Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2025, proposto da
AL AZ GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Mirabello e Maria Carmen De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 ottobre 2021 n. 1762.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. VI CH e presente il difensore dell’INPS come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1762 del 12 ottobre 2021, che, in parziale accoglimento dell'originario gravame, accertava l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS e dalla Regione Calabria sulla propria istanza volta a ottenere l'indennità di mobilità in deroga per il periodo compreso tra il 9 marzo 2013 e il 31 dicembre 2013, ordinando alle amministrazioni di provvedere espressamente entro trenta giorni;
- si è costituita in giudizio l'INPS, dando atto dell'avvenuta emanazione di un provvedimento di diniego formale in data 14 gennaio 2026 e sostenendo, nel merito, l'insussistenza del diritto alla prestazione per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell’art. 47 DPR n. 639/70. Secondo la tesi dell'Istituto, il decorso del tempo per l’esaurimento del procedimento amministrativo integra un’ipotesi di silenzio rigetto, a fronte della quale l'interessato avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria entro il termine decadenziale annuale, ormai irrimediabilmente spirato;
- con memoria depositata in data 6 febbraio 2026, parte ricorrente ha contestato tale prospettazione, rilevando come la sentenza n. 1762 del 12 ottobre 2021, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, imponesse un obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Secondo il ricorrente, il richiamo operato dall'INPS alle decadenze maturate ante iudicium configurerebbe un'elusione del giudicato, il quale era diretto proprio a superare l'inerzia mediante una determinazione di merito che non si limitasse a riproporre la tesi del silenzio rigetto;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l'oggetto del presente giudizio di ottemperanza è circoscritto alla verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo di facere procedimentale prescritto dalla sentenza n. 1762/2021, la quale non ha accertato la spettanza del “bene della vita”, bensì il solo dovere dell'amministrazione di rompere l'inerzia procedimentale;
- come noto, il sindacato del giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a verificare la conformità dell'attività amministrativa successiva rispetto al precetto del giudicato e alle obbligazioni che da esso discendono;
- nella specie, l'INPS ha depositato un provvedimento di segno negativo, motivato dal mancato soddisfacimento del “ requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato ”;
- tale atto, benché tardivo e contestato nel merito, costituisce l'estrinsecazione formale della volontà dell'amministrazione richiesta dal titolo esecutivo;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’“ adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell'Amministrazione, in riscontro alla specifica istanza, ne interrompe l’inerzia e rende, alternativamente, inammissibile il ricorso avverso il silenzio della P.A. per carenza originaria dell’interesse ad agire se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se l'atto interviene nel corso del giudizio all'uopo instaurato. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini a tal fine previsti ” (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 11 luglio 2023, n. 11596).
Ritenuto, pertanto, che:
- la pretesa azionata dal ricorrente risulta soddisfatta sotto il profilo del comando impartito dal giudicato, residuando in capo al ricorrente l'onere di impugnare il nuovo provvedimento di diniego nelle sedi competenti;
- ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia per l'intervenuta esecuzione del giudicato nelle more del processo;
- quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell'INPS resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento dell'INPS è intervenuto con estremo ritardo e solo a seguito della notificazione del presente ricorso per ottemperanza, costringendo la parte istante alla notifica dell'ulteriore gravame per ottenere l'esecuzione del giudicato; le spese di lite possono, invece, compensarsi nei confronti della Regione Calabria, non costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l’INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge; spese compensate nei confronti della Regione Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CH | IV EA |
IL SEGRETARIO