Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o insufficiente motivazione della sentenza

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato.

  • Rigettato
    Omesso esame delle risultanze probatorie

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato. La documentazione relativa all'iscrizione ai registri intermediari assicurativi e la consegna di un'auto a noleggio sono state ritenute irrilevanti.

  • Rigettato
    Accoglimento parziale del ricorso in via subordinata

    La richiesta è stata ritenuta nuova, formulata per la prima volta in appello. Inoltre, anche volendo considerare la domanda di rideterminazione dell'imponibile compresa in quella di totale annullamento dell'atto, la stessa è infondata per gli stessi motivi esposti riguardo alla mancata documentazione delle trasferte.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.43 D.P.R. 600/1973

    L'Agenzia delle Entrate ha dedotto che la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 è stata presentata in data 29/01/2019, determinando uno slittamento dei termini di decadenza per la notifica dell'accertamento.

  • Rigettato
    Le somme percepite erano rimborsi di spese di trasferta

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato. La documentazione relativa all'iscrizione ai registri intermediari assicurativi e la consegna di un'auto a noleggio sono state ritenute irrilevanti.

  • Rigettato
    Omessa o insufficiente motivazione della sentenza

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia in relazione all'eccezione di omessa motivazione dell'avviso ed alle singole posizioni verificate

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato.

  • Rigettato
    Omesso esame delle risultanze probatorie

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non assolve all'onere probatorio richiesto per la deducibilità delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, mancando indicazioni essenziali come targa del veicolo, chilometri percorsi, motivi della trasferta, autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio o noleggiato. La documentazione relativa all'iscrizione ai registri intermediari assicurativi e la consegna di un'auto a noleggio sono state ritenute irrilevanti.

  • Rigettato
    Accoglimento parziale del ricorso in via subordinata

    La richiesta è stata ritenuta nuova, formulata per la prima volta in appello. Inoltre, anche volendo considerare la domanda di rideterminazione dell'imponibile compresa in quella di totale annullamento dell'atto, la stessa è infondata per gli stessi motivi esposti riguardo alla mancata documentazione delle trasferte.

  • Accolto
    Legittimità del recupero nei confronti della società e dell'amministratore

    Il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, determina l'insorgere nel soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri. Fino a quando il pagamento non avvenga, il sostituito resta necessariamente obbligato al pagamento dell'intera imposta accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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