Articolo 9 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 ottobre 1986
Art. 9. (Infermi di mente) 1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A , dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 , affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 , e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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