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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
MINERVINI NI, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la intimazione di pagamento n. 12420259000145974/000, per un importo complessivo di Euro 49.712,14 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vicenza per i seguenti motivi:
1. Eccezione di prescrizione e decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo i termini di prescrizione pari ad anni 5 e non interrompendo i termini un pagamento parziale o un qualsiasi atto. Peraltro nell'atto non viene indicata l'autorità giudiziaria contro cui ricorrere ma genericamente l'autorità giudiziaria.
2. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi anche di mora e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
3. Eccezione per l'indebita richiesta di compensi di riscossione. L'atto impugnato è stato emesso il giorno
10/01/2025 ed è stato notificato alla ricorrente il giorno 07/02/2025. Dal 1° gennaio 2022, non devono essere più addebitati al contribuente i compensi di riscossione, così come stabilito dal comma 15 della legge
234/2021 che ha modificato l'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999 relativo agli “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”
4. Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992 Si eccepisce la nullità dell'atto impugnato, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
5. Eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione in quanto la sottoscrizione è apposta da soggetto non abilitato. L'atto de quo, è a firma del Dott. Nominativo_1, che lo firma (riproduzione grafica), così come indicato nell'atto stesso come “responsabile del procedimento e di emissione e notifica del presente avviso di intimazione”, senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre l'atto medesimo.
Si chiedeva, poi, la SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO EX ART.47 D. Lgs. 546/1992 E DI TUTTI
GLI ATTI PRODROMICI E CONSEQUENZIALI, COMUNQUE AD ESSO CONNESSI.
Più che di fumus boni iuris deve parlarsi di manifesta e palese fondatezza del ricorso. Dalla esecuzione può derivare all'istante un danno grave, irreparabile e non più risarcibile. Avuto riguardo all'“ammontare dell'importo intimato”
Si chiedeva di. sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92;
Nel merito annullare totalmente l'atto impugnato, dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
Condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeducendo:
1. L'Ufficio rilevava che non vi era contestazione sulla notifica delle cartelle e si produceva, comunque,
l'estratto di ruolo e la prova della notifica. Dopo la notifica delle cartelle erano intervenuti ulteriori atti mai impugnati interruttivi della prescrizione (comunicazione 28-ter, intimazioni, richieste di dilazione). Ne conseguiva l'inammissibilità delle domande riferite alle cartelle di pagamento ed alla loro notificazione nonché con riferimento alla prescrizione e decadenza.
2. La notificazione delle cartelle esclude l'obbligo di successiva allegazione. Inoltre l'intimazione non ha natura impositiva e neppure amministrativa, ma è un atto dell'esecuzione forzata esattoriale e come tale, non necessita di una motivazione, essendo sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede
3. Nell'atto si precisava che: “il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”.
L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere era, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle precise indicazioni contenute nell'atto prodromico (ossia la cartella di pagamento) cui l'intimazione impugnata fa seguito.
4. Non è possibile contestare, in questa sede, l'an ed il quantum della pretesa riferita all'imposta o agli interessi poiché detti importi sono stati determinati, come fatto generatore e criterio di quantificazione, nei precedenti atti esattoriali, nel caso di specie, la cartella notificata.
Qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del
1973 ed esposti nell'avviso impugnato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma
2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
5. Con riferimento al difetto di motivazione si rappresenta che l'atto di intimazione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
6. Non vi è una norma che prescrive la sottoscrizione a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. Peraltro l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata.
7. il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio venisse sostituito dagli “oneri di riscossione”, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino. Successivamente la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l'eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge previgenti. Nel caso in esame, l'intimazione comprende cartelle notificate prima del 31.12.2021 e pertanto sono soggette all'applicazione degli oneri di riscossione.
8. Ci si opponeva alla sospensione per difetto dei presupposti. Si chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e fosse rigettata la richiesta di sospensiva.
Nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'udienza del 9.6.2025 la Corte accoglieva la richiesta di sospensiva e rinviava, per la trattazione del ricorso, all'udienza del 29.9.2025.
All'odierna udienza le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte all'esito della camera di consiglio decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente censura la intimazione di pagamento in quanto si sarebbe verificata la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie assumendo che per tutti vale il termine quinquennale.
In realtà la giurisprudenza che richiama il ricorrente riguarda solo gli interessi e le sanzioni mentre per quanto riguarda i tributi erariali il termine prescrizionale continua ad essere decennale.
Ciò premesso l'ufficio ha documentato che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
In particolare sono intervenute richieste di dilazione in data 24.10.2023 per tutte le cartelle riguardanti debiti tributari sottese all'intimazione di pagamento tranne la n. 12320190005918562000 che, peraltro, è stata notificata il 6.9.2019 ed a cui ha fatto seguito in data 17.12.2019 comunicazione ai sensi dell'art. 28-ter
DPR 602/1973.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente la richiesta di rateizzazione è atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto può richiamarsi Cass. 16 giugno 2022 n 19401 laddove argomenta:
che questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione – anzi, è vero il contrario – Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto – salvo quanto si dirà infra – che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio “( evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito“. Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);
….
che, passando alla disamina del secondo profilo innanzi esposto, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”. Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160);
da ciò discende ulteriormente, a valle, che – come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 – nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento;
Applicando questi principi al caso in esame va rilevato che il ricorrente, con la richiesta di rateizzazione, ha riconosciuto l'esistenza del debito e delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e non può, pertanto, affermare, in data successiva alla richiesta, di non aver conosciuto la cartella di pagamento né può più avanzare censure in ordine a difetti di notifica delle stesse.
Per quanto riguarda la comunicazione ai sensi dell'art. 28-ter DPR 602/1973 trattasi anch'essa di atto interruttivo della prescrizione (sulla impugnabilità di tale atto confronta Cass n. 24638 del 2017) e da esso decorrono i termini per calcolare la prescrizione e decadenza della cartella, interrotti, peraltro, anche dalle disposizioni emergenziali emanate durante il periodo della pandemia.
Appare evidente, pertanto, che nessuna prescrizione si è verificata, nemmeno per interessi e sanzioni, non essendo decorso nemmeno il termine quinquennale. Va, pertanto, rigettato il ricorso sul punto.
Con riferimento, poi, alla mancata indicazione dell'autorità da adire per presentare ricorso va rilevato che nell'atto si indica espressamente che “il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”.
In ogni caso l'omessa indicazione del termine e dell'autorità non è motivo di nullità dell'atto.
Sul punto si richiama Cass. 19.2.2025 n. 5898 che così argomenta:
In proposito, l'art. 19, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 542 (con disposizione cui ora si sovrappone anche l'art, 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212) prevede che negli atti impugnabili espressi siano indicati il termine per proporre ricorso, la commissione tributaria competente e le forme di proposizione previste dall'art. 20 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 542.
La giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2003, n. 14482; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2008, n. 20634; Cass., Sez.
5^, 18 maggio 2011, n. 10987; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2013, n. 25227; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, nn. 27141, 27142 e 27147; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, nn. 12238 e 12239; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2019, n. 14619; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2019, n. 30135; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5369); tuttavia, secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo (Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2008, n. 20634).
2. Con riferimento alla mancata indicazione delle norme e delle modalità di calcolo degli interessi va rilevato che quelli già indicati nelle cartelle presupposte alla intimazione di pagamento non possono più essere oggetto di censure in quanto, come per le altre censure relative agli atti presupposti, sono decorsi i termini per farle valere.
Con riferimento, invece, agli interessi di mora le indicazioni normative sono riportate alla nota 2 della intimazione.
Quanto alla motivazione in ordine alle modalità di calcolo va richiamata Cass. S. U.
8.3.2022 n. 22281:
Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Nel caso in esame si rientra nella prima ipotesi, trattandosi di atto che segue gli atti di accertamento regolarmente notificati che già comprendevano interessi.
Ne consegue il rigetto del ricorso sul punto.
3. L'art 17 della L. 234 del 2021 prevede:
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che non è alla data di notifica dell'intimazione che occorre fare riferimento ma alla data di affidamento dell'incarico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che è sicuramente antecedente al 31.12.2021
(il primo atto dell'Agenzia, come evidenziato nel ricorso, è del 1.1.2025)
Va, pertanto, respinto il ricorso sul punto.
4. Nessuna nullità sussiste in quanto gli atti prodromici (compiutamente indicati nell'atto di intimazione) risultano regolarmente notificati alla ricorrente e, pertanto, nessun onere vi è per l'Ufficio di allegarli.
5. Va rilevato che l'intimazione di pagamento è valida anche in difetto di sottoscrizione dell'atto.
Il principio è stato recentemente riaffermato da Cass. 22.1.2025 n. 4180: Questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana (Cass. 11/12/2023, n. 34416).
Il motivo è, pertanto, inammissibile in quanto non risulta che la ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese, come anche evidenziato nella sentenza di cui si discute, abbia dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
Anche tale motivo va, pertanto, respinto.
Il ricorso va integralmente rigettato con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di causa liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in Euro 1.500,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
MINERVINI NI, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000145974000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la intimazione di pagamento n. 12420259000145974/000, per un importo complessivo di Euro 49.712,14 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vicenza per i seguenti motivi:
1. Eccezione di prescrizione e decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo i termini di prescrizione pari ad anni 5 e non interrompendo i termini un pagamento parziale o un qualsiasi atto. Peraltro nell'atto non viene indicata l'autorità giudiziaria contro cui ricorrere ma genericamente l'autorità giudiziaria.
2. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi anche di mora e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
3. Eccezione per l'indebita richiesta di compensi di riscossione. L'atto impugnato è stato emesso il giorno
10/01/2025 ed è stato notificato alla ricorrente il giorno 07/02/2025. Dal 1° gennaio 2022, non devono essere più addebitati al contribuente i compensi di riscossione, così come stabilito dal comma 15 della legge
234/2021 che ha modificato l'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999 relativo agli “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”
4. Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992 Si eccepisce la nullità dell'atto impugnato, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
5. Eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione in quanto la sottoscrizione è apposta da soggetto non abilitato. L'atto de quo, è a firma del Dott. Nominativo_1, che lo firma (riproduzione grafica), così come indicato nell'atto stesso come “responsabile del procedimento e di emissione e notifica del presente avviso di intimazione”, senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre l'atto medesimo.
Si chiedeva, poi, la SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO EX ART.47 D. Lgs. 546/1992 E DI TUTTI
GLI ATTI PRODROMICI E CONSEQUENZIALI, COMUNQUE AD ESSO CONNESSI.
Più che di fumus boni iuris deve parlarsi di manifesta e palese fondatezza del ricorso. Dalla esecuzione può derivare all'istante un danno grave, irreparabile e non più risarcibile. Avuto riguardo all'“ammontare dell'importo intimato”
Si chiedeva di. sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92;
Nel merito annullare totalmente l'atto impugnato, dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
Condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeducendo:
1. L'Ufficio rilevava che non vi era contestazione sulla notifica delle cartelle e si produceva, comunque,
l'estratto di ruolo e la prova della notifica. Dopo la notifica delle cartelle erano intervenuti ulteriori atti mai impugnati interruttivi della prescrizione (comunicazione 28-ter, intimazioni, richieste di dilazione). Ne conseguiva l'inammissibilità delle domande riferite alle cartelle di pagamento ed alla loro notificazione nonché con riferimento alla prescrizione e decadenza.
2. La notificazione delle cartelle esclude l'obbligo di successiva allegazione. Inoltre l'intimazione non ha natura impositiva e neppure amministrativa, ma è un atto dell'esecuzione forzata esattoriale e come tale, non necessita di una motivazione, essendo sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede
3. Nell'atto si precisava che: “il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”.
L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere era, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle precise indicazioni contenute nell'atto prodromico (ossia la cartella di pagamento) cui l'intimazione impugnata fa seguito.
4. Non è possibile contestare, in questa sede, l'an ed il quantum della pretesa riferita all'imposta o agli interessi poiché detti importi sono stati determinati, come fatto generatore e criterio di quantificazione, nei precedenti atti esattoriali, nel caso di specie, la cartella notificata.
Qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del
1973 ed esposti nell'avviso impugnato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma
2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
5. Con riferimento al difetto di motivazione si rappresenta che l'atto di intimazione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
6. Non vi è una norma che prescrive la sottoscrizione a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. Peraltro l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata.
7. il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio venisse sostituito dagli “oneri di riscossione”, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino. Successivamente la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l'eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge previgenti. Nel caso in esame, l'intimazione comprende cartelle notificate prima del 31.12.2021 e pertanto sono soggette all'applicazione degli oneri di riscossione.
8. Ci si opponeva alla sospensione per difetto dei presupposti. Si chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e fosse rigettata la richiesta di sospensiva.
Nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'udienza del 9.6.2025 la Corte accoglieva la richiesta di sospensiva e rinviava, per la trattazione del ricorso, all'udienza del 29.9.2025.
All'odierna udienza le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte all'esito della camera di consiglio decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente censura la intimazione di pagamento in quanto si sarebbe verificata la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie assumendo che per tutti vale il termine quinquennale.
In realtà la giurisprudenza che richiama il ricorrente riguarda solo gli interessi e le sanzioni mentre per quanto riguarda i tributi erariali il termine prescrizionale continua ad essere decennale.
Ciò premesso l'ufficio ha documentato che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
In particolare sono intervenute richieste di dilazione in data 24.10.2023 per tutte le cartelle riguardanti debiti tributari sottese all'intimazione di pagamento tranne la n. 12320190005918562000 che, peraltro, è stata notificata il 6.9.2019 ed a cui ha fatto seguito in data 17.12.2019 comunicazione ai sensi dell'art. 28-ter
DPR 602/1973.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente la richiesta di rateizzazione è atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto può richiamarsi Cass. 16 giugno 2022 n 19401 laddove argomenta:
che questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione – anzi, è vero il contrario – Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto – salvo quanto si dirà infra – che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio “( evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito“. Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);
….
che, passando alla disamina del secondo profilo innanzi esposto, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”. Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160);
da ciò discende ulteriormente, a valle, che – come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 – nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento;
Applicando questi principi al caso in esame va rilevato che il ricorrente, con la richiesta di rateizzazione, ha riconosciuto l'esistenza del debito e delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e non può, pertanto, affermare, in data successiva alla richiesta, di non aver conosciuto la cartella di pagamento né può più avanzare censure in ordine a difetti di notifica delle stesse.
Per quanto riguarda la comunicazione ai sensi dell'art. 28-ter DPR 602/1973 trattasi anch'essa di atto interruttivo della prescrizione (sulla impugnabilità di tale atto confronta Cass n. 24638 del 2017) e da esso decorrono i termini per calcolare la prescrizione e decadenza della cartella, interrotti, peraltro, anche dalle disposizioni emergenziali emanate durante il periodo della pandemia.
Appare evidente, pertanto, che nessuna prescrizione si è verificata, nemmeno per interessi e sanzioni, non essendo decorso nemmeno il termine quinquennale. Va, pertanto, rigettato il ricorso sul punto.
Con riferimento, poi, alla mancata indicazione dell'autorità da adire per presentare ricorso va rilevato che nell'atto si indica espressamente che “il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”.
In ogni caso l'omessa indicazione del termine e dell'autorità non è motivo di nullità dell'atto.
Sul punto si richiama Cass. 19.2.2025 n. 5898 che così argomenta:
In proposito, l'art. 19, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 542 (con disposizione cui ora si sovrappone anche l'art, 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212) prevede che negli atti impugnabili espressi siano indicati il termine per proporre ricorso, la commissione tributaria competente e le forme di proposizione previste dall'art. 20 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 542.
La giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2003, n. 14482; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2008, n. 20634; Cass., Sez.
5^, 18 maggio 2011, n. 10987; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2013, n. 25227; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, nn. 27141, 27142 e 27147; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, nn. 12238 e 12239; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2019, n. 14619; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2019, n. 30135; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5369); tuttavia, secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo (Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2008, n. 20634).
2. Con riferimento alla mancata indicazione delle norme e delle modalità di calcolo degli interessi va rilevato che quelli già indicati nelle cartelle presupposte alla intimazione di pagamento non possono più essere oggetto di censure in quanto, come per le altre censure relative agli atti presupposti, sono decorsi i termini per farle valere.
Con riferimento, invece, agli interessi di mora le indicazioni normative sono riportate alla nota 2 della intimazione.
Quanto alla motivazione in ordine alle modalità di calcolo va richiamata Cass. S. U.
8.3.2022 n. 22281:
Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Nel caso in esame si rientra nella prima ipotesi, trattandosi di atto che segue gli atti di accertamento regolarmente notificati che già comprendevano interessi.
Ne consegue il rigetto del ricorso sul punto.
3. L'art 17 della L. 234 del 2021 prevede:
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che non è alla data di notifica dell'intimazione che occorre fare riferimento ma alla data di affidamento dell'incarico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che è sicuramente antecedente al 31.12.2021
(il primo atto dell'Agenzia, come evidenziato nel ricorso, è del 1.1.2025)
Va, pertanto, respinto il ricorso sul punto.
4. Nessuna nullità sussiste in quanto gli atti prodromici (compiutamente indicati nell'atto di intimazione) risultano regolarmente notificati alla ricorrente e, pertanto, nessun onere vi è per l'Ufficio di allegarli.
5. Va rilevato che l'intimazione di pagamento è valida anche in difetto di sottoscrizione dell'atto.
Il principio è stato recentemente riaffermato da Cass. 22.1.2025 n. 4180: Questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana (Cass. 11/12/2023, n. 34416).
Il motivo è, pertanto, inammissibile in quanto non risulta che la ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese, come anche evidenziato nella sentenza di cui si discute, abbia dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
Anche tale motivo va, pertanto, respinto.
Il ricorso va integralmente rigettato con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di causa liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in Euro 1.500,00.