Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
8645/0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Composta dai Magistrati: Presidente R.G. n. 363/99 dott. Massimo GENGHINI dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.19743 dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. dott. Natale CAPITANO Consigliere Ud. 23 aprile 2001 prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R R LL ZI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Montemarano e Andrea Solfanelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Santa Costanza n. 27, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1903 ENITECNOLOGIE s.p.a. (già ENIRICERCHE s.p.a.), in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Michelangelo n. 9, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 12637/98 del 2 luglio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3669/97). Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Ferdinando Manetti (per delega dell'avv. Montemarano) e Patrizia Mittiga Zandri (per delega dell'avv. Morrico); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al PR-Giudice del Lavoro di Roma, IZ IN conveniva in giudizio la s.p.a. “ENIRICERCHE” esponendo: * di essere stato dipendente della Eniricerche s.p.a. in qualità di tecnico di laboratorio nella sede di Monterotondo Scalo;
* di essere stato posto in c.i.g.s. in data 6 settembre 1992 per ventiquattro mesi;
* che l'intervento straordinario di integrazione salariale era stato poi prorogato per un ulteriore anno;
* 2 che con telegramma del 17 giugno 1995 la società convenuta gli aveva comunicato il suo reinserimento presso la sede di San Donato Milanese disponendo il trasferimento presso tale sede ed il rientro in servizio dal 26 giugno 1995; * di essersi recato in data 25 settembre 1995 presso la sede di Monterotondo dove aveva provveduto a vidimare il cartellino di entrata e di uscita;
* di aver ricevuto lettera del 3 ottobre 1995 con la quale la società convenuta gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal 25 settembre 1995; * di essere stato licenziato con lettera del 10 ottobre 1995 con effetto immediato per aver posto in essere un comportamento che aveva fatto venire meno il rapporto fiduciario e, comunque, per aver posto in essere un notevolissimo inadempimento agli obblighi di lavoratore;
* di aver impugnato il licenziamento con lettera del 26 ottobre 1995. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito PR di accertare l'illegittimità e/o la nullità del trasferimento e del licenziamento con conseguente sua reintegra nel posto di lavoro presso la sede di Monterotondo e condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegra, con ogni relativa conseguenza.. Si costituiva in giudizio la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata "in fatto” ed "in diritto". 3 L'adito PR - dopo avere espletato prova testimoniale - rigettava la domanda e su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) respingeva l'appello con compensazione delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rilevato che: a) in merito all'impugnato trasferimento, la statuizione pretorile in punto di inutilizzabilità del IN presso la sede originaria è del tutto coerente con le risultanze probatorie e W dalla deposizione del teste Pedrazzi è emerso che presso il laboratorio di Milano, unità produttiva di destinazione del IN, vi era carenza di tecnici di laboratorio>>; b) in merito all'impugnato licenziamento, a fronte di un provvedimento di trasferimento la mancata presentazione al lavoro nel luogo di lavoro indicato dal datore in esplicazione dei poteri organizzativi attribuitigli dalla legge, integrava oggettivamente un inadempimento grave e tale da ledere grandemente il vincolo fiduciario, ove si consideri che è rimasta a lungo inadempiuta la obbligazione, fondamentale nel rapporto sinallagmatico, di rendere la prestazione lavorativa e, inoltre, la ... sanzione del licenziamento appare proporzionata agli addebiti contestati alla luce delle disposizioni collettive in vigore in quanto l'art. 54 del c.c.n.l. applicabile nella specie prevedeva che il 4 licenziamento in tronco può essere inflitto nella ipotesi di "assenze ingiustificate prolungate per cinque giorni consecutivi”>>. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso IZ IN affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. ENITECNOLOGIE che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 2119 e 3 della legge n. 604/1966 e omessa, insufficiente e incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia" censura la sentenza del Tribunale di Roma per “avere compiuto il giudizio di proporzionalità della sanzione attraverso il mero richiamo dell'art. 54 c.c.n.l. ("che prevede il licenziamento senza preavviso nel caso di assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi") [per cui] sulla mancanza del nesso di proporzionalità *** la motivazione del giudice di merito è del tutto insufficiente>>. Con il secondo motivo di ricorso sono addebitati al Giudice di appello "violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione nell'interpretazione della contrattazione collettiva applicata dalla società", in quanto alla luce della complessiva disciplina contrattuale interpretata secondo le regole di interpretazione 5 letterale (art. 1362 cod. civ.) e di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.), non avrebbe potuto ritenere legittimamente sanzionato con il ricorso in tronco il rifiuto del ricorrente al trasferimento (anche ove questo fosse stato legittimo)>>. Con il terzo motivo il ricorrente- denunziando "violazione dell'art. 2103 cod. civ." - rileva che nella fattispecie il giudice di merito ha erroneamente legittimato il trasferimento del IN, pur non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2103 cod. civ., vale a dire “le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive">>. Con il quarto motive ed ultimo motivo, viene addebitato al Tribunale di Roma "un errore di fatto su un punto decisivo della controversia quanto alla ritenuta mancata soppressione dei posti occupati dalle due lavoratrici non trasferite" perchè se è pur vero quanto si legge nella sentenza impugnata - nel senso che la Z I V natura discriminatoria del trasferimento non è stata dedotta in primo grado, sicchè trattasi di deduzione inammissibile in appello -, l'adozione di un criterio fondato sul solo sesso dei lavoratori, senza valutazione alcuna dei carichi di famiglia, dell'anzianità di servizio e delle condizioni personali, integra violazione del generale criterio di correttezza e buona fede, che deve essere rispettato in ogni rapporto contrattuale ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e, dunque, anche nella scelta dei lavoratori da trasferire. 6 II Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa - inammissibile e, comunque, infondato. Al riguardo è da premettere che essendo stata eccepita la formazione della preclusione derivante da giudicato formatosi nell'ambito dello stesso processo (cd. giudicato interno) per l'asserita mancata impugnazione in appello di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado - il giudice di legittimità ha il potere-dovere di interpretare direttamente ed autonomamente sia la sentenza prodotta, sia ogni atto processuale, per stabilire se rispetto a tale statuizione la funzione giurisdizionale si sia esaurita per mancata devoluzione della stessa nel giudizio di appello e la conseguente preclusione di ogni ulteriore indagine su di essa (cfr, ex plurimis, Cass. n. 4094/1993), con l'ulteriore precisazione che il cd. giudicato interno può formarsi su di un capo autonomo di sentenza che risolve una questione avente una 2 7 propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 1110/1994). Tanto considerato, si rimarca che, sul punto della pretesa "illegittimità del licenziamento per asserita violazione del principio di proporzionalità tra addebito e sanzione”, il Tribunale di Roma ha espressamente statuito che l'appellante ha omesso di indicare specifici motivi di doglianza in merito al giudizio di proporzionalità non espresso nella impugnata sentenza, così ☑ cottemperando al preciso 7 o onere di completezza imposta dall'art. 342 cod. proc. civ. e dalle disposizioni che regolano il processo del lavoro>> e la cennata statuizione non è stata specificamente impugnata con il ricorso per cassazione. Pervero, in relazione alla specificità dei motivi di impugnazione, si rimarca che tale specificità deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni del gravame esposto nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e il contenuto della sentenza impugnata, tenuto conto che il requisito della specificità dei motivi di appello che assolve la duplice funzione di delimitare - l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni concrete del medesimo postula l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2303/1992). Tale inderogabile requisito non ha connotato, di certo, il "ricorso in appello" del IN, che ha tentato inammissibilmente di “recuperare" la devoluzione della cennata questione mediante il successivo ricorso per cassazione con riferimento alla cd. "insufficienza" del richiamo alla contrattazione collettiva e della relativa motivazione contenuta su tale punto nella sentenza del Tribunale di Roma. Ciò in contrasto con il principio a mente del quale i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere 8 formulati solo con l'atto di appello per cui l'appellante non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunchè, esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di impugnativa (Cass. n. 9960/1994). In ogni caso a conferma dell'infondatezza ab imis del motivo - si evidenzia che l'argomento concernente il richiamo di ricorso all'art. 54 del c.c.n.l. (che prevede il licenziamento per giusta causa nell'ipotesi di "assenza ingiustificata per cinque giorni consecutivi”) è stato addotto dal Giudice di appello ab abundantiam dopo che erano state indicate con motivazione congrua e scevra da errori logico- - giuridici le ragioni a sostegno della decisione assunta in ordine alla W - legittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità tra infrazione e sanzione. In particolare, il Tribunale aveva esattamente ritenuto che le assenze ingiustificate del prestatore di lavoro per un periodo ben superiore a cinque giorni consecutivi costituissero una forma di grave inadempimento concernente l'obbligazione fondamentale posta a carico del dipendente, cioè quella di prestare l'attività lavorativa: materia questa normalmente regolata dalla contrattazione collettiva che fissa i limiti di tolleranza attinenti l'assenza ingiustificata;
limiti che, una volta superati, autorizzano il datore di lavoro ad irrogare il licenziamento. A tale proposito la 9 giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere la piena legittimità delle cennate clausole contrattuali anche nelle ipotesi in cui esse fissino limiti di tolleranza piuttosto ristretti: così, ad esempio, Cass. n. 37/1987 ha ritenuto legittima la clausola che, nel disciplinare modalità e tempi per la denuncia dell'inizio e del prolungamento della malattia del lavoratore, sanzionava con il licenziamento l'assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi;
siffatta clausola, infatti, ad avviso della Corte finalizzata alla tutela della necessità del regolare funzionamento dell'attività produttiva aziendale, costituisce specificazione dell'obbligo del lavoratore di adempiere secondo correttezza e buona fede la sua prestazione (in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 551/1997). Tanto rimarcato in merito alla legittimità della disposizione collettiva richiamata (ripetesi) ad abundatiam dal Giudice di appello, non è dato evincere dall'esame della sentenza impugnata l'esistenza di un errato o deficiente esame di un punto decisivo della controversia, dato che il Tribunale di Roma ha globalmente e correttamente valutato le circostanze di fatto in ordine al merito del licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro. Benvero a conferma dell'inammissibilità delle doglianze - proposte in sede di legittimità del ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai 10 profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella 20 specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la -senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Roma dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). 11 III -. Parimenti infondato e, ante omnia, inammissibile appare il secondo motivo di ricorso. -Anzitutto, anche per tale mezzo incentrato sul "richiamo" all'art. 54 del c.c.n.l. (del quale viene dedotta l'errata interpretazione da parte del Tribunale) - valgono le suesposte considerazioni sul fatto che nella sentenza impugnata il cennato "richiamo” è stato operato dal Giudice di appello ab abundatiam, per cui risulta evidente la "non decisività” del punto di cui al motivo di ricorso in esame. La dedotta impugnativa è, comunque, inammissibile in quanto il Tribunale di Roma ha interpretato la clausola del contratto collettivo اع secondo il chiaro significato letterale e ciò alla stregua dell'efficacia وير convenzionale relativa alla natura propria di siffatto tipo di contratto collettivo che, avendo contenuto negoziale di natura privatistica, è soggetto esclusivamente alla interpretazione del giudice di merito (siccome istituzionalmente demandatagli), le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, qualora risultino conformi alle regole di ermeneutica fissate dal codice civile, nonchè immuni da vizi logici od errori di diritto;
e, d'altronde, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, che quella del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si sono realizzate le predette violazioni e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento 12 del giudice, non potendo pertanto le censure risolversi nella mera contrapposizione di una propria interpretazione diversa da quella criticata. E', altresì, da aggiungere che, nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice del merito, allorchè le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (Cass. n. 13351/1999). A tale riguardo la genericità delle censure formulate al riguardo dal ricorrente conferma l'inammissibilità M dell'impugnativa e questo anche per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso costante è, in proposito, la statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente 13 osservato: sicchè tale mezzo deve, comunque, essere ritenuto infondato. IV . Del pari inconsistente si appalesa il terzo motivo di ricorso con cui viene addebitata al Tribunale di Roma "la violazione del principio di diritto che attiene alla nozione stessa di trasferimento". Anche per tale mezzo si rileva prioritariamente l'inammissibilità delle relative censure in quanto, con riferimento al contestato trasferimento, il Giudice di appello ha rimarcato che W nessuna censura muove l'appellante alle statuizioni in diritto contenute nell'impugnata sentenza>> e tale capo della decisione non è stato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente: donde l'avveratasi inammissibilità (che, come constatato, può formarsi pure in relazione ad un capo autonomo della sentenza) per mancata specificazione dei motivi relativamente ad una questione neppure sollevata in ricorso sul capo della sentenza del Tribunale che aveva accertato la violazione del divieto dello ius novorum in appello (sancito, nel rito del lavoro, dall'art. 437 cod. proc. civ.). La censura riguardante la mancata considerazione (ad opera del Tribunale) della "temporaneità" del trasferimento che contrasterebbe con la nozione del trasferimento stesso si appalesa inammissibile anche sotto il profilo della preclusione per novità della questione, atteso che - così come eccepito dalla controricorrente e rilevato dalla Corte con 14 disamina diretta degli atti processuali (consentita in questa ipotesi trattandosi di vizio in procedendo) il ricorrente ha sicuramente prospettato in sede di legittimità una nuova questione di diritto che, dando luogo ad un sistema difensivo autonomo rispetto a quello proposto nel giudizio di merito e non riflettente questione rilevabile di ufficio, postula indagine ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3594/1990, Cass. n. 11062/1994). In ogni caso, le censure proposte con il terzo motivo di ricorso sono infondate nel “merito" stesso della legittimità del trasferimento contestato, in quanto il Tribunale di Roma ha ritenuto provato sia l'inutilizzabilità del IN presso la sede di lavoro originaria (“a sia quo") che la necessità di utilizzazione di detto dipendente presso la nuova sede lavorativa (“ad quem”), data la carenza ivi di tecnici di laboratorio (qualifica questa ricoperta dal ricorrente), per cui-a conferma della legittimità del relativo trasferimento - vale il principio affermato da questa Corte a mente del quale il controllo giudiziale sulla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto al accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma trova un preciso limite nel principio di libertà 15 dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., e, quindi, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore, la quale poi non necessita, ai fini della legittimità, anche del requisito della inevitabilità, sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria>> (Cass. n. 9487/1982); nè il potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento della prestazione lavorativa è sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'opportunità, potendo anche estrinsecarsi nella scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli (Cass. n. 9011/1991, Cass. n. 1912/1998). V Il principio testè enunciato vale pure al fine di rimarcare l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, anzitutto anch'esso ب ل ع ا ر inammissibile per violazione del divieto dello ius novorum in appello accertata dal Tribunale di Roma che, sul punto, ha espressamente statuito che le deduzioni svolte con riferimento alla esistenza di accordi sindacali che avrebbero previsto trattamenti di favore nei confronti delle lavoratrici (scilicet: nel motivo di ricorso in esame è stata eccepita la mancata soppressione dei posti occupati da due lavoratrici non trasferite asserendosi la natura discriminatoria del trasferimento del ricorrente) devono ritenersi inammissibili in quanto svolte per la prima volta in appello, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, 420 e 437 cod. proc. civ.>>; statuizione 16 questa sicuramente da confermare non potendo ritenersi valide le considerazioni svolte dal ricorrente per censurare tale "capo" della sentenza incentrate sul rilievo che il criterio di correttezza e buona - fede deve essere rispettato in ogni rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e, dunque, anche nella scelta dei lavoratori da trasferire>> dato che le stesse interferiscono con il "momento - processuale" (specie in rapporto alle avveratesi decadenze e preclusioni) e, in ogni caso, non è configurabile (la violazione)(da parte del giudice del merito) del principio di buona fede e correttezza se l'interessato non specifica, con il ricorso per cassazione come è avvenuto per il mezzo in esame -, il vantaggio ingiusto, estraneo alla previsione ed all'equilibrio contrattuale, che la decisione impugnata avrebbe attribuito alla parte vincitrice (cfr. Cass. n. 847/1999). Appaiono, comunque, inammissibili le censure concernenti la R D pretesa errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale operata dal Giudice di appello in quanto censure di mero "fatto” che contrastano con il principio a mente del quale il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questi risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso 17 una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti (cfr. Cass. n. 12749/1993). Nella specie, la valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di appello è avvenuta in forza di una motivazione sicuramente adeguata e immune da incongruenze logiche o di errori di diritto, per cui non emerge nella sentenza impugnata un vizio decisivo di motivazione atteso che il Tribunale ha correttamente e compiutamente deciso in merito alla prova dei fatti in contestazione. Conclusivamente, su tale punto, vale rimarcare a convalida - della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle diffuse argomentazioni difensive del ricorrente - che non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, e ciò per le ragioni dinanzi esposte e che qui si ribadiscono a comprova dell'inammissibilità delle censure proposte nella specie dal IN. VI. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, si conferma l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente IZ IN, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, a favore della società 18 controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna IZ IN a pagare, a favore della controricorrente, le spese di questo giudizio che liquida in L. 5 ooo oltre a L.
2.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 23 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore lasuive flagleini D. Puikiacaterin CAMCDhill I D Depubliaio in Cancelleria , A S O 0 S L 1 oggi..25 GIU. 2001 L A 3 . T O 3 , T B 5 A R I 'A D . L P N A IL CANCELLIERE L S T I E 3 р е S N D 7 O - I G P S -8 O M N 1 I A E 1 D S A I E D E , A E G O T R O G N T T E E IS IT L S E G IR E A D R L L O E D 19