Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 , al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 , al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45 , e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 , al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 , al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45 , e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi".