Art. 2.
Le costruzioni di cui all'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744 , potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati, purche' ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.
Le costruzioni di cui all'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744 , potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati, purche' ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.