Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2021, proposto da
Associazione sportiva Stella Maris, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Prete e Tommaso Bozza, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ginosa (TA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto emesso dalla Regione Puglia, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione (Sezione demanio e patrimonio – servizio amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e riforma fondiaria), ai sensi dell'art. 22- bis e ss. del T.U. Legge Regionale n. 04/2013 dell'immobile in agro di Ginosa (TA) località Marina di Ginosa, Fg. 138 – p.lla 236 –terreno di mq. 15.600, comunicato in data 16-12-2020 prot. AOO_108/0018907 a mezzo p.e.c.;
- dell’atto di comunicazione, ex art. 10-bis legge n. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di acquisto del terreno emesso dalla Regione Puglia, in data 6-7-2020 prot. AOO_ 108/0009591;
- dell'eventuale (se intervenuto) provvedimento di accoglimento dell'istanza di trasferimento del 30.1.2020 avanzata dal Comune di Ginosa;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti endo-procedimentali, presupposti, consequenziali e comunque connessi e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Ginosa (TA);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnava l’associazione istante il provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisto, emesso dalla Regione Puglia, dell’immobile in località Marina di Ginosa (TA), in catasto al Foglio 138, p.lla 236, già occupato in base a pregresso titolo.
In fatto, deduceva che, con atto di concessione amministrativa dell’11 giugno 1976 (registrato a Bari), riceveva in affidamento dall’SA (Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), cui è poi subentrata la Regione Puglia, un’area di 15.600 mq nella periferia di Marina di Ginosa (TA), sulla quale quest’ultima ha realizzato un campo di calcio; indi, con note del 22 luglio e 6 settembre 1977, presentava istanza di acquisto dell’area in concessione, ai sensi dell’art. 11 legge 30 aprile 1976, n. 386 (“Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo”); tuttavia, a seguito varie interlocuzioni e vicende, detto terreno riceveva una destinazione pubblica a favore del Comune di Ginosa; ciò stante, l’associazione lamentava di doverlo rilasciare, a seguito del gravato rigetto della domanda di acquisto.
In diritto, censurava la violazione art. 22- ter , comma 1, lett. a) , e comma 3, della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 4 (“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio […] ”), per come modificato dalla legge reg. n. 23/2018, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e diritto, illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, difetto di motivazione e istruttoria, violazione art. 10- bis legge n. 241 del 1990, violazione art. 2 ss.gg. legge n. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, incompetenza.
2.- Resistevano il Comune di Ginosa e la Regione Puglia, che depositavano gli atti del procedimento e avversavano funditus le tesi sostenute dalla ricorrente.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza straordinaria, svoltasi in forma telematica, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Nel provvedimento gravato, l’ente Regionale ha ritenuto di dover applicare l’art. 22- ter , comma 1, lett. a) , della legge Regione Puglia n. 4 del 2013 e, precisamente, la parte in cui prevede che i beni in questione possano essere trasferiti, a titolo gratuito, all’ente pubblico, che ne faccia richiesta, laddove si tratti di un bene dichiarato di pubblico interesse, con provvedimento dello stesso ente locale.
Replicando alle censure mosse, evidenzia la Regione come parte ricorrente ometta di rappresentare che, fra le parti, ossia la Regione Puglia e l’associazione Stella Maris, sia intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, 20 gennaio 2016, n. 22, che ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, con la quale la domanda giudiziale dell’associazione – volta a contestare la perizia di stima del detto terreno, resa dall’Agenzia del Territorio, che, con note di aprile 2005, lo aveva determinava nel valore complessivo di € 332.966,52 – era stata rigettata.
Di poi, successivamente all’approvazione della legge regionale n. 23 del 2018, di modifica della legge reg. n. 4 del 2013 (“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio […] ”), l’associazione Stella Maris, con nota del 31 ottobre 2018, presentava nuova istanza di acquisto.
Indi, si procedeva ad una nuova perizia di stima dell’immobile. Con nota prot. n. 556 del 10 gennaio 2020, veniva comunicato all’associazione il nuovo prezzo di vendita, pari a €. 298.957,10, “ con l’espresso avvertimento che il versamento del 30% dell’importo complessivo di vendita è condizione obbligatoria per l’efficacia giuridica dell’atto di accettazione ”.
Parallelamente, il Comune di Ginosa, con nota a firma del Sindaco del 30 gennaio 2020 – acquisita al protocollo con il n. 2629 del 5 febbraio 2020 – presentava alla Regione Puglia motivata istanza di trasferimento, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 22- ter , comma 1, lett. a) , dell’intero cespite, per la creazione, nell’area in discussione, di una “Cittadella dello sport”.
Per converso, l’associazione, in riscontro alla comunicazione del nuovo prezzo, con nota del 25 marzo 2020, acquisita al protocollo con il n. 6056 del 31 marzo 2020, comunicava di non essere interessata all’acquisizione dell’intero cespite.
Tanto premesso, emerge, con evidenza, come l’associazione non sia riuscita a determinarsi per tempo e univocamente, in ben due circostanze, nell’acquisizione del terreno in questione, per l’estensione, che l’ente proprietario ha ritenuto di individuare e di dover dismettere.
Di conseguenza, nel perseguimento dell’interesse pubblico, si è proceduto ai termini dell’art. 22- ter , comma 1, lett. a) , della legge reg. n. 4/2013, che prevede, espressamente, la facoltà per la Regione di poter trasferire i “beni ex Riforma fondiaria”, già SA, – come il terreno oggetto del presente giudizio – “ […] a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale ”.
Non sussiste in verità alcuna illegittimità o profilo di eccesso di potere, in quanto, a seguito di svariate interlocuzioni e approfondimenti istruttori, la Regione non è riuscita ad alienare il bene in questione e, quindi, ha ritenuto di preservarlo in mano pubblica, cedendolo ad altro ente territoriale, il Comune di Ginosa, perché fosse meglio valorizzato nell’interesse pubblico, come anche da dichiarazione di pubblico interesse, contenuta nella nota prot. n. 30854 del 12 novembre 2020.
Gli atti e i provvedimenti assunti dalla Regione e dal Comune sono chiari e motivati.
Infine, in toto inconferente è la censura riferita alla circostanza, per cui, ai sensi dell’art. 22- ter , comma 3, legge reg. cit., “Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale”, in quanto, il provvedimento impugnato d’interesse della ricorrente è quello che la riguarda, cioè il “rigetto” della istanza, che la stessa ha proposto, per il quale non è prevista alcuna competenza della Giunta regionale. In ogni caso, resta previsto che la deliberazione della Giunta regionale sarà adottata, per la formalizzazione del procedimento di trasferimento. Difatti, la Regione ha confermato, anche nel corso dell’udienza, che il procedimento sarà concluso, nel momento in cui l’odierno contenzioso attivato sarà definito.
Quel che consta, per ora, è che, per ben due volte, nel corso dei decenni, l’associazione ricorrente non ha inteso perfezionare l’acquisto per ragioni imputet sibi .
In ultima analisi, non si ravvisa alcun profilo d’illegittimità, tra quelli addotti dalla parte ricorrente; difatti, le parti hanno ampiamento interloquito, in ordine al possibile acquisto del bene immobile in questione, non raggiungendo l’accordo utile; per quanto dedotto nel giudizio, l’azione amministrativa svolta risulta aderente ai dettemi della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 4 e alle norme sul procedimento amministrativo.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della Regione Puglia e del Comune di Ginosa, che si liquidano in €. 1.500,00, per ciascuna parte resistente, per complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
LO EV, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EV | AT Moro |
IL SEGRETARIO