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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1011/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1011 R.G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dall'Avv. Giacomo Mancini, presso il cui studio in Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato o allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Luca AZ, presso il cui studio in Via Montanini n. CP_1
40, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
C.F.: e per Controparte_2 P.IVA_3 essa, quale mandataria (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_4 costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Arturo Maria Francesco L'Isola, presso N. 1011/2024 R.G. 2 / 14
il cui studio in Via dei Termini n. 33 è elettivamente domiciliata CP_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE avente ad oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, per , e l'Avv. Giacomo Mancini Parte_1 Parte_2 Parte_3 insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, -
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In riferimento alla posizione dei garanti
, , in accoglimento dei motivi esposti sub Parte_2 Parte_3 Parte_1
2.2. accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni allegate relative a ciascuno dei garanti per la presenza delle clausole dichiarate contrarie alla concorrenza nel provvedimento della banca d'AL n° 55 2005 o, in subordine, in accoglimento dei motivi proposti sub 2.3, accertata e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni azionate, dichiarare la banca decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti dei garanti e conseguentemente, in ogni caso, accertare l'insussistenza di ogni e qualunque somma dovuta dai garanti sopraindicati alla banca per le causali di cui al presente procedimento;
- In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa e nella massima estensione.”; per l'Avv. Luca AZ si Controparte_1 riporta solo a scopo prudenziale anche alle altre domande svolte in comparsa di risposta ed insiste affinché il Tribunale di Siena voglia respingere la richiesta di dichiarazione di nullità delle garanzie prestate da e Parte_2 Parte_3 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli opponenti al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi di causa;
per e per essa quale Controparte_2 mandataria l'Avv. Arturo L'Isola si Controparte_3 riporta a tutti gli atti e verbali di causa, compresi gli scritti del precedente legale Avv.
DR BO, e precisa le conclusioni con la richiesta di rigetto N. 1011/2024 R.G. 3 / 14
dell'opposizione spiegata dai sig.ri , e per le Parte_2 Parte_3 Parte_1 motivazioni già esposte, con vittoria di spese nel presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 936/2020 del 24.8.2020, il
Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a Parte_4
e di pagare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 la somma di € 347.052,34, in relazione ad un finanziamento
[...] chirografario stipulato da per il quale Parte_4 Pt_1
e avevano prestato fideiussione.
[...] Parte_2 Parte_3
Avverso tale decreto ingiuntivo, Parte_4 Pt_1
e proponevano opposizione, con atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_3 notificato il 10.11.2020 (procedimento n. 2818/2020 R.G.); eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per la mancata effettiva consegna della somma mutuata nonché la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole contrarie al provvedimento della NC d'AL n. 55/2005; chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di € Parte_4
1.452.280,04 a titolo di restituzione di somme illegittimamente addebitate su alcuni conti correnti, con vittoria di spese.
Si costituivano quale titolare del Controparte_2 credito a seguito di scissione, e quale Controparte_1 legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria, all'epoca entrambe rappresentate e difese dall'Avv. DR BO;
contestavano l'opposizione e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Successivamente, si costituiva non in proprio ma esclusivamente Controparte_4 in nome e per conto di sempre Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DR BO.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 9.3.2021 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari, il Giudice, con N. 1011/2024 R.G. 4 / 14
ordinanza del 29.10.2021, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 12.4.2022, disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con comparsa depositata il 27.7.2022, si costituiva in prosecuzione l'Avv. Arturo
L'Isola quale nuovo difensore di e Controparte_2 per essa della mandataria a seguito della morte del precedente Controparte_4 difensore;
e con comparsa depositata il 9.3.2023, si costituiva altresì l'Avv. Luca
AZ quale nuovo difensore di sempre Controparte_1
a seguito della morte del precedente difensore.
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25.7.2022 n. 34, pronunciava il fallimento della per come comunicato dagli opponenti Parte_4 con note depositate il 25.3.2023.
Il Giudice, con ordinanza in data 23.4.2023, comunicata il 24.4.2023, dichiarava l'interruzione del procedimento per il fallimento di Controparte_5
[...]
e riassumevano il procedimento con
[...] Parte_2 Parte_3 ricorso depositato in data 3.9.2023.
Sull'eccezione di e Controparte_2 [...]
il Giudice, con sentenza n. 403/2024 del 22.5.2024, dichiarava Controparte_1
l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto processuale tra
[...]
e e Controparte_2 Controparte_1
compensando integralmente le Controparte_6 spese di lite;
con separata ordinanza, in relazione agli altri rapporti processuali ed alle relative domande, previa separazione ai sensi dell'art. 103 c.p.c., rimetteva quindi la causa sul ruolo per la prosecuzione.
Quindi, il Giudice, ritenuta la superfluità della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della decisione della sola domanda principale, revocava la propria precedente ordinanza istruttoria.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 265.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando N. 1011/2024 R.G. 5 / 14
alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica, si costituiva quale Controparte_3 mandataria di Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_1
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento somme in relazione ad un finanziamento chirografario stipulato da Parte_4
poi fallita, per il quale gli opponenti e
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno prestato fideiussione.
[...]
A seguito della già citata sentenza n. 403/2024 del 22.5.2024, il procedimento relativo alla domanda riconvenzionale, avente ad oggetto un controcredito di fondato su altro rapporto bancario con Parte_4
l'opposta, si è estinto per la mancata riassunzione del relativo procedimento da parte del dopo l'interruzione del Controparte_6 processo. Dunque, l'oggetto del presente procedimento deve ritenersi limitato alla sola domanda principale proposta dalla con l'originario ricorso monitorio. CP_1
In tale contesto, come già accennato nell'ordinanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, si deve considerare che gli altri opponenti, ovvero i garanti Parte_1
e non hanno proposto eccezione riconvenzionale di Parte_2 Parte_3 compensazione in relazione al credito già vantato da Parte_4 con la domanda riconvenzionale.
[...]
Ed allora, dal momento che l'eccezione di compensazione c.d. propria, è un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dalla parte e non può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 1242 c.c., conseguentemente, a fronte dell'estinzione del procedimento sulla domanda riconvenzionale e della mancata proposizione dell'eccezione da parte dei garanti, l'accertamento del controcredito risulta superfluo.
Per tale ragione, si deve ribadire che, sotto il profilo istruttorio, risulta superfluo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ad oggetto appunto N. 1011/2024 R.G. 6 / 14
l'accertamento del credito originariamente fatto valere da Parte_4 con domanda riconvenzionale, ai fini della compensazione con il credito
[...] vantato da (e poi ceduto ad Controparte_1 [...]
nei confronti della medesima società e dei garanti Controparte_2
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Passando, dunque, al merito della domanda principale, è pacifico che
[...] ha stipulato in data 9.1.2015 con Controparte_1 [...] il contratto di finanziamento chirografario n. 741684549 di Parte_4 originari € 900.000,00 (doc. 2 fasc.monitorio) e che, nell'ambito di tale contratto di finanziamento, e hanno contestualmente prestato Parte_2 Parte_3 fideiussione specifica;
è inoltre pacifico e documentalmente provato che, a sua volta, in data 18.4.2016 ha prestato fideiussione omnibus per tutte le Parte_1 obbligazioni assunte da fino alla Parte_4 Parte_4 concorrenza di € 1.630.000,00 (doc. 5 fasc.monitorio).
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento per la mancata effettiva consegna della somma mutuata, che è stata utilizzata per ripianare altre passività.
A tal proposito, si deve escludere che il contratto di mutuo c.d. solutorio, ovvero il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sia di per sé affetto da nullità per mancanza di causa.
Come evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo 2025, n. 5841), il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante: in tal senso, non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un N. 1011/2024 R.G. 7 / 14
autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, ferma restando l'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. In questa prospettiva, l'operazione consistente nell'utilizzo di somme, oggetto di mutuo, da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista o di un terzo ad esso legato, anche con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia, non costituisce un'operazione vietata dall'ordinamento, in quanto l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario - ovvero una disponibilità giuridica della somma - e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l'accredito sia passivo (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2012, n. 4792 in tema di mutuo fondiario, ma con principio estensibile anche all'ipotesi in cui il mutuo non sia assistito da garanzia ipotecaria ma da garanzia personale); del resto, l'effettività della traditio è, in tal caso, dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario (o di un soggetto ad esso collegato) di una posta negativa;
ed il ripianamento delle passività costituisce, in effetti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata.
Così, nel caso di specie, le parti hanno specificamente “premesso” che quello stipulato era “un finanziamento da destinare a consolidamento passività” e, quindi, alla clausola dell'art. 3, hanno espressamente dato atto della traditio, pattuendo che
“la NC consegna la somma di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) alla Parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”. D'altro canto, l'avvenuta consegna del denaro non è smentita ma anzi confermata dall'ulteriore pattuizione secondo cui “la parte mutuataria incarica la di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso CP_1 la stessa, fino a quanto, a giudizio della NC, la parte mutuataria non abbia CP_1 fornito la prova che sono state abbandonate tutte le condizioni convenute nel presente contratto…”; il fatto che il mutuatario abbia depositato la somma su un conto infruttifero dimostra infatti che ha potuto godere della somma in questione. N. 1011/2024 R.G. 8 / 14
I garanti hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) Legge 10 novembre 1990 n. 287 - c.d. legge antitrust, in quanto conforme al modello unilateralmente predisposto dall Controparte_7
, a sua volta dichiarato nullo dalla NC d'AL, quale autorità garante della
[...] concorrenza e del mercato, con decisione n. 55 del 2.5.2005, con riferimento ad alcune delle clausole ivi contenute che riproducono quelle dello schema costituente l'intesa vietata, in ossequio al principio espresso in giurisprudenza (cfr. Cassazione
Civile, sez. I, Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo cui la nullità dell'intesa “a monte” determina anche la nullità dei contratti “a valle” stipulati sulla base di tale intesa.
A tal proposito, si è anzitutto difesa Controparte_2 evidenziando che la disciplina antitrust non troverebbe applicazione nei confronti dei
“professionisti” ma solo nei confronti dei “consumatori”, in quanto disciplina di origine comunitaria, e, quindi, non sarebbe applicabile né nei confronti di Pt_1
che è una società e, come tale, deve essere qualificata come “professionista” e
[...] non come “consumatore”, né nei confronti di e che Parte_2 Parte_3 sono soci e, come tali, anch'essi “professionisti”.
Tale tesi difensiva è infondata, in quanto, in materia, la qualifica del garante come
“professionista” o come “consumatore” è irrilevante, dal momento che nessuna norma limita l'ambito di operatività della disciplina antitrust e d'altro canto, la violazione della normativa antitrust può essere invocata sia dagli imprenditori che dai consumatori, i quali sono entrambi attori del mercato, titolari di un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2024, n. 7834).
Ciò detto, si deve anzitutto evidenziare che la fideiussione rilasciata da Parte_2
e all'art. 5 del contratto di finanziamento riguarda “il pieno e Parte_3 puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte mutuataria con il presente contratto…” e, quindi, non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica.
A fronte di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, per come N. 1011/2024 R.G. 9 / 14
evidenziato dalla giurisprudenza, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
NC d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e 101 del
Trattato Funzionale dell'Unione Europea, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio
2025 n. 657). Dunque, la fideiussione rilasciata da e è Parte_2 Parte_3 valida ed efficace.
Quanto alla fideiussione rilasciata da la si è difesa evidenziando Parte_1 CP_1 che in realtà la garanzia prestata non era una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, come tale estraneo alle fattispecie su cui è intervenuta la NC d'AL e poi la giurisprudenza.
In realtà, è pur vero che, secondo quanto stabilito alla clausola 7), “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”; tuttavia, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola “a prima richiesta” non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. I, 4 dicembre
2024, n. 31105); in effetti, a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di N. 1011/2024 R.G. 10 / 14
garanzia (c.d. Garantievertrag) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2018, n. 30181).
In questa prospettiva, si deve invece considerare che, nel contratto, non è previsto che il fideiussore debba pagare “senza eccezioni” o “ogni eccezione rimossa” e ciò induce a ritenere che al fideiussore non sia preclusa, a seguito del pagamento, l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
dunque, il contratto in questione deve essere qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Ciò detto, si deve invece riconoscere che la fideiussione sottoscritta da è Parte_1 una fideiussione omnibus e che, effettivamente, anch'essa contiene le clausole nn. 2,
6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: la c.d. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato” (art. 6); la cd. “clausola di sopravvivenza”, per la quale
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende finora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
La problematica in questione è stata inizialmente decisa in modo difforme nella giurisprudenza di merito, che si è divisa tra chi ha ritenuto che la nullità dell'intesa “a monte” comportasse solo effetti risarcitori, chi ha invece ritenuto che tale nullità N. 1011/2024 R.G. 11 / 14
determinasse la nullità dell'intero contratto di fideiussione “a valle” e chi, infine, ha optato per la tesi della nullità parziale;
quest'ultima tesi è stata poi accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) Legge 10 ottobre 1990 n.
287 e 101 del Trattato Funzionale dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3° Legge 287/1990 cit. e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 dicembre 2021 n. 41994).
Peraltro, ha ancora sostenuto che la Controparte_2 citata giurisprudenza non troverebbe applicazione nel caso di specie, perché le fideiussioni in esame sarebbero state stipulate successivamente al periodo tra il 2002 ed il 2005 oggetto dell'accertamento della NC d'AL.
Tale difesa non appare fondata, in quanto, pur a fronte, ancora una volta, di un panorama giurisprudenziale variegato, si deve considerare che il provvedimento della
NC d'AL, se anche non costituisce una fonte probatoria privilegiata, consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (il contratto “a valle” e l'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito; in tale prospettiva, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto “a monte” e il contratto “a valle”, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale, presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa N. 1011/2024 R.G. 12 / 14
anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di
Vigilanza.
Nel caso di specie, invece, a fronte della prova della corrispondenza delle clausole contrattuali a quelle sanzionate dalla NC d'AL, la non ha fornito alcun CP_1 elemento idoneo ad escludere che il testo della fideiussione non fosse il frutto dell'intesa anticoncorrenziale ritenuta illecita dall'Autorità antitrust.
Alla luce della giurisprudenza citata, quindi, anche nel caso di specie, si deve dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dalla Parte_1 limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, la quale riproduce le già citate clausole 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato nullo dalla NC d'AL quale autorità garante della concorrenza.
Per il resto, tuttavia, il contratto di fideiussione omnibus in questione resta valido, in quanto l'opponente non ha allegato né tantomeno provato che non avrebbe stipulato il contratto ove fosse stato a conoscenza della nullità di tali clausole.
In questo quadro, deve poi essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., ancora sollevata dagli opponenti, sul presupposto che, una volta dichiarata la nullità parziale del contratto, anche con riferimento alla clausola di deroga, torna ad operare l'art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, considerato che la ha messa in mora la debitrice principale con CP_1 lettera del 6.3.2020 (doc. 14 fasc.monitorio) ed ha agito nei confronti della garante notificando il ricorso monitorio in data 2.10.2020, quando il termine di sei mesi previsto dalla norma citata era ormai decorso.
Tuttavia, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1° c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta N. 1011/2024 R.G. 13 / 14
disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale le parti, alla clausola 7, hanno espressamente pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ed allora, alla luce della documentazione citata, deve escludersi ogni decadenza, in quanto la ha proposto le sue istanze nel momento in cui, contestualmente, con CP_1 la lettera del 6.3.2020, ha dichiarato la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine e messo in mora la medesima debitrice, quindi, ha ulteriormente messo in mora sia la debitrice principale che i garanti con lettera del 12-17.6.2020 (docc. 6, 7,
8 e 9 fasc.monitorio; doc. 13 fasc.opponente) e, infine, ha diligentemente continuato le proprie azioni depositando il ricorso monitorio in data 21.8.2020.
Dunque, anche questa eccezione appare infondata.
Per il resto, il credito vantato dall'opposta non è in sé contestato.
In conclusione, quindi, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
è infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto, già Parte_3 emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., deve essere quindi dichiarato definitivamente esecutivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Gli opponenti e devono dunque essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannati a rimborsare a e ad Controparte_1 [...]
e per essa, quale mandataria Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate, a favore di ciascuna, come indicato in
[...] N. 1011/2024 R.G. 14 / 14
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad €
347.052,34, rientrante nello scaglione tra € 260.001,00 ed € - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi alla fase di studio, introduttiva e di trattazione e quelli minimi alla fase decisoria, che è consistita nella mera riproposizione delle difese già svolte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste per 1/3 a carico di ciascuna parte.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ad e per Controparte_1 Controparte_2 essa, quale mandataria le spese di lite, che liquida, a Controparte_3 favore di ciascuna, in € 19.375,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto, definitivamente nei rapporti interni, per 1/3 a carico di ciascuna parte.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. IC GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1011 R.G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dall'Avv. Giacomo Mancini, presso il cui studio in Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato o allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Luca AZ, presso il cui studio in Via Montanini n. CP_1
40, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
C.F.: e per Controparte_2 P.IVA_3 essa, quale mandataria (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_4 costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Arturo Maria Francesco L'Isola, presso N. 1011/2024 R.G. 2 / 14
il cui studio in Via dei Termini n. 33 è elettivamente domiciliata CP_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE avente ad oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, per , e l'Avv. Giacomo Mancini Parte_1 Parte_2 Parte_3 insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, -
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In riferimento alla posizione dei garanti
, , in accoglimento dei motivi esposti sub Parte_2 Parte_3 Parte_1
2.2. accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni allegate relative a ciascuno dei garanti per la presenza delle clausole dichiarate contrarie alla concorrenza nel provvedimento della banca d'AL n° 55 2005 o, in subordine, in accoglimento dei motivi proposti sub 2.3, accertata e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni azionate, dichiarare la banca decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti dei garanti e conseguentemente, in ogni caso, accertare l'insussistenza di ogni e qualunque somma dovuta dai garanti sopraindicati alla banca per le causali di cui al presente procedimento;
- In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa e nella massima estensione.”; per l'Avv. Luca AZ si Controparte_1 riporta solo a scopo prudenziale anche alle altre domande svolte in comparsa di risposta ed insiste affinché il Tribunale di Siena voglia respingere la richiesta di dichiarazione di nullità delle garanzie prestate da e Parte_2 Parte_3 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli opponenti al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi di causa;
per e per essa quale Controparte_2 mandataria l'Avv. Arturo L'Isola si Controparte_3 riporta a tutti gli atti e verbali di causa, compresi gli scritti del precedente legale Avv.
DR BO, e precisa le conclusioni con la richiesta di rigetto N. 1011/2024 R.G. 3 / 14
dell'opposizione spiegata dai sig.ri , e per le Parte_2 Parte_3 Parte_1 motivazioni già esposte, con vittoria di spese nel presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 936/2020 del 24.8.2020, il
Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a Parte_4
e di pagare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 la somma di € 347.052,34, in relazione ad un finanziamento
[...] chirografario stipulato da per il quale Parte_4 Pt_1
e avevano prestato fideiussione.
[...] Parte_2 Parte_3
Avverso tale decreto ingiuntivo, Parte_4 Pt_1
e proponevano opposizione, con atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_3 notificato il 10.11.2020 (procedimento n. 2818/2020 R.G.); eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per la mancata effettiva consegna della somma mutuata nonché la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole contrarie al provvedimento della NC d'AL n. 55/2005; chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di € Parte_4
1.452.280,04 a titolo di restituzione di somme illegittimamente addebitate su alcuni conti correnti, con vittoria di spese.
Si costituivano quale titolare del Controparte_2 credito a seguito di scissione, e quale Controparte_1 legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria, all'epoca entrambe rappresentate e difese dall'Avv. DR BO;
contestavano l'opposizione e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Successivamente, si costituiva non in proprio ma esclusivamente Controparte_4 in nome e per conto di sempre Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DR BO.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 9.3.2021 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari, il Giudice, con N. 1011/2024 R.G. 4 / 14
ordinanza del 29.10.2021, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 12.4.2022, disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con comparsa depositata il 27.7.2022, si costituiva in prosecuzione l'Avv. Arturo
L'Isola quale nuovo difensore di e Controparte_2 per essa della mandataria a seguito della morte del precedente Controparte_4 difensore;
e con comparsa depositata il 9.3.2023, si costituiva altresì l'Avv. Luca
AZ quale nuovo difensore di sempre Controparte_1
a seguito della morte del precedente difensore.
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25.7.2022 n. 34, pronunciava il fallimento della per come comunicato dagli opponenti Parte_4 con note depositate il 25.3.2023.
Il Giudice, con ordinanza in data 23.4.2023, comunicata il 24.4.2023, dichiarava l'interruzione del procedimento per il fallimento di Controparte_5
[...]
e riassumevano il procedimento con
[...] Parte_2 Parte_3 ricorso depositato in data 3.9.2023.
Sull'eccezione di e Controparte_2 [...]
il Giudice, con sentenza n. 403/2024 del 22.5.2024, dichiarava Controparte_1
l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto processuale tra
[...]
e e Controparte_2 Controparte_1
compensando integralmente le Controparte_6 spese di lite;
con separata ordinanza, in relazione agli altri rapporti processuali ed alle relative domande, previa separazione ai sensi dell'art. 103 c.p.c., rimetteva quindi la causa sul ruolo per la prosecuzione.
Quindi, il Giudice, ritenuta la superfluità della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della decisione della sola domanda principale, revocava la propria precedente ordinanza istruttoria.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 265.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando N. 1011/2024 R.G. 5 / 14
alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica, si costituiva quale Controparte_3 mandataria di Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_1
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento somme in relazione ad un finanziamento chirografario stipulato da Parte_4
poi fallita, per il quale gli opponenti e
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno prestato fideiussione.
[...]
A seguito della già citata sentenza n. 403/2024 del 22.5.2024, il procedimento relativo alla domanda riconvenzionale, avente ad oggetto un controcredito di fondato su altro rapporto bancario con Parte_4
l'opposta, si è estinto per la mancata riassunzione del relativo procedimento da parte del dopo l'interruzione del Controparte_6 processo. Dunque, l'oggetto del presente procedimento deve ritenersi limitato alla sola domanda principale proposta dalla con l'originario ricorso monitorio. CP_1
In tale contesto, come già accennato nell'ordinanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, si deve considerare che gli altri opponenti, ovvero i garanti Parte_1
e non hanno proposto eccezione riconvenzionale di Parte_2 Parte_3 compensazione in relazione al credito già vantato da Parte_4 con la domanda riconvenzionale.
[...]
Ed allora, dal momento che l'eccezione di compensazione c.d. propria, è un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dalla parte e non può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 1242 c.c., conseguentemente, a fronte dell'estinzione del procedimento sulla domanda riconvenzionale e della mancata proposizione dell'eccezione da parte dei garanti, l'accertamento del controcredito risulta superfluo.
Per tale ragione, si deve ribadire che, sotto il profilo istruttorio, risulta superfluo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ad oggetto appunto N. 1011/2024 R.G. 6 / 14
l'accertamento del credito originariamente fatto valere da Parte_4 con domanda riconvenzionale, ai fini della compensazione con il credito
[...] vantato da (e poi ceduto ad Controparte_1 [...]
nei confronti della medesima società e dei garanti Controparte_2
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Passando, dunque, al merito della domanda principale, è pacifico che
[...] ha stipulato in data 9.1.2015 con Controparte_1 [...] il contratto di finanziamento chirografario n. 741684549 di Parte_4 originari € 900.000,00 (doc. 2 fasc.monitorio) e che, nell'ambito di tale contratto di finanziamento, e hanno contestualmente prestato Parte_2 Parte_3 fideiussione specifica;
è inoltre pacifico e documentalmente provato che, a sua volta, in data 18.4.2016 ha prestato fideiussione omnibus per tutte le Parte_1 obbligazioni assunte da fino alla Parte_4 Parte_4 concorrenza di € 1.630.000,00 (doc. 5 fasc.monitorio).
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento per la mancata effettiva consegna della somma mutuata, che è stata utilizzata per ripianare altre passività.
A tal proposito, si deve escludere che il contratto di mutuo c.d. solutorio, ovvero il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sia di per sé affetto da nullità per mancanza di causa.
Come evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo 2025, n. 5841), il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante: in tal senso, non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un N. 1011/2024 R.G. 7 / 14
autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, ferma restando l'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. In questa prospettiva, l'operazione consistente nell'utilizzo di somme, oggetto di mutuo, da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista o di un terzo ad esso legato, anche con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia, non costituisce un'operazione vietata dall'ordinamento, in quanto l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario - ovvero una disponibilità giuridica della somma - e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l'accredito sia passivo (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2012, n. 4792 in tema di mutuo fondiario, ma con principio estensibile anche all'ipotesi in cui il mutuo non sia assistito da garanzia ipotecaria ma da garanzia personale); del resto, l'effettività della traditio è, in tal caso, dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario (o di un soggetto ad esso collegato) di una posta negativa;
ed il ripianamento delle passività costituisce, in effetti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata.
Così, nel caso di specie, le parti hanno specificamente “premesso” che quello stipulato era “un finanziamento da destinare a consolidamento passività” e, quindi, alla clausola dell'art. 3, hanno espressamente dato atto della traditio, pattuendo che
“la NC consegna la somma di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) alla Parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”. D'altro canto, l'avvenuta consegna del denaro non è smentita ma anzi confermata dall'ulteriore pattuizione secondo cui “la parte mutuataria incarica la di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso CP_1 la stessa, fino a quanto, a giudizio della NC, la parte mutuataria non abbia CP_1 fornito la prova che sono state abbandonate tutte le condizioni convenute nel presente contratto…”; il fatto che il mutuatario abbia depositato la somma su un conto infruttifero dimostra infatti che ha potuto godere della somma in questione. N. 1011/2024 R.G. 8 / 14
I garanti hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) Legge 10 novembre 1990 n. 287 - c.d. legge antitrust, in quanto conforme al modello unilateralmente predisposto dall Controparte_7
, a sua volta dichiarato nullo dalla NC d'AL, quale autorità garante della
[...] concorrenza e del mercato, con decisione n. 55 del 2.5.2005, con riferimento ad alcune delle clausole ivi contenute che riproducono quelle dello schema costituente l'intesa vietata, in ossequio al principio espresso in giurisprudenza (cfr. Cassazione
Civile, sez. I, Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo cui la nullità dell'intesa “a monte” determina anche la nullità dei contratti “a valle” stipulati sulla base di tale intesa.
A tal proposito, si è anzitutto difesa Controparte_2 evidenziando che la disciplina antitrust non troverebbe applicazione nei confronti dei
“professionisti” ma solo nei confronti dei “consumatori”, in quanto disciplina di origine comunitaria, e, quindi, non sarebbe applicabile né nei confronti di Pt_1
che è una società e, come tale, deve essere qualificata come “professionista” e
[...] non come “consumatore”, né nei confronti di e che Parte_2 Parte_3 sono soci e, come tali, anch'essi “professionisti”.
Tale tesi difensiva è infondata, in quanto, in materia, la qualifica del garante come
“professionista” o come “consumatore” è irrilevante, dal momento che nessuna norma limita l'ambito di operatività della disciplina antitrust e d'altro canto, la violazione della normativa antitrust può essere invocata sia dagli imprenditori che dai consumatori, i quali sono entrambi attori del mercato, titolari di un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2024, n. 7834).
Ciò detto, si deve anzitutto evidenziare che la fideiussione rilasciata da Parte_2
e all'art. 5 del contratto di finanziamento riguarda “il pieno e Parte_3 puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte mutuataria con il presente contratto…” e, quindi, non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica.
A fronte di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, per come N. 1011/2024 R.G. 9 / 14
evidenziato dalla giurisprudenza, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
NC d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e 101 del
Trattato Funzionale dell'Unione Europea, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio
2025 n. 657). Dunque, la fideiussione rilasciata da e è Parte_2 Parte_3 valida ed efficace.
Quanto alla fideiussione rilasciata da la si è difesa evidenziando Parte_1 CP_1 che in realtà la garanzia prestata non era una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, come tale estraneo alle fattispecie su cui è intervenuta la NC d'AL e poi la giurisprudenza.
In realtà, è pur vero che, secondo quanto stabilito alla clausola 7), “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”; tuttavia, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola “a prima richiesta” non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. I, 4 dicembre
2024, n. 31105); in effetti, a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di N. 1011/2024 R.G. 10 / 14
garanzia (c.d. Garantievertrag) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2018, n. 30181).
In questa prospettiva, si deve invece considerare che, nel contratto, non è previsto che il fideiussore debba pagare “senza eccezioni” o “ogni eccezione rimossa” e ciò induce a ritenere che al fideiussore non sia preclusa, a seguito del pagamento, l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
dunque, il contratto in questione deve essere qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Ciò detto, si deve invece riconoscere che la fideiussione sottoscritta da è Parte_1 una fideiussione omnibus e che, effettivamente, anch'essa contiene le clausole nn. 2,
6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: la c.d. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato” (art. 6); la cd. “clausola di sopravvivenza”, per la quale
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende finora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
La problematica in questione è stata inizialmente decisa in modo difforme nella giurisprudenza di merito, che si è divisa tra chi ha ritenuto che la nullità dell'intesa “a monte” comportasse solo effetti risarcitori, chi ha invece ritenuto che tale nullità N. 1011/2024 R.G. 11 / 14
determinasse la nullità dell'intero contratto di fideiussione “a valle” e chi, infine, ha optato per la tesi della nullità parziale;
quest'ultima tesi è stata poi accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) Legge 10 ottobre 1990 n.
287 e 101 del Trattato Funzionale dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3° Legge 287/1990 cit. e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 dicembre 2021 n. 41994).
Peraltro, ha ancora sostenuto che la Controparte_2 citata giurisprudenza non troverebbe applicazione nel caso di specie, perché le fideiussioni in esame sarebbero state stipulate successivamente al periodo tra il 2002 ed il 2005 oggetto dell'accertamento della NC d'AL.
Tale difesa non appare fondata, in quanto, pur a fronte, ancora una volta, di un panorama giurisprudenziale variegato, si deve considerare che il provvedimento della
NC d'AL, se anche non costituisce una fonte probatoria privilegiata, consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (il contratto “a valle” e l'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito; in tale prospettiva, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto “a monte” e il contratto “a valle”, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale, presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa N. 1011/2024 R.G. 12 / 14
anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di
Vigilanza.
Nel caso di specie, invece, a fronte della prova della corrispondenza delle clausole contrattuali a quelle sanzionate dalla NC d'AL, la non ha fornito alcun CP_1 elemento idoneo ad escludere che il testo della fideiussione non fosse il frutto dell'intesa anticoncorrenziale ritenuta illecita dall'Autorità antitrust.
Alla luce della giurisprudenza citata, quindi, anche nel caso di specie, si deve dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dalla Parte_1 limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, la quale riproduce le già citate clausole 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato nullo dalla NC d'AL quale autorità garante della concorrenza.
Per il resto, tuttavia, il contratto di fideiussione omnibus in questione resta valido, in quanto l'opponente non ha allegato né tantomeno provato che non avrebbe stipulato il contratto ove fosse stato a conoscenza della nullità di tali clausole.
In questo quadro, deve poi essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., ancora sollevata dagli opponenti, sul presupposto che, una volta dichiarata la nullità parziale del contratto, anche con riferimento alla clausola di deroga, torna ad operare l'art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, considerato che la ha messa in mora la debitrice principale con CP_1 lettera del 6.3.2020 (doc. 14 fasc.monitorio) ed ha agito nei confronti della garante notificando il ricorso monitorio in data 2.10.2020, quando il termine di sei mesi previsto dalla norma citata era ormai decorso.
Tuttavia, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1° c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta N. 1011/2024 R.G. 13 / 14
disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale le parti, alla clausola 7, hanno espressamente pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ed allora, alla luce della documentazione citata, deve escludersi ogni decadenza, in quanto la ha proposto le sue istanze nel momento in cui, contestualmente, con CP_1 la lettera del 6.3.2020, ha dichiarato la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine e messo in mora la medesima debitrice, quindi, ha ulteriormente messo in mora sia la debitrice principale che i garanti con lettera del 12-17.6.2020 (docc. 6, 7,
8 e 9 fasc.monitorio; doc. 13 fasc.opponente) e, infine, ha diligentemente continuato le proprie azioni depositando il ricorso monitorio in data 21.8.2020.
Dunque, anche questa eccezione appare infondata.
Per il resto, il credito vantato dall'opposta non è in sé contestato.
In conclusione, quindi, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
è infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto, già Parte_3 emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., deve essere quindi dichiarato definitivamente esecutivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Gli opponenti e devono dunque essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannati a rimborsare a e ad Controparte_1 [...]
e per essa, quale mandataria Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate, a favore di ciascuna, come indicato in
[...] N. 1011/2024 R.G. 14 / 14
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad €
347.052,34, rientrante nello scaglione tra € 260.001,00 ed € - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi alla fase di studio, introduttiva e di trattazione e quelli minimi alla fase decisoria, che è consistita nella mera riproposizione delle difese già svolte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste per 1/3 a carico di ciascuna parte.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ad e per Controparte_1 Controparte_2 essa, quale mandataria le spese di lite, che liquida, a Controparte_3 favore di ciascuna, in € 19.375,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto, definitivamente nei rapporti interni, per 1/3 a carico di ciascuna parte.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. IC GI