TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 682
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, carenza della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 241/90

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Ente Parco abbia adeguatamente valutato gli elementi e che non vi sia difetto di istruttoria o motivazione, considerando la natura vincolistica dell'area e la mancanza di prove sufficienti da parte della ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 13 della legge 394/91, degli artt. 14 e 19 del Piano del Parco

    Il Tribunale ha affermato che l'Ente Parco ha la competenza a verificare la legittimità edilizia del fabbricato, in quanto necessario per il rilascio del nulla osta, e che ha agito in base a rapporti informativi e ordinanze comunali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 31 e 36 del Testo unico dell’edilizia, degli artt. 196 e 209 della legge regionale 65/2014, eccesso di potere per violazione dei principi in materia sanzionatoria edilizia e dell’art. 13 della legge 394/91

    Il Tribunale ha chiarito che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne determina una mera sospensione della efficacia, che riacquista vigore in caso di rigetto dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 682
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 682
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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