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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria EF CE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 78 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025.
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino 5, in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli con Parte_2
scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ Persona_1
giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1
in data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528, rappresentata e difesa,
[...]
pagina 1 di 9 in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall' avv. Alfonso Mancuso
( , con studio in Salerno alla Via A. M. De Luca n. 6. Email_1
ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno alla via Nizza n. l46, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione ex D.M. Giustizia n. 44/2011, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Franco Marruso (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
EM OR (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata C.F._2
presso la sede della Controparte_2
, alla via Nizza n. 146, in Salerno (PEC:
[...] Email_2
. Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 1°.07.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/12/2020, la società Parte_3
sulla premessa di essere cessionaria della ed assumendo che, Controparte_3
a seguito di cessioni pro soluto, era divenuta titolare del credito, ha convenuto, innanzi pagina 2 di 9 al Tribunale civile di Salerno, l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al dine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3
ottenere il pagamento da parte dell' dei seguenti Controparte_4
crediti e, per l'effetto, condannare l' al relativo Controparte_4
pagamento in favore di I. € 26.270,70 per sorte capitale, Parte_3
di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e − con le seguenti decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse dalla
Parte
, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno Controparte_3
successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. €
120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituente la predetta sorte capitale;
V.
€ 917,88 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto
Cont maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti pagina 3 di 9 interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
Cont ciascuna delle n. 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_3
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per Controparte_4
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Controparte_4
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_3
sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con le seguenti decorrenze: con riferimento alle fatture emesse dalla gli Controparte_3
Parte interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto pagina 4 di 9 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte
Cont capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui
Cont l' dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3
ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, Controparte_4
condannare l' al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_3
saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI
CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CPA, IVA, da attribuire in favore del sottoscritto avvocato antistatario, contributo unificato, marca e successive”.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con RG 75/2021 ed assegnato alla II sez. civile del tribunale di Salerno.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta che impugnava Controparte_4
l'atto di citazione ritenendolo infondato nel merito e ne chiedeva il rigetto;
nel merito, pagina 5 di 9 allegava che il credito azionato fosse inesistente e/o quantomeno già pagato contestando per il caso di specie la debenza dei chiesti interessi anatocistici e concludeva per sentir rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto o in diritto e/o comunque non provata e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc: queste depositate la causa, stante la natura documentale, veniva rinviata alla udienza cartolare del 1°.07.2025 per la precisazione delle conclusioni: quindi riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Al momento del deposito delle comparse conclusionali parte attrice esponeva quanto già
Cont precisato e dedotto con la memoria ex art. 183 VI co. cpc che: “che l' di Salerno ha provveduto tardivamente al parziale pagamento dell'importo di €.26.270,70 quale sorte capitale delle fatture oggetto del presente giudizio”.
* * * *
La agisce nei confronti dell' in Parte_3 Controparte_1
qualità di attuale titolare dei crediti nei confronti di detta Azienda, già vantati da
[...]
avendo concluso con l'originaria creditrice contratti di cessione Controparte_3
versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
L'azienda sanitaria convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, in quanto le fatture di riferimento già saldate dall' CP_4
Per quanto attiene il merito della domanda va premesso che le Controparte_5
- sono enti di diritto pubblico (v. l'art. 1, c. 1bis, Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502);
pagina 6 di 9 - sono assoggettate alle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 2017 e Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019) e, dunque, anche Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (richiamato dall'art. 11 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
e in particolare gli art. 16 e 17 che prescrivono la forma scritta a pena di nullità per contratti stipulati con la p.a. (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 03-06-2014, n. 12392 e
Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7019, Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
L'indagine nel merito della vicenda, nel caso di specie, non riveste profili di necessarietà dal momento che l'attrice ha confermato, in sede di comparsa conclusionale, che la sorte capitale per cui si procedeva - e portata dalle fatture scadute - è stata regolarmente saldata seppur in ritardo: di guisa che va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente a questo capo della domanda.
L'analisi della domanda di parte attrice investe anche il preteso pagamento degli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, che parte attrice ritiene dovuta stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali.
La domanda sugli interessi deve essere accolta: infatti sono dovuti anche gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo soddisfo e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Va dichiarata altresì la debenza dell'importo dovuto ai sensi dell'art.6 D.lgs. n.231/02 come novellato dal D. lgs n.192/2012 per un importo pari a €uro 120,00. pagina 7 di 9 Relativamente agli interessi anatocistici gli stessi non possono essere oggetto di accoglimento in quanto le fatture de quo (n.10858/27, n. 10859/27, 10866/27) avevano scadenza 13.11.2020 ed il pagamento della intera sorte capitale è avvenuto con ordinativo di pagamento n. 12608/2021, per quanto attiene alla fattura n. 10858/27, e con ordinativo di pagamento n. 10309/2021, per quanto attiene alle fatture n. 10859/27 e n. 10866/27: pertanto, posto che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che siano già scaduti da almeno sei mesi dalla data di emissione della fattura, tale termine nel caso di specie non risulta superato e, pertanto, la domanda va rigettata.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le condizioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
EF CE, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 78/2021, così decide:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere attesa la dichiarazione di parte attrice dell'avvenuto saldo della sorte capitale.
- Accoglie la domanda relativa agli interessi e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori Controparte_4
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo soddisfo e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. pagina 8 di 9 - Accoglie la domanda relativamente all'importo dovuto ai sensi dell'art.6 D.lgs.
n.231/02 come novellato dal D. lgs n.192/2012 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo pari a €uro Controparte_4
120,00.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 26.11.2025
Il giudice dott. sa Maria EF CE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria EF CE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 78 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025.
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino 5, in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli con Parte_2
scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ Persona_1
giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1
in data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528, rappresentata e difesa,
[...]
pagina 1 di 9 in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall' avv. Alfonso Mancuso
( , con studio in Salerno alla Via A. M. De Luca n. 6. Email_1
ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno alla via Nizza n. l46, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione ex D.M. Giustizia n. 44/2011, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Franco Marruso (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
EM OR (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata C.F._2
presso la sede della Controparte_2
, alla via Nizza n. 146, in Salerno (PEC:
[...] Email_2
. Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 1°.07.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/12/2020, la società Parte_3
sulla premessa di essere cessionaria della ed assumendo che, Controparte_3
a seguito di cessioni pro soluto, era divenuta titolare del credito, ha convenuto, innanzi pagina 2 di 9 al Tribunale civile di Salerno, l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al dine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3
ottenere il pagamento da parte dell' dei seguenti Controparte_4
crediti e, per l'effetto, condannare l' al relativo Controparte_4
pagamento in favore di I. € 26.270,70 per sorte capitale, Parte_3
di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e − con le seguenti decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse dalla
Parte
, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno Controparte_3
successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. €
120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituente la predetta sorte capitale;
V.
€ 917,88 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto
Cont maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti pagina 3 di 9 interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
Cont ciascuna delle n. 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_3
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per Controparte_4
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Controparte_4
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_3
sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con le seguenti decorrenze: con riferimento alle fatture emesse dalla gli Controparte_3
Parte interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto pagina 4 di 9 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte
Cont capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui
Cont l' dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3
ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, Controparte_4
condannare l' al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_3
saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI
CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CPA, IVA, da attribuire in favore del sottoscritto avvocato antistatario, contributo unificato, marca e successive”.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con RG 75/2021 ed assegnato alla II sez. civile del tribunale di Salerno.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta che impugnava Controparte_4
l'atto di citazione ritenendolo infondato nel merito e ne chiedeva il rigetto;
nel merito, pagina 5 di 9 allegava che il credito azionato fosse inesistente e/o quantomeno già pagato contestando per il caso di specie la debenza dei chiesti interessi anatocistici e concludeva per sentir rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto o in diritto e/o comunque non provata e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc: queste depositate la causa, stante la natura documentale, veniva rinviata alla udienza cartolare del 1°.07.2025 per la precisazione delle conclusioni: quindi riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Al momento del deposito delle comparse conclusionali parte attrice esponeva quanto già
Cont precisato e dedotto con la memoria ex art. 183 VI co. cpc che: “che l' di Salerno ha provveduto tardivamente al parziale pagamento dell'importo di €.26.270,70 quale sorte capitale delle fatture oggetto del presente giudizio”.
* * * *
La agisce nei confronti dell' in Parte_3 Controparte_1
qualità di attuale titolare dei crediti nei confronti di detta Azienda, già vantati da
[...]
avendo concluso con l'originaria creditrice contratti di cessione Controparte_3
versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
L'azienda sanitaria convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, in quanto le fatture di riferimento già saldate dall' CP_4
Per quanto attiene il merito della domanda va premesso che le Controparte_5
- sono enti di diritto pubblico (v. l'art. 1, c. 1bis, Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502);
pagina 6 di 9 - sono assoggettate alle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 2017 e Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019) e, dunque, anche Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (richiamato dall'art. 11 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
e in particolare gli art. 16 e 17 che prescrivono la forma scritta a pena di nullità per contratti stipulati con la p.a. (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 03-06-2014, n. 12392 e
Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7019, Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
L'indagine nel merito della vicenda, nel caso di specie, non riveste profili di necessarietà dal momento che l'attrice ha confermato, in sede di comparsa conclusionale, che la sorte capitale per cui si procedeva - e portata dalle fatture scadute - è stata regolarmente saldata seppur in ritardo: di guisa che va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente a questo capo della domanda.
L'analisi della domanda di parte attrice investe anche il preteso pagamento degli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, che parte attrice ritiene dovuta stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali.
La domanda sugli interessi deve essere accolta: infatti sono dovuti anche gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo soddisfo e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Va dichiarata altresì la debenza dell'importo dovuto ai sensi dell'art.6 D.lgs. n.231/02 come novellato dal D. lgs n.192/2012 per un importo pari a €uro 120,00. pagina 7 di 9 Relativamente agli interessi anatocistici gli stessi non possono essere oggetto di accoglimento in quanto le fatture de quo (n.10858/27, n. 10859/27, 10866/27) avevano scadenza 13.11.2020 ed il pagamento della intera sorte capitale è avvenuto con ordinativo di pagamento n. 12608/2021, per quanto attiene alla fattura n. 10858/27, e con ordinativo di pagamento n. 10309/2021, per quanto attiene alle fatture n. 10859/27 e n. 10866/27: pertanto, posto che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che siano già scaduti da almeno sei mesi dalla data di emissione della fattura, tale termine nel caso di specie non risulta superato e, pertanto, la domanda va rigettata.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le condizioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
EF CE, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 78/2021, così decide:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere attesa la dichiarazione di parte attrice dell'avvenuto saldo della sorte capitale.
- Accoglie la domanda relativa agli interessi e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori Controparte_4
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo soddisfo e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. pagina 8 di 9 - Accoglie la domanda relativamente all'importo dovuto ai sensi dell'art.6 D.lgs.
n.231/02 come novellato dal D. lgs n.192/2012 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo pari a €uro Controparte_4
120,00.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 26.11.2025
Il giudice dott. sa Maria EF CE
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