Articolo 39 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 38Articolo 40
Versione
11 maggio 1963
Art. 39.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1953-54
(articolo 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 71.664.320.636 - Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 37) . . . . . . . . . L. 38.303.059.579 Residui passivi al 30 giugno 1954. . . . . . . . . L. 109.967.380.215
Entrata in vigore il 11 maggio 1963