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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4134/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55022500000400 SU/TIA
- INGIUNZIONE n. 5501201200005048 SU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622200004177 SU/TIA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100002332 SU/TIA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100003011 SU/TIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100004054 SU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo relativa all'ingiunzione fiscale n. 5501201200005048, asseritamente notificata il 16.12.2012, per complessivi euro 1.476,22, riferiti a SU/TEFA — annualità non specificate
— e spedita in data 22.09.2025.
Sono convenuti il Comune di Caserta;
e ER srl, indicatasi quale concessionario della riscossione.
La ricorrente riferisce di aver appreso solo il 23.09.2025, tramite SMS dell'ACI, dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura targata Targa_1; di non aver mai ricevuto né l'ingiunzione presupposta né gli ulteriori atti prodromici (cartelle, preavvisi, intimazioni).
Eccezioni principali del ricorso
1. Prescrizione quinquennale del credito SU 2005, non risultando notificati atti interruttivi validi entro il
31.12.2010 né comunque entro cinque anni dalla supposta notifica del 16.12.2012.
2. Difetto di prova della notifica degli atti prodromici, con riferimento sia alle annualità, sia agli importi, sia alla documentazione delle raccomandate e del CAD.
3. Incompetenza territoriale dell'ente riscossore, essendo la ricorrente residente dal 2022 a Bergamo.
4. Illegittimità dell'intervento della ER s.r.l., non avendo fornito prova dell'esistenza e vigenza della concessione.
5. Illegittimità del fermo su bene strumentale ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73, essendo l'autovettura necessaria per l'attività lavorativa.
ER s.r.l., nella comparsa depositata, solleva preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, contestando la dedotta nullità dell'atto impugnato e affermando la validità delle notifiche effettuate.
La società sostiene la ritualità delle notifiche, richiamando l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e la giurisprudenza sulla perfezione della notifica per “compiuta giacenza”. Contesta la pretesa strumentalità del veicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 86 DPR 602/1973, affermando che la qualificazione di un bene come “strumentale” richierebbe specifica iscrizione nei registri contabili e un nesso diretto con la produzione del reddito.
La società chiede il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 04.02.2026, la difesa della sig.ra Ricorrente_1 replica alle deduzioni avverse, ribadendo l' assenza di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio dall'annualità 2005; l' inidoneità degli allegati prodotti da ER, in quanto gli allegati 1–3 sono identici, riferiscono a pretesa notifica del 2012 senza prova del CAD;
gli allegati 6–7 recano firme di soggetti diversi dalla ricorrente;
il preavviso di fermo del 2025 è inviato a indirizzo errato, essendo la ricorrente già residente altrove;
l'intimazione del
2022 è successiva al cambio di residenza.
La memoria insiste per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di prescrizione.
Conclusioni rassegnate dalle parti: la ricorrente chiede in via preliminare, la declaratoria di prescrizione del credito per € 1.476,22; in subordine, la dichiarazione di illegittimità del fermo;
con vittoria di spese.
ER s.r.l. chiede il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità delle notifiche e della pretesa tributaria.
Non si è costituito il Comune di Caserta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla ritualità della notifica dell'ingiunzione fiscale del 2012
Le doglianze della ricorrente in ordine alla mancata produzione della CAD e alla pretesa incompletezza della documentazione notificatoria non possono essere condivise.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione — richiamato da ultimo dalla massima indicata
— in tema di riscossione coattiva, quando il concessionario provvede alla notifica dell'ingiunzione di pagamento mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, e non la L. 890/1982 (Cass., in continuità: Cass. n.
11351/2023; Cass. n. 28872/2019; Cass. n. 2047/2019; massima conforme da te fornita).
Ne deriva che in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, il deposito presso l'ufficio postale e il rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale sono sufficienti a perfezionare la notifica decorsi dieci giorni, applicandosi analogicamente l'art. 8, comma 4, L. 890/1982.
È principio fermo che non è necessaria la produzione della CAD, poiché: “Ai fini della prova del perfezionamento della notifica è sufficiente l'attestazione dell'avviso di giacenza contenuta nell'avviso di ricevimento, costituente atto pubblico dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; la spedizione della CAD non è dovuta dall'operatore postale nella notifica diretta ex art. 26 DPR 602/1973.”
La documentazione prodotta da ER (all. 1–3), riportante la data del tentativo di consegna e dell'avviso di giacenza, costituisce prova piena e sufficiente dell'avvenuto perfezionamento della notifica nel 2012.
L'eccezione di omessa notifica deve pertanto essere respinta.
2. Sulla prescrizione
Una volta accertata la ritualità della notifica dell'ingiunzione fiscale — idonea ad interrompere il termine prescrizionale — la doglianza della ricorrente non può essere accolta.
La notifica del 2012 ha interrotto la prescrizione quinquennale della SU (Cass. SS.UU. n. 23397/2016); fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale, più volte interrotto dagli atti ulteriormente notificati dal concessionario, quali i preavvisi e le intimazioni successivamente depositate.
Anche a voler contestare taluni vizi formali di tali atti successivi, l'atto principale (ingiunzione 2012) resta idoneo ad interrompere la prescrizione, sicché la pretesa risulta pienamente attuale e non prescritta.
3. Sulla dedotta illegittimità del fermo amministrativo
La ricorrente contesta la natura strumentale del veicolo;
la legittimazione del concessionario;
ulteriori vizi di notifica del preavviso di fermo.
Tuttavia:
a) Sulla strumentalità del bene
L'art. 86 DPR 602/1973 tutela esclusivamente i beni indispensabili per l'attività produttiva, secondo un criterio rigoroso. La giurisprudenza richiede l'iscrizione del bene nei registri contabili dell'attività; il nesso strumentale diretto e necessario con la produzione del reddito.
La ricorrente non ha fornito prova sufficiente: la generica affermazione di “utilizzo lavorativo” non soddisfa il requisito probatorio richiesto (Cass. n. 29595/2019; Cass. n. 24489/2018).
La deduzione deve essere respinta.
b) Sulla legittimazione di ER
La società ha depositato documentazione attestante la propria qualità di concessionario del Comune di
Caserta, risultando pertanto legittimata sia alla riscossione sia all'adozione del fermo amministrativo. Le contestazioni della ricorrente appaiono meramente assertive e prive di riscontro.
c) Sulla notifica del preavviso di fermo
Eventuali irregolarità nella notifica del preavviso non incidono sulla validità del fermo quando, come nella specie, l'atto presupposto (ingiunzione) risulti ritualmente notificato e non impugnato nei termini. Il fermo, pertanto, è pienamente legittimo.
4. Sulla sospensione cautelare
L'assenza del fumus (in quanto l'ingiunzione risulta validamente notificata e la pretesa non è prescritta) e del periculum (non provata la strumentalità del veicolo) rende infondata anche l'istanza ex art. 47 D.Lgs.
546/1992.
Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte e della documentazione acquisita, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 500,00 in favore di
ER s.r.l. . Nulla per il Comune di Caserta.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 500,00 in favore di
ER s.r.l. . Nulla per il Comune di Caserta.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4134/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55022500000400 SU/TIA
- INGIUNZIONE n. 5501201200005048 SU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622200004177 SU/TIA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100002332 SU/TIA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100003011 SU/TIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121201100004054 SU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo relativa all'ingiunzione fiscale n. 5501201200005048, asseritamente notificata il 16.12.2012, per complessivi euro 1.476,22, riferiti a SU/TEFA — annualità non specificate
— e spedita in data 22.09.2025.
Sono convenuti il Comune di Caserta;
e ER srl, indicatasi quale concessionario della riscossione.
La ricorrente riferisce di aver appreso solo il 23.09.2025, tramite SMS dell'ACI, dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura targata Targa_1; di non aver mai ricevuto né l'ingiunzione presupposta né gli ulteriori atti prodromici (cartelle, preavvisi, intimazioni).
Eccezioni principali del ricorso
1. Prescrizione quinquennale del credito SU 2005, non risultando notificati atti interruttivi validi entro il
31.12.2010 né comunque entro cinque anni dalla supposta notifica del 16.12.2012.
2. Difetto di prova della notifica degli atti prodromici, con riferimento sia alle annualità, sia agli importi, sia alla documentazione delle raccomandate e del CAD.
3. Incompetenza territoriale dell'ente riscossore, essendo la ricorrente residente dal 2022 a Bergamo.
4. Illegittimità dell'intervento della ER s.r.l., non avendo fornito prova dell'esistenza e vigenza della concessione.
5. Illegittimità del fermo su bene strumentale ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73, essendo l'autovettura necessaria per l'attività lavorativa.
ER s.r.l., nella comparsa depositata, solleva preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, contestando la dedotta nullità dell'atto impugnato e affermando la validità delle notifiche effettuate.
La società sostiene la ritualità delle notifiche, richiamando l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e la giurisprudenza sulla perfezione della notifica per “compiuta giacenza”. Contesta la pretesa strumentalità del veicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 86 DPR 602/1973, affermando che la qualificazione di un bene come “strumentale” richierebbe specifica iscrizione nei registri contabili e un nesso diretto con la produzione del reddito.
La società chiede il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 04.02.2026, la difesa della sig.ra Ricorrente_1 replica alle deduzioni avverse, ribadendo l' assenza di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio dall'annualità 2005; l' inidoneità degli allegati prodotti da ER, in quanto gli allegati 1–3 sono identici, riferiscono a pretesa notifica del 2012 senza prova del CAD;
gli allegati 6–7 recano firme di soggetti diversi dalla ricorrente;
il preavviso di fermo del 2025 è inviato a indirizzo errato, essendo la ricorrente già residente altrove;
l'intimazione del
2022 è successiva al cambio di residenza.
La memoria insiste per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di prescrizione.
Conclusioni rassegnate dalle parti: la ricorrente chiede in via preliminare, la declaratoria di prescrizione del credito per € 1.476,22; in subordine, la dichiarazione di illegittimità del fermo;
con vittoria di spese.
ER s.r.l. chiede il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità delle notifiche e della pretesa tributaria.
Non si è costituito il Comune di Caserta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla ritualità della notifica dell'ingiunzione fiscale del 2012
Le doglianze della ricorrente in ordine alla mancata produzione della CAD e alla pretesa incompletezza della documentazione notificatoria non possono essere condivise.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione — richiamato da ultimo dalla massima indicata
— in tema di riscossione coattiva, quando il concessionario provvede alla notifica dell'ingiunzione di pagamento mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, e non la L. 890/1982 (Cass., in continuità: Cass. n.
11351/2023; Cass. n. 28872/2019; Cass. n. 2047/2019; massima conforme da te fornita).
Ne deriva che in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, il deposito presso l'ufficio postale e il rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale sono sufficienti a perfezionare la notifica decorsi dieci giorni, applicandosi analogicamente l'art. 8, comma 4, L. 890/1982.
È principio fermo che non è necessaria la produzione della CAD, poiché: “Ai fini della prova del perfezionamento della notifica è sufficiente l'attestazione dell'avviso di giacenza contenuta nell'avviso di ricevimento, costituente atto pubblico dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; la spedizione della CAD non è dovuta dall'operatore postale nella notifica diretta ex art. 26 DPR 602/1973.”
La documentazione prodotta da ER (all. 1–3), riportante la data del tentativo di consegna e dell'avviso di giacenza, costituisce prova piena e sufficiente dell'avvenuto perfezionamento della notifica nel 2012.
L'eccezione di omessa notifica deve pertanto essere respinta.
2. Sulla prescrizione
Una volta accertata la ritualità della notifica dell'ingiunzione fiscale — idonea ad interrompere il termine prescrizionale — la doglianza della ricorrente non può essere accolta.
La notifica del 2012 ha interrotto la prescrizione quinquennale della SU (Cass. SS.UU. n. 23397/2016); fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale, più volte interrotto dagli atti ulteriormente notificati dal concessionario, quali i preavvisi e le intimazioni successivamente depositate.
Anche a voler contestare taluni vizi formali di tali atti successivi, l'atto principale (ingiunzione 2012) resta idoneo ad interrompere la prescrizione, sicché la pretesa risulta pienamente attuale e non prescritta.
3. Sulla dedotta illegittimità del fermo amministrativo
La ricorrente contesta la natura strumentale del veicolo;
la legittimazione del concessionario;
ulteriori vizi di notifica del preavviso di fermo.
Tuttavia:
a) Sulla strumentalità del bene
L'art. 86 DPR 602/1973 tutela esclusivamente i beni indispensabili per l'attività produttiva, secondo un criterio rigoroso. La giurisprudenza richiede l'iscrizione del bene nei registri contabili dell'attività; il nesso strumentale diretto e necessario con la produzione del reddito.
La ricorrente non ha fornito prova sufficiente: la generica affermazione di “utilizzo lavorativo” non soddisfa il requisito probatorio richiesto (Cass. n. 29595/2019; Cass. n. 24489/2018).
La deduzione deve essere respinta.
b) Sulla legittimazione di ER
La società ha depositato documentazione attestante la propria qualità di concessionario del Comune di
Caserta, risultando pertanto legittimata sia alla riscossione sia all'adozione del fermo amministrativo. Le contestazioni della ricorrente appaiono meramente assertive e prive di riscontro.
c) Sulla notifica del preavviso di fermo
Eventuali irregolarità nella notifica del preavviso non incidono sulla validità del fermo quando, come nella specie, l'atto presupposto (ingiunzione) risulti ritualmente notificato e non impugnato nei termini. Il fermo, pertanto, è pienamente legittimo.
4. Sulla sospensione cautelare
L'assenza del fumus (in quanto l'ingiunzione risulta validamente notificata e la pretesa non è prescritta) e del periculum (non provata la strumentalità del veicolo) rende infondata anche l'istanza ex art. 47 D.Lgs.
546/1992.
Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte e della documentazione acquisita, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 500,00 in favore di
ER s.r.l. . Nulla per il Comune di Caserta.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 500,00 in favore di
ER s.r.l. . Nulla per il Comune di Caserta.