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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.4360 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 4360 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 novembre 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. EG NADIA , oggi sostituito dall'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta le conclusioni della CTU e insiste in ricorso. L'avv. MARCEDONE si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.4360 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4360 /2024 tra
( ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sircausa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA
Maurizio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EG NA per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. Per_1
n.37875/7313;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento dell'invalidità civile nella percentuale del 100%, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
29.07.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU
2 ha osservato che: “Il quadro patologico presente e documentato consente di riconoscere il ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e Pt_2
13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 ) percentuale 85%.E' corretto, quindi, il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica dell'ASL in occasione della visita del 09/01/24 espresso su atti”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava atto di Parte_1 contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente Persona_3
i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non riconoscendo al ricorrente un'invalidità civile nella percentuale del 100% bensì nella minore percentuale del 76%, concludendo nel senso di ritenere che: “Le infermità rilevate, facendo riferimento alle tabelle di cui al DM 5-2-1992, comportano ognuna una riduzione della attività lavorativa generica così quantificabile: Per il punto 1), facendo riferimento al cod. 9323: percentuale 70%. Per il punto 2), facendo riferimento al cod.7208: percentuale 20%. Applicando il calcolo riduzionistico, trattandosi di infermità coesistenti, la somma è il 76% (settantasei per cento). In conclusione, a carico del ricorrente ho rilevato la presenza di infermità tali da determinare una Parte_1 complessiva riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 76% (settantasei per cento) a decorrere dalla attuale visita medico legale (Giugno 2025)”.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3 Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato l'11.11.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 26.07.2025 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 4360 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 novembre 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. EG NADIA , oggi sostituito dall'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta le conclusioni della CTU e insiste in ricorso. L'avv. MARCEDONE si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.4360 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4360 /2024 tra
( ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sircausa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA
Maurizio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EG NA per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. Per_1
n.37875/7313;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento dell'invalidità civile nella percentuale del 100%, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
29.07.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU
2 ha osservato che: “Il quadro patologico presente e documentato consente di riconoscere il ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e Pt_2
13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 ) percentuale 85%.E' corretto, quindi, il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica dell'ASL in occasione della visita del 09/01/24 espresso su atti”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava atto di Parte_1 contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente Persona_3
i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non riconoscendo al ricorrente un'invalidità civile nella percentuale del 100% bensì nella minore percentuale del 76%, concludendo nel senso di ritenere che: “Le infermità rilevate, facendo riferimento alle tabelle di cui al DM 5-2-1992, comportano ognuna una riduzione della attività lavorativa generica così quantificabile: Per il punto 1), facendo riferimento al cod. 9323: percentuale 70%. Per il punto 2), facendo riferimento al cod.7208: percentuale 20%. Applicando il calcolo riduzionistico, trattandosi di infermità coesistenti, la somma è il 76% (settantasei per cento). In conclusione, a carico del ricorrente ho rilevato la presenza di infermità tali da determinare una Parte_1 complessiva riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 76% (settantasei per cento) a decorrere dalla attuale visita medico legale (Giugno 2025)”.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3 Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato l'11.11.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 26.07.2025 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 25/11/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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