Articolo 14 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 13Articolo 15
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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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29 maggio 1988
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3 novembre 1999
Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 , al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 , al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45 , e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi".
Entrata in vigore il 3 novembre 1999
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