine aveva cercato di far perdere le proprie tracce, dandosi a precipitosa fuga. È, allora, sufficiente in questa sede osservare che la polizia giudiziaria aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di tentato furto aggravato in quasi flagranza e, in ragione della condotta in concreto accertata (l'arrestato è stato trovato in orario notturno all'interno di un giardino condominiale, nascosto dietro un autoveicolo, distante circa dieci metri dalla bicicletta precedentemente custodita all'interno di un box), sulla base di quanto al momento noto agli operanti, ha legittimamente operato l'arresto del UG. Il Tribunale non si è limitato ad effettuare la verifica del legittimo utilizzo del potere concesso dalle norme processuali alla polizia giudiziaria, ma ha sostituito detto giudizio con una propria valutazione, specie nella parte in cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza, apprezzamento di cui sì sarebbe potuto tenere conto, se del caso, in fase di emissione di misura cautelare. 3. Pertanto, in linea con l'orientamento prevalente della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358) deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa l'inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 25/06/2024 L'SO Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33741 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Pavia, a seguito della presentazione di UG DR in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, n. 2, cod. pen., non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistente il presupposto della quasi flagranza di reato. Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, l'indagato dopo essersi introdotto all'interno del cortile condominiale sito in Voghera alla via Cignoli n. 6, era sorpreso dall'agente di polizia TI Alessio - condomino di tale complesso, sceso in cortile perché aveva udito un rumore anomalo del cancello carraio - nascosto dietro la propria autovettura, ivi parcheggiata. Contemporaneamente, il TI notava che il box appartenente alla famiglia CH abitante nel condominio aveva il portone aperto e che a pochi metri di distanza dall'odierno imputato era appoggiata ad un muro una bicicletta di proprietà dei CH. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha osservato che l'arrestato non era stato visto entrare all'interno del garage ove era stato consumato il furto e che la bicicletta era distante dallo stesso circa quindici metri;
inoltre non era stato accertato dove si trovava la bicicletta prima che fosse rinvenuta. Analogamente, sebbene la serratura del box fosse stata forzata con l'uso di uno strumento metallico, la perquisizione del UG aveva dato esito negativo. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 381 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'annullamento senza rinvio, sul rilievo che nel caso di specie la Pg si trovava in presenza di tracce della recente commissione di un reato che legittimavano la misura precautelare, non avendo il giudice neppure preso in considerazione la fuga dell'indagato alla presenza di carabinieri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso promosso dal P.M. avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto è fondato e deve essere accolto. L'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che si procede all'arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Ai fini della legittimità dell'arresto, quindi, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Solimeno, Rv. 234259). 1 D'altro canto, è evidente come i requisiti che consentono l'arresto in flagranza non sono sovrapponibili a quelli enunciati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al significato da assegnare al concetto di "gravità del fatto" e "pericolosità del soggetto", implicanti una valutazione che non può essere apprezzata da parte della polizia giudiziaria al momento dell'arresto. L'approccio che deve governare la valutazione che il tribunale è chiamato a svolgere in sede di udienza di convalida dell'arresto deve essere caratterizzato da un giudizio ex ante che abbia riguardo alla situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili, emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930). Pertanto, in sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, P.M. in proc. Dunisha, rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc. Ahamad, Rv. 262502). Invero, il primo profilo riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari;
il secondo profilo riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all'atto dell'adozione del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all'arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell'operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione, che è riservato alla fase dell'accertamento processuale. Il controllo, infatti, non attinge il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una misura cautelare. 2. Orbene, il giudice della convalida non si è attenuto ai consolidati principi sopra richiamati. 2 Lungi dal verificare la ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di quasi flagranza ed alla astratta configurabilità del reato, il provvedimento impugnato ha introdotto elementi valutativi alieni al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti riservati alla fase del merito. Il giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di non convalidare l'arresto spingendosi ad operare valutazioni di merito, senza limitarsi alla sola verifica della ragionevolezza dell'operato del personale di polizia, tenuto conto della situazione esistente al momento del suo intervento. Ha peraltro limitato le sue considerazioni alla circostanza che l'arrestato non era stato visto entrare all'interno del garage ove era stato consumato il furto e che la bicicletta era distante dallo stesso circa quindici metri, senza che fossero rinvenuti sulla propria persona strumenti da scasso. Tuttavia, il Tribunale ha trascurato di considerare che l'arrestato era stato trovato nascosto dietro ad un autoveicolo e che approfittando di un momento di distrazione, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine aveva cercato di far perdere le proprie tracce, dandosi a precipitosa fuga. È, allora, sufficiente in questa sede osservare che la polizia giudiziaria aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di tentato furto aggravato in quasi flagranza e, in ragione della condotta in concreto accertata (l'arrestato è stato trovato in orario notturno all'interno di un giardino condominiale, nascosto dietro un autoveicolo, distante circa dieci metri dalla bicicletta precedentemente custodita all'interno di un box), sulla base di quanto al momento noto agli operanti, ha legittimamente operato l'arresto del UG. Il Tribunale non si è limitato ad effettuare la verifica del legittimo utilizzo del potere concesso dalle norme processuali alla polizia giudiziaria, ma ha sostituito detto giudizio con una propria valutazione, specie nella parte in cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza, apprezzamento di cui sì sarebbe potuto tenere conto, se del caso, in fase di emissione di misura cautelare. 3. Pertanto, in linea con l'orientamento prevalente della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358) deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa l'inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 25/06/2024 L'SO Il Presidente