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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ US, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5231/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Roma - Via EP Grezar N14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Giorgione N. 159 00100 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Salorno N. 64/d 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 09/04/2024 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0009443550 000 IMPOSTA REGISTR 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0009443651 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0260518276 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4809/2024, depositata il 9 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 2, accoglieva parzialmente, “come in motivazione”, compensando le spese, il
Resistente_1ricorso proposto dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239027205054000 e le seguenti, sottese cartelle di pagamento:
- n. 09720170053930340000 Tassa auto 2014;
- n. 09720170156626604000 Tassa auto 2015;
- n. 09720170228957047000 Tassa auto 2015;
- n. 09720190009443550000 Registro 2013;
- n. 09720190009443651000 Tassa auto 2016;
- n. 09720190260518276000 Tassa auto 2017.
Nel ricorso il contribuente aveva lamentato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti e, comunque, l'inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione pure ammettendo l'avvenuta notificazione degli atti presupposti;
veniva altresì dedotto, quale vizio proprio dell'intimazione di pagamento, il suo difetto di motivazione.
Il primo giudice riteneva che le relate prodotte in atti dall'Agenzia delle Entrate-IO si riferissero unicamente al preavviso di fermo notificato in data 19 ottobre 2019 al quale erano sottese le tre cartelle di cui ai nn. 09720170053930340000, 09720170156626604000 e
09720170228957047000.
In relazione alle pretese tributarie connesse a tali cartelle, pertanto, il giudice di prime cure respingeva il ricorso introduttivo ritenendo non decorso il termine di prescrizione della tassa auto tra il
19 ottobre 2019, data di notifica del citato preavviso di fermo, e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (14 marzo 2023), dovendosi a tale riguardo applicare il periodo di sospensione emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe.
Con riferimento agli altri tre titoli sottesi all'intimazione di pagamento controversa, invece, il ricorso veniva accolto ritenendo il primo giudice mancante la prova della loro avvenuta notificazione.
2 Con atto spedito e consegnato il 17 ottobre 2024 al contribuente, alla Direzione Provinciale
Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate e alla Regione Lazio ha proposto appello parziale l'Agenzia delle
Entrate-IO sostenendo che già in primo grado sarebbe stata versata in atti la documentazione (comunque nuovamente prodotta in allegato al gravame) che proverebbe la rituale notificazione ex art. 143 c.p.c. anche delle tre residue cartelle.
Si chiede, dunque, la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 09720239027205054000 in relazione alle tre cartelle di pagamento n.
09720190009443550000, n. 09720190009443651000 (per la parte relativa alla tassa auto) e n.
09720190260518276000.
Il 19 novembre 2024 si è costituita la Direzione Provinciale Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Né il contribuente né la Regione Lazio si sono costituiti.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che, effettivamente, la documentazione attinente alla notificazione delle tre cartelle in questione era stata già prodotta dalla IO in allegato alle controdeduzioni di primo grado.
I file correlati, però, erano privi di puntuale intestazione e tale circostanza, alla luce del complesso della documentazione versata in atti, ne rendeva obiettivamente difficoltosa l'individuazione stante la genericità dei rinvii operati nelle controdeduzioni stesse.
Il fatto, però, che tale documentazione fosse, comunque, già agli atti di primo grado esclude in radice ogni questione sull'ammissibilità di quanto (nuovamente) allegato all'atto d'impugnazione, a prescindere dalla sentenza n. 36/2025 della Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva l'applicazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, nella formulazione introdotta dal
D.Lgs. 220/2023, contenente più stringenti limitazioni alla produzione di nuove prove nel giudizio d'appello tributario anche nei giudizi il cui primo grado fosse stato instaurato – come nella fattispecie - prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo di riforma.
Nel merito, il gravame della IO è fondato.
Per ognuna delle tre cartelle in questione, infatti, è stata depositata la correlata relata di notifica da cui risultano due accessi del messo, in giorni diversi, presso l'indirizzo in Capena,
Indirizzo_3, che, all'epoca, costituiva il domicilio fiscale del contribuente, come provato dalla pertinente comunicazione della Direzione Provinciale Roma I dell'Agenzia delle Entrate.
3 In tutte e tre le relate il messo ha, altresì, specificamente annotato l'assenza del nome del contribuente sia sul citofono che sulla cassetta postale così come ha annotato lo svolgimento dell'accertamento anagrafico con esito di “irreperibilità assoluta”.
Del resto, la circostanza che nel 2019 e nel 2020, anni in cui avvennero gli accessi del notificatore, il contribuente non fosse più residente nel Comune di Capena è stata ammessa dal contribuente medesimo, il quale in primo grado ha rappresentato che sin dal gennaio 2017 si era trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio.
Ed a tale proposito va richiamato il costante principio giurisprudenziale secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari “si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui […] “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.» (Cass. n. 27129/2016, n. 1206/2011)” (Cass., Sez. 5,
23 maggio 2024, n. 14435).
Parte appellante ha, inoltre, depositato gli elenchi degli atti depositati presso la Casa
Comunale di Capena nei quali risultano riportate anche le tre cartelle in oggetto per cui, considerato che la relata di notifica, con l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle relative formalità, fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2019, n° 1699; Sez. 6, 9 luglio 2020, n. 14454), deve, in definitiva, ritenersi dimostrata l'avvenuta, rituale notificazione delle cartelle in questione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Una volta verificata la notificazione di tutte le cartelle sottese, un'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata soltanto per vizi propri (cfr. Cass., Sez. 5, 8 giugno 2021, n. 15941; Sez.
6, 14 febbraio 2020, n. 3743; Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9219), ma nel caso di specie la mancata costituzione del contribuente appellato fa intendere rinunciate le questioni poste nel ricorso introduttivo e non esaminate dal primo giudice circa asseriti vizi motivazionali propri dell'intimazione di pagamento (cfr. Sez. 5, 26 aprile 2023, n. 10993), a prescindere dal fatto che, comunque, secondo la giurisprudenza, l'intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr., tra le altre,
Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 10692).
In ogni caso, nessuna prescrizione risulta, nel caso di specie, maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa, dato che per i crediti afferenti alla tassa
4 auto, aventi di regola prescrizione triennale, opera la sospensione del decorso dei termini prescrizionali stabilita dalla normativa per l'emergenza Covid-19, mentre per il credito afferente l'imposta di registro il termine di prescrizione è decennale.
Il fatto che soltanto in appello la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle in questione sia stata versata in atti dalla IO con adeguata intestazione dei rispettivi file e la mancata costituzione in appello del contribuente appaiono circostanze che, nel loro insieme, giustificano, pur nell'accoglimento dell'appello, l'estensione al presente grado della compensazione delle spese già disposta dal primo giudice per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI MA MI EP ZZ
5
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ US, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5231/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Roma - Via EP Grezar N14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Giorgione N. 159 00100 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Salorno N. 64/d 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 09/04/2024 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0009443550 000 IMPOSTA REGISTR 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0009443651 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0260518276 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4809/2024, depositata il 9 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 2, accoglieva parzialmente, “come in motivazione”, compensando le spese, il
Resistente_1ricorso proposto dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239027205054000 e le seguenti, sottese cartelle di pagamento:
- n. 09720170053930340000 Tassa auto 2014;
- n. 09720170156626604000 Tassa auto 2015;
- n. 09720170228957047000 Tassa auto 2015;
- n. 09720190009443550000 Registro 2013;
- n. 09720190009443651000 Tassa auto 2016;
- n. 09720190260518276000 Tassa auto 2017.
Nel ricorso il contribuente aveva lamentato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti e, comunque, l'inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione pure ammettendo l'avvenuta notificazione degli atti presupposti;
veniva altresì dedotto, quale vizio proprio dell'intimazione di pagamento, il suo difetto di motivazione.
Il primo giudice riteneva che le relate prodotte in atti dall'Agenzia delle Entrate-IO si riferissero unicamente al preavviso di fermo notificato in data 19 ottobre 2019 al quale erano sottese le tre cartelle di cui ai nn. 09720170053930340000, 09720170156626604000 e
09720170228957047000.
In relazione alle pretese tributarie connesse a tali cartelle, pertanto, il giudice di prime cure respingeva il ricorso introduttivo ritenendo non decorso il termine di prescrizione della tassa auto tra il
19 ottobre 2019, data di notifica del citato preavviso di fermo, e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (14 marzo 2023), dovendosi a tale riguardo applicare il periodo di sospensione emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe.
Con riferimento agli altri tre titoli sottesi all'intimazione di pagamento controversa, invece, il ricorso veniva accolto ritenendo il primo giudice mancante la prova della loro avvenuta notificazione.
2 Con atto spedito e consegnato il 17 ottobre 2024 al contribuente, alla Direzione Provinciale
Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate e alla Regione Lazio ha proposto appello parziale l'Agenzia delle
Entrate-IO sostenendo che già in primo grado sarebbe stata versata in atti la documentazione (comunque nuovamente prodotta in allegato al gravame) che proverebbe la rituale notificazione ex art. 143 c.p.c. anche delle tre residue cartelle.
Si chiede, dunque, la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 09720239027205054000 in relazione alle tre cartelle di pagamento n.
09720190009443550000, n. 09720190009443651000 (per la parte relativa alla tassa auto) e n.
09720190260518276000.
Il 19 novembre 2024 si è costituita la Direzione Provinciale Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Né il contribuente né la Regione Lazio si sono costituiti.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che, effettivamente, la documentazione attinente alla notificazione delle tre cartelle in questione era stata già prodotta dalla IO in allegato alle controdeduzioni di primo grado.
I file correlati, però, erano privi di puntuale intestazione e tale circostanza, alla luce del complesso della documentazione versata in atti, ne rendeva obiettivamente difficoltosa l'individuazione stante la genericità dei rinvii operati nelle controdeduzioni stesse.
Il fatto, però, che tale documentazione fosse, comunque, già agli atti di primo grado esclude in radice ogni questione sull'ammissibilità di quanto (nuovamente) allegato all'atto d'impugnazione, a prescindere dalla sentenza n. 36/2025 della Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva l'applicazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, nella formulazione introdotta dal
D.Lgs. 220/2023, contenente più stringenti limitazioni alla produzione di nuove prove nel giudizio d'appello tributario anche nei giudizi il cui primo grado fosse stato instaurato – come nella fattispecie - prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo di riforma.
Nel merito, il gravame della IO è fondato.
Per ognuna delle tre cartelle in questione, infatti, è stata depositata la correlata relata di notifica da cui risultano due accessi del messo, in giorni diversi, presso l'indirizzo in Capena,
Indirizzo_3, che, all'epoca, costituiva il domicilio fiscale del contribuente, come provato dalla pertinente comunicazione della Direzione Provinciale Roma I dell'Agenzia delle Entrate.
3 In tutte e tre le relate il messo ha, altresì, specificamente annotato l'assenza del nome del contribuente sia sul citofono che sulla cassetta postale così come ha annotato lo svolgimento dell'accertamento anagrafico con esito di “irreperibilità assoluta”.
Del resto, la circostanza che nel 2019 e nel 2020, anni in cui avvennero gli accessi del notificatore, il contribuente non fosse più residente nel Comune di Capena è stata ammessa dal contribuente medesimo, il quale in primo grado ha rappresentato che sin dal gennaio 2017 si era trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio.
Ed a tale proposito va richiamato il costante principio giurisprudenziale secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari “si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui […] “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.» (Cass. n. 27129/2016, n. 1206/2011)” (Cass., Sez. 5,
23 maggio 2024, n. 14435).
Parte appellante ha, inoltre, depositato gli elenchi degli atti depositati presso la Casa
Comunale di Capena nei quali risultano riportate anche le tre cartelle in oggetto per cui, considerato che la relata di notifica, con l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle relative formalità, fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2019, n° 1699; Sez. 6, 9 luglio 2020, n. 14454), deve, in definitiva, ritenersi dimostrata l'avvenuta, rituale notificazione delle cartelle in questione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Una volta verificata la notificazione di tutte le cartelle sottese, un'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata soltanto per vizi propri (cfr. Cass., Sez. 5, 8 giugno 2021, n. 15941; Sez.
6, 14 febbraio 2020, n. 3743; Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9219), ma nel caso di specie la mancata costituzione del contribuente appellato fa intendere rinunciate le questioni poste nel ricorso introduttivo e non esaminate dal primo giudice circa asseriti vizi motivazionali propri dell'intimazione di pagamento (cfr. Sez. 5, 26 aprile 2023, n. 10993), a prescindere dal fatto che, comunque, secondo la giurisprudenza, l'intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr., tra le altre,
Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 10692).
In ogni caso, nessuna prescrizione risulta, nel caso di specie, maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa, dato che per i crediti afferenti alla tassa
4 auto, aventi di regola prescrizione triennale, opera la sospensione del decorso dei termini prescrizionali stabilita dalla normativa per l'emergenza Covid-19, mentre per il credito afferente l'imposta di registro il termine di prescrizione è decennale.
Il fatto che soltanto in appello la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle in questione sia stata versata in atti dalla IO con adeguata intestazione dei rispettivi file e la mancata costituzione in appello del contribuente appaiono circostanze che, nel loro insieme, giustificano, pur nell'accoglimento dell'appello, l'estensione al presente grado della compensazione delle spese già disposta dal primo giudice per quanto di sua competenza.
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Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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