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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/08/2024, n. 33051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33051 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AI FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/10/2023 dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33051 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 10/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di FR AI, avv. Pier Nicola Badiani, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Roma, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, legale rappresentante e socio di maggioranza della fallita "H.M. & C. Hotel Management and Consulting s.r.l.", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219 legge fall. 2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fall. e agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore di fatto della fallita, in ragione sia della detenzione da parte dello stesso della maggior parte delle quote della società, sia delle garanzie offerte alla fallita in occasione della concessione di un mutuo fondiario, sia del rapporto di coniugio con l'amministraore di diritto, ritenendoli, erroneamente, indici idonei a provare l'esercizio continuativo e significativo dell'attività organizzativa, produttiva o commerciale della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Colgono nel segno le censure difensive, volte a contestare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che individua, quali indici sintomatici del ruolo ascritto allo stesso, il rapporto di coniugio con NI VI, amministratore formale della fallita, nonché la detenzione di gran parte delle quote sociali, nonché la garanzia di adempimento dei debiti sociali. 3. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, anche se né la significatività, né la continuità comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, risultando sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, purchè svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, poi, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento organizzativo, produttivo o commerciale di beni e servizi e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. I 2 Inoltre, l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua e logica. Ne deriva che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03). 4. Come si è detto, nel caso di specie, la corte territoriale ha individuato, quali indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto attribuita al AI, il rapporto di coniugio con NI VI, amministratore formale della fallita, nonché la detenzione della maggior parte delle quote sociali e, ancora, la garanzia offerta per l'adempimento di debiti assunti dalla fallita in occasione della conclusione di un mutuo fondiario, così pervenendo alla conclusione di non poter relegare l'imputato in un ruolo irrilevante, in quanto partecipe delle scelte decisive della società fallita, di cui era di fatto il vero gestore, con potere di pieno e indiscusso controllo della società, senza, tuttavia, dare indicazioni in merito all'esercizio di concrete attività gestorie di carattere gerarchico e direttivo da parte dello stesso in qualsiasi branca aziendale. 5. Invero, la giustificazione resa sul punto dalla corte territoriale, censurata nell'attuale impugnazione, non offre risultati di prova significativi. Il percorso logico-argonnentativo seguito dai giudici di merito si fonda su considerazioni meramente assertive, dalle quali è stata desunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di funzioni gestorie delle società in modo continuativo e significativo, in assenza di riferimenti a un'autonoma e continuativa ingerenza dello stesso nei diversi settori gestionali determinanti dell'attività della fallita, quali la tenuta della contabilità, i rapporti con i fornitori e i clienti, l'assunzione e la retribuzione dei dipendenti, l'individuazione dei lavori da assumere e la disponibilità di mezzi di pagamento funzionali a queste attribuzioni, sufficienti a integrare i titoli di responsabilità in discussione. 6. Alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà procedere - lungi dal far leva sul legame di coniugio intercorrente tra il AI e l'amministratore formale, sulla titolarità di quote da parte dell'imputato, nonché sul ruolo di garante rivestito dallo stesso, non indicative di un'attività gestoria - a evidenziare gli indici sintomatici della gestione in fatto della fallita da parte dell'imputato e, se del caso, spiegare con riguardo all'elemento psicologico, la riconoscibilità in capo allo stesso, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, di una consapevole volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo la consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili, e, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, di una consapevole volontà 3 di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, tenuto conto del mancato rinvenimento delle risorse risultanti dal bilancio. 7. Resta ferma, nel quadro dei princìpi di diritto sopra richiamati, la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione degli stessi, potendo i giudici d'appello procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 10/05/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33051 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 10/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di FR AI, avv. Pier Nicola Badiani, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Roma, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, legale rappresentante e socio di maggioranza della fallita "H.M. & C. Hotel Management and Consulting s.r.l.", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219 legge fall. 2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fall. e agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore di fatto della fallita, in ragione sia della detenzione da parte dello stesso della maggior parte delle quote della società, sia delle garanzie offerte alla fallita in occasione della concessione di un mutuo fondiario, sia del rapporto di coniugio con l'amministraore di diritto, ritenendoli, erroneamente, indici idonei a provare l'esercizio continuativo e significativo dell'attività organizzativa, produttiva o commerciale della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Colgono nel segno le censure difensive, volte a contestare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che individua, quali indici sintomatici del ruolo ascritto allo stesso, il rapporto di coniugio con NI VI, amministratore formale della fallita, nonché la detenzione di gran parte delle quote sociali, nonché la garanzia di adempimento dei debiti sociali. 3. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, anche se né la significatività, né la continuità comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, risultando sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, purchè svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, poi, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento organizzativo, produttivo o commerciale di beni e servizi e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. I 2 Inoltre, l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua e logica. Ne deriva che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03). 4. Come si è detto, nel caso di specie, la corte territoriale ha individuato, quali indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto attribuita al AI, il rapporto di coniugio con NI VI, amministratore formale della fallita, nonché la detenzione della maggior parte delle quote sociali e, ancora, la garanzia offerta per l'adempimento di debiti assunti dalla fallita in occasione della conclusione di un mutuo fondiario, così pervenendo alla conclusione di non poter relegare l'imputato in un ruolo irrilevante, in quanto partecipe delle scelte decisive della società fallita, di cui era di fatto il vero gestore, con potere di pieno e indiscusso controllo della società, senza, tuttavia, dare indicazioni in merito all'esercizio di concrete attività gestorie di carattere gerarchico e direttivo da parte dello stesso in qualsiasi branca aziendale. 5. Invero, la giustificazione resa sul punto dalla corte territoriale, censurata nell'attuale impugnazione, non offre risultati di prova significativi. Il percorso logico-argonnentativo seguito dai giudici di merito si fonda su considerazioni meramente assertive, dalle quali è stata desunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di funzioni gestorie delle società in modo continuativo e significativo, in assenza di riferimenti a un'autonoma e continuativa ingerenza dello stesso nei diversi settori gestionali determinanti dell'attività della fallita, quali la tenuta della contabilità, i rapporti con i fornitori e i clienti, l'assunzione e la retribuzione dei dipendenti, l'individuazione dei lavori da assumere e la disponibilità di mezzi di pagamento funzionali a queste attribuzioni, sufficienti a integrare i titoli di responsabilità in discussione. 6. Alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà procedere - lungi dal far leva sul legame di coniugio intercorrente tra il AI e l'amministratore formale, sulla titolarità di quote da parte dell'imputato, nonché sul ruolo di garante rivestito dallo stesso, non indicative di un'attività gestoria - a evidenziare gli indici sintomatici della gestione in fatto della fallita da parte dell'imputato e, se del caso, spiegare con riguardo all'elemento psicologico, la riconoscibilità in capo allo stesso, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, di una consapevole volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo la consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili, e, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, di una consapevole volontà 3 di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, tenuto conto del mancato rinvenimento delle risorse risultanti dal bilancio. 7. Resta ferma, nel quadro dei princìpi di diritto sopra richiamati, la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione degli stessi, potendo i giudici d'appello procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 10/05/2024.