CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER IN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 123/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Si dà atto che la rappresentante dell'ufficio è presente di persona.
La Corte autorizza la discussione in forma mista presenza/remoto.
Preliminarmente la Corte dispone la riunione del procedimento RGA n.123/25 al rga n.122/25 essendo le parti concordi sul punto.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Con l'appello iscritto al n. 122/2025 R.G.A., Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado n. 52/2025, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N071F02167/2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 12/03/2023 con riferimento al periodo di imposta 2017.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate ha contestato la dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per il mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto di somme corrisposte ad una dipendente, a due collaboratori e all'amministratore per “indennità chilometriche” e per “spese di viaggio e trasferta”, per un totale di € 28.438,60, a cui corrisponde ritenuta Irpef non operata di € 5.939,00.
L'Agenzia ha ritenuto che le somme in questione, non sono adeguatamente documentante e che pertanto vanno assimilate a compensi, da recuperare a tassazione.
La ricorrente, in primo grado, ha dedotto che i costi erano effettivamente relativi a spese di trasferta, precisamente sostenute dall'amministratore Rappresentante_1, da due sub-agenti e da una dipendente part time.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Ha proposto appello la società Ricorrente_1, deducendo:
- omessa o insufficiente motivazione della sentenza;
- omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate;
- omesso esame delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero anche la corretta applicazione delle tabelle ACI;
- in via subordinata, l'appellante chiede l'accoglimento parziale del ricorso, riconoscendo spettanti i rimborsi limitatamente alle trasferte a Borgaro Torinese, sede legale della Nominativo_1 Assicurazioni con cui era in corso il progetto Agency
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
* * *
Con l'appello iscritto al n. 123/2025 R.G.A., Rappresentante_1 ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado n. 53/2025, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N071F02170/2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 12/03/2023 con riferimento al periodo di imposta 2017.
Con tale atto, che fa seguito ed è collegato all'avviso di accertamento notificato alla società Ricorrente_1
S.r.l., l'Agenzia delle Entrate ha accertato in capo ad Rappresentante_1 un maggior reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e recuperato imposte per € 5.738,00.
Il ricorrente in primo grado ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.43 comma 1 del D.P.R. 600/1973, e nel merito che le somme percepite erano effettivamente rimborsi di spese di trasferta.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato;
in merito all'eccezione di decadenza deduceva che a dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 era stata presentata in data 29/01/2019, determinando così uno slittamento dei termini di decadenza per la notifica dell'accertamento.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso;
ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per insufficienza della documentazione delle spese, ma ha disposto che l'Agenzia delle Entrate debba ricalcolare le imposte da Rappresentante_1, detraendo quelle che è obbligata a versare la società Ricorrente_1, in qualità di sostituto di imposta, al fine di evitare una doppia e ingiustificata imposizione.
Ha proposto appello Rappresentante_1, deducendo:
- omessa o insufficiente motivazione della sentenza
- omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate
- omesso esame delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero anche la corretta applicazione delle tabelle ACI;
- in via subordinata, richiede l'accoglimento parziale del ricorso, riconoscendo spettanti i rimborsi limitatamente alle trasferte a Borgaro Torinese, sede legale della Nominativo_1 Assicurazioni con cui era in corso il progetto Agency.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, controdeduce all'appello principale e propone appello incidentale per chiedere l'integrale conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con provvedimento reso in data 11/12/2025.la Corte ha disposo la riunione dei due procedimenti iscritti ai nn. RGA 122 e 123/2025.
Motivi della decisione
1. La Corte ha disposto la riunione dei due appelli in quanto strettamente connessi per l'oggetto; in entrambi, infatti, la questione da valutare è quella relativa alla qualificazione delle somme corrisposte da Ricorrente_1 al suo amministratore (Rappresentante_1 ), oltre che ad una dipendente e a due collaboratori (peraltro per importi nettamente inferiori di quelli relativi ad Rappresentante_1). Somme che la società ha contabilizzato come “indennità chilometriche o “spese di viaggio e trasferta” e che invece l'Agenzia ha ritenuto assimilabili a compensi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e, pertanto, soggetti a tassazione con i correlati obblighi del sostituto d'imposta.
Si osserva quanto segue.
La deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici viene disciplinato dagli artt. 95 e 51 del Tuir;
per quanto specificamente riguarda i rimborsi chilometrici, il comma 3 dell'art. 95 dispone che le spese sono deducibili se “il dipendente o collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.
Ai fini dell'esclusione dall'imponibile delle somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico,
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro ed è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci »
(Cass. 16579/2018; Cass. 2419/2012);
Nella fattispecie la documentazione prodotta dalla società Ricorrente_1 non assolve a tale onere probatorio.
La società ha inteso documentare i costi con delle note spese - che peraltro non sono in atti, ma solo riportate nell'avviso di accertamento - in cui manca l'indicazione della targa del veicolo, quella dei chilometri iniziali e finali (vengono indicate solo le località di arrivo e partenza), nonché l'indicazione dei motivi della trasferta;
mancano inoltre le lettere di incarico ai dipendenti e la prova dell'utilizzo di un mezzo proprio o affittato a nolo, nonché della relativa autorizzazione all'utilizzo. L'ulteriore documentazione prodotta dalla parte in giudizio risulta totalmente irrilevante ai fini di colmare tale lacuna probatoria.
I documenti che attestano l'iscrizione della Ricorrente_1 S.r.l., di Rappresentante_1 e di due collaboratori al registro degli intermediari assicurativi, sono del tutto inidonei a provare lo svolgimento delle trasferte, nonché la relativa motivazione aziendale ed il chilometraggio.
Altrettanto irrilevante, ai fini che interessano, la dichiarazione sottoscritta dalla dipendente di avere chiesto il part-time.
È stata poi documentata la consegna di un'autovettura Alfa Romeo Stelvio targata Targa_1 presa a nolo dalla moglie di Rappresentante_1, nella quale però non è specificato il periodo del noleggio, che potrebbe essere stato anche di soli pochi giorni.
Con specifico riferimento alle somme corrisposte all'amministratore Rappresentante_1, gli appellanti sostengo che la Ricorrente_1 faceva parte di un progetto denominato Agency 4.0 che avrebbe richiesto numerose riunioni e trasferte, in quanto coinvolgeva diverse società oltre alla capogruppo Nominativo_1 Compagnia di
Assicurazioni S.p.a..
Tuttavia, ciò che risulta provato è solo la sottoscrizione di un accordo per il conferimento di un incarico da parte di Nominativo_1 S.p.a. per la ricerca di potenziali agenti e/o broker, accordi distributivi, partnership con persone fisiche e/o società interessati ad operare con la Nominativo_1; al converso non è documentata nessuna riunione o trasferta.
Irrilevante, a tale fine, anche la mail con cui l'Rappresentante_1 si accorda con personale di Nominativo_1 per una riunione da tenersi il 31/08/2017, dato che non vi è poi nessuna evidenza dell'effettivo svolgimento di tale riunione e della sua modalità (in presenza o da remoto); e ciò a prescindere dal fatto che, in ogni caso, si tratterebbe di una sola riunione
La richiesta formulata dagli appellanti in via subordinata risulta nuova, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello. In ogni caso, anche volendo considerare la domanda di rideterminazione dell'imponibile compresa in quella di totale annullamento dell'atto, la stessa è infondata. Infatti, per gli stessi motivi sopra esposti, non sono documentate nemmeno le pretese numerose trasferte di Rappresentante_1 presso la sede di Nominativo_1 S.p.a..
In conclusione, le presunte spese per viaggi e per trasferte non sono documentate e pertanto si conferma la legittimità del recupero a tassazione delle relative somme, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir.
2. L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate nel fascicolo iscritto al n. 123/2025 è fondato, poiché è corretto e legittimo il parallelo recupero nei confronti della società, per quanto riguarda le ritenute, e nei confronti dell'amministratore Rappresentante_1, per quanto concerne il maggior reddito accertato.
Infatti, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, determina l'insorgere nel soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (Cass. 8903/2021).
Ovviamente, se e quando la Ricorrente_1 (sostituto di imposta) provvederà all'effettivo pagamento della ritenuta, l'importo versato dovrà essere scomputato dalle somme dovute da Rappresentante_1 (sostituito); ma fino a quando tale pagamento non avvenga, il sostituito resta necessariamente obbligato al pagamento dell'intera imposta accertata.
3. In conclusione, si respingono gli appelli proposti da Ricorrente_1 S.r.l. e da Rappresentante_1 avverso le sentenze n. 52/2025 e 53/2025, rispettivamente impugnate;
si accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate per la parziale riforma della sentenza n. 53/2025; si conferma l'integrale legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli dei contribuenti;
accoglie l'appello dell'Agenzia. Condanna i contribuenti in solido alle spese di lite del grado liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
ZI NI ND UC
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER IN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N071F021672023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 123/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011F021702023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Si dà atto che la rappresentante dell'ufficio è presente di persona.
La Corte autorizza la discussione in forma mista presenza/remoto.
Preliminarmente la Corte dispone la riunione del procedimento RGA n.123/25 al rga n.122/25 essendo le parti concordi sul punto.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Con l'appello iscritto al n. 122/2025 R.G.A., Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado n. 52/2025, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N071F02167/2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 12/03/2023 con riferimento al periodo di imposta 2017.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate ha contestato la dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per il mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto di somme corrisposte ad una dipendente, a due collaboratori e all'amministratore per “indennità chilometriche” e per “spese di viaggio e trasferta”, per un totale di € 28.438,60, a cui corrisponde ritenuta Irpef non operata di € 5.939,00.
L'Agenzia ha ritenuto che le somme in questione, non sono adeguatamente documentante e che pertanto vanno assimilate a compensi, da recuperare a tassazione.
La ricorrente, in primo grado, ha dedotto che i costi erano effettivamente relativi a spese di trasferta, precisamente sostenute dall'amministratore Rappresentante_1, da due sub-agenti e da una dipendente part time.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Ha proposto appello la società Ricorrente_1, deducendo:
- omessa o insufficiente motivazione della sentenza;
- omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate;
- omesso esame delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero anche la corretta applicazione delle tabelle ACI;
- in via subordinata, l'appellante chiede l'accoglimento parziale del ricorso, riconoscendo spettanti i rimborsi limitatamente alle trasferte a Borgaro Torinese, sede legale della Nominativo_1 Assicurazioni con cui era in corso il progetto Agency
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
* * *
Con l'appello iscritto al n. 123/2025 R.G.A., Rappresentante_1 ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado n. 53/2025, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N071F02170/2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 12/03/2023 con riferimento al periodo di imposta 2017.
Con tale atto, che fa seguito ed è collegato all'avviso di accertamento notificato alla società Ricorrente_1
S.r.l., l'Agenzia delle Entrate ha accertato in capo ad Rappresentante_1 un maggior reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e recuperato imposte per € 5.738,00.
Il ricorrente in primo grado ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.43 comma 1 del D.P.R. 600/1973, e nel merito che le somme percepite erano effettivamente rimborsi di spese di trasferta.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato;
in merito all'eccezione di decadenza deduceva che a dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 era stata presentata in data 29/01/2019, determinando così uno slittamento dei termini di decadenza per la notifica dell'accertamento.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso;
ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per insufficienza della documentazione delle spese, ma ha disposto che l'Agenzia delle Entrate debba ricalcolare le imposte da Rappresentante_1, detraendo quelle che è obbligata a versare la società Ricorrente_1, in qualità di sostituto di imposta, al fine di evitare una doppia e ingiustificata imposizione.
Ha proposto appello Rappresentante_1, deducendo:
- omessa o insufficiente motivazione della sentenza
- omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate
- omesso esame delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero anche la corretta applicazione delle tabelle ACI;
- in via subordinata, richiede l'accoglimento parziale del ricorso, riconoscendo spettanti i rimborsi limitatamente alle trasferte a Borgaro Torinese, sede legale della Nominativo_1 Assicurazioni con cui era in corso il progetto Agency.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, controdeduce all'appello principale e propone appello incidentale per chiedere l'integrale conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con provvedimento reso in data 11/12/2025.la Corte ha disposo la riunione dei due procedimenti iscritti ai nn. RGA 122 e 123/2025.
Motivi della decisione
1. La Corte ha disposto la riunione dei due appelli in quanto strettamente connessi per l'oggetto; in entrambi, infatti, la questione da valutare è quella relativa alla qualificazione delle somme corrisposte da Ricorrente_1 al suo amministratore (Rappresentante_1 ), oltre che ad una dipendente e a due collaboratori (peraltro per importi nettamente inferiori di quelli relativi ad Rappresentante_1). Somme che la società ha contabilizzato come “indennità chilometriche o “spese di viaggio e trasferta” e che invece l'Agenzia ha ritenuto assimilabili a compensi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e, pertanto, soggetti a tassazione con i correlati obblighi del sostituto d'imposta.
Si osserva quanto segue.
La deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici viene disciplinato dagli artt. 95 e 51 del Tuir;
per quanto specificamente riguarda i rimborsi chilometrici, il comma 3 dell'art. 95 dispone che le spese sono deducibili se “il dipendente o collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.
Ai fini dell'esclusione dall'imponibile delle somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico,
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro ed è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci »
(Cass. 16579/2018; Cass. 2419/2012);
Nella fattispecie la documentazione prodotta dalla società Ricorrente_1 non assolve a tale onere probatorio.
La società ha inteso documentare i costi con delle note spese - che peraltro non sono in atti, ma solo riportate nell'avviso di accertamento - in cui manca l'indicazione della targa del veicolo, quella dei chilometri iniziali e finali (vengono indicate solo le località di arrivo e partenza), nonché l'indicazione dei motivi della trasferta;
mancano inoltre le lettere di incarico ai dipendenti e la prova dell'utilizzo di un mezzo proprio o affittato a nolo, nonché della relativa autorizzazione all'utilizzo. L'ulteriore documentazione prodotta dalla parte in giudizio risulta totalmente irrilevante ai fini di colmare tale lacuna probatoria.
I documenti che attestano l'iscrizione della Ricorrente_1 S.r.l., di Rappresentante_1 e di due collaboratori al registro degli intermediari assicurativi, sono del tutto inidonei a provare lo svolgimento delle trasferte, nonché la relativa motivazione aziendale ed il chilometraggio.
Altrettanto irrilevante, ai fini che interessano, la dichiarazione sottoscritta dalla dipendente di avere chiesto il part-time.
È stata poi documentata la consegna di un'autovettura Alfa Romeo Stelvio targata Targa_1 presa a nolo dalla moglie di Rappresentante_1, nella quale però non è specificato il periodo del noleggio, che potrebbe essere stato anche di soli pochi giorni.
Con specifico riferimento alle somme corrisposte all'amministratore Rappresentante_1, gli appellanti sostengo che la Ricorrente_1 faceva parte di un progetto denominato Agency 4.0 che avrebbe richiesto numerose riunioni e trasferte, in quanto coinvolgeva diverse società oltre alla capogruppo Nominativo_1 Compagnia di
Assicurazioni S.p.a..
Tuttavia, ciò che risulta provato è solo la sottoscrizione di un accordo per il conferimento di un incarico da parte di Nominativo_1 S.p.a. per la ricerca di potenziali agenti e/o broker, accordi distributivi, partnership con persone fisiche e/o società interessati ad operare con la Nominativo_1; al converso non è documentata nessuna riunione o trasferta.
Irrilevante, a tale fine, anche la mail con cui l'Rappresentante_1 si accorda con personale di Nominativo_1 per una riunione da tenersi il 31/08/2017, dato che non vi è poi nessuna evidenza dell'effettivo svolgimento di tale riunione e della sua modalità (in presenza o da remoto); e ciò a prescindere dal fatto che, in ogni caso, si tratterebbe di una sola riunione
La richiesta formulata dagli appellanti in via subordinata risulta nuova, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello. In ogni caso, anche volendo considerare la domanda di rideterminazione dell'imponibile compresa in quella di totale annullamento dell'atto, la stessa è infondata. Infatti, per gli stessi motivi sopra esposti, non sono documentate nemmeno le pretese numerose trasferte di Rappresentante_1 presso la sede di Nominativo_1 S.p.a..
In conclusione, le presunte spese per viaggi e per trasferte non sono documentate e pertanto si conferma la legittimità del recupero a tassazione delle relative somme, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir.
2. L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate nel fascicolo iscritto al n. 123/2025 è fondato, poiché è corretto e legittimo il parallelo recupero nei confronti della società, per quanto riguarda le ritenute, e nei confronti dell'amministratore Rappresentante_1, per quanto concerne il maggior reddito accertato.
Infatti, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, determina l'insorgere nel soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (Cass. 8903/2021).
Ovviamente, se e quando la Ricorrente_1 (sostituto di imposta) provvederà all'effettivo pagamento della ritenuta, l'importo versato dovrà essere scomputato dalle somme dovute da Rappresentante_1 (sostituito); ma fino a quando tale pagamento non avvenga, il sostituito resta necessariamente obbligato al pagamento dell'intera imposta accertata.
3. In conclusione, si respingono gli appelli proposti da Ricorrente_1 S.r.l. e da Rappresentante_1 avverso le sentenze n. 52/2025 e 53/2025, rispettivamente impugnate;
si accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate per la parziale riforma della sentenza n. 53/2025; si conferma l'integrale legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli dei contribuenti;
accoglie l'appello dell'Agenzia. Condanna i contribuenti in solido alle spese di lite del grado liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
ZI NI ND UC