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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 915/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
UC NG TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 915 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 23.4.2025, vertente
TRA
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vetere;
[...] C.F._2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pagliaro;
P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 111/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Cosenza, in data
25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il 15.02.2023 (n. 3344/2021 R.G.).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e introducevano il giudizio di Pt_1 Parte_2 primo grado, deducendo di aver deciso, intorno la fine del 2019, di unirsi in matrimonio e di aver, per pagina 1 di 11 l'occasione, incaricato lo studio fotografico ”, citato in giudizio, di Controparte_1 realizzare un servizio fotografico, per un importo di € 2.200,00, versando, a titolo di caparra, la somma di € 600,00, con espressa pattuizione che l'importo residuo di € 1.600,00 sarebbe stato versato al momento della consegna dei relativi foto-album e video;
deducevano altresì di essere stati costretti a rinviare più volte la data delle nozze, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del D.P.C.M. del
09.03.2020, sino al punto di decidere di non sposarsi più; che, pertanto, essendo divenuta impossibile l'esecuzione del contratto per causa non imputabile alla loro volontà - ma dipendente in via esclusiva dall'emergenza sanitaria in atto che aveva reso impossibile l'utilizzazione della prestazione della convenuta, rispetto alla quale era dunque venuto meno anche il loro interesse a riceverla ( essendo venuta meno la causa del contratto, ovvero la celebrazione del matrimonio) - chiedevano al Giudice adito di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., ordinando alla convenuta la restituzione delle somme già ricevute, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ex art. 1463 c.c.
Costituitasi in giudizio, la ditta eccepiva che, alla data di celebrazione delle Controparte_1 nozze - dapprima fissata per il 05/09/20 e poi spostata al 30/07/21, giusta richiesta di modifiche contrattuali sottoscritte da entrambe le parti del presente giudizio in data 11/05/20 - nessuna impossibilità sopravvenuta si fosse verificata in ragione dell'emergenza sanitaria e dovendo, al contrario, ascriversi esclusivamente agli attori il recesso illegittimo dal contratto;
la convenuta impugnava e contestava, pertanto, la domanda attorea, chiedendone il rigetto e domandando, altresì, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma, minore o maggiore, risultante dall'esito istruttorio e/o riconosciuta dal
Giudice anche in via equitativa, in ogni caso nei limiti di competenza del Giudice adito.
Il Giudice di prime cure, definendo il giudizio n. 3344/2021 R.G., con sentenza n. 111/2023 del
25.01.2023, così provvedeva: “a) rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara il diritto della ditta convenuta a trattenere l'importo di €. 600,00 versato dagli attori a titolo di caparra confirmatoria;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna gli attori al pagamento in solido in favore della ditta convenuta, nelle rappresentanze di legge, dell'ulteriore importo di € 400,00 a titolo di risarcimento dei danni [..]”.
A questo punto, con atto di citazione, notificato il 27.02.2023, i sig.ri e Parte_1 hanno citato innanzi al Tribunale di Cosenza la ditta , Parte_2 Controparte_1 pagina 2 di 11 in persona del suo l.r.p.t., al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 111/2023, pronunziata dal
Giudice di Pace di Cosenza, in data 25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il
15.02.2023, all'esito del proc. n. 3344/2021 R.G.
In primo luogo, i sig.ri e hanno inteso impugnare la sentenza, nel capo in cui il Pt_1 Parte_2
Giudice del primo grado ha ritenuto che la domanda di restituzione della caparra di € 600,00 non potesse trovare accoglimento, decidendo erroneamente di non applicare il disposto di cui all'art. 1256
c.c. e, conseguentemente, di non disporre la restituzione della somma versata secondo le norme relative alla ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 1463 c.c.
Nel dettaglio, gli appellanti sostengono che, alla stregua dell'art. 1256, co. 2 c.c., l'obbligazione si estingue anche nel caso in cui, a fronte dell'impossibilità meramente temporanea della prestazione, questa si protragga fino a far venir meno l'interesse del creditore a conseguirla;
e, nella specie, esisterebbe, a loro dire, una evidente correlazione causale tra la realizzazione del servizio fotografico e il matrimonio del quale era venuta meno la possibilità di celebrazione per una causa di forza maggiore, quale la pandemia da Covid – 19, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto e in alcun modo imputabile agli attori odierni appellanti;
essendo, pertanto, venuto meno il presupposto del contratto avente ad oggetto il servizio fotografico ovvero la celebrazione del matrimonio, la ritenzione della caparra versata era divenuta sine titulo e, dunque, la stessa doveva essere restituita in favore degli attori.
In secondo luogo, i sig.ri e hanno inteso appellare la sentenza con riguardo alla Pt_1 Parte_2 decisione del Giudice del primo grado che, dopo avere applicato le norme che disciplinano l'istituto della caparra confirmatoria, ha contestualmente accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento – senza tuttavia neanche vagliarne la non scarsa importanza – nonché quella di risarcimento dei danni (indimostrati), così operando una commistione tra i due istituti, incompatibili tra loro.
In particolare, sostengono gli appellanti, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla ditta convenuta, in primis, perché, non verrebbe in rilievo un inadempimento imputabile agli attori;
in secundis, perché, anche a voler ritenere l'inadempimento imputabile agli attori, al più, parte convenuta, una volta invocata ed applicata la disciplina di cui all'art. 1385 c.c., avrebbe potuto ritenere la caparra ricevuta, ma non chiedere ed ottenere altresì il risarcimento dei danni che, peraltro, parte convenuta non ha assolutamente provato. pagina 3 di 11 Per tutte le ragioni sopra esposte, i sig.ri e hanno chiesto al giudice adito di Pt_1 Parte_2
“accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza appellata nei capi impugnati col presente atto, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., ordinando alla convenuta la restituzione delle somme già ricevute secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ex art. 1463 c.c.”.
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2023, la ditta convenuta ha dedotto che i sig.ri e avevano stipulato con la Controparte_1 Pt_1 Parte_2 medesima un contratto per il servizio fotografico del loro matrimonio, fissando quale data di nozze dapprima quella del 05/09/20 e poi quella 30/07/21 (giusta richiesta di modifiche contrattuali sottoscritte da entrambe le parti in data 11/05/20), pattuendo espressamente che, in caso di mancata esecuzione del contratto, la somma di € 600, 00 versata a titolo di caparra confirmatoria sarebbe stata trattenuta. Per la ditta appellata, bene ha fatto il Giudice di prime cure ad escludere che l'invocata causa di forza maggiore -rappresentata dall'emergenza sanitaria da Covid 19- integrasse giusta causa di recesso, in quanto - alla data di comunicazione del recesso del 30/04/21 rispetto a quella del 30/07/21 fissata per le nozze - i matrimoni si celebravano regolarmente in tutta Italia, per come dimostrato dalla convenuta con documentazione prodotta in giudizio, e ben potendosi ulteriormente concordare altra data per il matrimonio e non recedere dal contratto;
pertanto, l'impossibilità della prestazione è stata correttamente ascritta dal Giudice del primo grado ad un'autonoma decisione adottata dagli appellanti e non ascrivibile ad un inadempimento della convenuta. Pertanto, ha sostenuto l'appellata, va ritenuta fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ed affermato il diritto di quest'ultima a trattenere l'importo della caparra confirmatoria, con condanna degli attori al pagamento dell'ulteriore somma di € 400,00, a titolo di lucro cessante, conseguente alla mancata esecuzione del contratto ed al recesso ingiustificato dallo stesso.
Alla luce di quanto esposto, la ditta appellata ha chiesto il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza n°111/23, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, in data 25/01/23, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21.01.2025, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 4 di 11 Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
****************************************
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Si rileva, in primo luogo, che è incontestato tre le parti che, i sig.ri e , con un primo Pt_1 Parte_2 contratto, hanno concordato con la ditta , la realizzazione di un servizio Controparte_1 fotografico per la celebrazione delle nozze inizialmente prevista per la data del 05.09.2020 e successivamente posticipata – con ulteriore accordo di modifiche contrattuali dell'11.05.2020 – alla data del 30.07.2021, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 (ved. all. n. 3 al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Il costo totale del servizio veniva pattuito dalle parti in € 2.200,00, con versamento di un acconto, pari ad € 600,00 al momento della sottoscrizione del contratto ed il saldo residuo pari ad € 1.600,00, al momento della consegna del fotoalbum e video.
Alla pag. 3 del “Contratto fotografico matrimoniale” è stata altresì espressamente prevista l'ipotesi di
“Recessione o Rinuncia”; in essa così si legge: “Il cliente può recedere dal presente accordo entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso senza che nulla sia dovuto al fotografo e con restituzione integrale della caparra versata. Le successive disdette saranno così regolate: dal 14° giorno dalla firma del presente accordo lo studio fotografico di tratterà l'intero CP_1 CP_1 importo della caparra versata”.
Nel successivo accordo di modifiche contrattuali dell'11.05.2020, le parti hanno altresì espressamente convenuto, alla pag. 2, nelle premesse, che “ai sensi dell'art. 1457 c.c., la data fissata per le nozze è da considerarsi termine essenziale per la validità del presente contratto”; ed ancora, a seguire, che “nel caso in cui il cliente, per sua volontà o per cause di forza maggiore, abbia la necessità di rimandare la data di esecuzione dell'evento nuziale, sarà tenuto a comunicare con congruo anticipo allo
[...]
la volontà di variazione di uno dei Termini Essenziali del presente Contratto”; “sarà sua CP_2 cura concordare una nuova data in cui lo abbia disponibilità di esecuzione della Controparte_2
Prestazione Professionale [..]. Nel caso in cui il Cliente non accetti del date proposte dallo CP_2
Fotografico (almeno N° 10 nuove date), il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. sarà considerato risoluto da parte del cliente, pertanto l'intero importo della caparra versata sarà trattenuta dallo studio [..] a titolo di risarcimento”. pagina 5 di 11 Ebbene, gli appellanti sostengono che l'esecuzione del contratto inter partes sia divenuta impossibile per il sopravvenire di una causa non imputabile alla loro volontà, ma dipendente in via esclusiva da un evento esterno – nella specie la diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 - che ha di fatto reso impossibile l'utilizzazione della prestazione della convenuta, rispetto alla quale è altresì venuto meno il loro interesse a riceverla, avendo i medesimi, nelle more, deciso di non sposarsi più; conseguentemente, il contratto stipulato con lo studio fotografico deve – a loro dire - considerarsi risolto per sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione dello stesso e la ditta convenuta deve essere condannata alla restituzione della caparra di € 600,00 ricevuta al momento della sottoscrizione del contratto.
Sotto detto profilo, le pretese di parte appellante sono infondate.
Sebbene sia indiscusso che il fenomeno pandemico abbia determinato una situazione straordinaria, tale da necessitare di una valutazione peculiare e specifica, si rileva che il nostro ordinamento prevede la regula juris, derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., per cui la parte inadempiente non è responsabile dell'inadempimento o del ritardo, laddove offra la prova che questo “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), con conseguente estinzione dell'obbligazione ove la prestazione divenga impossibile oppure quando, perdurando la causa ostativa all'adempimento, “in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla” (art. 1256 c.c.).
Pur tuttavia, è al contempo noto che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore - che, ai sensi dell'art 1218 cod. civ., esclude la responsabilità del debitore stesso per inadempimento - non si identifica con una semplice maggiore difficolta di adempiere ma con una assoluta impossibilita, oggettiva o soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito” (così Cass. 845/1979).
La causa liberatoria contemplata dall'art. 1218 c.c. concerne, dunque, non solo un evento al debitore non imputabile, vale a dire un evento che egli non poteva né prevedere (quod previderi non potest) né prevenire (cui resisti non potest), ma anche l'estraneità della parte inadempiente al mancato adempimento.
Tra i casi di impossibilità non imputabile della prestazione rientra, di certo, l'ordine dell'autorità o factum principis. pagina 6 di 11 Le conseguenze dell'estinzione dell'obbligazione divenuta impossibile sono diversamente regolate dagli artt.1463 e 1464 c.c., a seconda che questa sia totale o parziale: nel primo caso produce la risoluzione del contratto, con la conseguenza che “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (art.1463 c.c.); nel secondo, quando solo una parte della prestazione sia diventata impossibile, il creditore può scegliere tra “una corrispondente riduzione della prestazione…dovuta e recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale” (art. 1464 c.c.).
Se “l'impossibilità è solo temporanea”, poi, l'obbligato, “finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”, ma deve adempiere non appena l'impossibilità vien meno (art.1256, II co.,
c.c.), salva l'estinzione dell'obbligazione “se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla” (art. 1256, II co., c.c.).
Per i soli “contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita”, l'art. 1467 c.c. tutela, col rimedio della risoluzione, quel contraente che sia gravato di una “prestazione…divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili”, salvo che tale onerosità rientri “nell'alea normale del contratto”, e comunque consentendo all'altro contraente di offrire una reductio ad aequitatem delle condizioni contrattuali. Rileva, a tal fine, ogni evento oggettivamente straordinario e soggettivamente imprevedibile tale da non poter essere annoverato nella
“normale alea” di quel tipo contrattuale concluso: “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art.1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni,
l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (così Cass.
22396/2006). Da tanto ne deriva che, essendo la prestazione in via di principio non impossibile, ma pagina 7 di 11 solo più onerosa, al punto di rendere accoglibile la richiesta di risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione, è onere dell'attore, in risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, allegare e provare il fatto che abbia provocato una profonda alterazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili.
Tornando alla fattispecie concreta esaminata, l'appello – sotto detto profilo - non può essere accolto in quanto non può ritenersi configurabile nella fattispecie de qua una impossibilità, parziale o totale, (tale da imporre un rimedio risolutorio del contratto e/o comportare un obbligo di restituzione della caparra versata), della prestazione imputabile al c.d. factum principis, in quanto le parti contraenti erano ben in grado di dare esecuzione al contratto, essendo possibile, con le dovute cautele, celebrare le nozze in data 30.07.2021 ed essendo dunque possibile per i futuri sposi fruire del servizio fotografico commissionato alla ditta di . CP_1 CP_1
Invero, il DPCM del 02/03/2021, che prevedeva all'art. 16: “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose” aveva efficacia fino al
06/04/2021, come previsto dall'art. 57 medesimo DPCM.
L'art. 9 D.L. n. 65 del 18/05/2021, inoltre, aveva previsto la ripresa delle feste conseguenti alle celebrazioni civili e religiose dal 15/06/2021, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 D.L. n. 33 del 2020 - che peraltro non imponevano limiti al numero degli invitati, né particolari restrizioni alle modalità di svolgimento delle feste stesse, fatta salva l'adozione degli accorgimenti necessari ad evitare assembramenti e a mantenere il distanziamento di un metro tra gli ospiti - e con la prescrizione che i partecipanti fossero muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. CP_ Di tanto ne è prova anche la circostanza dedotta dalla convenuta – e peraltro dimostrata mediante produzione documentale (ved. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado) – di aver realizzato, nelle date del 28.07.2021 e del 06.08.2021 (dunque a distanza di pochi giorni dalla data prescelta per le nozze dai sig.ri e (30.07.2021), ben due servizi fotografici per altri Pt_1 Parte_2 due matrimoni che sono stati regolarmente celebrati.
Nel caso in esame, dunque, manca uno squilibrio di prestazioni, e comunque la prestazione era pur sempre in concreto eseguibile perché non vietata espressamente dai provvedimenti restrittivi, mentre pagina 8 di 11 dagli atti di causa emerge che gli odierni appellanti non avevano più interesse a riceverla, non avendo più intenzione di contrarre matrimonio.
In questo specifico caso assume rilevanza l'istituto di matrice giurisprudenziale della “impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione”, che qualifica come ulteriore causa di risoluzione del contratto
– accanto all'impossibilità sopravvenuta di eseguire prestazione – anche quella di riceverla.
Sull'argomento è, invero, risaputo che costituisce principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, non solo che la totale impossibilità della prestazione integra una fattispecie automatica di estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte, ma che gli stessi effetti conseguono, altresì, all'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, purché tale impossibilità non sia, però, imputabile al creditore stesso (v. Cass. n. 26958/2007,
Cass. n. 20811/2014, Cass. n. 8766/2019).
Ebbene, l'impossibilità di ricevere la prestazione nel caso de quo è di certo imputabile agli stessi appellanti che, lungi dall'avvalersi della possibilità (anch'essa concordata con la scrittura dell'11.5.2020) di eventuale rinvio della cerimonia a date da indicare a cura dello studio fotografico, non hanno più voluto sposarsi per una loro autonoma decisione, indipendente dal fenomeno pandemico.
In assenza di un inadempimento della ditta convenuta, pertanto, il recesso degli odierni ricorrenti si configura quale loro inadempimento agli obblighi assunti, con la conseguenza - prevista contrattualmente e dall'art. 1385 c.c. - della perdita della caparra confirmatoria versata nella misura di euro 600,00.
Detto ciò, l'appello è invece fondato rispetto al secondo motivo di doglianza, con il quale gli appellanti hanno eccepito l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta convenuta, di risarcimento danni proposta dalla . Controparte_1
Difatti, a fronte del riconoscimento del diritto della ditta adempiente a trattenere la caparra ricevuta come sostanziale esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, non avrebbe potuto essere riconosciuto – a differenza di quanto sostenuto dalla un CP_1 ulteriore risarcimento dei danni.
Invero, la ditta nel proporre la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto “per CP_1 colpa degli attori” in quanto inadempienti stante i loro illegittimo recesso dal contratto, si è limitata a sostenere che “per la data fissata per l'esecuzione del contratto (30/07/2021) la ditta ha dovuto pagina 9 di 11 rifiutare di assumere un ulteriore incarico e considerare, altresì, il mancato guadagno (lucro cessante) derivante dalla mancata esecuzione del contratto in essere, oltre che il disagio e lo stress di dover fronteggiare un giudizio….”.
Va anzitutto rilevato che parte convenuta in primo grado non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza dedotta in comparsa di avere rifiutato altro incarico per la data concordata coni Sigg.
e non ha pertanto dimostrato la ricorrenza di un ulteriore danno che sarebbe derivato Parte_3 da tale dedotta evenienza.
Inoltre, con la sentenza appellata è stato dichiarato il diritto della convenuta a trattenere la somma di euro 600,00 versata dagli attori a titolo di caparra confirmatoria e con cui gli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, sono stato condannati al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore importo di euro 400,00 a titolo di risarcimento (si legge in motivazione a titolo di mancato guadagno per la mancata esecuzione del contratto).
E la scelta per la parte adempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta o, invece, agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno sono rimedi fra loro alternativi e non cumulabili.
Va precisato, a questo punto, che è riconosciuta alla parte adempiente, che agita per la risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di esigere il doppio della caparra versata o di ritenere la caparra ricevuta (cfr. in tema di domanda di parte adempiente di risoluzione per inadempimento e di condanna della parte inadempiente al pagamento del doppio della caparra versata, Cass. 319/2001).
Nel caso in esame è stato riconosciuto dal giudice di prime cure il diritto della ditta convenuta a ritenere la somma di euro 600,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.
Trattasi di importo convenzionalmente stabilito a titolo di liquidazione del danno per la mancata esecuzione del contratto imputabile agli attori ed a tale somma non può cumularsi ulteriore somma a titolo di risarcimento del medesimo danno, non avendo peraltro la ditta fornito prova di avere CP_1 subito un danno di importo superiore a quello “preventivamente determinato con la clausola che fissa
l'importo della caparra in sede di pattuizione di caparra confirmatoria” (Cass. 2613/1988; Cass.
319/2001).
In virtù del parziale accoglimento dell'appello le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e, liquidate per le fasi studio introduttiva e decisionale per il primo grado e per le fasi studio introduttiva e decisionale per il secondo grado, applicando i valori minimi della pagina 10 di 11 tariffa (scaglione fini ad euro 1.100,00) seguono la prevalente soccombenza degli appellanti, con distrazione in favore del procuratore costituito limitatamente alle spese liquidate per il primo grado
“dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo” (Cass.13706/2025).
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e, in parziale riforma della sentenza n. 111/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Cosenza, in data
25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il 15.02.2023, all'esito del proc. n.
3344/2021 R.G., per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento di ulteriori danni formulata dalla;
Controparte_1
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna i Sigg. e fra loro in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della ditta delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che, Controparte_1 già compensate per 1/3, liquida, per il primo grado, in complessivi euro 185,33, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarre in favore del procuratore costituito, e, per il secondo grado, in complessivi euro 308,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA.
Cosenza, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa UC NG TA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
UC NG TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 915 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 23.4.2025, vertente
TRA
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vetere;
[...] C.F._2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pagliaro;
P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 111/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Cosenza, in data
25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il 15.02.2023 (n. 3344/2021 R.G.).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e introducevano il giudizio di Pt_1 Parte_2 primo grado, deducendo di aver deciso, intorno la fine del 2019, di unirsi in matrimonio e di aver, per pagina 1 di 11 l'occasione, incaricato lo studio fotografico ”, citato in giudizio, di Controparte_1 realizzare un servizio fotografico, per un importo di € 2.200,00, versando, a titolo di caparra, la somma di € 600,00, con espressa pattuizione che l'importo residuo di € 1.600,00 sarebbe stato versato al momento della consegna dei relativi foto-album e video;
deducevano altresì di essere stati costretti a rinviare più volte la data delle nozze, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del D.P.C.M. del
09.03.2020, sino al punto di decidere di non sposarsi più; che, pertanto, essendo divenuta impossibile l'esecuzione del contratto per causa non imputabile alla loro volontà - ma dipendente in via esclusiva dall'emergenza sanitaria in atto che aveva reso impossibile l'utilizzazione della prestazione della convenuta, rispetto alla quale era dunque venuto meno anche il loro interesse a riceverla ( essendo venuta meno la causa del contratto, ovvero la celebrazione del matrimonio) - chiedevano al Giudice adito di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., ordinando alla convenuta la restituzione delle somme già ricevute, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ex art. 1463 c.c.
Costituitasi in giudizio, la ditta eccepiva che, alla data di celebrazione delle Controparte_1 nozze - dapprima fissata per il 05/09/20 e poi spostata al 30/07/21, giusta richiesta di modifiche contrattuali sottoscritte da entrambe le parti del presente giudizio in data 11/05/20 - nessuna impossibilità sopravvenuta si fosse verificata in ragione dell'emergenza sanitaria e dovendo, al contrario, ascriversi esclusivamente agli attori il recesso illegittimo dal contratto;
la convenuta impugnava e contestava, pertanto, la domanda attorea, chiedendone il rigetto e domandando, altresì, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma, minore o maggiore, risultante dall'esito istruttorio e/o riconosciuta dal
Giudice anche in via equitativa, in ogni caso nei limiti di competenza del Giudice adito.
Il Giudice di prime cure, definendo il giudizio n. 3344/2021 R.G., con sentenza n. 111/2023 del
25.01.2023, così provvedeva: “a) rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara il diritto della ditta convenuta a trattenere l'importo di €. 600,00 versato dagli attori a titolo di caparra confirmatoria;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna gli attori al pagamento in solido in favore della ditta convenuta, nelle rappresentanze di legge, dell'ulteriore importo di € 400,00 a titolo di risarcimento dei danni [..]”.
A questo punto, con atto di citazione, notificato il 27.02.2023, i sig.ri e Parte_1 hanno citato innanzi al Tribunale di Cosenza la ditta , Parte_2 Controparte_1 pagina 2 di 11 in persona del suo l.r.p.t., al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 111/2023, pronunziata dal
Giudice di Pace di Cosenza, in data 25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il
15.02.2023, all'esito del proc. n. 3344/2021 R.G.
In primo luogo, i sig.ri e hanno inteso impugnare la sentenza, nel capo in cui il Pt_1 Parte_2
Giudice del primo grado ha ritenuto che la domanda di restituzione della caparra di € 600,00 non potesse trovare accoglimento, decidendo erroneamente di non applicare il disposto di cui all'art. 1256
c.c. e, conseguentemente, di non disporre la restituzione della somma versata secondo le norme relative alla ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 1463 c.c.
Nel dettaglio, gli appellanti sostengono che, alla stregua dell'art. 1256, co. 2 c.c., l'obbligazione si estingue anche nel caso in cui, a fronte dell'impossibilità meramente temporanea della prestazione, questa si protragga fino a far venir meno l'interesse del creditore a conseguirla;
e, nella specie, esisterebbe, a loro dire, una evidente correlazione causale tra la realizzazione del servizio fotografico e il matrimonio del quale era venuta meno la possibilità di celebrazione per una causa di forza maggiore, quale la pandemia da Covid – 19, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto e in alcun modo imputabile agli attori odierni appellanti;
essendo, pertanto, venuto meno il presupposto del contratto avente ad oggetto il servizio fotografico ovvero la celebrazione del matrimonio, la ritenzione della caparra versata era divenuta sine titulo e, dunque, la stessa doveva essere restituita in favore degli attori.
In secondo luogo, i sig.ri e hanno inteso appellare la sentenza con riguardo alla Pt_1 Parte_2 decisione del Giudice del primo grado che, dopo avere applicato le norme che disciplinano l'istituto della caparra confirmatoria, ha contestualmente accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento – senza tuttavia neanche vagliarne la non scarsa importanza – nonché quella di risarcimento dei danni (indimostrati), così operando una commistione tra i due istituti, incompatibili tra loro.
In particolare, sostengono gli appellanti, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla ditta convenuta, in primis, perché, non verrebbe in rilievo un inadempimento imputabile agli attori;
in secundis, perché, anche a voler ritenere l'inadempimento imputabile agli attori, al più, parte convenuta, una volta invocata ed applicata la disciplina di cui all'art. 1385 c.c., avrebbe potuto ritenere la caparra ricevuta, ma non chiedere ed ottenere altresì il risarcimento dei danni che, peraltro, parte convenuta non ha assolutamente provato. pagina 3 di 11 Per tutte le ragioni sopra esposte, i sig.ri e hanno chiesto al giudice adito di Pt_1 Parte_2
“accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza appellata nei capi impugnati col presente atto, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., ordinando alla convenuta la restituzione delle somme già ricevute secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ex art. 1463 c.c.”.
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2023, la ditta convenuta ha dedotto che i sig.ri e avevano stipulato con la Controparte_1 Pt_1 Parte_2 medesima un contratto per il servizio fotografico del loro matrimonio, fissando quale data di nozze dapprima quella del 05/09/20 e poi quella 30/07/21 (giusta richiesta di modifiche contrattuali sottoscritte da entrambe le parti in data 11/05/20), pattuendo espressamente che, in caso di mancata esecuzione del contratto, la somma di € 600, 00 versata a titolo di caparra confirmatoria sarebbe stata trattenuta. Per la ditta appellata, bene ha fatto il Giudice di prime cure ad escludere che l'invocata causa di forza maggiore -rappresentata dall'emergenza sanitaria da Covid 19- integrasse giusta causa di recesso, in quanto - alla data di comunicazione del recesso del 30/04/21 rispetto a quella del 30/07/21 fissata per le nozze - i matrimoni si celebravano regolarmente in tutta Italia, per come dimostrato dalla convenuta con documentazione prodotta in giudizio, e ben potendosi ulteriormente concordare altra data per il matrimonio e non recedere dal contratto;
pertanto, l'impossibilità della prestazione è stata correttamente ascritta dal Giudice del primo grado ad un'autonoma decisione adottata dagli appellanti e non ascrivibile ad un inadempimento della convenuta. Pertanto, ha sostenuto l'appellata, va ritenuta fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ed affermato il diritto di quest'ultima a trattenere l'importo della caparra confirmatoria, con condanna degli attori al pagamento dell'ulteriore somma di € 400,00, a titolo di lucro cessante, conseguente alla mancata esecuzione del contratto ed al recesso ingiustificato dallo stesso.
Alla luce di quanto esposto, la ditta appellata ha chiesto il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza n°111/23, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, in data 25/01/23, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21.01.2025, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 4 di 11 Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
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L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Si rileva, in primo luogo, che è incontestato tre le parti che, i sig.ri e , con un primo Pt_1 Parte_2 contratto, hanno concordato con la ditta , la realizzazione di un servizio Controparte_1 fotografico per la celebrazione delle nozze inizialmente prevista per la data del 05.09.2020 e successivamente posticipata – con ulteriore accordo di modifiche contrattuali dell'11.05.2020 – alla data del 30.07.2021, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 (ved. all. n. 3 al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Il costo totale del servizio veniva pattuito dalle parti in € 2.200,00, con versamento di un acconto, pari ad € 600,00 al momento della sottoscrizione del contratto ed il saldo residuo pari ad € 1.600,00, al momento della consegna del fotoalbum e video.
Alla pag. 3 del “Contratto fotografico matrimoniale” è stata altresì espressamente prevista l'ipotesi di
“Recessione o Rinuncia”; in essa così si legge: “Il cliente può recedere dal presente accordo entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso senza che nulla sia dovuto al fotografo e con restituzione integrale della caparra versata. Le successive disdette saranno così regolate: dal 14° giorno dalla firma del presente accordo lo studio fotografico di tratterà l'intero CP_1 CP_1 importo della caparra versata”.
Nel successivo accordo di modifiche contrattuali dell'11.05.2020, le parti hanno altresì espressamente convenuto, alla pag. 2, nelle premesse, che “ai sensi dell'art. 1457 c.c., la data fissata per le nozze è da considerarsi termine essenziale per la validità del presente contratto”; ed ancora, a seguire, che “nel caso in cui il cliente, per sua volontà o per cause di forza maggiore, abbia la necessità di rimandare la data di esecuzione dell'evento nuziale, sarà tenuto a comunicare con congruo anticipo allo
[...]
la volontà di variazione di uno dei Termini Essenziali del presente Contratto”; “sarà sua CP_2 cura concordare una nuova data in cui lo abbia disponibilità di esecuzione della Controparte_2
Prestazione Professionale [..]. Nel caso in cui il Cliente non accetti del date proposte dallo CP_2
Fotografico (almeno N° 10 nuove date), il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. sarà considerato risoluto da parte del cliente, pertanto l'intero importo della caparra versata sarà trattenuta dallo studio [..] a titolo di risarcimento”. pagina 5 di 11 Ebbene, gli appellanti sostengono che l'esecuzione del contratto inter partes sia divenuta impossibile per il sopravvenire di una causa non imputabile alla loro volontà, ma dipendente in via esclusiva da un evento esterno – nella specie la diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 - che ha di fatto reso impossibile l'utilizzazione della prestazione della convenuta, rispetto alla quale è altresì venuto meno il loro interesse a riceverla, avendo i medesimi, nelle more, deciso di non sposarsi più; conseguentemente, il contratto stipulato con lo studio fotografico deve – a loro dire - considerarsi risolto per sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione dello stesso e la ditta convenuta deve essere condannata alla restituzione della caparra di € 600,00 ricevuta al momento della sottoscrizione del contratto.
Sotto detto profilo, le pretese di parte appellante sono infondate.
Sebbene sia indiscusso che il fenomeno pandemico abbia determinato una situazione straordinaria, tale da necessitare di una valutazione peculiare e specifica, si rileva che il nostro ordinamento prevede la regula juris, derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., per cui la parte inadempiente non è responsabile dell'inadempimento o del ritardo, laddove offra la prova che questo “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), con conseguente estinzione dell'obbligazione ove la prestazione divenga impossibile oppure quando, perdurando la causa ostativa all'adempimento, “in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla” (art. 1256 c.c.).
Pur tuttavia, è al contempo noto che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore - che, ai sensi dell'art 1218 cod. civ., esclude la responsabilità del debitore stesso per inadempimento - non si identifica con una semplice maggiore difficolta di adempiere ma con una assoluta impossibilita, oggettiva o soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito” (così Cass. 845/1979).
La causa liberatoria contemplata dall'art. 1218 c.c. concerne, dunque, non solo un evento al debitore non imputabile, vale a dire un evento che egli non poteva né prevedere (quod previderi non potest) né prevenire (cui resisti non potest), ma anche l'estraneità della parte inadempiente al mancato adempimento.
Tra i casi di impossibilità non imputabile della prestazione rientra, di certo, l'ordine dell'autorità o factum principis. pagina 6 di 11 Le conseguenze dell'estinzione dell'obbligazione divenuta impossibile sono diversamente regolate dagli artt.1463 e 1464 c.c., a seconda che questa sia totale o parziale: nel primo caso produce la risoluzione del contratto, con la conseguenza che “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (art.1463 c.c.); nel secondo, quando solo una parte della prestazione sia diventata impossibile, il creditore può scegliere tra “una corrispondente riduzione della prestazione…dovuta e recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale” (art. 1464 c.c.).
Se “l'impossibilità è solo temporanea”, poi, l'obbligato, “finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”, ma deve adempiere non appena l'impossibilità vien meno (art.1256, II co.,
c.c.), salva l'estinzione dell'obbligazione “se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla” (art. 1256, II co., c.c.).
Per i soli “contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita”, l'art. 1467 c.c. tutela, col rimedio della risoluzione, quel contraente che sia gravato di una “prestazione…divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili”, salvo che tale onerosità rientri “nell'alea normale del contratto”, e comunque consentendo all'altro contraente di offrire una reductio ad aequitatem delle condizioni contrattuali. Rileva, a tal fine, ogni evento oggettivamente straordinario e soggettivamente imprevedibile tale da non poter essere annoverato nella
“normale alea” di quel tipo contrattuale concluso: “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art.1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni,
l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (così Cass.
22396/2006). Da tanto ne deriva che, essendo la prestazione in via di principio non impossibile, ma pagina 7 di 11 solo più onerosa, al punto di rendere accoglibile la richiesta di risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione, è onere dell'attore, in risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, allegare e provare il fatto che abbia provocato una profonda alterazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili.
Tornando alla fattispecie concreta esaminata, l'appello – sotto detto profilo - non può essere accolto in quanto non può ritenersi configurabile nella fattispecie de qua una impossibilità, parziale o totale, (tale da imporre un rimedio risolutorio del contratto e/o comportare un obbligo di restituzione della caparra versata), della prestazione imputabile al c.d. factum principis, in quanto le parti contraenti erano ben in grado di dare esecuzione al contratto, essendo possibile, con le dovute cautele, celebrare le nozze in data 30.07.2021 ed essendo dunque possibile per i futuri sposi fruire del servizio fotografico commissionato alla ditta di . CP_1 CP_1
Invero, il DPCM del 02/03/2021, che prevedeva all'art. 16: “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose” aveva efficacia fino al
06/04/2021, come previsto dall'art. 57 medesimo DPCM.
L'art. 9 D.L. n. 65 del 18/05/2021, inoltre, aveva previsto la ripresa delle feste conseguenti alle celebrazioni civili e religiose dal 15/06/2021, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 D.L. n. 33 del 2020 - che peraltro non imponevano limiti al numero degli invitati, né particolari restrizioni alle modalità di svolgimento delle feste stesse, fatta salva l'adozione degli accorgimenti necessari ad evitare assembramenti e a mantenere il distanziamento di un metro tra gli ospiti - e con la prescrizione che i partecipanti fossero muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. CP_ Di tanto ne è prova anche la circostanza dedotta dalla convenuta – e peraltro dimostrata mediante produzione documentale (ved. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado) – di aver realizzato, nelle date del 28.07.2021 e del 06.08.2021 (dunque a distanza di pochi giorni dalla data prescelta per le nozze dai sig.ri e (30.07.2021), ben due servizi fotografici per altri Pt_1 Parte_2 due matrimoni che sono stati regolarmente celebrati.
Nel caso in esame, dunque, manca uno squilibrio di prestazioni, e comunque la prestazione era pur sempre in concreto eseguibile perché non vietata espressamente dai provvedimenti restrittivi, mentre pagina 8 di 11 dagli atti di causa emerge che gli odierni appellanti non avevano più interesse a riceverla, non avendo più intenzione di contrarre matrimonio.
In questo specifico caso assume rilevanza l'istituto di matrice giurisprudenziale della “impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione”, che qualifica come ulteriore causa di risoluzione del contratto
– accanto all'impossibilità sopravvenuta di eseguire prestazione – anche quella di riceverla.
Sull'argomento è, invero, risaputo che costituisce principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, non solo che la totale impossibilità della prestazione integra una fattispecie automatica di estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte, ma che gli stessi effetti conseguono, altresì, all'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, purché tale impossibilità non sia, però, imputabile al creditore stesso (v. Cass. n. 26958/2007,
Cass. n. 20811/2014, Cass. n. 8766/2019).
Ebbene, l'impossibilità di ricevere la prestazione nel caso de quo è di certo imputabile agli stessi appellanti che, lungi dall'avvalersi della possibilità (anch'essa concordata con la scrittura dell'11.5.2020) di eventuale rinvio della cerimonia a date da indicare a cura dello studio fotografico, non hanno più voluto sposarsi per una loro autonoma decisione, indipendente dal fenomeno pandemico.
In assenza di un inadempimento della ditta convenuta, pertanto, il recesso degli odierni ricorrenti si configura quale loro inadempimento agli obblighi assunti, con la conseguenza - prevista contrattualmente e dall'art. 1385 c.c. - della perdita della caparra confirmatoria versata nella misura di euro 600,00.
Detto ciò, l'appello è invece fondato rispetto al secondo motivo di doglianza, con il quale gli appellanti hanno eccepito l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta convenuta, di risarcimento danni proposta dalla . Controparte_1
Difatti, a fronte del riconoscimento del diritto della ditta adempiente a trattenere la caparra ricevuta come sostanziale esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, non avrebbe potuto essere riconosciuto – a differenza di quanto sostenuto dalla un CP_1 ulteriore risarcimento dei danni.
Invero, la ditta nel proporre la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto “per CP_1 colpa degli attori” in quanto inadempienti stante i loro illegittimo recesso dal contratto, si è limitata a sostenere che “per la data fissata per l'esecuzione del contratto (30/07/2021) la ditta ha dovuto pagina 9 di 11 rifiutare di assumere un ulteriore incarico e considerare, altresì, il mancato guadagno (lucro cessante) derivante dalla mancata esecuzione del contratto in essere, oltre che il disagio e lo stress di dover fronteggiare un giudizio….”.
Va anzitutto rilevato che parte convenuta in primo grado non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza dedotta in comparsa di avere rifiutato altro incarico per la data concordata coni Sigg.
e non ha pertanto dimostrato la ricorrenza di un ulteriore danno che sarebbe derivato Parte_3 da tale dedotta evenienza.
Inoltre, con la sentenza appellata è stato dichiarato il diritto della convenuta a trattenere la somma di euro 600,00 versata dagli attori a titolo di caparra confirmatoria e con cui gli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, sono stato condannati al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore importo di euro 400,00 a titolo di risarcimento (si legge in motivazione a titolo di mancato guadagno per la mancata esecuzione del contratto).
E la scelta per la parte adempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta o, invece, agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno sono rimedi fra loro alternativi e non cumulabili.
Va precisato, a questo punto, che è riconosciuta alla parte adempiente, che agita per la risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di esigere il doppio della caparra versata o di ritenere la caparra ricevuta (cfr. in tema di domanda di parte adempiente di risoluzione per inadempimento e di condanna della parte inadempiente al pagamento del doppio della caparra versata, Cass. 319/2001).
Nel caso in esame è stato riconosciuto dal giudice di prime cure il diritto della ditta convenuta a ritenere la somma di euro 600,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.
Trattasi di importo convenzionalmente stabilito a titolo di liquidazione del danno per la mancata esecuzione del contratto imputabile agli attori ed a tale somma non può cumularsi ulteriore somma a titolo di risarcimento del medesimo danno, non avendo peraltro la ditta fornito prova di avere CP_1 subito un danno di importo superiore a quello “preventivamente determinato con la clausola che fissa
l'importo della caparra in sede di pattuizione di caparra confirmatoria” (Cass. 2613/1988; Cass.
319/2001).
In virtù del parziale accoglimento dell'appello le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e, liquidate per le fasi studio introduttiva e decisionale per il primo grado e per le fasi studio introduttiva e decisionale per il secondo grado, applicando i valori minimi della pagina 10 di 11 tariffa (scaglione fini ad euro 1.100,00) seguono la prevalente soccombenza degli appellanti, con distrazione in favore del procuratore costituito limitatamente alle spese liquidate per il primo grado
“dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo” (Cass.13706/2025).
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e, in parziale riforma della sentenza n. 111/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Cosenza, in data
25.01.2023, depositata in cancelleria il 27 successivo e notificata il 15.02.2023, all'esito del proc. n.
3344/2021 R.G., per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento di ulteriori danni formulata dalla;
Controparte_1
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna i Sigg. e fra loro in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della ditta delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che, Controparte_1 già compensate per 1/3, liquida, per il primo grado, in complessivi euro 185,33, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarre in favore del procuratore costituito, e, per il secondo grado, in complessivi euro 308,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA.
Cosenza, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa UC NG TA
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