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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eva De Vivo, Parte_1 C.F._1 domiciliato in Ottaviano (NA) alla via Della Libertà n. 5;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. franco Controparte_1 C.F._2
AE, domiciliata in Sarno alla Via G. Piani, 13 – Parco delle Rose;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previo rilievo d'ufficio della questione di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 29.4.2025 da Parte_1 avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 12.036,00 (di cui euro 11.800,00 per sorta capitale ed il residuo quale compenso per il precetto) ad egli notificato il 10.4.2025 ad istanza della figlia
[...]
(nata il [...]). CP_1
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza di omologa di separazione consensuale del
15.9.2015 e sulla sentenza di divorzio n. 819/2022 del 31.5.2022 (entrambe emesse dall'intestato
Tribunale) tra e ed ha ad oggetto il credito asseritamente Parte_1 Controparte_2 vantato da pari a complessivi euro 11.800,00, di cui euro 6.500,00 quale Controparte_1 mantenimento spettante alla figlia e non versato nel periodo aprile 2021/maggio 2022 ed euro 5.300,00
1 quale residuo del mantenimento spettante alla figlia e non versato nel periodo giugno 2022/aprile 2025
(data di notifica del precetto). ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto per mancata esecutorietà dei Parte_1 titoli posti a fondamento dell'intimazione nonché, in via subordinata, di dichiarare l'inesistenza del diritto di di agire in executivis nei suoi confronti, tenuto conto dell'impossibilità Controparte_1 per la precettante di richiedere anche le somme spettanti al fratello ed altresì dell'esistenza di un accordo concluso tra le odierne parti, in forza del quale l'odierna opposta aveva rinunciato al mantenimento.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ha anche prodotto la sentenza n. Parte_1
3041/2025 del 10.10.2025, con la quale – in ragione della sopravvenuta indipendenza economica di
– l'intestato Tribunale ha revocato l'assegno di mantenimento a decorrere dal Controparte_1
09.05.2025. Par Per l'effetto, con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. ha rideterminato in Controparte_1 euro 8.550,00 il credito ad ella spettante.
Tanto premesso, la causa va decisa in ossequio alla questione rilevata d'ufficio in data
06.11.2025, la quale osta all'azione esecutiva minacciata da Controparte_1
Invero, il ricorso per separazione consensuale – omologato dal Tribunale nel 2015 – prevede(va) l'obbligo in capo a di versare mensilmente alla moglie Parte_1 CP_2 euro 500,00 per il mantenimento dei figli (dunque, euro 250,00 per ciascun figlio) “in
[...] contanti, previo rilascio di ricevuta o a mezzo bonifico o vaglia postale” (cfr. la sentenza in atti).
Tale obbligo è confermato nella sentenza di divorzio, con la sola precisazione che in quest'ultima il mantenimento è stato ridotto ad euro 250,00, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica del figlio Persona_1
Da ultimo, la citata sentenza n. 3041/2025 ha revocato l'assegno di mantenimento anche con riferimento alla figlia quest'ultima ancora minorenne al tempo della Controparte_1 separazione.
Pertanto, i titoli esecutivi prevedevano l'obbligo per l'odierno opponente di versare gli importi di cui al mantenimento dei figli non già a questi ultimi bensì all'ex coniuge e tale modalità di adempimento dell'obbligazione non è mai stata modificata.
Da tanto consegue l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di essendo la sola legittimata ad azionare Parte_1 Controparte_2 il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
2 Quanto osservato trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato precisato che
“qualora il verbale di separazione consensuale omologato preveda l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per la prole in capo al coniuge affidatario e non direttamente al figlio, minore d'età al tempo della separazione ed al contempo questi, una volta divenuto maggiorenne, non proponga autonoma domanda giudiziale nei confronti del genitore obbligato per vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento diretto, il coniuge affidatario resta l'unico legittimato ad agire, anche in via esecutiva, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie previste dall'accordo consacrato nel verbale, iure proprio anche con riguardo alle somme spettanti ai figli” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 9700/2021,
Tribunale di Torre Annunziata, 15 settembre 2022, etc.).
Né residuano dubbi circa la possibilità di rilevare d'ufficio l'assenza di un titolo esecutivo in favore della precettante, in quanto il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (cfr. Cass. civ. n.
15363/2011).
Le spese di lite vanno interamente compensate, in quanto la causa viene decisa sulla base di una questione non oggetto di opposizione, bensì rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti di Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eva De Vivo, Parte_1 C.F._1 domiciliato in Ottaviano (NA) alla via Della Libertà n. 5;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. franco Controparte_1 C.F._2
AE, domiciliata in Sarno alla Via G. Piani, 13 – Parco delle Rose;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previo rilievo d'ufficio della questione di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 29.4.2025 da Parte_1 avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 12.036,00 (di cui euro 11.800,00 per sorta capitale ed il residuo quale compenso per il precetto) ad egli notificato il 10.4.2025 ad istanza della figlia
[...]
(nata il [...]). CP_1
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza di omologa di separazione consensuale del
15.9.2015 e sulla sentenza di divorzio n. 819/2022 del 31.5.2022 (entrambe emesse dall'intestato
Tribunale) tra e ed ha ad oggetto il credito asseritamente Parte_1 Controparte_2 vantato da pari a complessivi euro 11.800,00, di cui euro 6.500,00 quale Controparte_1 mantenimento spettante alla figlia e non versato nel periodo aprile 2021/maggio 2022 ed euro 5.300,00
1 quale residuo del mantenimento spettante alla figlia e non versato nel periodo giugno 2022/aprile 2025
(data di notifica del precetto). ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto per mancata esecutorietà dei Parte_1 titoli posti a fondamento dell'intimazione nonché, in via subordinata, di dichiarare l'inesistenza del diritto di di agire in executivis nei suoi confronti, tenuto conto dell'impossibilità Controparte_1 per la precettante di richiedere anche le somme spettanti al fratello ed altresì dell'esistenza di un accordo concluso tra le odierne parti, in forza del quale l'odierna opposta aveva rinunciato al mantenimento.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ha anche prodotto la sentenza n. Parte_1
3041/2025 del 10.10.2025, con la quale – in ragione della sopravvenuta indipendenza economica di
– l'intestato Tribunale ha revocato l'assegno di mantenimento a decorrere dal Controparte_1
09.05.2025. Par Per l'effetto, con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. ha rideterminato in Controparte_1 euro 8.550,00 il credito ad ella spettante.
Tanto premesso, la causa va decisa in ossequio alla questione rilevata d'ufficio in data
06.11.2025, la quale osta all'azione esecutiva minacciata da Controparte_1
Invero, il ricorso per separazione consensuale – omologato dal Tribunale nel 2015 – prevede(va) l'obbligo in capo a di versare mensilmente alla moglie Parte_1 CP_2 euro 500,00 per il mantenimento dei figli (dunque, euro 250,00 per ciascun figlio) “in
[...] contanti, previo rilascio di ricevuta o a mezzo bonifico o vaglia postale” (cfr. la sentenza in atti).
Tale obbligo è confermato nella sentenza di divorzio, con la sola precisazione che in quest'ultima il mantenimento è stato ridotto ad euro 250,00, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica del figlio Persona_1
Da ultimo, la citata sentenza n. 3041/2025 ha revocato l'assegno di mantenimento anche con riferimento alla figlia quest'ultima ancora minorenne al tempo della Controparte_1 separazione.
Pertanto, i titoli esecutivi prevedevano l'obbligo per l'odierno opponente di versare gli importi di cui al mantenimento dei figli non già a questi ultimi bensì all'ex coniuge e tale modalità di adempimento dell'obbligazione non è mai stata modificata.
Da tanto consegue l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di essendo la sola legittimata ad azionare Parte_1 Controparte_2 il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
2 Quanto osservato trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato precisato che
“qualora il verbale di separazione consensuale omologato preveda l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per la prole in capo al coniuge affidatario e non direttamente al figlio, minore d'età al tempo della separazione ed al contempo questi, una volta divenuto maggiorenne, non proponga autonoma domanda giudiziale nei confronti del genitore obbligato per vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento diretto, il coniuge affidatario resta l'unico legittimato ad agire, anche in via esecutiva, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie previste dall'accordo consacrato nel verbale, iure proprio anche con riguardo alle somme spettanti ai figli” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 9700/2021,
Tribunale di Torre Annunziata, 15 settembre 2022, etc.).
Né residuano dubbi circa la possibilità di rilevare d'ufficio l'assenza di un titolo esecutivo in favore della precettante, in quanto il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (cfr. Cass. civ. n.
15363/2011).
Le spese di lite vanno interamente compensate, in quanto la causa viene decisa sulla base di una questione non oggetto di opposizione, bensì rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti di Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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