Art. 2.
Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Salerno.
Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Salerno.