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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3581/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230219914509000 IMP. DEM. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9249/2024 pronunciata il 12.6.2024 e depositata il 10.7.2024, la CGT di 1° grado di
Roma, in composizione monocratica, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto da
Ricorrente_1 contro la Regione Lazio e l'AdER, avverso la Cartella di pagamento n. 09720230219914509000 relativa ad imposta demaniale 2016.
Avverso la predetta sentenza – che ha rigettato il ricorso poiché le doglianze si erano incentrate unicamente su questioni riguardanti l'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto di causa, non impugnato dalla contribuente, emesso dalla Regione Lazio, rimasta contumace e, dunque, impossibilitata a replicare, mentre nulla era stato contestato in merito alla notifica della cartella medesima – ha interposto appello la contribuente chiedendone l'integrale riforma, premettendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento sotteso alla cartella ed affidandosi ai seguenti motivi .
1. Illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata, per non avere il giudice di prime cure rilevato la mancata produzione in giudizio, da parte della Regione Lazio, ritualmente vocata in causa, della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento originariamente impugnata.
2. Illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto la maturazione della prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'AdER di una imposta risalente all'anno 2016 senza la prova di intervenute interruzioni della prescrizione.
Così rappresentate le proprie doglianze ha concluso chiedendo la riforma della sentenza della CGT di I° grado di Roma n. 9249/12/2024, depositata il 10 luglio 2024, non notificata, e, per l'effetto, l'annullamento della pretesa impositiva recata dalla cartella di pagamento n. 09720230219914509000. Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese, compensi ed onorari di causa, compresi contributi unificati di primo e di secondo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ha resistito l'Ader, che, nel rappresentare la correttezza del proprio operato perfettamente conforme a legge, ha così concluso: “nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore nel merito della pretesa impositiva;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio del primo e del secondo grado, che codesta Corte di Giustizia tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare”.
Instauratosi il contraddittorio la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto rappresentato che la contribuente ha notificato l'originario ricorso avverso la cartella esattoriale oggetto di causa tanto all'Agenzia delle Entrate Riscossione quanto alla Regione Lazio, ed altrettanto ha fatto con l'atto di appello.
Ciò posto, mancando del tutto la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, che la contribuente ha negato di aver ricevuto, non si comprende la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui, premettendo che le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore, Regione Lazio, sussume che “eventuali vizi relativi agli atti prodromici alla cartella ad oggi impugnata andavano eccepiti nei confronti dell'Ente titolare del diritto entro il termine di legge (ossia
60 giorni dalla notifica come previsto dalla normativa), con la conseguenza che gli stessi sono cristallizzati e non più eccepibili, così come pacifico in giurisprudenza”, facendone discendere il rigetto del ricorso.
Vero è che la ricorrente non ha potuto impugnare l'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento, perché, a suo dire e senza che vi sia alcuna prova contraria in merito, non lo ha ricevuto.
Ne deriva che per contrastare il merito della pretesa azionata con la cartella esattoriale non poteva che impugnare quest'ultima, in quanto unico atto ricevuto.
Esaminando a questo punto il merito della causa, evidenziandosi nella eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata, la ragione più liquida, idonea da sola a risolvere il giudizio, se ne ravvede la fondatezza con conseguente declaratoria di nullità della stessa in quanto priva di idoneo titolo che la sottenga. Assorbita ogni altra questione sollevata da entrambe le parti costituite, ivi compresa l'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, parte a pieno titolo del presente giudizio per aver provveduto, per conto della Regione Lazio, alla notifica dell'atto impositivo oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e, previa revoca di ogni disposizione contraria rinvenibile nella sentenza gravata, vanno poste a carico delle convenute Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione
Lazio, con vincolo solidale tra di loro, in favore della contribuente e per essa del suo procuratore, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario e liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.500,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado, oltre spese indeducibili ed accessori tutti come per legge.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello della contribuente e, previo annullamento di ogni disposizione relativa alla liquidazione delle spese liquidate in primo grado, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidati come da parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3581/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230219914509000 IMP. DEM. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9249/2024 pronunciata il 12.6.2024 e depositata il 10.7.2024, la CGT di 1° grado di
Roma, in composizione monocratica, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto da
Ricorrente_1 contro la Regione Lazio e l'AdER, avverso la Cartella di pagamento n. 09720230219914509000 relativa ad imposta demaniale 2016.
Avverso la predetta sentenza – che ha rigettato il ricorso poiché le doglianze si erano incentrate unicamente su questioni riguardanti l'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto di causa, non impugnato dalla contribuente, emesso dalla Regione Lazio, rimasta contumace e, dunque, impossibilitata a replicare, mentre nulla era stato contestato in merito alla notifica della cartella medesima – ha interposto appello la contribuente chiedendone l'integrale riforma, premettendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento sotteso alla cartella ed affidandosi ai seguenti motivi .
1. Illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata, per non avere il giudice di prime cure rilevato la mancata produzione in giudizio, da parte della Regione Lazio, ritualmente vocata in causa, della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento originariamente impugnata.
2. Illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto la maturazione della prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'AdER di una imposta risalente all'anno 2016 senza la prova di intervenute interruzioni della prescrizione.
Così rappresentate le proprie doglianze ha concluso chiedendo la riforma della sentenza della CGT di I° grado di Roma n. 9249/12/2024, depositata il 10 luglio 2024, non notificata, e, per l'effetto, l'annullamento della pretesa impositiva recata dalla cartella di pagamento n. 09720230219914509000. Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese, compensi ed onorari di causa, compresi contributi unificati di primo e di secondo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ha resistito l'Ader, che, nel rappresentare la correttezza del proprio operato perfettamente conforme a legge, ha così concluso: “nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore nel merito della pretesa impositiva;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio del primo e del secondo grado, che codesta Corte di Giustizia tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare”.
Instauratosi il contraddittorio la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto rappresentato che la contribuente ha notificato l'originario ricorso avverso la cartella esattoriale oggetto di causa tanto all'Agenzia delle Entrate Riscossione quanto alla Regione Lazio, ed altrettanto ha fatto con l'atto di appello.
Ciò posto, mancando del tutto la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, che la contribuente ha negato di aver ricevuto, non si comprende la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui, premettendo che le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore, Regione Lazio, sussume che “eventuali vizi relativi agli atti prodromici alla cartella ad oggi impugnata andavano eccepiti nei confronti dell'Ente titolare del diritto entro il termine di legge (ossia
60 giorni dalla notifica come previsto dalla normativa), con la conseguenza che gli stessi sono cristallizzati e non più eccepibili, così come pacifico in giurisprudenza”, facendone discendere il rigetto del ricorso.
Vero è che la ricorrente non ha potuto impugnare l'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento, perché, a suo dire e senza che vi sia alcuna prova contraria in merito, non lo ha ricevuto.
Ne deriva che per contrastare il merito della pretesa azionata con la cartella esattoriale non poteva che impugnare quest'ultima, in quanto unico atto ricevuto.
Esaminando a questo punto il merito della causa, evidenziandosi nella eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata, la ragione più liquida, idonea da sola a risolvere il giudizio, se ne ravvede la fondatezza con conseguente declaratoria di nullità della stessa in quanto priva di idoneo titolo che la sottenga. Assorbita ogni altra questione sollevata da entrambe le parti costituite, ivi compresa l'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, parte a pieno titolo del presente giudizio per aver provveduto, per conto della Regione Lazio, alla notifica dell'atto impositivo oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e, previa revoca di ogni disposizione contraria rinvenibile nella sentenza gravata, vanno poste a carico delle convenute Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione
Lazio, con vincolo solidale tra di loro, in favore della contribuente e per essa del suo procuratore, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario e liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.500,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado, oltre spese indeducibili ed accessori tutti come per legge.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello della contribuente e, previo annullamento di ogni disposizione relativa alla liquidazione delle spese liquidate in primo grado, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidati come da parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026