Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Efrem Rainero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Gisutizia;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Genova notificato in data 08/07/21, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di avviso del Questore di Genova del 26/02/21 Cat. X/21, di cui si chiede altresì l'annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale la Prefettura di Genova ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di avviso orale, ex articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, emesso nei suoi confronti dal Questore di Genova. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, il Prefetto ha premesso che “[…] in data 25 giugno 2021 è stato debitamente notificato al ricorrente un nuovo provvedimento monitorio in luogo del precedente da cui è stato espunto il refuso “viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose di cui alla lett. b)”; considerato in relazione al secondo motivo di contestazione che risulta riportato, nel corpo del provvedimento, che il 4 gennaio 2021 il ricorrente veniva segnalato all’A.G. competente in stato di libertà per il reato di lesioni e minacce; che il 16 dicembre 2020 veniva deferito all’A.G. in stato di libertà per il reato di violenza, minaccia a pubblico ufficiale e percosse; che emergono inoltre, sul conto dello stesso, frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia” ha ritenuto legittimo il provvedimento questorile, sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione di legge per errata interpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, il difetto di motivazione ed eccesso di potere, dell'avviso orale, per difetto di istruttoria, di motivazione, inesistenza dei presupposti e sproporzione. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato che l’applicazione dell'avviso orale richiede accertamenti di elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di Polizia a ritenere configurabile una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali, mentre nella fattispecie il giudizio prognostico non risulta essere stato correttamente e concretamente svolto, in quanto basato su appena due segnalazioni di polizia, ancora oggetto di accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. In questo quadro, egli ha rimarcato di vivere in Italia da oltre 15 anni, di avere sempre lavorato regolarmente come operatore sanitario, osservando una condotta rispettosa della legge che gli ha permesso di ottenere la cittadinanza italiana;
II. l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione di legge per errata interpretazione e applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Nel dettaglio, il ricorrente ha lamentato che il provvedimento prefettizio ha ribadito le ragioni indicate dal Questore, ma senza offrire alcuna motivazione in ordine alla rilevanza delle due segnalazioni nel giudizio di pericolosità, né tantomeno con riferimento alle circostanze a suo favore indicate nel ricorso.
3. Il Ministero dell’Intero, l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e la Questura di Genova si sono costituiti in giudizio, in data 8 novembre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso. Con la memoria depositata in data 16 ottobre 2025, le Amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell’avviso orale, notificato in data 25 giugno 2021 dopo aver corretto la motivazione.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente.
1.1. Appare opportuno ricordare il principio di diritto in virtù del quale: “La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 6350/2025).
1.2. Nel caso di specie, il Questore ha provveduto ad adottare un nuovo provvedimento di avviso orale, non meramente confermativo, notificandolo al ricorrente in data 25 giugno 2021 sostituendo, all’esito di una rinnova istruttoria, il provvedimento originariamente adottato ed oggetto della decisione Prefettizia di rigetto.
1.3. Tale provvedimento, che rappresenta un rinnovato e autonomo esercizio del potere, non è stato impugnato dal ricorrente, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Ne consegue che il medesimo, sottoposto ad avviso orale in virtù di tale secondo provvedimento, era del tutto privo di interesse ab origine ad impugnare il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, atteso che quest’ultimo si è pronunciato su un provvedimento che era già stato sostituito dall’Amministrazione nel rinnovato esercizio del potere e che, conseguentemente, era divenuto privo di effetti lesivi nei suoi confronti.
1.4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA AL, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | DA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.