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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Carlentini - 00192920890
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1524 IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Comune di Carlentini, l'Avviso di Accertamento n. 1524 del 29.11.2023 relativo alla TARI anno 2018, per un importo complessivo pari ad Euro 404,00. Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità delle pretese creditorie;
2. nullità dell'atto di irrogazione per intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa irrogata;
3. omessa allegazione atti prodromici;
4. difetto di motivazione - inosservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 2 d. lgs. n. 472 del 1997.
Il Comune di Carlentini non si è costituito.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte ha preso atto che:
- il primo atto di natura tributaria notificato a parte ricorrente è l'avviso di accertamento opposto;
- non esistono atti prodromici da cui lo stesso avviso promana;
- l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi per valutare compiutamente la pretesa tributaria;
- la notifica è avvenuta nei termini di legge, entro i cinque anni dall'obbligo di versamento del tributo.
Le motivazioni contenute nel ricorso introduttivo appaiono, conseguentemente, infondate e pretestuose.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 15/12/2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Carlentini - 00192920890
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1524 IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Comune di Carlentini, l'Avviso di Accertamento n. 1524 del 29.11.2023 relativo alla TARI anno 2018, per un importo complessivo pari ad Euro 404,00. Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità delle pretese creditorie;
2. nullità dell'atto di irrogazione per intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa irrogata;
3. omessa allegazione atti prodromici;
4. difetto di motivazione - inosservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 2 d. lgs. n. 472 del 1997.
Il Comune di Carlentini non si è costituito.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte ha preso atto che:
- il primo atto di natura tributaria notificato a parte ricorrente è l'avviso di accertamento opposto;
- non esistono atti prodromici da cui lo stesso avviso promana;
- l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi per valutare compiutamente la pretesa tributaria;
- la notifica è avvenuta nei termini di legge, entro i cinque anni dall'obbligo di versamento del tributo.
Le motivazioni contenute nel ricorso introduttivo appaiono, conseguentemente, infondate e pretestuose.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 15/12/2025