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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024 uni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 732/2024, promossa da:
( e ( ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti Simone Pinna e Matteo Solinas, elettivamente domiciliati presso i difensori
ATTORI contro
(C.f./P.i.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Caniato, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità di eredi Pt_1 Parte_2 universali di hanno convenuto in giudizio l' Per_1 Controparte_1 per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (sia iure proprio che iure hereditatis), subiti in conseguenza del decesso di quest'ultima.
In particolare, gli attori e hanno esposto quanto segue: Pt_1 Parte_2
− di essere rispettivamente coniuge e LI di , di anni 53 e di professione casalinga;
Per_1
pagina 1 di 19 − che quest'ultima, a seguito di emorragia celebrale occorsa in data 5 agosto 2016, veniva prontamente ricoverata presso il P.O. “Sirai” di Carbonia per essere poi trasferita presso il P.O. della
A.O. “Brotzu” di Cagliari;
− che, con lettera di dimissione del 20 settembre 2016, il medico dimettente della S.C. Neurochirurgia di tale ultima struttura aveva certificato che la signora dopo gli interventi eseguiti (di Per_1 craniotomia ed evacuazione dell'ematoma, riapertura della pregressa craniotomia ed evacuazione dell'ematoma, posizionamento DVE, trachestomia e rimozione DVE), aveva manifestato un progressivo miglioramento clinico, apparendo vigile ed in contatto con l'esterno, ancorché emiparetica dal lato destro, afasica e portatrice di tracheostomia;
− che la stessa veniva dunque trasferita nel reparto di neuro-riabilitazione della stessa struttura e che, tanto nella relativa lettera di dimissione quanto nella scheda infermieristica, veniva precisato che la paziente non deambulava (in quanto affetta da disabilità estremamente severa e, dunque, necessitava di carrozzina manuale ed assistenza continua da parte degli operatori) e non risultava autonoma per l'alimentazione e la cura della propria persona;
− che analoghe considerazioni venivano svolte dal medico curante il quale, infatti, aveva rilevato come la paziente, pur essendo cosciente, soffriva di una grave compromissione della comprensione, oltre che di incontinenza fecale e totale dipendenza nelle attività della vita quotidiana;
− che il suddetto quadro clinica veniva pure confermato nelle successive valutazioni mediche o infermieristiche del 2 novembre 2016, del 9 novembre 2016, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre
2016 e del 2 dicembre 2016;
− che dopo le dimissioni dall'A.O. Brotzu di Cagliari, in data 5 dicembre 2016, veniva Per_1 trasferita in aereo a ed ivi ricoverata presso il Centro , interno CP_1 Controparte_2 all'Azienda, per proseguire il percorso riabilitativo già intrapreso e dunque affidata alla sorveglianza dell'Unità Operativa di (c.d. Controparte_3
“U.G.C.”);
− che, la mattina del 31 dicembre 2016, alle ore 10:30, la stessa, mentre si trovava incustodita presso i locali della struttura sanitaria, rimaneva vittima di una rovinosa caduta dalle scale (veniva infatti trovata riversa a terra sulle scale di emergenza dopo essere caduta dalla carrozzina), riportando un
“grave trauma cranico con ematoma subdurale sinistro e shift della linea mediana verso destra
(GCS3), anisocoria sn>ds”;
− che, dopo l'accaduto, in stato comatoso, veniva immediatamente condotta al Pronto Per_1
Soccorso e, di sera, trasferita nel Dipartimento di Emergenza dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Ospedaliera dell'Arcispedale S. Anna;
pagina 2 di 19 − che, dopo gli accertamenti del caso (in particolare TC encefalo), la stessa, sempre in data 31 dicembre 2016, veniva portata presso la Divisione di Neurochirurgia per essere sottoposta al trattamento chirurgico dell'ematoma e, una volta eseguito, veniva nuovamente trasportata presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione;
− che, nonostante l'intervento chirurgico, le condizioni cliniche della paziente andavano rapidamente peggiorando: in data 11 gennaio 2017, le veniva infatti diagnosticato un quadro clinico di sepsi grave oltre alla comparsa di una nuova iperdensità ematica in corrispondenza del ventricolo laterale destro;
− che i sanitari, inoltre, avevano confermato i gravissimi postumi cerebrali (“presenza di anomalie parossistiche in sede fronto-cerebrale destra nel contesto di un ritmo di breccia e di un diffuso rallentamento dell'attività elettrocorticale”) ed anche la successiva tracheotomizzazione risultava inutile a fronte di un quadro neurologico ormai compromesso;
− che parimenti inefficace risultava l'ulteriore intervento di cranioplastica eseguito sulla paziente (e volto all'inserzione di una placca cranica) che aveva determinato un nuovo ricovero dal 27 febbraio
2017 al 2 marzo 2017 presso il reparto di Neurochirurgia;
− che, rientrata il 2 marzo 2017 all'U.G.C., la paziente, benché si trovasse in stato vegetativo persistente a causa dei “postumi di traumatismi intracranici”, aveva ripreso la terapia;
− che successivamente, dal 18 luglio 2017 al 15 settembre 2017, veniva trasferita, ancora Per_1 una volta, presso il Pronto soccorso dell'Azienda per una sepsi con genesi polmonare e poi nel reparto di Medicina Interna per altre patologie connesse al sinistro e alla lunga degenza;
− che, poco dopo, nel corso di un empiema pleurico, era insorto uno stato di febbre persistente, con versamento e diagnosi di broncopolmonite bilaterale trattata con aspirazione chirurgica del liquido polmonare;
− che, colpita da un episodio di epilessia generalizzata, la paziente veniva allora ritrasferita presso l'U.G.C. ed ivi ricoverata dal 16 settembre 2017 al 23 settembre 2017;
− che il giorno 23 settembre 2017 veniva nuovamente inviata al reparto di Medicina per uno shock settico per poi rientrare all'U.G.C., in data 6 ottobre 2017, a causa del persistente stato comatoso riconducibile ai postumi dei traumatismi intracranici;
− che , a causa di un ulteriore episodio di epilessia, in data 12 ottobre 2017, veniva infine Per_1 ricoverata presso il reparto di Medicina dove permaneva fino alla morte, avvenuta in data 14 ottobre
2017;
pagina 3 di 19 − che, in base al concreto svolgimento dei fatti, doveva credersi che la caduta avesse vanificato tutti i progressi conseguiti dalla paziente durante la precedente riabilitazione determinando un rapido peggioramento di tutti i restanti parametri vitali oltre che varie disfunzioni multiorgano;
− che, come pure chiarito dal consulente medico di parte successivamente incaricato, la condizione di coma vegetativo conseguente alla caduta aveva determinato il progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e poi condotto al decesso;
− che tanto l'anamnesi patologica prossima quanto la valutazione medico-legale eseguita in data 2 gennaio 2017 quanto, ancora, tutta la successiva documentazione clinica, confermavano il nesso di causalità esistente tra la caduta di e il devastante deterioramento dello stato clinico Per_1 all'origine del decesso;
− che pertanto il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell' convenuta, in quanto CP_1
già in stato di deficit cognitivo, era stata lasciata sola e senza assistenza sopra la Per_1 carrozzina, per di più vicino alle scale di emergenza;
− che tale sinistro, inoltre, rappresentava la concretizzazione di un rischio già noto al personale della struttura ben prima dell'evento luttuoso atteso che, come pure emergeva dalla “scheda di segnalazione cadute” compilato all'accesso presso la struttura, la paziente era stata classificata “a rischio caduta”;
− che, pertanto, il decesso della paziente, sulla scorta di un confronto delle certificazioni mediche antecedenti e successive al sinistro, era da ricondurre alla responsabilità dell' convenuta CP_1 avendo questa violato non solo le specifiche obbligazioni contrattuali in tema di sorveglianza sanitaria – in particolare, considerata la posizione di garanzia di quest'ultima, i doveri di vigilanza e salvaguardia operanti sin dal momento dell'accesso della paziente in struttura ed insiti, ex art. 1374
c.c. e secondo la giurisprudenza, nel contratto di ricovero – ma pure le più elementari regole di comune prudenza;
− che del tutto inattendibile, considerate le pregresse condizioni cliniche della paziente, si palesava la ricostruzione del sinistro offerta dalla Dott.ssa per conto dell'Azienda e secondo cui Parte_3 sarebbe arrivata alle scale antincendio spingendosi in carrozzina ed aprendo Per_1 autonomamente le porte antipanico;
− che nella comunicazione di decesso all'Autorità Giudiziaria non si faceva alcun cenno al grave trauma cranico conseguente alla caduta e che, sicuramente, proprio tale omissione aveva determinato la prematura archiviazione del procedimento penale;
− che i danni scaturiti dall'evento ero molteplici, in primis le sofferenze fisiche e psicologiche patite da dopo il sinistro e sino al decesso (in particolare l'intervento di craniectomia per Per_1
pagina 4 di 19 l'evacuazione dell'ematoma subdurale, la tracheotomia successivamente praticatale, i molteplici episodi infettivi nonché le dolorose terapie praticate sino al decesso), sofferenze pure documentate dal diario clinico integrato e dalle varie cartelle cliniche;
− in secundis, il lungo calvario per i familiari cargivers, dal momento del sinistro fino al decesso della e che imponeva il riconoscimento del massimo della personalizzazione del risarcimento Per_1 dovuto;
− in tertiis il danno, subito dai familiari, per perdita del rapporto parentale;
− che dunque gli attori avevano diritto a vedersi risarciti sia i danni patrimoniali (in particolare quelli connessi agli esborsi per gli spostamenti e la permanenza a ) che non patrimoniali e, per CP_1 questi ultimi, tanto quelli patiti iure proprio (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da perdita del rapporto parentale e da lesione dell'integrità familiare) quanto quelli patiti iure hereditatis (danno da lesione del bene salute, danno terminale, danno catastrofale, danno tanatologico);
− che, con riguardo a questi ultimi, il quantum risarcitorio dovuto per il c.d. danno “terminale”, applicando le tabelle milanesi e considerato lo stato di “lucida agonia” durato ben 287 giorni (dal 31 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017), poteva stimarsi in non meno di € 137.621,50, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− che, con riguardo ai primi, il quantum risarcitorio dovuto al coniuge convivente per i Parte_1 danni patrimoniali subiti (spese di assistenza non coperte dal S.S.N., anche per riduzione e perdita della capacità reddituale propria, spese sostenute per i lunghi periodi di permanenza a , dal 31 CP_1 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017) ammontavano ad € 6.954,22 (domanda successivamente rinunciata in sede di note conclusive), mentre quello spettante a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale poteva stimarsi, sempre applicando le tabelle milanesi, in €
336.500,00, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− che il quantum risarcitorio invece spettante alla LI convivente per i danni Parte_2 patrimoniali subiti (spese di assistenza non coperte dal S.S.N., anche per riduzione e perdita della capacità reddituale propria e per perdita di opportunità reddituale, spese sostenute per i lunghi periodi di permanenza a , dal 31 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017) ammontavano ad € CP_1
25.000,00 (domanda successivamente rinunciata in sede di note conclusive), mentre quello spettante a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale poteva stimarsi, sempre applicando le tabelle milanesi, in € 336.500,00, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 19 − che privi di effetto erano risultati i tentativi di composizione bonaria della controversia (richieste risarcitorie del 20 dicembre 2017, dell'1° aprile 2019, dell'11 giugno 2019, del 23 ottobre 2023), ivi incluso il procedimento di mediazione obbligatoria tenutosi presso la C.C.I.A.A. di (n. CP_1
492/2023) e definito con verbale negativo in data 9 gennaio 2024;
− che, pertanto, alle somme sopra indicate andavano aggiunte le spese del procedimento di mediazione, oltre alle spese legali del presente procedimento ed oltre alla condanna della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
L , costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_1
− la mancanza di allegazione e prova in ordine alla dinamica dell'incidente e, in particolare, in merito alla circostanza per cui la congiunta degli attori era stata lasciata sola ed incustodita nei pressi della scala antincendio;
− che, invero, la richiesta di archiviazione del procedimento penale portante R.G.N.R. n.
4173/2017 – avanzata da parte della Procura della Repubblica di Ferrara sulla scorta della testimonianza resa da – era stata accolta dal G.i.p. di con Parte_4 CP_1 decreto del 21 aprile 2017;
− che non corrispondeva al verso la circostanza, allegata dagli attori, secondo cui la loro congiunta non sarebbe stato in grado di auto-spingersi una volta posizionata sulla carrozzina, invero contraddetta dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla – che avvaloravano la ricostruzione Parte_4 offerta dalla Dott.ssa – e da cui emergeva che fosse assolutamente in condizione Pt_3 Per_1 di determinare autonomamente i propri movimenti e di avere la forza di alzarsi dalla carrozzina e di spingere il maniglione antipanico della porta antincendio, riuscendo a fuoriuscire sul pianerottolo delle scale poste immediatamente fuori la porta;
− che parimenti infondata si palesava la circostanza secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute della andrebbe ricondotto alla caduta, atteso che la patologia pregressa Per_1 risultava già di per sé estremamente grave ed invalidante;
− che, per quanto sopra, difettava la prova in ordine alla violazione del dovere di vigilanza da parte del personale della struttura convenuta e, in particolare, in merito al posizionamento e all'abbandono della nei pressi delle scale antincendio;
Per_1
− che la quantificazione del danno risultava eccessiva e alcune poste risarcitorie – in particolare quelle relative al danno tanatologico accennato nel solo corpo dell'atto avversario – neppure risultavano risarcibili secondo la giurisprudenza intervenuta in materia;
pagina 6 di 19 − che, per ciò che concerneva il risarcimento del danno iure hereditatis e, in particolare quello terminale e quello catastrofale, in ipotesi gli unici indennizzabili, difettava la prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla della propria situazione clinica;
Per_1
− che quello catastrofale era altresì da escludere in considerazione del lasso di tempo di circa dieci mesi intercorso tra la data del sinistro e quella del decesso, non potendo così ritenersi
“imminente”;
− che avrebbe potuto trovare ristoro unicamente il danno c.d. “differenziale”, cioè quello relativo non già al bene vita in sé considerato ma quello afferente al bene salute in rapporto al tempo effettivamente vissuto;
− che, dunque, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità dell'azienda convenuta, tale ultimo danno avrebbe dovuto calcolarsi escludendo quei postumi che si sarebbero comunque verificati anche senza l'asserita condotta colposa attribuita al personale della struttura;
− che pure era da rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dagli attori posto che il danno da perdita del rapporto parentale non poteva considerarsi risarcibile in re ipsa, per il solo evento morte, necessitando della prova concreta in ordine ai radicali mutamenti dello stile di vita sui familiari, di fatto non fornita da controparte nonostante l'onere della prova sulla stessa gravante;
− che, di contro, proprio l'ospedalizzazione della per circa un anno dal momento Per_1 dell'emorragia cerebrale verificatasi in data 5 agosto 2016 e dunque la lontananza fisica dettata dai necessari controlli, imponeva a parte attrice l'onere aggiuntivo di dimostrare l'esistenza e la permanenza dell'intensità del rapporto parentale;
− che era pure da escludere una personalizzazione massima del danno in quanto eccessiva e totalmente destituita di sostegno probatorio, non risultando allegato in atti alcun elemento a riprova di un quale danno biologico subito dagli attori e neppure in ordine alle ulteriori conseguenze genericamente inquadrabili come morali o esistenziali, quest'ultime comunque rientranti nel danno da perdita del rapporto parentale;
− che parimenti eccessiva e priva di prova si palesava la quantificazione dei danni patrimoniali asseritamente subiti da parte attrice con riferimento, in particolare, a quelli relativi ad una presunta perdita della capacità reddituale in capo ad entrambi gli attori, all'asserita perdita di opportunità reddituale in capo a e, infine, con riguardo alle (solo allegate) spese di assistenza non Parte_2 coperte dal S.S.N.;
pagina 7 di 19 − che neppure poteva trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli attori per la permanenza a essendo stata una loro autonoma la scelta quella di locare un CP_1 appartamento per il tempo necessario alla degenza della Per_1
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte attrice è in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Rispetto al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'ammissione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione, tra quest'ultimo e la struttura sanitaria, di un contratto atipico (c.d. “di spedalità”) basato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato, riconducibile, in sintesi, all'“assistenza sanitaria” (cfr. Cass., 8 giugno 2023, n. 16272).
Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere latu sensu alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione (cfr. Cass., 22 settembre
2015, n. 18610). Tali obbligazioni accessorie, inoltre, devono essere assolte con diligenza e perizia e, comunque, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne (cfr. Cass., 12 maggio 2023 n. 13037; Cass.,
11 novembre 2020, n. 25288).
Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr. Cass., 22 settembre 2015, n.
18610).
In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente, è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (cfr. Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) rimanendo a carico del debitore, cioè il medico e la struttura sanitaria, provare che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile (cfr. Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177; Cass., 12 maggio
2023 n. 13037) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (cfr. Cass., SS.UU., 11 gennaio
2008 n. 577; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24073). Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore (cfr. Cass., 30 settembre 2014, n. 20547; Cass., 12 settembre 2013, n. 20904). pagina 8 di 19 Nell'allegare un inadempimento “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” sul paziente incombe, in buona sostanza, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso (aggravamento della patologia preesistente e insorgenza di una nuova patologia) e la condotta dei sanitari secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass., 7 marzo 2019, n. 6593;
Cass. 2 settembre 2019, n. 21939; Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008, nn. 584, 582, 581 e 576; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3390).
Sussiste, pertanto, nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subìto dal paziente qualora, attraverso il criterio probabilistico appena enunciato, si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400).
Di contro, per i danni patrimoniali o non patrimoniali lamentati iure proprio, ivi incluso quello da perdita del rapporto parentale, non sussistendo alcun rapporto contrattuale o negoziale fra gli stretti congiunti di un paziente e la struttura sanitaria e non potendo ipotizzarsi (il linea generale) un contratto con effetti protettivi a favore del terzo, devono essere applicate le regole della responsabilità aquiliana, con conseguente onere della prova a carico dei familiari del paziente riguardo al fatto, al danno e al nesso causale fra l'uno e l'altro (cfr. Cass. 21 febbraio 2025, n. 4644; Cass., 7 aprile 2022, n. 11320;
Cass., 9 luglio 2020, n. 14615; Cass., 8 maggio 2012, n. 6914).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, risultano circostanze pacifiche (e comunque documentate) il ricovero della paziente presso l' a far data dal 5 dicembre 2016, la caduta occorsa in data 31 CP_1 dicembre 2016 ed il decesso, invece avvenuto in data 14 ottobre 2017.
Due, invece, risultano sostanzialmente gli elementi controversi della vicenda in esame: a) la causa del sinistro, riconducibile, secondo gli attori, alla violazione colposa, da parte dell' , dei Parte_5 propri obblighi di sorveglianza sanitaria mentre, secondo la convenuta, da imputare alla condotta autonoma e imprevedibile della b) la causa del decesso, da ravvisare, secondo gli attori e in Per_1 ultima analisi, proprio nella caduta verificatasi in data 31 dicembre 2016, mentre, secondo l' CP_1 convenuta, da imputare prioritariamente alla patologia pregressa, ritenuta già di per sé estremamente grave ed invalidante.
Rispetto ad entrambi i profili, della relativa prova sono onerate entrambe le parti: l' convenuta CP_1 in relazione alla domanda fondata sul titolo contrattuale, gli attori in relazione a quella fondata sul titolo aquiliano. pagina 9 di 19 Iniziando dal primo profilo (causa del sinistro) e relativamente ai danni iure hereditatis lamentati dagli attori, va rilevato come a fronte delle allegazioni di parte attrice, l' convenuta, gravata del CP_1 relativo onere probatorio, non ha dimostrato il “fatto estintivo” della propria obbligazione.
e , infatti, hanno dimostrato l'esistenza del contratto con l'Azienda convenuta Pt_1 Parte_2
(cfr., in particolare, il doc. 4 fasc. attoreo) e l'aggravamento delle condizioni cliniche della in Per_1 conseguenza del sinistro (cfr. docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fasc. attoreo). Gli stessi, inoltre, hanno allegato l'inadempimento del debitore “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” e consistente, a detta dei medesimi, nel difetto di una vigilanza adeguata rispetto alle condizioni cliniche della paziente.
L convenuta, invece, sempre facendo applicazione della normativa sui rapporti contrattuali, CP_1 avrebbe dovuto dimostrare o che inadempimento non c'è stato o che è dipeso da fatto ad essa non imputabile ovvero, ancora, che, pur esistendo, l'inadempimento non è stato la causa del danno.
Per ciò che concerne i primi due, invece, secondo la ricostruzione di parte convenuta – a suo dire comprovata dalle dichiarazioni rese a s.i.t. da (doc. 3 fasc. convenuto), da Parte_4 quelle della Dott.ssa (come contenute in seno al documento “segnalazione di evento Parte_3 causa di lesione a pazienti degenti” di cui al doc.3 fasc. attoreo) e da quelle rese dal teste Testimone_1 all'udienza dell'8 gennaio 2025 – deve escludersi un qualche inadempimento “imputabile”, ricorrendo il caso fortuito proprio rappresentato dalla condotta dello stesso danneggiato.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, , considerati gli esiti positivi della Per_1 terapia già intrapresa, era assolutamente in condizione di determinare autonomamente i propri movimenti, arrivando da sola (auto-spingendo in carrozzina) sino al luogo del sinistro e disponendo della forza necessaria per alzarsi dalla carrozzina, spingere il maniglione antipanico della porta antincendio e fuoriuscire sul pianerottolo esterno. Ciò che imponeva di escludere il posizionamento e all'abbandono della nei pressi delle scale antincendio e dunque, in ultima analisi, la violazione Per_1 del dovere di vigilanza da parte del personale della struttura.
Ebbene, di tutte le circostanze allegate da parte convenuta al fine di escludere il proprio inadempimento può ritenersi provata unicamente quella relativa alla spinta del maniglione antipanico direttamente dalla ed alla sua fuoriuscita, in autonomia, sul pianerottolo esterno. Per_1
Sentita a s.i.t. in sede di indagini preliminari, ha infatti dichiarato Parte_4
“Nell'accompagnare mio marito verso la palestra notavo in fondo al corridoio del blocco "D" una donna in carrozzina intenta a spingere il maniglione antipanico della porta che si affacciava sulle scale esterne di emergenza. La donna in carrozzina usciva sulle scale di emergenza e la porta antipanico si richiudeva alle sue spalle”.
pagina 10 di 19 Tali dichiarazioni sono senza dubbio utilizzabili nell'ambito del presente giudizio quale prova atipica
(cfr., ex multis, Cass., 1° febbraio 2023, n. 2947).
Le stesse, inoltre, risultano confermate dalla testimonianza resa da che – ancorché in parte Testimone_1 de relato (laddove afferma “ricordo che una signora, la moglie del sig. , mi avvisò che aveva Per_2 visto la sig.a andare verso le scale in carrozzina, da sola …”) – ha dichiarato “sono uscita dalla Per_3 palestra ed ho visto la porta antipanico in fondo aperta;
dato che era dicembre mi sono stupita perché non era mai aperta quella porta e mi sono quindi avvicinata ed ho visto che c'era solo la carrozzina che teneva aperta la porta e la sig.a era giù dalle scale a terra con la faccia rivolta in basso”. Per_1
Una tale circostanza, inoltre, è stata ritenuta plausibile pure dal collegio peritale – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – e ciò nella parte in cui si legge, a pag. 44 della c.t.u., “circa l'apertura di essa da parte sua era possibile perché con l'arto superiore sinistro sarebbe stata in grado di spingere il maniglione. Vi è dunque compatibilità tra tale ultimo aspetto e quanto dichiarato ai
Carabinieri dalla moglie di un paziente che era presente”.
Le altre due circostanze – quella cioè secondo cui la era assolutamente in grado di determinare Per_1 autonomamente i propri movimenti e quella secondo cui la stessa era arrivata in autonomia sino al luogo del sinistro, auto-spingendosi in carrozzina – sono invece rimaste prive di adeguato supporto probatorio.
La prima, anzi, deve ritenersi sostanzialmente smentita a fronte della copiosa documentazione sanitaria allegata da parte attrice (cfr. doc. 2 fasc. attoreo, pagg. 441-443, pagg. 452-455, 459-471), avente senz'altro “fede privilegiata” secondo la giurisprudenza intervenuta in materia (cfr. Cass., Sez. Penale,
4 marzo 2025, n. 17647; Cass., Sez. Penale, 22 ottobre 2018, n. 55385), e delle risultanze della c.t.u.
Il collegio peritale, infatti, sulla scorta della documentazione versata in atti e, in particolare, della lettera di dimissione dall'Ospedale San Michele di Cagliari del 2 dicembre 2016 e della cartella clinica di (in dettaglio le valutazioni neuropsicologiche del 15 dicembre 2016 e del 23 dicembre 2016), CP_1 riferendosi al momento dell'accesso della presso la struttura sanitaria gestita dall' Per_1 CP_1 convenuta, ha chiarito che “al termine della fase acuta fu ricoverata nella stessa struttura in
Neuroriabilitazione, ove le sue condizioni erano stabili pur estremamente severe: vigile, non deambulante, totalmente dipendente nelle attività della vita quotidiana (ADL), alimentata tramite PEG, emiplegia destra, afasia e grave compromissione cognitiva” (pag. 41 della c.t.u.), chiosando, poco dopo, con “Da quanto sopra si evince dunque, in estrema sintesi, che la paziente presentava deficit funzionale pressoché totale dell'arto superiore ed inferiore destro, era afasica, scarsamente collaborante con attenzione ridotta a pochi minuti. Stando all'unico dato documentale relativo all'uso pagina 11 di 19 della carrozzina si può affermare che alla data dell'ingresso nell'Ospedale di ella era non era CP_1 in grado di “autospingere” […] Va da sé che la Signora era totalmente dipendente da terzi per Per_1 qualsiasi necessità, anche le più elementari” (pagg. 43 e 44).
Per ciò che concerne, invece, la seconda circostanza (quella secondo cui la il giorno Per_1 dell'evento, era arrivata in autonomia sino al luogo del sinistro, auto-spingendosi in carrozzina), a parte risultare inverosimile in considerazione delle condizioni cliniche accertate appena ventisette giorni prima (cioè al momento dell'ingresso in struttura, avvenuto in data 5 dicembre 2016), risulta del tutto sprovvista di prova positiva. Le dichiarazioni rese dalla e dalla teste si riferiscono, Parte_4 Tes_1 infatti, ad un momento senza dubbio successivo: quello cioè in cui la era stata vista “intenta a Per_1 spingere il maniglione antipanico della porta che si affacciava sulle scale esterne di emergenza”, per la prima, e quello in cui “la porta antipanico in fondo [risultava già] aperta”, per la seconda.
Le affermazioni della Dott.ssa non sono invece utilizzabili ai fini decisori, non avendo la stessa Pt_3 direttamente assistito all'evento ed essendo stata “avvertita dagli operatori” di quanto era accaduto poco prima.
Anche la c.t.u. non ha consentito di chiarire se fosse stata o meno in grado di arrivare Per_1 autonomamente sino al luogo del sinistro: a pagina 44 dell'elaborato peritale si legge, infatti, “dopo tale data [quella cioè dell'ingresso della paziente in struttura, avvenuto il 5 dicembre 2016] nulla risulta in proposito”, concludendo con “dalla documentazione esaminata – ivi compresa la scheda segnalazione cadute - non si evince, in alcun modo, come ella si fosse potuta trovare davanti alla porta delle scale esterne”.
Permanendo una situazione di incertezza in merito all'esatta dinamica del sinistro e, in particolare, in ordine al perché si trovasse nelle immediate vicinanze di un luogo potenzialmente Per_1 pericoloso (quali le scale antincendio) e di come la stessa sia arrivata fino al quel punto (se ivi condotta da un operatore sanitario ovvero in piena e completa autonomia), una tale situazione di incertezza, secondo la richiamata giurisprudenza (segnatamente Cass., 30 settembre 2014, n. 20547; Cass., 12 settembre 2013, n. 20904) va fatta ricadere sul debitore, nella specie l' convenuta. CP_1
La stessa, dunque, non avendo fornito la (piena) prova liberatoria di cui era onerata e sulla base della regola del più probabile che non, dovrà rispondere del sinistro occorso in data 31 dicembre 2016, essendo quest'ultimo imputabile, in ultima analisi, al mancato adempimento dell'obbligazione
(accessoria) di vigilare sul paziente o meglio alla prestazione di un servizio di sorveglianza non adeguato rispetto alle sue peculiari condizioni di salute. Si rammenti, infatti, che, come pure precisato dal c.t.u., si trattava di soggetto che versava in uno stato di “grave compromissione cognitiva”.
pagina 12 di 19 Sulla scorta del criterio probabilistico sopra enunciato deve allora ritenersi che se l'attività di sorveglianza fosse stata correttamente e puntualmente svolta da parte del personale dell'Azienda convenuta (e di ciò quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria), ciò avrebbe ragionevolmente impedito che la arrivasse al punto di spingere il maniglione antipatico della porta anticindedio e Per_1 fuoriuscire sul pianerottolo esterno, così scongiurandosi il verificarsi dell'evento.
Anche la giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi su casi simili a quelli di specie ha ritenuto responsabile la struttura sanitaria per la caduta accidentale di un paziente a rischio (cfr., ex multis, Trib.
Roma, 12 giugno 2017, n. 12033; Trib. Ascoli Piceno, 3 gennaio 2017, n. 2; Trib. Monza, 28 maggio
2008).
E, comunque, anche a voler ritenere dimostrate le altre due circostanze sopra enunciate (quella per cui la era in condizione di determinare autonomamente i propri movimenti e quella per cui la stessa, Per_1 il giorno dell'evento, si era auto-spinta in carrozzina sino al luogo dell'incidente), permane ugualmente il difetto di sorveglianza ascrivibile all'Azienda convenuta, proprio considerate le particolari condizioni psico-fisiche della paziente, che l'hanno infatti portata a cadere per le scale in quanto non in grado di deambulare autonomamente né di essere pienamente consapevole della pericolosità della circostanza.
A tali conclusioni perviene pure il collegio peritale nella parte in cui, a pag. 44 della c.t.u., si legge
“Riguardo alla vigilanza le sue condizioni non erano tali da richiedere la costante – ovvero senza soluzione di continuo - presenza di una persona (operatore sanitario/familiare) all'interno della propria stanza di degenza ma sicuramente all'esterno di essa anche perché, per quanto è dato sapere, non era in grado di movimentare la carrozzina”.
Quanto al secondo profilo (causa del decesso), l'istruttoria svolta ha permesso ancora una volta di confermare la ricostruzione offerta da parte attrice.
Il Collegio peritale ha infatti concluso nei seguenti termini: “La causa del decesso è individuabile nel trauma cranico da caduta occorso il 31 Dicembre 2016 che ha determinato la comparsa di un ematoma sottodurale acuto massivo, ascrivibile alla rottura di strutture arteriose e venose dell'emisfero cerebrale sinistro con shift della linea mediana verso destra, anisocoria pupillare sin>dx areagente, stato di come GCS=3 (Glasgow Coma Scale). […] Il decesso è dunque in rapporto causale certo con la caduta in assenza della quale la paziente sarebbe sopravvissuta pur in una condizione di grave disabilità, non essendo affetta da patologie di rilievo” (pag. 45).
Quanto sopra smentisce l'assunto di parte convenuta secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute della all'origine del decesso siano da ricondurre alla patologia pregressa, dovendo invece Per_1 ravvisarsi la causa ultima della morte della paziente proprio nella caduta verificatasi in data 31 dicembre 2016, vera e propria “causa del danno” secondo la prefata giurisprudenza. pagina 13 di 19 Anche sotto questo secondo profilo, dunque, sussiste responsabilità dell' convenuta. CP_1
Passando ai danni patiti iure proprio, le superiori osservazioni consentono di ritenere quanto meno provato il fatto e il nesso causale tra questo e il danno lamentato dagli attori, quello cioè da perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al regime probatorio di tale peculiare tipologia di pregiudizio, invece, la giurisprudenza ha parlato di danno “presuntivo”, distinguendolo dal danno c.d. “in re ipsa”.
Secondo Cass., 30 agosto 2022, n. 25541, “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (conf.: Cass., 28 agosto 2024, n. 23300).
Attraverso la produzione dei certificati di stato di famiglia e della denuncia di successione di cui ai docc. 31 e 32 fasc. attore, devono ritenersi positivamente dimostrate tanto la relazione di coniugio/parentela con la de cuius quanto il rapporto di convivenza tra quest'ultima e gli odierni attori.
Sulla scorta della giurisprudenza appena sopra citata, può allora ritenersi che parte attrice abbia provato
– quanto meno in via presuntiva – il legame esistente e la sofferenza dei familiari superstiti.
Dal canto suo l'Azienda convenuta non ha dedotto o dimostrato l'assenza del legame affettivo (la
“prova contraria” di cui alla prefata giurisprudenza), limitandosi ad eccepire che spettasse a controparte dimostrare i radicali mutamenti dello stile di vita o la permanenza del legale affettivo con la de cuius, considerata la lunga degenza di quest'ultima.
In difetto di prova sul punto ad opera di parte convenuta deve allora ritenersi fondata, quanto meno nell'an, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio per perdita del rapporto parentale.
2.2. Passando al quantum della pretesa attorea, e , sulla scorta delle rassegnate Pt_1 Parte_2 conclusioni, hanno unicamente domandato, quanto ai danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, il risarcimento di quello terminale, nella sua duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale (anche detto “da lucida agonia” o “catastrofale”) e, quanto ai danni patiti iure proprio, quello da perdita del rapporto parentale.
Gli altri (cioè il danno tanatologico patito dalla vittima, i danni biologico, morale, esistenziale e da lesione alla vita di relazione e all'integrità familiare patiti dai parenti), poiché solo citati nel corpo pagina 14 di 19 dell'atto introduttivo in assenza di espressa richiesta risarcitoria in sede di conclusioni e, dunque, in quanto non ricompresi nel petitum, non possono formare oggetto di cognizione da parte di questo giudice.
Va anzitutto premesso che per danno biologico terminale deve intendersi quella particolare tipologia di danno non patrimoniale elaborata dalla giurisprudenza e che consiste nella lesione del bene salute subita dalla vittima nell'arco di tempo che intercorre tra le lesioni ed il decesso. Si configura come
“danno-conseguenza”, rappresentato dai postumi invalidanti che caratterizzano la vita del danneggiato dal momento dell'evento lesivo e sino all'exitus. Si tratta, pertanto, di un danno biologico peculiare che si concretizza nella sopravvenuta impossibilità, durante il periodo di malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, con la particolarità che una tale impossibilità culmina con il decesso anziché con la guarigione.
Lo stesso, inoltre, rappresenta un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente, che si protrae nel suddetto arco di tempo e si caratterizza quale pregiudizio all'integrità psico-fisica di natura temporanea ma di massima intensità ed entità (cfr. Cass., 31 luglio 2014, n. 23183; Cass., 8 luglio
2014, n. 15491).
A differenza del danno c.d. “tanatologico”, cioè il “danno-evento” da perdita della vita stessa e che non
è risarcibile secondo la giurisprudenza (Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350; Cass., 27 dicembre
2023, n. 35998), il danno biologico terminale viene riconosciuto quando la morte non è immediata ma sopraggiunge dopo un apprezzabile periodo di tempo dall'evento lesivo, individuato in giurisprudenza in non meno di ventiquattro ore (Cass., 8 giugno 2023, n. 16272; Cass., 5 luglio 2019, n. 18056).
A differenza, inoltre, del danno c.d. “catastrofale”, quest'ultimo consistente nella sofferenza morale e spirituale legata alla consapevolezza dell'imminente fine vita e che appunto è risarcibile anche per brevissimi periodi di sopravvivenza (cfr. Cass., 23 marzo 2024, n. 7923), secondo criteri equitativi puri e in base all'intensità della sofferenza medesima (cfr. Cass., 17 dicembre 2024, n. 33009), il danno biologico terminale rappresenta un danno biologico “strictu sensu” (cfr. Cass., 6 ottobre 2020, n.
21508) senza dubbio risarcibile in base all'invalidità temporanea e indipendentemente dallo stato di coscienza della vittima (Cass., 8 giugno 2023, n. 16272; Cass., 5 luglio 2019, n. 18056).
Tale tipo di danno è trasmissibile agli eredi (iure hereditatis) come diritto già maturato nel patrimonio della vittima prima della morte (cfr. Cass., 5 luglio 2019, n. 18056; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21060).
Il danno biologico terminale viene generalmente liquidato facendo riferimento al criterio dell'invalidità temporanea totale – applicando il valore base secondo le tabelle di riferimento – ma con adeguata personalizzazione che consideri le circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 17 giugno 2024, n. 16780)
e, dunque, oltre alla durata della sopravvivenza (cioè i giorni intercorsi tra le lesioni e il decesso), anche pagina 15 di 19 l'intensità delle sofferenze fisiche, la gravità delle lesioni, l'età della vittima, l'esistenza di eventuali condizioni preesistenti, il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo.
Secondo le tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale, la liquidazione del danno biologico terminale avviene in due fasi: 1) per i primi tre giorni viene riconosciuto un importo complessivo fino ad € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
2) dal quarto e sino al centesimo giorno vengono invece riconosciuti importi decrescenti per ciascun giorno (a partire da €
1.175,00 per il quarto giorno fino ad € 116,00 per il centesimo) aumentabili fino al 50% in presenza di circostanze giustificate;
3) oltre il centesimo giorno verrà unicamente risarcito il danno biologico temporaneo ordinario.
Secondo la giurisprudenza, infine, il danno biologico terminale va ridimensionato quando la vittima già versava in una condizione di invalidità totale o pressoché totale, perché non si può risarcire una perdita biologica che non esiste più (cfr., ex multis, Cass. 19 settembre 2023, n. 26851; Cass. 11 novembre
2019, n. 28986).
Tanto premesso, nel caso di specie la vittima, all'epoca dei fatti di età pari a 53 anni, versava già, anteriormente all'evento lesivo, in condizioni di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica, come accertato in sede peritale. Il collegio peritale ha infatti accertato che, anche in assenza delle lesioni oggetto di causa, alla paziente sarebbe stata riconosciuta un'invalidità civile del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, stimando un danno biologico permanente preesistente non inferiore all'85-90% (cfr. pag. 46 della c.t.u.). Il quadro clinico è stato inoltre inquadrato, secondo la modified Rankin Scale, nel grado 4, con aspettativa di vita residua stimata in circa 14 anni, seppur in condizioni di grave ma stabilizzata disabilità (cfr. pag. 48 della c.t.u.).
Tali condizioni impongono di escludere l'automatica applicazione dei criteri liquidativi previsti per il danno biologico terminale nella sua massima estensione, atteso che la funzione risarcitoria del danno biologico presuppone la perdita o la compromissione di una integrità psico-fisica residua effettivamente apprezzabile, che nel caso di specie risultava già in larga parte compromessa anteriormente all'evento lesivo. Come affermato dalla giurisprudenza, il danno biologico terminale non può tradursi in una duplicazione risarcitoria di una invalidità già sostanzialmente integrale, dovendosi procedere a una liquidazione equitativa che tenga conto delle condizioni pregresse della vittima.
È pacifico che la paziente sia sopravvissuta all'evento per un periodo di 287 giorni (dal 31 dicembre
2016 al 14 ottobre 2017). Tuttavia, il danno biologico terminale risarcibile deve essere parametrato al solo aggravamento temporaneo dello stato biologico preesistente fino al decesso, e non già a una inabilità temporanea assoluta al 100%.
pagina 16 di 19 Pertanto, in applicazione dei criteri equitativi desumibili dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano e in assenza di elementi idonei a giustificare una personalizzazione del risarcimento (non avendo gli attori provato il particolare sconvolgimento nella vittima), il danno biologico terminale iure hereditatis può essere congruamente liquidato assumendo un valore pari al
30% dell'importo giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta (€ 115,00), moltiplicato per l'intero periodo di sopravvivenza pari a 287 giorni. Ne deriva una liquidazione complessiva pari ad €
9.901,50 [(115,00 * 30%) * 287 giorni], somma che il Tribunale ritiene equa e proporzionata al pregiudizio biologico effettivamente patito dalla vittima nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo e il decesso.
Tale somma andrà ripartita tra gli attori secondo i criteri della successione legittima (metà al coniuge e metà alla LI ex art. 581 c.c.).
In ordine al danno morale terminale (o catastrofale) nulla può invece essere riconosciuto considerata la condizione di coma vegetativo in cui la era entrata immediatamente dopo il sinistro e che era Per_1 rimasta stabile – come pure confermato dalla relazione di perizia del Dott. (doc. 12 fasc. Persona_4 attoreo) – fino all'exitus del 14 ottobre 2017. Deve pertanto escludersi qualsiasi percezione dell'imminenza della morte ed anche la circostanza per cui la come pure risulta dalla Per_1 documentazione sanitaria (in particolare il doc. 4 fasc. attoreo), mostrava di “avere dolore” o, ancora, rispondesse “solo agli stimoli dolorosi” non vale ad integrare quella condizione di “lucida agonia” che sola consente la risarcibilità di tale ulteriore tipologia di danno.
Passando al danno patito iure proprio dagli attori per perdita del rapporto parentale esistente con la vittima, si è detto poco sopra che, in difetto di prova contraria da parte dell'Azienda convenuta, tale danno può ritenersi provato quanto meno in via presuntiva.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della liquidazione, occorre considerare l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass.,
19 agosto 2003, n. 12124).
Nel caso di specie, risultano dimostrati per tabulas – e comunque non contestati – il rapporto di coniugio e di discendenza diretta tra gli attori e la e la convivenza fra quest'ultima, il marito e la Per_1 LI (cfr. docc. 31 e 32 fasc. attoreo).
Quanto all'età, al momento dell'evento dannoso (14 ottobre 2017) risulta che aveva 56 Parte_1 anni mentre aveva 26 anni. Parte_2
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021, n. 11719), nella pagina 17 di 19 versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia (cfr., da ultimo, Cass.
30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene allora calcolata nella maniera che segue.
1) Per il marito : Parte_1
A. età della vittima: 54 anni - 18 punti;
B. età del congiunto: 56 anni - 18 punti;
C. convivenza: 14 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ); Parte_2
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 0 punti, in quanto elementi, entrambi, non specificamente dimostrati da parte attrice (cfr., ex multis, Cass., 3 agosto 2022, n. 25541; Cass. 10 novembre 2021, n. 33005) e in considerazione della condizione di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica in cui già versava la prima Per_1 del sinistro.
A viene pertanto riconosciuto un danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_1 parentale di € 258.126,00, calcolato moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 66 punti.
2) Per la LI : Parte_2
A. età della vittima: 54 anni - 18 punti;
B. età del congiunto: 26 anni - 24 punti;
C. convivenza: 16 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ); Parte_1
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 0 punti, in quanto elementi, entrambi, non specificamente dimostrati da parte attrice (cfr., ex multis, Cass., 3 agosto 2022, n. 25541; Cass. 10 novembre 2021, n. 33005) e in considerazione della condizione di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica in cui già versava la prima Per_1 del sinistro.
A viene pertanto riconosciuto in via equitativa un danno non patrimoniale di € Parte_2
281.592,00, calcolato moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 72 punti, ritenuto già all'attualità.
L va pertanto condannata a corrispondere, in favore di Controparte_1
, l'importo complessivo di € 263.076,75 [€ 4.950,75 (€ 9.901,50/2) + € 258.126,00] a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, e a l'importo complessivo di € 286.542,75 [€ 4.950,75 Parte_2
pagina 18 di 19 (€ 9.901,50/2) + € 281.592,00] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio).
Quanto agli asseriti danni patrimoniali-conseguenza del fatto illecito, parte attrice, nelle proprie conclusioni vi ha di fatto rinunciato, in mancanza peraltro di adeguata prova sul punto.
2.3. Le spese di lite del presente giudizio (comprensive di quelle per l'espletamento della c.t.u. medico-legale) e quelle dell'esperita procedura di mediazione (n. 492/2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Non si ritiene, invece, che la condotta processuale di parte convenuta integri i presupposti della mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., né che sia stato dimostrato il danno conseguenza subito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa portante R.G. n. 732/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) Accerta la responsabilità della convenuta per l'evento occorso ad in data 31-12-2016 Per_1
e per l'effetto condanna l a corrispondere, in favore di Controparte_1
, l'importo complessivo di € 263.076,75 a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, e a l'importo complessivo di € 286.542,75 a titolo di risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna l a rifondere, in favore degli attori, le spese Controparte_1 di lite del presente giudizio (e mediazione) che si liquidano in complessivi € 818,28 per esborsi ed €
13500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo alla parte soccombente;
4) respinge nel resto.
Ferrara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 732/2024, promossa da:
( e ( ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti Simone Pinna e Matteo Solinas, elettivamente domiciliati presso i difensori
ATTORI contro
(C.f./P.i.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Caniato, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità di eredi Pt_1 Parte_2 universali di hanno convenuto in giudizio l' Per_1 Controparte_1 per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (sia iure proprio che iure hereditatis), subiti in conseguenza del decesso di quest'ultima.
In particolare, gli attori e hanno esposto quanto segue: Pt_1 Parte_2
− di essere rispettivamente coniuge e LI di , di anni 53 e di professione casalinga;
Per_1
pagina 1 di 19 − che quest'ultima, a seguito di emorragia celebrale occorsa in data 5 agosto 2016, veniva prontamente ricoverata presso il P.O. “Sirai” di Carbonia per essere poi trasferita presso il P.O. della
A.O. “Brotzu” di Cagliari;
− che, con lettera di dimissione del 20 settembre 2016, il medico dimettente della S.C. Neurochirurgia di tale ultima struttura aveva certificato che la signora dopo gli interventi eseguiti (di Per_1 craniotomia ed evacuazione dell'ematoma, riapertura della pregressa craniotomia ed evacuazione dell'ematoma, posizionamento DVE, trachestomia e rimozione DVE), aveva manifestato un progressivo miglioramento clinico, apparendo vigile ed in contatto con l'esterno, ancorché emiparetica dal lato destro, afasica e portatrice di tracheostomia;
− che la stessa veniva dunque trasferita nel reparto di neuro-riabilitazione della stessa struttura e che, tanto nella relativa lettera di dimissione quanto nella scheda infermieristica, veniva precisato che la paziente non deambulava (in quanto affetta da disabilità estremamente severa e, dunque, necessitava di carrozzina manuale ed assistenza continua da parte degli operatori) e non risultava autonoma per l'alimentazione e la cura della propria persona;
− che analoghe considerazioni venivano svolte dal medico curante il quale, infatti, aveva rilevato come la paziente, pur essendo cosciente, soffriva di una grave compromissione della comprensione, oltre che di incontinenza fecale e totale dipendenza nelle attività della vita quotidiana;
− che il suddetto quadro clinica veniva pure confermato nelle successive valutazioni mediche o infermieristiche del 2 novembre 2016, del 9 novembre 2016, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre
2016 e del 2 dicembre 2016;
− che dopo le dimissioni dall'A.O. Brotzu di Cagliari, in data 5 dicembre 2016, veniva Per_1 trasferita in aereo a ed ivi ricoverata presso il Centro , interno CP_1 Controparte_2 all'Azienda, per proseguire il percorso riabilitativo già intrapreso e dunque affidata alla sorveglianza dell'Unità Operativa di (c.d. Controparte_3
“U.G.C.”);
− che, la mattina del 31 dicembre 2016, alle ore 10:30, la stessa, mentre si trovava incustodita presso i locali della struttura sanitaria, rimaneva vittima di una rovinosa caduta dalle scale (veniva infatti trovata riversa a terra sulle scale di emergenza dopo essere caduta dalla carrozzina), riportando un
“grave trauma cranico con ematoma subdurale sinistro e shift della linea mediana verso destra
(GCS3), anisocoria sn>ds”;
− che, dopo l'accaduto, in stato comatoso, veniva immediatamente condotta al Pronto Per_1
Soccorso e, di sera, trasferita nel Dipartimento di Emergenza dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Ospedaliera dell'Arcispedale S. Anna;
pagina 2 di 19 − che, dopo gli accertamenti del caso (in particolare TC encefalo), la stessa, sempre in data 31 dicembre 2016, veniva portata presso la Divisione di Neurochirurgia per essere sottoposta al trattamento chirurgico dell'ematoma e, una volta eseguito, veniva nuovamente trasportata presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione;
− che, nonostante l'intervento chirurgico, le condizioni cliniche della paziente andavano rapidamente peggiorando: in data 11 gennaio 2017, le veniva infatti diagnosticato un quadro clinico di sepsi grave oltre alla comparsa di una nuova iperdensità ematica in corrispondenza del ventricolo laterale destro;
− che i sanitari, inoltre, avevano confermato i gravissimi postumi cerebrali (“presenza di anomalie parossistiche in sede fronto-cerebrale destra nel contesto di un ritmo di breccia e di un diffuso rallentamento dell'attività elettrocorticale”) ed anche la successiva tracheotomizzazione risultava inutile a fronte di un quadro neurologico ormai compromesso;
− che parimenti inefficace risultava l'ulteriore intervento di cranioplastica eseguito sulla paziente (e volto all'inserzione di una placca cranica) che aveva determinato un nuovo ricovero dal 27 febbraio
2017 al 2 marzo 2017 presso il reparto di Neurochirurgia;
− che, rientrata il 2 marzo 2017 all'U.G.C., la paziente, benché si trovasse in stato vegetativo persistente a causa dei “postumi di traumatismi intracranici”, aveva ripreso la terapia;
− che successivamente, dal 18 luglio 2017 al 15 settembre 2017, veniva trasferita, ancora Per_1 una volta, presso il Pronto soccorso dell'Azienda per una sepsi con genesi polmonare e poi nel reparto di Medicina Interna per altre patologie connesse al sinistro e alla lunga degenza;
− che, poco dopo, nel corso di un empiema pleurico, era insorto uno stato di febbre persistente, con versamento e diagnosi di broncopolmonite bilaterale trattata con aspirazione chirurgica del liquido polmonare;
− che, colpita da un episodio di epilessia generalizzata, la paziente veniva allora ritrasferita presso l'U.G.C. ed ivi ricoverata dal 16 settembre 2017 al 23 settembre 2017;
− che il giorno 23 settembre 2017 veniva nuovamente inviata al reparto di Medicina per uno shock settico per poi rientrare all'U.G.C., in data 6 ottobre 2017, a causa del persistente stato comatoso riconducibile ai postumi dei traumatismi intracranici;
− che , a causa di un ulteriore episodio di epilessia, in data 12 ottobre 2017, veniva infine Per_1 ricoverata presso il reparto di Medicina dove permaneva fino alla morte, avvenuta in data 14 ottobre
2017;
pagina 3 di 19 − che, in base al concreto svolgimento dei fatti, doveva credersi che la caduta avesse vanificato tutti i progressi conseguiti dalla paziente durante la precedente riabilitazione determinando un rapido peggioramento di tutti i restanti parametri vitali oltre che varie disfunzioni multiorgano;
− che, come pure chiarito dal consulente medico di parte successivamente incaricato, la condizione di coma vegetativo conseguente alla caduta aveva determinato il progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e poi condotto al decesso;
− che tanto l'anamnesi patologica prossima quanto la valutazione medico-legale eseguita in data 2 gennaio 2017 quanto, ancora, tutta la successiva documentazione clinica, confermavano il nesso di causalità esistente tra la caduta di e il devastante deterioramento dello stato clinico Per_1 all'origine del decesso;
− che pertanto il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell' convenuta, in quanto CP_1
già in stato di deficit cognitivo, era stata lasciata sola e senza assistenza sopra la Per_1 carrozzina, per di più vicino alle scale di emergenza;
− che tale sinistro, inoltre, rappresentava la concretizzazione di un rischio già noto al personale della struttura ben prima dell'evento luttuoso atteso che, come pure emergeva dalla “scheda di segnalazione cadute” compilato all'accesso presso la struttura, la paziente era stata classificata “a rischio caduta”;
− che, pertanto, il decesso della paziente, sulla scorta di un confronto delle certificazioni mediche antecedenti e successive al sinistro, era da ricondurre alla responsabilità dell' convenuta CP_1 avendo questa violato non solo le specifiche obbligazioni contrattuali in tema di sorveglianza sanitaria – in particolare, considerata la posizione di garanzia di quest'ultima, i doveri di vigilanza e salvaguardia operanti sin dal momento dell'accesso della paziente in struttura ed insiti, ex art. 1374
c.c. e secondo la giurisprudenza, nel contratto di ricovero – ma pure le più elementari regole di comune prudenza;
− che del tutto inattendibile, considerate le pregresse condizioni cliniche della paziente, si palesava la ricostruzione del sinistro offerta dalla Dott.ssa per conto dell'Azienda e secondo cui Parte_3 sarebbe arrivata alle scale antincendio spingendosi in carrozzina ed aprendo Per_1 autonomamente le porte antipanico;
− che nella comunicazione di decesso all'Autorità Giudiziaria non si faceva alcun cenno al grave trauma cranico conseguente alla caduta e che, sicuramente, proprio tale omissione aveva determinato la prematura archiviazione del procedimento penale;
− che i danni scaturiti dall'evento ero molteplici, in primis le sofferenze fisiche e psicologiche patite da dopo il sinistro e sino al decesso (in particolare l'intervento di craniectomia per Per_1
pagina 4 di 19 l'evacuazione dell'ematoma subdurale, la tracheotomia successivamente praticatale, i molteplici episodi infettivi nonché le dolorose terapie praticate sino al decesso), sofferenze pure documentate dal diario clinico integrato e dalle varie cartelle cliniche;
− in secundis, il lungo calvario per i familiari cargivers, dal momento del sinistro fino al decesso della e che imponeva il riconoscimento del massimo della personalizzazione del risarcimento Per_1 dovuto;
− in tertiis il danno, subito dai familiari, per perdita del rapporto parentale;
− che dunque gli attori avevano diritto a vedersi risarciti sia i danni patrimoniali (in particolare quelli connessi agli esborsi per gli spostamenti e la permanenza a ) che non patrimoniali e, per CP_1 questi ultimi, tanto quelli patiti iure proprio (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da perdita del rapporto parentale e da lesione dell'integrità familiare) quanto quelli patiti iure hereditatis (danno da lesione del bene salute, danno terminale, danno catastrofale, danno tanatologico);
− che, con riguardo a questi ultimi, il quantum risarcitorio dovuto per il c.d. danno “terminale”, applicando le tabelle milanesi e considerato lo stato di “lucida agonia” durato ben 287 giorni (dal 31 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017), poteva stimarsi in non meno di € 137.621,50, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− che, con riguardo ai primi, il quantum risarcitorio dovuto al coniuge convivente per i Parte_1 danni patrimoniali subiti (spese di assistenza non coperte dal S.S.N., anche per riduzione e perdita della capacità reddituale propria, spese sostenute per i lunghi periodi di permanenza a , dal 31 CP_1 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017) ammontavano ad € 6.954,22 (domanda successivamente rinunciata in sede di note conclusive), mentre quello spettante a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale poteva stimarsi, sempre applicando le tabelle milanesi, in €
336.500,00, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− che il quantum risarcitorio invece spettante alla LI convivente per i danni Parte_2 patrimoniali subiti (spese di assistenza non coperte dal S.S.N., anche per riduzione e perdita della capacità reddituale propria e per perdita di opportunità reddituale, spese sostenute per i lunghi periodi di permanenza a , dal 31 dicembre 2016 al 14 ottobre 2017) ammontavano ad € CP_1
25.000,00 (domanda successivamente rinunciata in sede di note conclusive), mentre quello spettante a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale poteva stimarsi, sempre applicando le tabelle milanesi, in € 336.500,00, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 19 − che privi di effetto erano risultati i tentativi di composizione bonaria della controversia (richieste risarcitorie del 20 dicembre 2017, dell'1° aprile 2019, dell'11 giugno 2019, del 23 ottobre 2023), ivi incluso il procedimento di mediazione obbligatoria tenutosi presso la C.C.I.A.A. di (n. CP_1
492/2023) e definito con verbale negativo in data 9 gennaio 2024;
− che, pertanto, alle somme sopra indicate andavano aggiunte le spese del procedimento di mediazione, oltre alle spese legali del presente procedimento ed oltre alla condanna della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
L , costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_1
− la mancanza di allegazione e prova in ordine alla dinamica dell'incidente e, in particolare, in merito alla circostanza per cui la congiunta degli attori era stata lasciata sola ed incustodita nei pressi della scala antincendio;
− che, invero, la richiesta di archiviazione del procedimento penale portante R.G.N.R. n.
4173/2017 – avanzata da parte della Procura della Repubblica di Ferrara sulla scorta della testimonianza resa da – era stata accolta dal G.i.p. di con Parte_4 CP_1 decreto del 21 aprile 2017;
− che non corrispondeva al verso la circostanza, allegata dagli attori, secondo cui la loro congiunta non sarebbe stato in grado di auto-spingersi una volta posizionata sulla carrozzina, invero contraddetta dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla – che avvaloravano la ricostruzione Parte_4 offerta dalla Dott.ssa – e da cui emergeva che fosse assolutamente in condizione Pt_3 Per_1 di determinare autonomamente i propri movimenti e di avere la forza di alzarsi dalla carrozzina e di spingere il maniglione antipanico della porta antincendio, riuscendo a fuoriuscire sul pianerottolo delle scale poste immediatamente fuori la porta;
− che parimenti infondata si palesava la circostanza secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute della andrebbe ricondotto alla caduta, atteso che la patologia pregressa Per_1 risultava già di per sé estremamente grave ed invalidante;
− che, per quanto sopra, difettava la prova in ordine alla violazione del dovere di vigilanza da parte del personale della struttura convenuta e, in particolare, in merito al posizionamento e all'abbandono della nei pressi delle scale antincendio;
Per_1
− che la quantificazione del danno risultava eccessiva e alcune poste risarcitorie – in particolare quelle relative al danno tanatologico accennato nel solo corpo dell'atto avversario – neppure risultavano risarcibili secondo la giurisprudenza intervenuta in materia;
pagina 6 di 19 − che, per ciò che concerneva il risarcimento del danno iure hereditatis e, in particolare quello terminale e quello catastrofale, in ipotesi gli unici indennizzabili, difettava la prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla della propria situazione clinica;
Per_1
− che quello catastrofale era altresì da escludere in considerazione del lasso di tempo di circa dieci mesi intercorso tra la data del sinistro e quella del decesso, non potendo così ritenersi
“imminente”;
− che avrebbe potuto trovare ristoro unicamente il danno c.d. “differenziale”, cioè quello relativo non già al bene vita in sé considerato ma quello afferente al bene salute in rapporto al tempo effettivamente vissuto;
− che, dunque, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità dell'azienda convenuta, tale ultimo danno avrebbe dovuto calcolarsi escludendo quei postumi che si sarebbero comunque verificati anche senza l'asserita condotta colposa attribuita al personale della struttura;
− che pure era da rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dagli attori posto che il danno da perdita del rapporto parentale non poteva considerarsi risarcibile in re ipsa, per il solo evento morte, necessitando della prova concreta in ordine ai radicali mutamenti dello stile di vita sui familiari, di fatto non fornita da controparte nonostante l'onere della prova sulla stessa gravante;
− che, di contro, proprio l'ospedalizzazione della per circa un anno dal momento Per_1 dell'emorragia cerebrale verificatasi in data 5 agosto 2016 e dunque la lontananza fisica dettata dai necessari controlli, imponeva a parte attrice l'onere aggiuntivo di dimostrare l'esistenza e la permanenza dell'intensità del rapporto parentale;
− che era pure da escludere una personalizzazione massima del danno in quanto eccessiva e totalmente destituita di sostegno probatorio, non risultando allegato in atti alcun elemento a riprova di un quale danno biologico subito dagli attori e neppure in ordine alle ulteriori conseguenze genericamente inquadrabili come morali o esistenziali, quest'ultime comunque rientranti nel danno da perdita del rapporto parentale;
− che parimenti eccessiva e priva di prova si palesava la quantificazione dei danni patrimoniali asseritamente subiti da parte attrice con riferimento, in particolare, a quelli relativi ad una presunta perdita della capacità reddituale in capo ad entrambi gli attori, all'asserita perdita di opportunità reddituale in capo a e, infine, con riguardo alle (solo allegate) spese di assistenza non Parte_2 coperte dal S.S.N.;
pagina 7 di 19 − che neppure poteva trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli attori per la permanenza a essendo stata una loro autonoma la scelta quella di locare un CP_1 appartamento per il tempo necessario alla degenza della Per_1
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte attrice è in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Rispetto al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'ammissione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione, tra quest'ultimo e la struttura sanitaria, di un contratto atipico (c.d. “di spedalità”) basato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato, riconducibile, in sintesi, all'“assistenza sanitaria” (cfr. Cass., 8 giugno 2023, n. 16272).
Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere latu sensu alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione (cfr. Cass., 22 settembre
2015, n. 18610). Tali obbligazioni accessorie, inoltre, devono essere assolte con diligenza e perizia e, comunque, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne (cfr. Cass., 12 maggio 2023 n. 13037; Cass.,
11 novembre 2020, n. 25288).
Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr. Cass., 22 settembre 2015, n.
18610).
In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente, è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (cfr. Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) rimanendo a carico del debitore, cioè il medico e la struttura sanitaria, provare che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile (cfr. Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177; Cass., 12 maggio
2023 n. 13037) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (cfr. Cass., SS.UU., 11 gennaio
2008 n. 577; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24073). Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore (cfr. Cass., 30 settembre 2014, n. 20547; Cass., 12 settembre 2013, n. 20904). pagina 8 di 19 Nell'allegare un inadempimento “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” sul paziente incombe, in buona sostanza, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso (aggravamento della patologia preesistente e insorgenza di una nuova patologia) e la condotta dei sanitari secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass., 7 marzo 2019, n. 6593;
Cass. 2 settembre 2019, n. 21939; Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008, nn. 584, 582, 581 e 576; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3390).
Sussiste, pertanto, nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subìto dal paziente qualora, attraverso il criterio probabilistico appena enunciato, si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400).
Di contro, per i danni patrimoniali o non patrimoniali lamentati iure proprio, ivi incluso quello da perdita del rapporto parentale, non sussistendo alcun rapporto contrattuale o negoziale fra gli stretti congiunti di un paziente e la struttura sanitaria e non potendo ipotizzarsi (il linea generale) un contratto con effetti protettivi a favore del terzo, devono essere applicate le regole della responsabilità aquiliana, con conseguente onere della prova a carico dei familiari del paziente riguardo al fatto, al danno e al nesso causale fra l'uno e l'altro (cfr. Cass. 21 febbraio 2025, n. 4644; Cass., 7 aprile 2022, n. 11320;
Cass., 9 luglio 2020, n. 14615; Cass., 8 maggio 2012, n. 6914).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, risultano circostanze pacifiche (e comunque documentate) il ricovero della paziente presso l' a far data dal 5 dicembre 2016, la caduta occorsa in data 31 CP_1 dicembre 2016 ed il decesso, invece avvenuto in data 14 ottobre 2017.
Due, invece, risultano sostanzialmente gli elementi controversi della vicenda in esame: a) la causa del sinistro, riconducibile, secondo gli attori, alla violazione colposa, da parte dell' , dei Parte_5 propri obblighi di sorveglianza sanitaria mentre, secondo la convenuta, da imputare alla condotta autonoma e imprevedibile della b) la causa del decesso, da ravvisare, secondo gli attori e in Per_1 ultima analisi, proprio nella caduta verificatasi in data 31 dicembre 2016, mentre, secondo l' CP_1 convenuta, da imputare prioritariamente alla patologia pregressa, ritenuta già di per sé estremamente grave ed invalidante.
Rispetto ad entrambi i profili, della relativa prova sono onerate entrambe le parti: l' convenuta CP_1 in relazione alla domanda fondata sul titolo contrattuale, gli attori in relazione a quella fondata sul titolo aquiliano. pagina 9 di 19 Iniziando dal primo profilo (causa del sinistro) e relativamente ai danni iure hereditatis lamentati dagli attori, va rilevato come a fronte delle allegazioni di parte attrice, l' convenuta, gravata del CP_1 relativo onere probatorio, non ha dimostrato il “fatto estintivo” della propria obbligazione.
e , infatti, hanno dimostrato l'esistenza del contratto con l'Azienda convenuta Pt_1 Parte_2
(cfr., in particolare, il doc. 4 fasc. attoreo) e l'aggravamento delle condizioni cliniche della in Per_1 conseguenza del sinistro (cfr. docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fasc. attoreo). Gli stessi, inoltre, hanno allegato l'inadempimento del debitore “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” e consistente, a detta dei medesimi, nel difetto di una vigilanza adeguata rispetto alle condizioni cliniche della paziente.
L convenuta, invece, sempre facendo applicazione della normativa sui rapporti contrattuali, CP_1 avrebbe dovuto dimostrare o che inadempimento non c'è stato o che è dipeso da fatto ad essa non imputabile ovvero, ancora, che, pur esistendo, l'inadempimento non è stato la causa del danno.
Per ciò che concerne i primi due, invece, secondo la ricostruzione di parte convenuta – a suo dire comprovata dalle dichiarazioni rese a s.i.t. da (doc. 3 fasc. convenuto), da Parte_4 quelle della Dott.ssa (come contenute in seno al documento “segnalazione di evento Parte_3 causa di lesione a pazienti degenti” di cui al doc.3 fasc. attoreo) e da quelle rese dal teste Testimone_1 all'udienza dell'8 gennaio 2025 – deve escludersi un qualche inadempimento “imputabile”, ricorrendo il caso fortuito proprio rappresentato dalla condotta dello stesso danneggiato.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, , considerati gli esiti positivi della Per_1 terapia già intrapresa, era assolutamente in condizione di determinare autonomamente i propri movimenti, arrivando da sola (auto-spingendo in carrozzina) sino al luogo del sinistro e disponendo della forza necessaria per alzarsi dalla carrozzina, spingere il maniglione antipanico della porta antincendio e fuoriuscire sul pianerottolo esterno. Ciò che imponeva di escludere il posizionamento e all'abbandono della nei pressi delle scale antincendio e dunque, in ultima analisi, la violazione Per_1 del dovere di vigilanza da parte del personale della struttura.
Ebbene, di tutte le circostanze allegate da parte convenuta al fine di escludere il proprio inadempimento può ritenersi provata unicamente quella relativa alla spinta del maniglione antipanico direttamente dalla ed alla sua fuoriuscita, in autonomia, sul pianerottolo esterno. Per_1
Sentita a s.i.t. in sede di indagini preliminari, ha infatti dichiarato Parte_4
“Nell'accompagnare mio marito verso la palestra notavo in fondo al corridoio del blocco "D" una donna in carrozzina intenta a spingere il maniglione antipanico della porta che si affacciava sulle scale esterne di emergenza. La donna in carrozzina usciva sulle scale di emergenza e la porta antipanico si richiudeva alle sue spalle”.
pagina 10 di 19 Tali dichiarazioni sono senza dubbio utilizzabili nell'ambito del presente giudizio quale prova atipica
(cfr., ex multis, Cass., 1° febbraio 2023, n. 2947).
Le stesse, inoltre, risultano confermate dalla testimonianza resa da che – ancorché in parte Testimone_1 de relato (laddove afferma “ricordo che una signora, la moglie del sig. , mi avvisò che aveva Per_2 visto la sig.a andare verso le scale in carrozzina, da sola …”) – ha dichiarato “sono uscita dalla Per_3 palestra ed ho visto la porta antipanico in fondo aperta;
dato che era dicembre mi sono stupita perché non era mai aperta quella porta e mi sono quindi avvicinata ed ho visto che c'era solo la carrozzina che teneva aperta la porta e la sig.a era giù dalle scale a terra con la faccia rivolta in basso”. Per_1
Una tale circostanza, inoltre, è stata ritenuta plausibile pure dal collegio peritale – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – e ciò nella parte in cui si legge, a pag. 44 della c.t.u., “circa l'apertura di essa da parte sua era possibile perché con l'arto superiore sinistro sarebbe stata in grado di spingere il maniglione. Vi è dunque compatibilità tra tale ultimo aspetto e quanto dichiarato ai
Carabinieri dalla moglie di un paziente che era presente”.
Le altre due circostanze – quella cioè secondo cui la era assolutamente in grado di determinare Per_1 autonomamente i propri movimenti e quella secondo cui la stessa era arrivata in autonomia sino al luogo del sinistro, auto-spingendosi in carrozzina – sono invece rimaste prive di adeguato supporto probatorio.
La prima, anzi, deve ritenersi sostanzialmente smentita a fronte della copiosa documentazione sanitaria allegata da parte attrice (cfr. doc. 2 fasc. attoreo, pagg. 441-443, pagg. 452-455, 459-471), avente senz'altro “fede privilegiata” secondo la giurisprudenza intervenuta in materia (cfr. Cass., Sez. Penale,
4 marzo 2025, n. 17647; Cass., Sez. Penale, 22 ottobre 2018, n. 55385), e delle risultanze della c.t.u.
Il collegio peritale, infatti, sulla scorta della documentazione versata in atti e, in particolare, della lettera di dimissione dall'Ospedale San Michele di Cagliari del 2 dicembre 2016 e della cartella clinica di (in dettaglio le valutazioni neuropsicologiche del 15 dicembre 2016 e del 23 dicembre 2016), CP_1 riferendosi al momento dell'accesso della presso la struttura sanitaria gestita dall' Per_1 CP_1 convenuta, ha chiarito che “al termine della fase acuta fu ricoverata nella stessa struttura in
Neuroriabilitazione, ove le sue condizioni erano stabili pur estremamente severe: vigile, non deambulante, totalmente dipendente nelle attività della vita quotidiana (ADL), alimentata tramite PEG, emiplegia destra, afasia e grave compromissione cognitiva” (pag. 41 della c.t.u.), chiosando, poco dopo, con “Da quanto sopra si evince dunque, in estrema sintesi, che la paziente presentava deficit funzionale pressoché totale dell'arto superiore ed inferiore destro, era afasica, scarsamente collaborante con attenzione ridotta a pochi minuti. Stando all'unico dato documentale relativo all'uso pagina 11 di 19 della carrozzina si può affermare che alla data dell'ingresso nell'Ospedale di ella era non era CP_1 in grado di “autospingere” […] Va da sé che la Signora era totalmente dipendente da terzi per Per_1 qualsiasi necessità, anche le più elementari” (pagg. 43 e 44).
Per ciò che concerne, invece, la seconda circostanza (quella secondo cui la il giorno Per_1 dell'evento, era arrivata in autonomia sino al luogo del sinistro, auto-spingendosi in carrozzina), a parte risultare inverosimile in considerazione delle condizioni cliniche accertate appena ventisette giorni prima (cioè al momento dell'ingresso in struttura, avvenuto in data 5 dicembre 2016), risulta del tutto sprovvista di prova positiva. Le dichiarazioni rese dalla e dalla teste si riferiscono, Parte_4 Tes_1 infatti, ad un momento senza dubbio successivo: quello cioè in cui la era stata vista “intenta a Per_1 spingere il maniglione antipanico della porta che si affacciava sulle scale esterne di emergenza”, per la prima, e quello in cui “la porta antipanico in fondo [risultava già] aperta”, per la seconda.
Le affermazioni della Dott.ssa non sono invece utilizzabili ai fini decisori, non avendo la stessa Pt_3 direttamente assistito all'evento ed essendo stata “avvertita dagli operatori” di quanto era accaduto poco prima.
Anche la c.t.u. non ha consentito di chiarire se fosse stata o meno in grado di arrivare Per_1 autonomamente sino al luogo del sinistro: a pagina 44 dell'elaborato peritale si legge, infatti, “dopo tale data [quella cioè dell'ingresso della paziente in struttura, avvenuto il 5 dicembre 2016] nulla risulta in proposito”, concludendo con “dalla documentazione esaminata – ivi compresa la scheda segnalazione cadute - non si evince, in alcun modo, come ella si fosse potuta trovare davanti alla porta delle scale esterne”.
Permanendo una situazione di incertezza in merito all'esatta dinamica del sinistro e, in particolare, in ordine al perché si trovasse nelle immediate vicinanze di un luogo potenzialmente Per_1 pericoloso (quali le scale antincendio) e di come la stessa sia arrivata fino al quel punto (se ivi condotta da un operatore sanitario ovvero in piena e completa autonomia), una tale situazione di incertezza, secondo la richiamata giurisprudenza (segnatamente Cass., 30 settembre 2014, n. 20547; Cass., 12 settembre 2013, n. 20904) va fatta ricadere sul debitore, nella specie l' convenuta. CP_1
La stessa, dunque, non avendo fornito la (piena) prova liberatoria di cui era onerata e sulla base della regola del più probabile che non, dovrà rispondere del sinistro occorso in data 31 dicembre 2016, essendo quest'ultimo imputabile, in ultima analisi, al mancato adempimento dell'obbligazione
(accessoria) di vigilare sul paziente o meglio alla prestazione di un servizio di sorveglianza non adeguato rispetto alle sue peculiari condizioni di salute. Si rammenti, infatti, che, come pure precisato dal c.t.u., si trattava di soggetto che versava in uno stato di “grave compromissione cognitiva”.
pagina 12 di 19 Sulla scorta del criterio probabilistico sopra enunciato deve allora ritenersi che se l'attività di sorveglianza fosse stata correttamente e puntualmente svolta da parte del personale dell'Azienda convenuta (e di ciò quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria), ciò avrebbe ragionevolmente impedito che la arrivasse al punto di spingere il maniglione antipatico della porta anticindedio e Per_1 fuoriuscire sul pianerottolo esterno, così scongiurandosi il verificarsi dell'evento.
Anche la giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi su casi simili a quelli di specie ha ritenuto responsabile la struttura sanitaria per la caduta accidentale di un paziente a rischio (cfr., ex multis, Trib.
Roma, 12 giugno 2017, n. 12033; Trib. Ascoli Piceno, 3 gennaio 2017, n. 2; Trib. Monza, 28 maggio
2008).
E, comunque, anche a voler ritenere dimostrate le altre due circostanze sopra enunciate (quella per cui la era in condizione di determinare autonomamente i propri movimenti e quella per cui la stessa, Per_1 il giorno dell'evento, si era auto-spinta in carrozzina sino al luogo dell'incidente), permane ugualmente il difetto di sorveglianza ascrivibile all'Azienda convenuta, proprio considerate le particolari condizioni psico-fisiche della paziente, che l'hanno infatti portata a cadere per le scale in quanto non in grado di deambulare autonomamente né di essere pienamente consapevole della pericolosità della circostanza.
A tali conclusioni perviene pure il collegio peritale nella parte in cui, a pag. 44 della c.t.u., si legge
“Riguardo alla vigilanza le sue condizioni non erano tali da richiedere la costante – ovvero senza soluzione di continuo - presenza di una persona (operatore sanitario/familiare) all'interno della propria stanza di degenza ma sicuramente all'esterno di essa anche perché, per quanto è dato sapere, non era in grado di movimentare la carrozzina”.
Quanto al secondo profilo (causa del decesso), l'istruttoria svolta ha permesso ancora una volta di confermare la ricostruzione offerta da parte attrice.
Il Collegio peritale ha infatti concluso nei seguenti termini: “La causa del decesso è individuabile nel trauma cranico da caduta occorso il 31 Dicembre 2016 che ha determinato la comparsa di un ematoma sottodurale acuto massivo, ascrivibile alla rottura di strutture arteriose e venose dell'emisfero cerebrale sinistro con shift della linea mediana verso destra, anisocoria pupillare sin>dx areagente, stato di come GCS=3 (Glasgow Coma Scale). […] Il decesso è dunque in rapporto causale certo con la caduta in assenza della quale la paziente sarebbe sopravvissuta pur in una condizione di grave disabilità, non essendo affetta da patologie di rilievo” (pag. 45).
Quanto sopra smentisce l'assunto di parte convenuta secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute della all'origine del decesso siano da ricondurre alla patologia pregressa, dovendo invece Per_1 ravvisarsi la causa ultima della morte della paziente proprio nella caduta verificatasi in data 31 dicembre 2016, vera e propria “causa del danno” secondo la prefata giurisprudenza. pagina 13 di 19 Anche sotto questo secondo profilo, dunque, sussiste responsabilità dell' convenuta. CP_1
Passando ai danni patiti iure proprio, le superiori osservazioni consentono di ritenere quanto meno provato il fatto e il nesso causale tra questo e il danno lamentato dagli attori, quello cioè da perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al regime probatorio di tale peculiare tipologia di pregiudizio, invece, la giurisprudenza ha parlato di danno “presuntivo”, distinguendolo dal danno c.d. “in re ipsa”.
Secondo Cass., 30 agosto 2022, n. 25541, “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (conf.: Cass., 28 agosto 2024, n. 23300).
Attraverso la produzione dei certificati di stato di famiglia e della denuncia di successione di cui ai docc. 31 e 32 fasc. attore, devono ritenersi positivamente dimostrate tanto la relazione di coniugio/parentela con la de cuius quanto il rapporto di convivenza tra quest'ultima e gli odierni attori.
Sulla scorta della giurisprudenza appena sopra citata, può allora ritenersi che parte attrice abbia provato
– quanto meno in via presuntiva – il legame esistente e la sofferenza dei familiari superstiti.
Dal canto suo l'Azienda convenuta non ha dedotto o dimostrato l'assenza del legame affettivo (la
“prova contraria” di cui alla prefata giurisprudenza), limitandosi ad eccepire che spettasse a controparte dimostrare i radicali mutamenti dello stile di vita o la permanenza del legale affettivo con la de cuius, considerata la lunga degenza di quest'ultima.
In difetto di prova sul punto ad opera di parte convenuta deve allora ritenersi fondata, quanto meno nell'an, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio per perdita del rapporto parentale.
2.2. Passando al quantum della pretesa attorea, e , sulla scorta delle rassegnate Pt_1 Parte_2 conclusioni, hanno unicamente domandato, quanto ai danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, il risarcimento di quello terminale, nella sua duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale (anche detto “da lucida agonia” o “catastrofale”) e, quanto ai danni patiti iure proprio, quello da perdita del rapporto parentale.
Gli altri (cioè il danno tanatologico patito dalla vittima, i danni biologico, morale, esistenziale e da lesione alla vita di relazione e all'integrità familiare patiti dai parenti), poiché solo citati nel corpo pagina 14 di 19 dell'atto introduttivo in assenza di espressa richiesta risarcitoria in sede di conclusioni e, dunque, in quanto non ricompresi nel petitum, non possono formare oggetto di cognizione da parte di questo giudice.
Va anzitutto premesso che per danno biologico terminale deve intendersi quella particolare tipologia di danno non patrimoniale elaborata dalla giurisprudenza e che consiste nella lesione del bene salute subita dalla vittima nell'arco di tempo che intercorre tra le lesioni ed il decesso. Si configura come
“danno-conseguenza”, rappresentato dai postumi invalidanti che caratterizzano la vita del danneggiato dal momento dell'evento lesivo e sino all'exitus. Si tratta, pertanto, di un danno biologico peculiare che si concretizza nella sopravvenuta impossibilità, durante il periodo di malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, con la particolarità che una tale impossibilità culmina con il decesso anziché con la guarigione.
Lo stesso, inoltre, rappresenta un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente, che si protrae nel suddetto arco di tempo e si caratterizza quale pregiudizio all'integrità psico-fisica di natura temporanea ma di massima intensità ed entità (cfr. Cass., 31 luglio 2014, n. 23183; Cass., 8 luglio
2014, n. 15491).
A differenza del danno c.d. “tanatologico”, cioè il “danno-evento” da perdita della vita stessa e che non
è risarcibile secondo la giurisprudenza (Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350; Cass., 27 dicembre
2023, n. 35998), il danno biologico terminale viene riconosciuto quando la morte non è immediata ma sopraggiunge dopo un apprezzabile periodo di tempo dall'evento lesivo, individuato in giurisprudenza in non meno di ventiquattro ore (Cass., 8 giugno 2023, n. 16272; Cass., 5 luglio 2019, n. 18056).
A differenza, inoltre, del danno c.d. “catastrofale”, quest'ultimo consistente nella sofferenza morale e spirituale legata alla consapevolezza dell'imminente fine vita e che appunto è risarcibile anche per brevissimi periodi di sopravvivenza (cfr. Cass., 23 marzo 2024, n. 7923), secondo criteri equitativi puri e in base all'intensità della sofferenza medesima (cfr. Cass., 17 dicembre 2024, n. 33009), il danno biologico terminale rappresenta un danno biologico “strictu sensu” (cfr. Cass., 6 ottobre 2020, n.
21508) senza dubbio risarcibile in base all'invalidità temporanea e indipendentemente dallo stato di coscienza della vittima (Cass., 8 giugno 2023, n. 16272; Cass., 5 luglio 2019, n. 18056).
Tale tipo di danno è trasmissibile agli eredi (iure hereditatis) come diritto già maturato nel patrimonio della vittima prima della morte (cfr. Cass., 5 luglio 2019, n. 18056; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21060).
Il danno biologico terminale viene generalmente liquidato facendo riferimento al criterio dell'invalidità temporanea totale – applicando il valore base secondo le tabelle di riferimento – ma con adeguata personalizzazione che consideri le circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 17 giugno 2024, n. 16780)
e, dunque, oltre alla durata della sopravvivenza (cioè i giorni intercorsi tra le lesioni e il decesso), anche pagina 15 di 19 l'intensità delle sofferenze fisiche, la gravità delle lesioni, l'età della vittima, l'esistenza di eventuali condizioni preesistenti, il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo.
Secondo le tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale, la liquidazione del danno biologico terminale avviene in due fasi: 1) per i primi tre giorni viene riconosciuto un importo complessivo fino ad € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
2) dal quarto e sino al centesimo giorno vengono invece riconosciuti importi decrescenti per ciascun giorno (a partire da €
1.175,00 per il quarto giorno fino ad € 116,00 per il centesimo) aumentabili fino al 50% in presenza di circostanze giustificate;
3) oltre il centesimo giorno verrà unicamente risarcito il danno biologico temporaneo ordinario.
Secondo la giurisprudenza, infine, il danno biologico terminale va ridimensionato quando la vittima già versava in una condizione di invalidità totale o pressoché totale, perché non si può risarcire una perdita biologica che non esiste più (cfr., ex multis, Cass. 19 settembre 2023, n. 26851; Cass. 11 novembre
2019, n. 28986).
Tanto premesso, nel caso di specie la vittima, all'epoca dei fatti di età pari a 53 anni, versava già, anteriormente all'evento lesivo, in condizioni di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica, come accertato in sede peritale. Il collegio peritale ha infatti accertato che, anche in assenza delle lesioni oggetto di causa, alla paziente sarebbe stata riconosciuta un'invalidità civile del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, stimando un danno biologico permanente preesistente non inferiore all'85-90% (cfr. pag. 46 della c.t.u.). Il quadro clinico è stato inoltre inquadrato, secondo la modified Rankin Scale, nel grado 4, con aspettativa di vita residua stimata in circa 14 anni, seppur in condizioni di grave ma stabilizzata disabilità (cfr. pag. 48 della c.t.u.).
Tali condizioni impongono di escludere l'automatica applicazione dei criteri liquidativi previsti per il danno biologico terminale nella sua massima estensione, atteso che la funzione risarcitoria del danno biologico presuppone la perdita o la compromissione di una integrità psico-fisica residua effettivamente apprezzabile, che nel caso di specie risultava già in larga parte compromessa anteriormente all'evento lesivo. Come affermato dalla giurisprudenza, il danno biologico terminale non può tradursi in una duplicazione risarcitoria di una invalidità già sostanzialmente integrale, dovendosi procedere a una liquidazione equitativa che tenga conto delle condizioni pregresse della vittima.
È pacifico che la paziente sia sopravvissuta all'evento per un periodo di 287 giorni (dal 31 dicembre
2016 al 14 ottobre 2017). Tuttavia, il danno biologico terminale risarcibile deve essere parametrato al solo aggravamento temporaneo dello stato biologico preesistente fino al decesso, e non già a una inabilità temporanea assoluta al 100%.
pagina 16 di 19 Pertanto, in applicazione dei criteri equitativi desumibili dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano e in assenza di elementi idonei a giustificare una personalizzazione del risarcimento (non avendo gli attori provato il particolare sconvolgimento nella vittima), il danno biologico terminale iure hereditatis può essere congruamente liquidato assumendo un valore pari al
30% dell'importo giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta (€ 115,00), moltiplicato per l'intero periodo di sopravvivenza pari a 287 giorni. Ne deriva una liquidazione complessiva pari ad €
9.901,50 [(115,00 * 30%) * 287 giorni], somma che il Tribunale ritiene equa e proporzionata al pregiudizio biologico effettivamente patito dalla vittima nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo e il decesso.
Tale somma andrà ripartita tra gli attori secondo i criteri della successione legittima (metà al coniuge e metà alla LI ex art. 581 c.c.).
In ordine al danno morale terminale (o catastrofale) nulla può invece essere riconosciuto considerata la condizione di coma vegetativo in cui la era entrata immediatamente dopo il sinistro e che era Per_1 rimasta stabile – come pure confermato dalla relazione di perizia del Dott. (doc. 12 fasc. Persona_4 attoreo) – fino all'exitus del 14 ottobre 2017. Deve pertanto escludersi qualsiasi percezione dell'imminenza della morte ed anche la circostanza per cui la come pure risulta dalla Per_1 documentazione sanitaria (in particolare il doc. 4 fasc. attoreo), mostrava di “avere dolore” o, ancora, rispondesse “solo agli stimoli dolorosi” non vale ad integrare quella condizione di “lucida agonia” che sola consente la risarcibilità di tale ulteriore tipologia di danno.
Passando al danno patito iure proprio dagli attori per perdita del rapporto parentale esistente con la vittima, si è detto poco sopra che, in difetto di prova contraria da parte dell'Azienda convenuta, tale danno può ritenersi provato quanto meno in via presuntiva.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della liquidazione, occorre considerare l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass.,
19 agosto 2003, n. 12124).
Nel caso di specie, risultano dimostrati per tabulas – e comunque non contestati – il rapporto di coniugio e di discendenza diretta tra gli attori e la e la convivenza fra quest'ultima, il marito e la Per_1 LI (cfr. docc. 31 e 32 fasc. attoreo).
Quanto all'età, al momento dell'evento dannoso (14 ottobre 2017) risulta che aveva 56 Parte_1 anni mentre aveva 26 anni. Parte_2
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in applicazione del sistema a punteggio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (cfr. Cass., 05/05/2021, n. 11719), nella pagina 17 di 19 versione aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della presente pronuncia (cfr., da ultimo, Cass.
30 marzo 2025, n. 8352), la liquidazione del danno viene allora calcolata nella maniera che segue.
1) Per il marito : Parte_1
A. età della vittima: 54 anni - 18 punti;
B. età del congiunto: 56 anni - 18 punti;
C. convivenza: 14 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ); Parte_2
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 0 punti, in quanto elementi, entrambi, non specificamente dimostrati da parte attrice (cfr., ex multis, Cass., 3 agosto 2022, n. 25541; Cass. 10 novembre 2021, n. 33005) e in considerazione della condizione di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica in cui già versava la prima Per_1 del sinistro.
A viene pertanto riconosciuto un danno non patrimoniale da perdita del rapporto Parte_1 parentale di € 258.126,00, calcolato moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 66 punti.
2) Per la LI : Parte_2
A. età della vittima: 54 anni - 18 punti;
B. età del congiunto: 26 anni - 24 punti;
C. convivenza: 16 punti;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 14 punti per la presenza di un superstite ( ); Parte_1
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 0 punti, in quanto elementi, entrambi, non specificamente dimostrati da parte attrice (cfr., ex multis, Cass., 3 agosto 2022, n. 25541; Cass. 10 novembre 2021, n. 33005) e in considerazione della condizione di gravissima compromissione dell'integrità psico-fisica in cui già versava la prima Per_1 del sinistro.
A viene pertanto riconosciuto in via equitativa un danno non patrimoniale di € Parte_2
281.592,00, calcolato moltiplicando il valore punto base di € 3.911,00 x 72 punti, ritenuto già all'attualità.
L va pertanto condannata a corrispondere, in favore di Controparte_1
, l'importo complessivo di € 263.076,75 [€ 4.950,75 (€ 9.901,50/2) + € 258.126,00] a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, e a l'importo complessivo di € 286.542,75 [€ 4.950,75 Parte_2
pagina 18 di 19 (€ 9.901,50/2) + € 281.592,00] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio).
Quanto agli asseriti danni patrimoniali-conseguenza del fatto illecito, parte attrice, nelle proprie conclusioni vi ha di fatto rinunciato, in mancanza peraltro di adeguata prova sul punto.
2.3. Le spese di lite del presente giudizio (comprensive di quelle per l'espletamento della c.t.u. medico-legale) e quelle dell'esperita procedura di mediazione (n. 492/2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Non si ritiene, invece, che la condotta processuale di parte convenuta integri i presupposti della mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., né che sia stato dimostrato il danno conseguenza subito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa portante R.G. n. 732/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) Accerta la responsabilità della convenuta per l'evento occorso ad in data 31-12-2016 Per_1
e per l'effetto condanna l a corrispondere, in favore di Controparte_1
, l'importo complessivo di € 263.076,75 a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, e a l'importo complessivo di € 286.542,75 a titolo di risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali (iure hereditatis e iure proprio), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna l a rifondere, in favore degli attori, le spese Controparte_1 di lite del presente giudizio (e mediazione) che si liquidano in complessivi € 818,28 per esborsi ed €
13500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo alla parte soccombente;
4) respinge nel resto.
Ferrara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 19 di 19