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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2515 /2018 R.G., promossa da:
, nato il a , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in VIA XXVII LUGLIO 34 IS. 195 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, Pt_1 etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 135/2018, emesso in data 12.06.2018 nel procedimento iscritto al n. 1458/2018 R.G., il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro
– ha ingiunto all' in persona del legale rappresentante pro tempore, il Pt_1 pagamento, in favore della sig.ra , della somma di euro Controparte_1
37.125,60 a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità (pensione AO n.
15051271) con decorrenza 1.1.2015, riconosciuto con decreto di omologa reso in esito al procedimento ex art. 445-bis c.p.c. R.G. 595/2012, divenuto definitivo per mancata proposizione del dissenso e per mancata revisione nel giudizio di merito. Con ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato il 22.06.2018,
l' ha chiesto la revoca del decreto monitorio, deducendo la non spettanza Pt_1 delle somme ingiunte sul rilievo che gli arretrati liquidati in esecuzione del decreto di omologa del 07.10.2016 sarebbero stati “liquidati ma non erogati”, essendo stati integralmente compensati con un pregresso indebito (n. 74072) di euro 61.181,54, maturato a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Messina n. 853/2009, che ha riformato integralmente la precedente sentenza del
Tribunale di Patti n. 472/2004, relativa a prestazioni AO percepite nel periodo febbraio 1995 – giugno 2009.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando: la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati oggetto del decreto monitorio, non potendo il solo modello di liquidazione TE08, né un estratto meccanografico interno dell'ente, surrogare un effettivo versamento tracciabile;
la illegittimità della compensazione così operata dall' , in quanto Pt_1 effettuata in unica soluzione e per l'intero importo degli arretrati, in violazione dei limiti di legge alla ripetizione dell'indebito previdenziale mediante trattenute su trattamenti pensionistici, limiti ancorati alla misura massima di un quinto della prestazione e alla necessaria salvaguardia del trattamento minimo;
l'applicabilità dell'art. 52 L. n. 88/1989 in tema di indebito pensionistico, invocando la buona fede della beneficiaria e la conseguente irripetibilità delle somme, salvo il dolo dell'interessata.
È stata, inoltre, prodotta la sentenza del Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro n. 408/2019, in fattispecie analoga di recupero di indebito previdenziale mediante trattenute su trattamento pensionistico, in cui il Giudice ha ritenuto illegittima la trattenuta mensile operata dall' in quanto eccedente il limite di Pt_1 un quinto, disponendone la riduzione e la restituzione di quanto trattenuto in eccedenza.
L'opposizione è ammissibile e tempestiva, siccome proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo. Nessuna delle eccezioni sollevate dall'opposta comporta l'inammissibilità del ricorso, sicché il Collegio può procedere all'esame del merito.
L' fonda l'opposizione sulla allegata estinzione del credito Pt_1 monitoriamente accertato per effetto della compensazione legale ex art. 1241 c.c. tra il credito dell'opposta per arretrati AO dal 1.1.2015 e il controcredito CP_1 dell'ente per l'indebito pensionistico di euro 61.181,54 derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 853/2009.
Secondo il consolidato principio di riparto dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., grava su chi eccepisce l'estinzione del credito (nella specie l' Pt_1 opponente) dimostrare:
l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del controcredito opposto in compensazione;
nonché la conformità a legge delle modalità di recupero adottate, allorché esse incidano su trattamenti pensionistici, soggetti a disciplina speciale di tutela.
Nel caso di specie, l' ha prodotto il solo modello TE08 di Pt_1 liquidazione e la documentazione relativa all'indebito, nonché la corrispondenza intercorsa con il difensore dell'opposta (comunicazione dell'indebito e successiva richiesta di rateizzazione e contestazione dei conteggi).
Tali documenti, tuttavia: da un lato, non dimostrano che gli arretrati oggetto del decreto ingiuntivo siano stati effettivamente corrisposti alla sig.ra neppure in via figurativa, CP_1 mancando qualsivoglia quietanza, accredito bancario o altro elemento idoneo a comprovare il trasferimento delle somme in favore della creditrice;
dall'altro lato, attestano al più una computa interna (“liquidazione” e
“scomputo” contabile), non sufficiente ad integrare un pagamento ai sensi degli artt. 1182 ss. c.c., né un legittimo esercizio del potere di compensazione sui trattamenti pensionistici.
Il medesimo modello TE08, peraltro, espressamente preavvisa che gli arretrati saranno resi disponibili sulle successive rate di pensione “al netto di eventuali ritenute per: 1) somme corrisposte in precedenza;
2) tassazione IRPEF;
3) incumulabilità con redditi da lavoro”, riconoscendo implicitamente che, al momento della comunicazione, le somme non risultano ancora erogate e che il recupero di eventuali indebiti avverrà nel rispetto dei successivi adempimenti, ivi compresi i limiti di legge.
In difetto di prova puntuale e tracciabile di un pagamento e in mancanza di una ricostruzione analitica delle trattenute eventualmente operate – con indicazione per singolo rateo dell'importo lordo, della quota trattenuta per indebito e del residuo effettivamente corrisposto – non può ritenersi assolto l'onere gravante sull' di dimostrare l'integrale estinzione del credito Pt_1 monitoriamente accertato.
L'eccezione di compensazione, così come formulata, si rivela pertanto infondata per difetto di prova.
Anche a voler prescindere dalle carenze probatorie, l'operazione di compensazione integrale e in unica soluzione posta in essere dall' mediante Pt_1 azzeramento totale degli arretrati AO si pone in frontale contrasto con la disciplina legale dell'indebito previdenziale.
La giurisprudenza di legittimità – con orientamento ormai consolidato a partire da Cass.
5.6.2003 n. 9001 e ribadito, tra le altre, da Cass. sez. lav.
11.01.2016 n. 206 e da Cass. 20.11.2019 n. 30220 – ha affermato che:
“In tema di indebito previdenziale, l' , salvo il diritto di avvalersi Pt_1 dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione sulla prestazione dovuta, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione;
tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione.”
Tale principio si fonda sul combinato disposto: dell'art. 128 R.D.L. n. 1827/1935, conv. in L. n. 1155/1936, e degli artt. 1
e 2, comma 1, d.P.R. n. 180/1950, come interpretati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 4.12.2002, che ha delineato un sistema di parziale pignorabilità delle pensioni, volto a garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita mediante la preservazione di un “minimo vitale”. Ne discende che: il recupero dell'indebito pensionistico non può mai azzerare integralmente il trattamento in godimento né gli arretrati spettanti, ma deve avvenire, ove si opti per il meccanismo compensativo, mediante trattenute rateali che non superino il quinto della prestazione mensile, e comunque nel rispetto del trattamento minimo.
La giurisprudenza di merito si è allineata a tale impostazione. In particolare, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 408/2019, in fattispecie di trattenute mensili di euro 100,00 su pensione lorda di euro 289,80, ha ritenuto illegittima la misura del recupero, disponendo la riduzione della trattenuta nei limiti di un quinto e la restituzione degli importi eccedenti.
Nel caso in esame, l' ha proceduto a conguagliare l'intero importo Pt_1 degli arretrati AO (euro 37.125,60) con il preteso indebito di euro 61.181,54, privando in radice la sig.ra della percezione degli arretrati derivanti da un CP_1 titolo giudiziale (decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. divenuto definitivo) e, di fatto, incidendo sul complessivo assetto del suo trattamento previdenziale oltre i limiti legali.
Una simile operazione: equipara gli arretrati di pensione a un cespite liberamente aggredibile, in contrasto con la natura alimentare delle prestazioni previdenziali ex art. 38 Cost. e con i richiamati limiti di sequestrabilità/pignorabilità; viola, quindi, sia la disciplina speciale di settore sia l'art. 1246 n. 3 c.c., che preclude la compensazione quando il credito è impignorabile o parzialmente pignorabile.
Ne consegue che la compensazione operata dall' , in quanto avvenuta Pt_1 oltre i limiti normativi, deve ritenersi illegittima e inefficace quale causa estintiva dell'intero credito dell'opposta per arretrati AO.
Resta impregiudicata la facoltà dell'ente previdenziale di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ovvero di attivare forme di recupero conformi ai limiti suindicati (trattenute rateali entro il quinto e salvaguardia del minimo), nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. L'opposta ha, inoltre, invocato l'art. 52 della legge n. 88/1989, il quale – come chiarito da Cass. 11.01.2017 n. 482 e da successiva giurisprudenza – costituisce disciplina speciale dell'indebito pensionistico, ponendo in determinati casi un principio di irripetibilità delle somme indebitamente erogate, salvo il dolo o la colpa grave del beneficiario.
Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno, tuttavia, circoscritto l'ambito di applicazione della regola di favore, subordinandola alla ricorrenza congiunta di specifiche condizioni (erogazione in forza di provvedimento formale definitivo, comunicato all'interessato, buona fede del percettore, decorso di un certo lasso temporale), nel cui difetto torna applicabile la disciplina generale dell'art. 2033 c.c.)
Nel caso che occupa, la questione dell'irripetibilità in sé dell'indebito relativo alle prestazioni AO pregresse (1995–2009) attiene alla sussistenza e ripetibilità del controcredito dell' , e in quanto tale esula dall'oggetto Pt_1 immediato del presente giudizio, che è circoscritto all'accertamento della persistenza del credito dell'opposta per arretrati AO dal 1.1.2015 e alla legittimità della compensazione dedotta dall'ente opponente quale causa estintiva totale.
Alla luce di quanto già esposto:
è sufficiente rilevare che l' non ha fornito prova di una Pt_1 compensazione legittimamente effettuata entro i limiti legali;
e che, comunque, non è consentito utilizzare il meccanismo compensativo in modo tale da neutralizzare integralmente gli arretrati dovuti in forza di titolo giudiziale definitivo.
La controversia può dunque essere definita indipendentemente da un pieno scrutinio sulla ripetibilità o meno dell'indebito pregresso ai sensi dell'art. 52 L.
88/1989, materia che potrà formare oggetto di distinto giudizio, ove le parti lo ritengano.
Dalle considerazioni che precedono discende che:
l' non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante circa Pt_1
l'avvenuta estinzione del credito monitoriamente accertato per effetto di una legittima compensazione;
la modalità di recupero prospettata dall'ente, consistente nell'integrale conguaglio degli arretrati AO con il pregresso indebito pensionistico, è contraria alla disciplina legale dell'indebito previdenziale e ai limiti di pignorabilità/sequestrabilità dei trattamenti pensionistici;
il decreto ingiuntivo n. 135/2018 risulta, pertanto, fondato e va integralmente confermato.
L'opposizione proposta dall' deve, quindi, essere rigettata. Pt_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell' opponente, con liquidazione secondo i parametri del Pt_1
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. rigetta il ricorso in opposizione proposto dall' Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2018 emesso
[...] in data 12.06.2018 nel procedimento R.G. n. 1458/2018;
2. conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 135/2018 nei confronti dell' in favore di Parte_2
; Controparte_1
3. condanna l' a Parte_2 rifondere a le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Micali, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo