Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2021, proposto da
NA NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno Vespucci n. 20.
contro
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Comune di Capoliveri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto di diniego n. 1 del 05.01.2021 (prot. di partenza 151/2021 dell'8.01.2021, pratica Parco n. 100/20), ricevuto a mezzo posta in data 18.01.2021, a firma del Direttore dell'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano, con il quale – nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Comune di Capoliveri avviato a seguito dell'istanza della ricorrente volta a conseguire l'accertamento di conformità ex art. 209, LR 65/14 su manufatto di proprietà della medesima in Capoliveri, loc. Lacona è stata negata l'autorizzazione (nullaosta) ex art. 13, legge 394/91, avendo il Parco ritenuto l'immobile in questione "privo di legittimità edilizio-urbanistica" e, di conseguenza, "l'intervento" esaminato "in contrato con quanto previsto all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione e, quindi, non ammissibile";
nonché di ogni altro atto presupposto - ivi compreso, ove occorrer possa, la comunicazione ex art. 10 bis, legge 241/90 di cui alla nota dello stesso Ente prot. 8459 del 9.11.2020 -, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. NI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra NA NI ha impugnato l’atto di diniego n. 1 del 5 gennaio 2021 (prot- n. 151/2021) dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, con il quale è stata negata l’autorizzazione (nullaosta) ex art. 13, legge 394/91, in quanto l’immobile in questione sarebbe “ privo di legittimità edilizio-urbanistica ” e, ciò, nell’ambito del procedimento pendente innanzi al Comune di Capoliveri avviato a seguito dell’istanza della ricorrente, diretta a conseguire l’accertamento di conformità ex art. 209 della Legge Regionale n. 65/14, su un manufatto di proprietà, al fine di poter eseguire lavori di ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario e realizzazione di locali accessori e porticati.
Nel 2017, dopo che i Carabinieri Forestali avevano accertato l’esecuzione di alcune opere in difformità al permesso di costruire n. 131/14, il Comune di Capoliveri aveva emanato l’ordinanza di demolizione n. 67 del 14 agosto 2017, alla quale era seguito un secondo provvedimento di ripristino (in questo senso è l’ordinanza 6 dell’8 febbraio 2019).
La ricorrente aveva così inoltrato una nuova istanza di sanatoria il 13 maggio 2019, sostenendo che il manufatto di cui si tratta fosse preesistente al 1967 e, quindi, non necessitasse di alcun provvedimento autorizzatorio.
Malgrado le osservazioni proposte, l’Ente Parco e con il provvedimento ora impugnato, ha negato il nullaosta richiesto, affermando la vigenza delle ordinanze di demolizione n. 67 del 14 agosto 2017 e n. 6 dell’8 febbraio 2019 e ritenendo “ che la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’attuale fabbricato in data anteriore al 01.09.1967 ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, carenza della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il diniego impugnato sarebbe sprovvisto di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale;
2. la violazione dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli artt. 14 e 19 del Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 23 dicembre 2009, n. 87; il diniego impugnato sarebbe basato sull’illegittimità edilizia delle opere per le quali era stato domandato il nullaosta, fattispecie quest’ultima che non sarebbe di competenza dell’Ente Parco, ma del Comune;
3. la violazione degli artt. 31 e 36 del Testo unico dell’edilizia, degli artt. 196 e 209 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, oltre all’eccesso di potere per violazione dei principi in materia sanzionatoria edilizia e dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; a parere della ricorrente sarebbe irrilevante il riferimento (contenuto anch’esso nel provvedimento impugnato) alla “vigenza” delle due ordinanze di demolizione sopra citate, che sarebbero comunque inefficaci in ragione dell’interposizione dell’istanza di sanatoria edilizia.
Si è costituito l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, eccependo la tardività del ricorso.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di tardività, pur non apparendo del tutto priva di fondamento l’argomentazione diretta ad evidenziare la legittimità della notifica del provvedimento impugnato al solo tecnico incaricato dalla ricorrente, circostanza dalla quale conseguirebbe il superamento del termine previsto di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cpa.
1.1 E’ da respingere la prima censura con la quale si sostiene che il diniego impugnato sarebbe sprovvisto di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale, in quanto non solo non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi proposti dalla ricorrente, ma soprattutto l’Ente Parco non avrebbe prodotto (né ricercato) nemmeno un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione proposta dalla sig.ra NI.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni dedotte è necessario premettere che sull’area di cui si tratta sussiste un vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, essendo ricompresa nell’ambito del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano istituito con D.P.R. del 22.07.1996.
1.3 La richiesta di sanatoria presentata dalla ricorrente riguardava alcuni ampliamenti riferiti al manufatto di proprietà, in relazione al quale si è sostenuto che “ negli anni ’50 il piccolo fabbricato (oggetto di ristrutturazione in più tempi) era posizionato nella porzione del lotto in prossimità dell’arenile; in seguito (a metà degli anni ’60) in occasione di una prima ristrutturazione è stato traslato di circa 10 metri, avvicinandolo all’abitazione (ed allontanandosi quindi dall’arenile). Questa traslazione appare chiaramente documentata nell’aerofotogrammetrico del 1968. In seguito per alcuni anni, in alcune fotografie il fabbricato non risulta più visibile in quanto era cresciuta la vegetazione arborea aderente al fabbricato (volo del 1970 indicato con cerchio azzurro). Ma comunque già dal fotogrammetrico del 1976 il fabbricato torna ad essere chiaramente visibile sino all’ultima recente ristrutturazione nella sua posizione finale ”.
1.4 Sul punto è dirimente constatare che, contrariamente a quanto affermato, non è stato depositato alcun elemento idoneo a dimostrare la presenza del manufatto ad una data anteriore al 1° settembre 1967 e, nemmeno, l’asserito “spostamento” dello stesso manufatto in prossimità dell’arenile, in posizione più ravvicinata all’abitazione.
1.5 Non solo alcune delle fotografie depositate non sono datate, non consentendo nessuna determinazione sull’esistenza dell’edificio oggetto dell’atto di diniego ed alla sua ipotizzata traslazione, ma l’unico documento effettivamente valutabile è la foto aerea del 15 settembre 1970 che evidenzia la non presenza sul terreno dell’attuale fabbricato.
1.6 I rilievi aerofotogrammetrici prodotti nel procedimento tutt’al più sarebbero idonei a dimostrare la presenza del manufatto in un periodo successivo, verso la fine degli anni 1970, consentendo comunque di confermare come la posizione del fabbricato sia sempre rimasta la stessa e coincidente con l’attuale.
1.7 Quanto poi alle dichiarazioni testimoniali che secondo la ricorrente confermerebbero l’esistenza del manufatto in un periodo antecedente, è necessario rilevare l’esistenza di un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale si è affermato che “ la prova in questione deve essere poi improntata a particolare rigore ed è in particolare escluso che siano una prova idonea le dichiarazioni sostitutive, …, le quali altrimenti verrebbero a costituire un mezzo surrettizio per aggirare i limiti e le cautele che circondano l’assunzione di una prova testimoniale (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2626, relativa ad una fattispecie di domanda di condono concernente proprio una tettoia, e sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270).
1.8 È altrettanto noto che un costante orientamento giurisprudenziale pone in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) l'onere di provare il carattere risalente del manufatto ad un periodo anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia è stato esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3177, del 13 novembre 2018 n. 6360 e del 19 ottobre 2018 n. 5988).
1.9 Stante il fatto che nessun ulteriore atto/documento è stato prodotto per dimostrare l’esistenza dell’attuale fabbricato in data anteriore al 1° settembre 1967, deve considerarsi accertato che, ad oggi, detto fabbricato è privo di legittimità edilizio-urbanistica, così come peraltro confermato dal Comune che ha anch’esso verificato che dalle foto aeree del 1965 e del 1970 non sia visibile il fabbricato, né nella sua attuale ubicazione, né in quella asseritamente più risalente.
2. Sempre il Comune, proprio in considerazione dell’inesistenza del manufatto al 15 settembre 1970, ha emesso dapprima l’Ordinanza di demolizione n. 67 del 14 agosto 2017 e, ancora, l’Ordinanza n. 6 dell’8 febbraio 2019, confermando l’assenza di una legittimità edilizio-urbanistica.
2.1 E’ noto peraltro che la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire (se necessario avuto riguardo alla tipologia delle opere), l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco, con la conseguenza che questi ultimi due atti amministrativi mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, anche quando siano attribuiti dalla legge regionale ad un organo unico, chiamato a compiere una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle aree protette.” (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17/06/2020) 13-07-2020, n. 20721).
2.2 Da respingere è anche la seconda censura con la quale si sostiene che l’Ente Parco, nel momento in cui ha affermato l’illegittimità urbanistica degli ampliamenti, avrebbe travalicato le proprie competenze, invadendo quelle proprie del Comune di Capoliveri.
2.3 L’Ente Parco ha evidenziato di avere acquisito, nel corso della fase istruttoria, il rapporto informativo n. 548/2018 del 21 luglio 2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi, con il quale si è comunicato di aver accertato, alla data del 15 settembre 1970, l’inesistenza del fabbricato e, pertanto, di aver notiziato l’Autorità Giudiziaria.
2.4 Sempre l’Ente parco ha acquisito, per il tramite del Comune di Capoliveri, l’Ordinanza n. 6 dell’8 febbraio 2019, con la quale lo stesso Comune ha disposto la demolizione del fabbricato in questione sulla base del Rapporto Informativo n. 548/2018, affermando l’“ inesistenza del fabbricato alla data del 15 settembre 1970, dichiarato ante 1967, per cui viene meno la legittimità edilizio-urbanistica, requisito quest’ultimo necessario per poter effettuare la ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 3 dell’art. 19 delle N.T.A del Piano del Parco ”.
2.5 Si consideri inoltre che, proprio in applicazione dell’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, sussiste l’onere dell’Ente Parco di svolgere, preliminarmente, una verifica della legittimità edilizia del fabbricato.
La censura è, pertanto, infondata.
2.6 È da respingere anche il terzo e ultimo motivo con il quale si sostiene che l’atto di diniego impugnato sarebbe illegittimo, nella parte in cui contiene un riferimento alle precedenti ordinanze di demolizione del Comune.
2.7 La semplice lettura del provvedimento conferma che il riferimento alle stesse ordinanze è diretto solo nel senso di richiamare le interlocuzioni svolte con il Comune e la relativa istruttoria, confermando come l’Ente Parco si sia attivato per acquisire tutti gli elementi in possesso delle Amministrazioni coinvolte.
2.8 Nemmeno è condivisibile l’argomentazione in base alla quale le ordinanze di demolizione sarebbero divenute inefficaci e, ciò, considerando che recenti pronunce hanno chiarito che “ Diversamente, in termini di sanatoria ordinaria, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 settembre 2020, n. 5669) ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 488).
2.9 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC NI, Presidente
NI RI, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RI | CC NI |
IL SEGRETARIO