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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8245/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003137883000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160164712664 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8245/2023 del 26.5.2023, depositata il 19.6.2023, la CGT di 1° grado di Roma ha accolto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'AdER, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003137883000, ricevuta dal ricorrente in data 02/03/2022 a mezzo posta raccomandata, limitatamente e unitamente alla prodromica cartella esattoriale n.
09720160164712664000, relativa a “Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2013 per complessivi euro 8.017,23.
Avverso la predetta sentenza – che ha ritenuto non provata l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, della cartella di pagamento n. 09720160164712664000, prodromica alla intimazione, risultando solo il mero tentativo di notifica via PEC in data 17.10.2016, recante la dicitura “mancata consegna cartella” e nessun riscontro delle ulteriori formalità presso la
Camera di Commercio ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo pro tempore vigente - ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone la riforma in ragione della correttezza delle operazioni di notifica come da documentazione depositata in sede di gravame, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha resistito il contribuente che ha chiesto, alla luce della documentazione prodotta da controparte, la conferma della sentenza gravata, atteso che il Concessionario non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta spedizione e ricezione da parte del destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica della cartella mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo ampia ed esaustiva discussione trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto accolto.
Dalla documentazione versata in atti, appare del tutto corretto il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficio mediante invio della cartella alla casella pec del destinatario. Ed infatti, attesa la mancata consegna del documento fiscale, come accertata dal sistema, l'AdER ha provveduto al deposito degli atti presso la CCIAA, come previsto dall'art. 60 , comma 7 DPR 600/73, facendosi carico di inviare la raccomandata informativa al destinataria nel suo domicilio fiscale. Raccomandata non ritirata e, dunque tornata, con la certificazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale.
Null'altro doveva essere fatto sicchè nessuna censura può essere mossa all'Ufficio. L'omessa impugnazione della cartella, ritualmente notificata, rende inammissibile ogni argomento volto a ritenere l'illegittimità della stessa e dell'avviso di intimazione che ne è scaturito, che va integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, previo annullamento di quanto statuito in primo grado sul punto, vanno liquidate in complessivi € 4.800,00, di cui € 2.200,00 per il primo grado e € 2.600 per il presente grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e, revocata ogni disposizione sulle spese contenuta nella sentenza grava, condanna il contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado, come meglio indicata nella parte motiva.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8245/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003137883000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160164712664 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8245/2023 del 26.5.2023, depositata il 19.6.2023, la CGT di 1° grado di Roma ha accolto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'AdER, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003137883000, ricevuta dal ricorrente in data 02/03/2022 a mezzo posta raccomandata, limitatamente e unitamente alla prodromica cartella esattoriale n.
09720160164712664000, relativa a “Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2013 per complessivi euro 8.017,23.
Avverso la predetta sentenza – che ha ritenuto non provata l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, della cartella di pagamento n. 09720160164712664000, prodromica alla intimazione, risultando solo il mero tentativo di notifica via PEC in data 17.10.2016, recante la dicitura “mancata consegna cartella” e nessun riscontro delle ulteriori formalità presso la
Camera di Commercio ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo pro tempore vigente - ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone la riforma in ragione della correttezza delle operazioni di notifica come da documentazione depositata in sede di gravame, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha resistito il contribuente che ha chiesto, alla luce della documentazione prodotta da controparte, la conferma della sentenza gravata, atteso che il Concessionario non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta spedizione e ricezione da parte del destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica della cartella mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo ampia ed esaustiva discussione trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto accolto.
Dalla documentazione versata in atti, appare del tutto corretto il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficio mediante invio della cartella alla casella pec del destinatario. Ed infatti, attesa la mancata consegna del documento fiscale, come accertata dal sistema, l'AdER ha provveduto al deposito degli atti presso la CCIAA, come previsto dall'art. 60 , comma 7 DPR 600/73, facendosi carico di inviare la raccomandata informativa al destinataria nel suo domicilio fiscale. Raccomandata non ritirata e, dunque tornata, con la certificazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale.
Null'altro doveva essere fatto sicchè nessuna censura può essere mossa all'Ufficio. L'omessa impugnazione della cartella, ritualmente notificata, rende inammissibile ogni argomento volto a ritenere l'illegittimità della stessa e dell'avviso di intimazione che ne è scaturito, che va integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, previo annullamento di quanto statuito in primo grado sul punto, vanno liquidate in complessivi € 4.800,00, di cui € 2.200,00 per il primo grado e € 2.600 per il presente grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e, revocata ogni disposizione sulle spese contenuta nella sentenza grava, condanna il contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado, come meglio indicata nella parte motiva.
Così deciso in Roma il 3.12.2025