Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 28
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte rileva che la prescrizione decennale si applica ai tributi erariali, mentre quella quinquennale riguarda solo interessi e sanzioni. Inoltre, le richieste di dilazione e le comunicazioni ai sensi dell'art. 28-ter DPR 602/1973 sono atti interruttivi della prescrizione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Le richieste di rateizzazione integrano un riconoscimento del debito e sono incompatibili con la deduzione di mancata notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente

    La Corte afferma che l'atto fa riferimento esplicito alla necessità di presentare ricorso alle stesse autorità, con le stesse modalità e termini previsti per l'impugnazione della cartella di pagamento. Inoltre, l'omessa indicazione del termine e dell'autorità non costituisce motivo di nullità dell'atto, essendo la norma priva di sanzione in caso di omissione.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità per mancata indicazione delle norme di legge relative agli interessi e sanzioni

    Per quanto riguarda gli interessi indicati nelle cartelle presupposte, non possono essere oggetto di censura essendo decorsi i termini per far valere tali vizi. Gli interessi di mora sono indicati nella nota 2 dell'intimazione. La motivazione è soddisfatta dal richiamo all'atto precedente che già conteneva gli interessi, secondo la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite.

  • Rigettato
    Eccezione per l'indebita richiesta di compensi di riscossione

    La Corte osserva che l'art. 17 della L. 234/2021 stabilisce che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano dovuti l'aggio e gli oneri di riscossione. Poiché i carichi in questione sono stati affidati prima di tale data, gli oneri sono legittimamente dovuti.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici

    Non sussiste nullità in quanto gli atti prodromici, regolarmente notificati, sono stati indicati nell'atto di intimazione, esonerando l'Ufficio dall'onere di allegarli nuovamente. La motivazione è ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione

    La Corte rileva che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto quando la sua riferibilità all'autorità promanante non è in dubbio. Il ricorrente non ha sollevato dubbi sulla provenienza dell'atto.

  • Rigettato
    Sospensione per manifesta fondatezza del ricorso e danno grave e irreparabile

    La richiesta di sospensione viene respinta in quanto il ricorso nel merito è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 28
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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