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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SA SE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2019 depositato il 19/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via San Fidenzio 2 35128
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0C0304227/2018 IRAP 2013
- sul ricorso n. 194/2019 depositato il 19/03/2019
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
CI_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via San Fidenzio 2 35128
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T650E0304214 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 193/2019, la Ricorrente_1 S.p.A., esercente attività di produzione di calzature di lusso per grandi marchi di moda, e, dal 2003, facente parte del CI_2 in qualità di società totalmente controllata da CI_1 S.p.A., ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamentoT6S0C0304227-2018in materia di IRES e IRAP, per l'anno d'imposta 2013.
Il predetto avviso è derivato da un prodromico PVC, notificatole in data 19.10.2018, contenente tre rilievi:
1) Indebita deduzione di componenti negativi di reddito in violazione dell'art. 109 TUIR per € 120.000,00;
2) Indebita deduzione di componenti negativi di reddito in violazione dell'art. 109 comma 5 del TUIR per
€. 731.460,00; 3) Omessa fatturazione di componenti positivi di reddito in violazione dell'art. 85 TUIR per
€. 1.306.736,84 In ordine al primo rilievo, l'istante CI ha effettuato ravvedimento parziale, presentando una dichiarazione integrativa IRES ed IRAP, mentre la consolidante CI_1 , ha presentato, anch'essa, una dichiarazione integrativa ai fini IRES, versando imposte e sanzioni con F24 del 18.12.2018.
Invece, per gli altri due rilievi, l'istante Ricorrente_1 ha presentato all'Agenzia, in data 18.12.2018, una memoria ex art. 12 della L. 212/2000, cui ha fatto seguito, emissione, da parte dell'Nominativo_4, dell'avviso di accertamento n. T6S0E0304214/2018, mediante modalità dell' “atto unico” ex art. 40 bis del DPR 600/73 (con notifica sia alla consolidata, sia alla consolidante), e, nei confronti della istante Ricorrente_1, dell'accertamento
T6S0C0304227, con cui veniva contestata l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito e l'omessa fatturazione di componenti positivi di reddito.
Negli avvisi impugnati, l'Nominativo_4 Resistente ha contestato l'indebita deduzione di costi in relazione alle royalties ed ai contributi pubblicitari riconosciuti alla Ricorrente_1 S.p.A. sulle vendite di calzature effettuate alle varie Maison proprietarie dei marchi CI_3, Nominativo_5, Nominativo_6, ed Nominativo_7.
Con ricorso rubricato RG 194/2019, la medesima Ricorrente_1 S.p.A., insieme alla consolidante CI_1
S.p.A. hanno impugnato l'avviso di accertamento T6S0E0304214-2018, contenente la rettifica ai fini IRES, diversamente dall'avviso impugnato con ricorso RG 193/2019.
Avverso i ricorsi suindicati, recanti medesime doglianze, l'Agenzia delle Entrate di Padova si è costituita in giudizio, con memorie di controdeduzioni, chiedendo in via preliminare, la riunione del ricorso RG 193/2019 con il ricorso RG 194/2019, atteso che i predetti giudizi concernono due avvisi di accertamento emessi sulla base dello stesso PVC, riguardano la stessa annualità, con l'unica differenza che mentre il primo (RG 193/2019) contiene la rettifica ai fini Irap, il secondo (RG 194/2019) contiene la rettifica ai fini IRES.
Nel merito, invece, ha insistito per il rigetto dei ricorsi e la condanna delle Ricorrenti società al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia Tributaria, ha sospeso i giudizi, essendo pendenti due procedure amichevoli, entrambe ai fini IRES che IRAP.
Una, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Italia – Francia;
un'altra, invece, ai sensi dall'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America.
L'Agenzia delle Entrate, Associazione_1 e internazionale, mediante messaggio PEC del
26.06.2023, ha comunicato l'esito della procedura amichevole, ex art. 25, paragrafo 1, della Convenzione tra
Italia e Stati Uniti d'America. Invece, con PEC del 04.11.2024 ha comunicato l'esito della procedura amichevole, ex art. 26 della Convenzione tra Italia e Francia. Tali procedure devono considerarsi concluse, avendo la Ricorrente_1 , accettato espressamente le conclusioni cui sono pervenute le due Amministrazioni fiscali, sia con PEC del 26.07.2023, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Italia/Stati Uniti, sia con PEC del 29.11.2024, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione
Italia/Francia.
Inoltre, la Ricorrente_1 S.p.A. e la Resistente Nominativo_4 hanno sottoscritto due accordi di conciliazione parziale di entrambi i giudizi RG 193/2019 e RG 194/2019, afferenti entrambi al rilievo di indebita deduzione di costi del marchio Nominativo_7, non oggetto di procedure amichevoli, ove il tributo è stato confermato, mentre le sanzioni sono state ridotte del 40%. Oltre a tali accordi, depositati presso la Corte adita, l'Nominativo_4 Resistente ha depositato la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, per entrambi i giudizi per cui è causa.
In data 23.10.2025, le Ricorrenti società, preso atto della espressa volontà della Resistente di accettare la compensazione delle spese di lite, hanno presentato, dunque, rinuncia ai ricorsi sub RG 193 E 194/2019 avverso gli avvisi di accertamento T6S0E0304214/2018 (IRES) e T6S0C0304227/2018 (IRAP) per il periodo d'imposta 2013.
PQM
L'adita Corte, preso atto degli atti di rinuncia alle liti depositati in atti dalle Ricorrenti CI, per cessata parziale materia del contendere, e dell'espressa accettazione, da parte dell'Nominativo_4 Resistente, dichiara estinti i giudizi di cui al RG 193 e 194/2019.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SA SE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2019 depositato il 19/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via San Fidenzio 2 35128
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0C0304227/2018 IRAP 2013
- sul ricorso n. 194/2019 depositato il 19/03/2019
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
CI_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via San Fidenzio 2 35128
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T650E0304214 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 193/2019, la Ricorrente_1 S.p.A., esercente attività di produzione di calzature di lusso per grandi marchi di moda, e, dal 2003, facente parte del CI_2 in qualità di società totalmente controllata da CI_1 S.p.A., ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamentoT6S0C0304227-2018in materia di IRES e IRAP, per l'anno d'imposta 2013.
Il predetto avviso è derivato da un prodromico PVC, notificatole in data 19.10.2018, contenente tre rilievi:
1) Indebita deduzione di componenti negativi di reddito in violazione dell'art. 109 TUIR per € 120.000,00;
2) Indebita deduzione di componenti negativi di reddito in violazione dell'art. 109 comma 5 del TUIR per
€. 731.460,00; 3) Omessa fatturazione di componenti positivi di reddito in violazione dell'art. 85 TUIR per
€. 1.306.736,84 In ordine al primo rilievo, l'istante CI ha effettuato ravvedimento parziale, presentando una dichiarazione integrativa IRES ed IRAP, mentre la consolidante CI_1 , ha presentato, anch'essa, una dichiarazione integrativa ai fini IRES, versando imposte e sanzioni con F24 del 18.12.2018.
Invece, per gli altri due rilievi, l'istante Ricorrente_1 ha presentato all'Agenzia, in data 18.12.2018, una memoria ex art. 12 della L. 212/2000, cui ha fatto seguito, emissione, da parte dell'Nominativo_4, dell'avviso di accertamento n. T6S0E0304214/2018, mediante modalità dell' “atto unico” ex art. 40 bis del DPR 600/73 (con notifica sia alla consolidata, sia alla consolidante), e, nei confronti della istante Ricorrente_1, dell'accertamento
T6S0C0304227, con cui veniva contestata l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito e l'omessa fatturazione di componenti positivi di reddito.
Negli avvisi impugnati, l'Nominativo_4 Resistente ha contestato l'indebita deduzione di costi in relazione alle royalties ed ai contributi pubblicitari riconosciuti alla Ricorrente_1 S.p.A. sulle vendite di calzature effettuate alle varie Maison proprietarie dei marchi CI_3, Nominativo_5, Nominativo_6, ed Nominativo_7.
Con ricorso rubricato RG 194/2019, la medesima Ricorrente_1 S.p.A., insieme alla consolidante CI_1
S.p.A. hanno impugnato l'avviso di accertamento T6S0E0304214-2018, contenente la rettifica ai fini IRES, diversamente dall'avviso impugnato con ricorso RG 193/2019.
Avverso i ricorsi suindicati, recanti medesime doglianze, l'Agenzia delle Entrate di Padova si è costituita in giudizio, con memorie di controdeduzioni, chiedendo in via preliminare, la riunione del ricorso RG 193/2019 con il ricorso RG 194/2019, atteso che i predetti giudizi concernono due avvisi di accertamento emessi sulla base dello stesso PVC, riguardano la stessa annualità, con l'unica differenza che mentre il primo (RG 193/2019) contiene la rettifica ai fini Irap, il secondo (RG 194/2019) contiene la rettifica ai fini IRES.
Nel merito, invece, ha insistito per il rigetto dei ricorsi e la condanna delle Ricorrenti società al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia Tributaria, ha sospeso i giudizi, essendo pendenti due procedure amichevoli, entrambe ai fini IRES che IRAP.
Una, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Italia – Francia;
un'altra, invece, ai sensi dall'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America.
L'Agenzia delle Entrate, Associazione_1 e internazionale, mediante messaggio PEC del
26.06.2023, ha comunicato l'esito della procedura amichevole, ex art. 25, paragrafo 1, della Convenzione tra
Italia e Stati Uniti d'America. Invece, con PEC del 04.11.2024 ha comunicato l'esito della procedura amichevole, ex art. 26 della Convenzione tra Italia e Francia. Tali procedure devono considerarsi concluse, avendo la Ricorrente_1 , accettato espressamente le conclusioni cui sono pervenute le due Amministrazioni fiscali, sia con PEC del 26.07.2023, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Italia/Stati Uniti, sia con PEC del 29.11.2024, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione
Italia/Francia.
Inoltre, la Ricorrente_1 S.p.A. e la Resistente Nominativo_4 hanno sottoscritto due accordi di conciliazione parziale di entrambi i giudizi RG 193/2019 e RG 194/2019, afferenti entrambi al rilievo di indebita deduzione di costi del marchio Nominativo_7, non oggetto di procedure amichevoli, ove il tributo è stato confermato, mentre le sanzioni sono state ridotte del 40%. Oltre a tali accordi, depositati presso la Corte adita, l'Nominativo_4 Resistente ha depositato la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, per entrambi i giudizi per cui è causa.
In data 23.10.2025, le Ricorrenti società, preso atto della espressa volontà della Resistente di accettare la compensazione delle spese di lite, hanno presentato, dunque, rinuncia ai ricorsi sub RG 193 E 194/2019 avverso gli avvisi di accertamento T6S0E0304214/2018 (IRES) e T6S0C0304227/2018 (IRAP) per il periodo d'imposta 2013.
PQM
L'adita Corte, preso atto degli atti di rinuncia alle liti depositati in atti dalle Ricorrenti CI, per cessata parziale materia del contendere, e dell'espressa accettazione, da parte dell'Nominativo_4 Resistente, dichiara estinti i giudizi di cui al RG 193 e 194/2019.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa