CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160016365374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005791156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015850928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti.
Nessuno è presente per il Ag.entrate - NE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 05 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239016837723000 notificata in data 07.02.2024 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320160016365374000 presuntivamente notificata in data 21.11.016 inerente a tassa automobilistica anno 2010 per un importo di € 227,38; 29320170005791156000 presuntivamente notificata in data 30.09.2017 inerente a tassa automobilistica anno 2012 per un importo di € 189,40;
29320170015850928000 presuntivamente notificata in data 30.09.2017 inerente a tassa automobilistica anno 2014 per un importo di € 218,06 e contro l'Agenzia delle Entrate – NE.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione. Invero l'istante, ha avuto contezza dell'azione intrapresa e dello stato della pretesa, solo a seguito della notifica dell' avviso di intimazione di pagamento. Nel caso di specie, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme come sopra descritto, poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento. Il bollo auto è soggetto a termine di prescrizione triennale.
Nel caso in esame la richiesta del pagamento, è pervenuta al ricorrente ben oltre il termine previsto dalla legge, ciò rende l'atto notificato illegittimo, per tanto nullo. In assenza della rituale notifica delle cartelle di pagamento, è intervenuta la prescrizione tra l'iscrizione a ruolo e la notifica del 07.02.2024 della intimazione di pagamento. Ed anche a voler ipotizzare la notifica delle cartelle di pagamento è trascorso abbondantemente il termine triennale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'intimazione.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate- NE, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
A fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella. Premesso che prima dell'odierna impugnazione sono stati notificati a controparte vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle, come meglio nel prosieguo sarà specificato, ai quali sono sottese, tra le altre, anche le cartelle di pagamento delle quali oggi si contesta l'avvenuta notifica, si eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs
546/92. Infatti, sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella. Del resto, l'intimazione di pagamento n.
29320239016837723000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente Agenzia delle Entrate – DP di Catania quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo sono rivolte all'ente creditore riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate –
NE, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche in questione sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti (cartella di pagamento n. 29320160016365374000) e in parte a mezzo posta da parte dell'Ente della
NE (cartelle di pagamento nn. 29320170005791156000, 29320170015850928000) il tutto come comprovato dall'estratto di ruolo cui sono allegati i relativi referti di notifica delle cartelle. Pertanto, dalla data di notifica (il 26/03/2019) della intimazione di pagamento n. 29320189023331438000 atto intermedio, alla data di notifica, il 07/02/2024 della intimazione di pagamento atto finale 29320239016837723000, impugnata con il ricorso introduttivo di primo grado, alcuna prescrizione, nemmeno triennale, può dirsi maturata, tenendo conto che il decorso temporale è stato inciso in virtù della relativa sospensione e in ragione del differimento dei termini, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 26 Marzo 2019, l'intimazione di pagamento n. 29320189023331438000. Successivamente è stata notificata in data 07 Febbraio 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 26 Marzo 2019, dell'intimazione di pagamento n. 29320189023331438000 e successivamente è stata notificata in data 07 Febbraio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede
(cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L.
n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
NE, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016837723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160016365374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005791156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015850928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti.
Nessuno è presente per il Ag.entrate - NE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 05 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239016837723000 notificata in data 07.02.2024 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320160016365374000 presuntivamente notificata in data 21.11.016 inerente a tassa automobilistica anno 2010 per un importo di € 227,38; 29320170005791156000 presuntivamente notificata in data 30.09.2017 inerente a tassa automobilistica anno 2012 per un importo di € 189,40;
29320170015850928000 presuntivamente notificata in data 30.09.2017 inerente a tassa automobilistica anno 2014 per un importo di € 218,06 e contro l'Agenzia delle Entrate – NE.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione. Invero l'istante, ha avuto contezza dell'azione intrapresa e dello stato della pretesa, solo a seguito della notifica dell' avviso di intimazione di pagamento. Nel caso di specie, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme come sopra descritto, poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento. Il bollo auto è soggetto a termine di prescrizione triennale.
Nel caso in esame la richiesta del pagamento, è pervenuta al ricorrente ben oltre il termine previsto dalla legge, ciò rende l'atto notificato illegittimo, per tanto nullo. In assenza della rituale notifica delle cartelle di pagamento, è intervenuta la prescrizione tra l'iscrizione a ruolo e la notifica del 07.02.2024 della intimazione di pagamento. Ed anche a voler ipotizzare la notifica delle cartelle di pagamento è trascorso abbondantemente il termine triennale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'intimazione.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate- NE, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
A fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella. Premesso che prima dell'odierna impugnazione sono stati notificati a controparte vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle, come meglio nel prosieguo sarà specificato, ai quali sono sottese, tra le altre, anche le cartelle di pagamento delle quali oggi si contesta l'avvenuta notifica, si eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs
546/92. Infatti, sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella. Del resto, l'intimazione di pagamento n.
29320239016837723000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Al riguardo delle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente Agenzia delle Entrate – DP di Catania quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo sono rivolte all'ente creditore riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate –
NE, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche in questione sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti (cartella di pagamento n. 29320160016365374000) e in parte a mezzo posta da parte dell'Ente della
NE (cartelle di pagamento nn. 29320170005791156000, 29320170015850928000) il tutto come comprovato dall'estratto di ruolo cui sono allegati i relativi referti di notifica delle cartelle. Pertanto, dalla data di notifica (il 26/03/2019) della intimazione di pagamento n. 29320189023331438000 atto intermedio, alla data di notifica, il 07/02/2024 della intimazione di pagamento atto finale 29320239016837723000, impugnata con il ricorso introduttivo di primo grado, alcuna prescrizione, nemmeno triennale, può dirsi maturata, tenendo conto che il decorso temporale è stato inciso in virtù della relativa sospensione e in ragione del differimento dei termini, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 26 Marzo 2019, l'intimazione di pagamento n. 29320189023331438000. Successivamente è stata notificata in data 07 Febbraio 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 26 Marzo 2019, dell'intimazione di pagamento n. 29320189023331438000 e successivamente è stata notificata in data 07 Febbraio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede
(cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L.
n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
NE, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)