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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9738 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 11797/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 28/10/2025
È presente per l'avv. Salvatore Cervone il quale si riporta integral- CP_1 mente ai propri scritti e precedenti verbali. In particolare insiste affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il Concessionario provveduto alla cancellazione dell'ipoteca in cor- so di causa. Sul punto si precisa che controparte non ha fatto alcuna richiesta in autotutela e che non è stata contestata la legittimità dell'iscrizione ipoteca- ria e che la cancellazione è avvenuta in ragione del pagamento del debito.
Chiede la decisione. È presente per il sig e per delega dell'Avv Controparte_2
LD CO, l'avv. Antonio Galasso che si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Si evidenzia che nelle more del giudizio, l' ha provveduto alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, si CP_1 chiede quindi che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre la cessazione della ma- teria del contendere disponendo la condanna della in applicazione del CP_1 principio della soccombenza virtuale.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
1
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 11797/2023 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. LD Controparte_2 C.F._1
CO C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n°21 in virtù di procura in atti.
Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler rice- vere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
ATTORE contro
(C.F. - P. IVA , Controparte_3 P.IVA_1 con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Salvatore Cervone,
C.F. , con studio in Napoli, alla via dei Mille n. 16 ed il C.F._3 quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c., 2^ comma, di voler ricevere le co- municazioni all'indirizzo pec: i Email_2 Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 24/05/2023 conve- Controparte_2 niva in giudizio l' per accertare e dichiarare Controparte_4
3
la nullità e/o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, trascritta il 18/07/2008, in favore dell'agente della riscossione
[...]
oggi in ragione Controparte_5 Controparte_3 dell'inesistenza del ruolo per l'avvenuto pagamento del credito portato dalle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria;
precisava di aver incar- dinato la domanda innanzi al giudice ordinario in quanto accertamento nega- tivo del credito per vizi attinenti all'inesistenza dei titoli giustificativi a fonda- mento dell'iscrizione ipotecaria;
chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento della convenuta nell'errata iscrizione di ipoteca e condannarla al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta , la quale chie- Controparte_3 deva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta cancellazione totale dell'iscrizione ipotecaria riferita agli immobili siti in Napoli di proprietà di , come da domanda di annotazio- Controparte_2 ne del 06/07/2023 depositata in atti. Chiedeva, altresì, la compensazione del- le spese di lite, in considerazione del fatto che il contribuente ben avrebbe po- tuto, in via alternativa all'instaurazione del presente giudizio, proporre istanza di cancellazione in via di autotutela.
All'udienza del 19/11/2024 entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessa- zione della materia del contendere ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza del 28/10/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con dichiarazione a verbale dell'udienza del 19/11/2024, confermata all'odierna udienza, le parti hanno concordemente manifestato il venir meno dell'interesse ad una decisione nel merito della contestazione, posto che en- trambe hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del con- tendere, essendo intervenuta la cancellazione totale dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di , sebbene in data successiva alla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione (06/07/2023).
Deve quindi procedersi alla declaratoria di cui in dispositivo, stante l'acclarato venir meno dell'interesse ad una decisione nel merito.
§ 3. Il punto che resta da decidere investe, allora, soltanto il profilo del rego- lamento delle spese di lite del presente giudizio, ciò che deve operarsi – in di-
4
fetto di accordo delle parti sul punto – in base al principio della c.d. soccom- benza virtuale.
Al riguardo, è sufficiente osservare come la soccombenza virtuale debba in linea di principio riconoscersi in capo all'odierna parte convenuta, dovendosi ravvisare la prognosi di fondatezza della domanda proposta da Parte_1
[..
, posta la caducazione del titolo legittimante l'iscrizione ipotecaria, in quanto tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della stessa risultano effetti- vamente pagate, come da lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pa- gati a partire dall'anno 2000, risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dell' agente della riscossione per l'ambito provin- ciale di Napoli, depositata da parte attrice, oltre al fatto che, in ogni caso, tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta.
Ciò posto, tenuto in considerazione il fatto che non è stata avanzata dall'odierno attore istanza in autotutela in via preventiva, ricorrendo, in tal modo, ad uno strumento deflattivo del processo e che lo stesso non ha con- testato nè la mancata notifica delle cartelle di pagamento né, tantomeno, al- cuna irregolarità nella fase originaria dell'ipoteca, questo Giudice ritiene sus- sistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
• COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
5
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 11797/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 28/10/2025
È presente per l'avv. Salvatore Cervone il quale si riporta integral- CP_1 mente ai propri scritti e precedenti verbali. In particolare insiste affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il Concessionario provveduto alla cancellazione dell'ipoteca in cor- so di causa. Sul punto si precisa che controparte non ha fatto alcuna richiesta in autotutela e che non è stata contestata la legittimità dell'iscrizione ipoteca- ria e che la cancellazione è avvenuta in ragione del pagamento del debito.
Chiede la decisione. È presente per il sig e per delega dell'Avv Controparte_2
LD CO, l'avv. Antonio Galasso che si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Si evidenzia che nelle more del giudizio, l' ha provveduto alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, si CP_1 chiede quindi che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre la cessazione della ma- teria del contendere disponendo la condanna della in applicazione del CP_1 principio della soccombenza virtuale.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
1
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 11797/2023 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. LD Controparte_2 C.F._1
CO C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n°21 in virtù di procura in atti.
Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler rice- vere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
ATTORE contro
(C.F. - P. IVA , Controparte_3 P.IVA_1 con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Salvatore Cervone,
C.F. , con studio in Napoli, alla via dei Mille n. 16 ed il C.F._3 quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c., 2^ comma, di voler ricevere le co- municazioni all'indirizzo pec: i Email_2 Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 24/05/2023 conve- Controparte_2 niva in giudizio l' per accertare e dichiarare Controparte_4
3
la nullità e/o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, trascritta il 18/07/2008, in favore dell'agente della riscossione
[...]
oggi in ragione Controparte_5 Controparte_3 dell'inesistenza del ruolo per l'avvenuto pagamento del credito portato dalle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria;
precisava di aver incar- dinato la domanda innanzi al giudice ordinario in quanto accertamento nega- tivo del credito per vizi attinenti all'inesistenza dei titoli giustificativi a fonda- mento dell'iscrizione ipotecaria;
chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento della convenuta nell'errata iscrizione di ipoteca e condannarla al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta , la quale chie- Controparte_3 deva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta cancellazione totale dell'iscrizione ipotecaria riferita agli immobili siti in Napoli di proprietà di , come da domanda di annotazio- Controparte_2 ne del 06/07/2023 depositata in atti. Chiedeva, altresì, la compensazione del- le spese di lite, in considerazione del fatto che il contribuente ben avrebbe po- tuto, in via alternativa all'instaurazione del presente giudizio, proporre istanza di cancellazione in via di autotutela.
All'udienza del 19/11/2024 entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessa- zione della materia del contendere ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza del 28/10/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con dichiarazione a verbale dell'udienza del 19/11/2024, confermata all'odierna udienza, le parti hanno concordemente manifestato il venir meno dell'interesse ad una decisione nel merito della contestazione, posto che en- trambe hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del con- tendere, essendo intervenuta la cancellazione totale dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di , sebbene in data successiva alla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione (06/07/2023).
Deve quindi procedersi alla declaratoria di cui in dispositivo, stante l'acclarato venir meno dell'interesse ad una decisione nel merito.
§ 3. Il punto che resta da decidere investe, allora, soltanto il profilo del rego- lamento delle spese di lite del presente giudizio, ciò che deve operarsi – in di-
4
fetto di accordo delle parti sul punto – in base al principio della c.d. soccom- benza virtuale.
Al riguardo, è sufficiente osservare come la soccombenza virtuale debba in linea di principio riconoscersi in capo all'odierna parte convenuta, dovendosi ravvisare la prognosi di fondatezza della domanda proposta da Parte_1
[..
, posta la caducazione del titolo legittimante l'iscrizione ipotecaria, in quanto tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della stessa risultano effetti- vamente pagate, come da lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pa- gati a partire dall'anno 2000, risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dell' agente della riscossione per l'ambito provin- ciale di Napoli, depositata da parte attrice, oltre al fatto che, in ogni caso, tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta.
Ciò posto, tenuto in considerazione il fatto che non è stata avanzata dall'odierno attore istanza in autotutela in via preventiva, ricorrendo, in tal modo, ad uno strumento deflattivo del processo e che lo stesso non ha con- testato nè la mancata notifica delle cartelle di pagamento né, tantomeno, al- cuna irregolarità nella fase originaria dell'ipoteca, questo Giudice ritiene sus- sistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
• COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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