TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
RA La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 523/2025 R.G. lav. promossa da
, difesa e rappresentata dall'Avv.to Roberto Colombo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede legale in Binasco (MI), L.go Verdi, n. 19 convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - pagamento stipendi, TFR e preavviso.
Conclusioni della ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 27.03.2025, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società , nella sede di Saronno, dal Controparte_1
01.07.2021 al 20.02.2024, in qualità di commessa inquadrata al 5° livello del
CCNL Terziario.
La ricorrente ha eccepito che il datore di lavoro ha omesso di corrisponderle le retribuzioni dei mesi da agosto 2023 a febbraio 2024, compresa la tredicesima mensilità, omettendo altresì la consegna dei relativi cedolini (ad eccezione di quello del mese di agosto 2023), motivo per cui, in data 19.02.2024 ha reso le proprie dimissioni per giusta causa (doc. 2).
La ricorrente ha precisato di non aver percepito neppure il pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR e ha precisato che vane sono state le richieste di corresponsione, nonché il tentativo di conciliazione effettuato avanti all'Ispettorato del lavoro, stante la mancata comparizione del datore di lavoro.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare che la Sig.ra creditrice, nei confronti dell'odierna Parte_1
resistente, del complessivo importo lordo di € 9.837,11, di cui € 2.820,00 a titolo di t.f.r. maturato in corso di rapporto e conseguentemente condannare al pagamento del corrispondente importo ovvero di quelle CP_1
differenti somme accertate in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare la giusta causa di dimissioni
e, conseguentemente, condannare l'odierna resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso nella misura di € 568,25 o il quel differente importo accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiara antistatari”.
All'esito dell'udienza del 01.10.2025, svoltasi con collegamento da remoto, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.11.2025 per depositare note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento. la ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per i mesi lavorati e alla quota della tredicesima mensilità, nonché alle competenze di fine rapporto e al TFR.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale della lavoratrice e della corresponsione delle competenze di fine rapporto e del
TFR, né ha contestato la quantificazione della domandata effettuata dalla ricorrente.
Con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, per essere le dimissioni avvenute per giusta causa, si rileva quanto segue.
La ricorrente si è dimessa in data 19.02.2024, a seguito della mancata corresponsione dello stipendio dal mese di agosto 2023 e, dunque, dopo circa
6 mesi dall'ultimo pagamento.
L'art. 2119 c.c. stabilisce che, quando il datore di lavoro commette un comportamento grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, il dipendente può dimettersi per giusta causa senza preavviso.
È principio consolidato per la Cassazione, più volte pronunciatesi sul punto, che l'omesso versamento della retribuzione integra una giusta causa di dimissioni quando caratterizzata da “gravità”, ossia quando è reiterato (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 1998, n. 5146; Corte di Appello Milano 18 gennaio 2019, n. 1788).
Nel caso specifico, il mancato pagamento dello stipendio è stato reiterato per oltre 6 mensilità, tale da costituire quel ritardo c.d. grave e ripetuto da giustificare le dimissioni per giusta causa della lavoratrice, con conseguente diritto della stessa a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'art. 2119 c.c. nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro ed il cui conteggio, in mancanza di elementi contrari, si ritiene essere la misura richiesta in ricorso in 20 giorni.
Per tali motivi, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma lorda di 9.837,11 euro a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, tredicesima mensilità, retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2024, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR (pari a euro 2.820,00), come da conteggi effettuati sulla base delle precedenti buste paga e del contratto di lavoro (doc. nn. 5, 6 e 7), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per la somma lorda di euro 568,25 (doc. n. 6).
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- condanna la società convenuta al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma lorda di € 9.837,11, a titolo di retribuzione, di cui € 2.820,00 a titolo di TFR, oltre alla somma lorda di € 568,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate nella somma complessiva di € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 09.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa RA La SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
RA La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 523/2025 R.G. lav. promossa da
, difesa e rappresentata dall'Avv.to Roberto Colombo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede legale in Binasco (MI), L.go Verdi, n. 19 convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - pagamento stipendi, TFR e preavviso.
Conclusioni della ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 27.03.2025, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società , nella sede di Saronno, dal Controparte_1
01.07.2021 al 20.02.2024, in qualità di commessa inquadrata al 5° livello del
CCNL Terziario.
La ricorrente ha eccepito che il datore di lavoro ha omesso di corrisponderle le retribuzioni dei mesi da agosto 2023 a febbraio 2024, compresa la tredicesima mensilità, omettendo altresì la consegna dei relativi cedolini (ad eccezione di quello del mese di agosto 2023), motivo per cui, in data 19.02.2024 ha reso le proprie dimissioni per giusta causa (doc. 2).
La ricorrente ha precisato di non aver percepito neppure il pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR e ha precisato che vane sono state le richieste di corresponsione, nonché il tentativo di conciliazione effettuato avanti all'Ispettorato del lavoro, stante la mancata comparizione del datore di lavoro.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare che la Sig.ra creditrice, nei confronti dell'odierna Parte_1
resistente, del complessivo importo lordo di € 9.837,11, di cui € 2.820,00 a titolo di t.f.r. maturato in corso di rapporto e conseguentemente condannare al pagamento del corrispondente importo ovvero di quelle CP_1
differenti somme accertate in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare la giusta causa di dimissioni
e, conseguentemente, condannare l'odierna resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso nella misura di € 568,25 o il quel differente importo accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiara antistatari”.
All'esito dell'udienza del 01.10.2025, svoltasi con collegamento da remoto, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.11.2025 per depositare note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento. la ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per i mesi lavorati e alla quota della tredicesima mensilità, nonché alle competenze di fine rapporto e al TFR.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale della lavoratrice e della corresponsione delle competenze di fine rapporto e del
TFR, né ha contestato la quantificazione della domandata effettuata dalla ricorrente.
Con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, per essere le dimissioni avvenute per giusta causa, si rileva quanto segue.
La ricorrente si è dimessa in data 19.02.2024, a seguito della mancata corresponsione dello stipendio dal mese di agosto 2023 e, dunque, dopo circa
6 mesi dall'ultimo pagamento.
L'art. 2119 c.c. stabilisce che, quando il datore di lavoro commette un comportamento grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, il dipendente può dimettersi per giusta causa senza preavviso.
È principio consolidato per la Cassazione, più volte pronunciatesi sul punto, che l'omesso versamento della retribuzione integra una giusta causa di dimissioni quando caratterizzata da “gravità”, ossia quando è reiterato (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 1998, n. 5146; Corte di Appello Milano 18 gennaio 2019, n. 1788).
Nel caso specifico, il mancato pagamento dello stipendio è stato reiterato per oltre 6 mensilità, tale da costituire quel ritardo c.d. grave e ripetuto da giustificare le dimissioni per giusta causa della lavoratrice, con conseguente diritto della stessa a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'art. 2119 c.c. nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro ed il cui conteggio, in mancanza di elementi contrari, si ritiene essere la misura richiesta in ricorso in 20 giorni.
Per tali motivi, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma lorda di 9.837,11 euro a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, tredicesima mensilità, retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2024, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR (pari a euro 2.820,00), come da conteggi effettuati sulla base delle precedenti buste paga e del contratto di lavoro (doc. nn. 5, 6 e 7), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per la somma lorda di euro 568,25 (doc. n. 6).
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- condanna la società convenuta al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma lorda di € 9.837,11, a titolo di retribuzione, di cui € 2.820,00 a titolo di TFR, oltre alla somma lorda di € 568,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate nella somma complessiva di € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 09.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa RA La SA