Art. 15. (Finanziamento delle citta' metropolitane) 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
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21 maggio 2009
21 maggio 2009
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 02/05/2011 n. 1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 2 maggio 2011
Con la nota in riferimento codesto comune ha chiesto se sia legittimo, in deroga a quanto previsto dall\'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo fiscale municipale, deliberare l\'istituzione dell\'addizionale comunale all\'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla norma in commento per l\'emanazione del regolamento di delegificazione da emanare ai sensi dell\'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al riguardo, si deve premettere che il citato art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede che, con il predetto regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 1578Provvedimento: […] i) Violazione di legge: art. 27, commi 4 e 6, della l.r. 4.8.2015, n. 15 - artt. 15, 22 e 27 della legge 5.5.2009, n. 42 - d.lgs n. 149/2011. I decreti interassessoriale ed assessoriale del 22.9.2016 e del 30.9.2016 avrebbero violato l'art. 27, commi 4 e 6, della legge regionale n. 15/2015, nonché gli artt. 15, 22 e 27 della legge n. 42/2009, in quanto le ridotte risorse assegnate con i medesimi atti avrebbero impedito il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alla ricorrente.Leggi di più...
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