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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO PP, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6502/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20154268 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 28.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Montebello Ionico, relativo a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 112,00.
Parte ricorrente sosteneva di aver versato il dovuto per l'immobile in questione, deducendo di aver diritto alla riduzione di aliquota prevista dall'art.15 del regolamento comunale. Così argomentava: ”La richiesta di pagamento dell'IMU contenuta nel citato avviso di accertamento si scontra con un dato fattuale e normativo ben preciso. Difatti, viene richiesto il pagamento dell'IMU su un immobile di proprietà del Ricorrente_1 identificato in catasto al Foglio_1 Numero_1 Sub:_1 sul quale il contribuente ha pagato la relativa quota annua usufruendo, come previsto dal regolamento del comune , della riduzione di imposta del 25% sull'aliquota Imu stabilita per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998 ai sensi dell'art.2 comma 3 cui il predetto immobile appartiene, in applicazione del comma 53, articolo 1, L. 208/2015, (LEGGE DI STABILITA'
2016) inserendo il comma 6-bis, che lo ha introdotto, con effetto dal 2016 (All.3)e richiamata nuovamente dalla legge di bilancio 2020 del 27/12/2019 n.160 art.1 comma 760 ( All.4). Lo stesso Comune in data
01/06/2018 ha stipulato l' accordo con le più rappresentative associazioni di categoria con protocollo n.7513 ( All.5) per poter usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge 431/98 e il Ricorrente_1 ha regolarmente attestato il proprio contratto presso l'associazione di categoria Confabitare in data 02/01/2019 e registrato il contratto in pari data in linea con i parametri stabiliti dalla legge per ottenere l'agevolazione ( All.6).” Allegava la relativa documentazione, compresa quella relativa all'istanza di annullamento in autotutela inviata all'ente impositore il 29.2.2025, istanza rimasta senza riscontro.
Il Comune di Montebello Ionico non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso la documentazione che dimostra il proprio diritto alla riduzione del tributo in questione, cioè il contratto di locazione, la attestazione dell'associazione di categoria e la ricevuta di registrazione del contratto.
Il Comune di Montebello Ionico non si è costituito e nulla vi è pertanto che possa confutare le deduzioni, peraltro documentate, di parte ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'immobile identificato in catasto al foglio 62 numero
469 sub 3, in ordine al quale solo è stata proposta la opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Montebello Ionico, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'immobile identificato in catasto al Foglio_1 Numero_1 Sub:_1 Condanna il Comune di Montebello Ionico alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO PP, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6502/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20154268 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 28.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Montebello Ionico, relativo a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 112,00.
Parte ricorrente sosteneva di aver versato il dovuto per l'immobile in questione, deducendo di aver diritto alla riduzione di aliquota prevista dall'art.15 del regolamento comunale. Così argomentava: ”La richiesta di pagamento dell'IMU contenuta nel citato avviso di accertamento si scontra con un dato fattuale e normativo ben preciso. Difatti, viene richiesto il pagamento dell'IMU su un immobile di proprietà del Ricorrente_1 identificato in catasto al Foglio_1 Numero_1 Sub:_1 sul quale il contribuente ha pagato la relativa quota annua usufruendo, come previsto dal regolamento del comune , della riduzione di imposta del 25% sull'aliquota Imu stabilita per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998 ai sensi dell'art.2 comma 3 cui il predetto immobile appartiene, in applicazione del comma 53, articolo 1, L. 208/2015, (LEGGE DI STABILITA'
2016) inserendo il comma 6-bis, che lo ha introdotto, con effetto dal 2016 (All.3)e richiamata nuovamente dalla legge di bilancio 2020 del 27/12/2019 n.160 art.1 comma 760 ( All.4). Lo stesso Comune in data
01/06/2018 ha stipulato l' accordo con le più rappresentative associazioni di categoria con protocollo n.7513 ( All.5) per poter usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge 431/98 e il Ricorrente_1 ha regolarmente attestato il proprio contratto presso l'associazione di categoria Confabitare in data 02/01/2019 e registrato il contratto in pari data in linea con i parametri stabiliti dalla legge per ottenere l'agevolazione ( All.6).” Allegava la relativa documentazione, compresa quella relativa all'istanza di annullamento in autotutela inviata all'ente impositore il 29.2.2025, istanza rimasta senza riscontro.
Il Comune di Montebello Ionico non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso la documentazione che dimostra il proprio diritto alla riduzione del tributo in questione, cioè il contratto di locazione, la attestazione dell'associazione di categoria e la ricevuta di registrazione del contratto.
Il Comune di Montebello Ionico non si è costituito e nulla vi è pertanto che possa confutare le deduzioni, peraltro documentate, di parte ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'immobile identificato in catasto al foglio 62 numero
469 sub 3, in ordine al quale solo è stata proposta la opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Montebello Ionico, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'immobile identificato in catasto al Foglio_1 Numero_1 Sub:_1 Condanna il Comune di Montebello Ionico alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.