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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3554/2025 R.G. T R A
rappresenta e difensa giusta procura in atti dall'Avv. Maurizio Chimienti;
Parte_1 RICORRENTE E
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente declinate dal solo procuratore della ricorrente, senza assegnazione di ulteriori termini;
il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 01.04.2025. IN FATTO Con ricorso depositato il 20.03.2025 premesso che: Parte_1
1. in data 24.10.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con in Bari Controparte_1
e che dalla loro unione non erano nati figli;
2. nel mese di luglio 2024, dopo un'aggressione perpetrata ai suoi danni, il resistente aveva abbandonato la casa coniugale;
3. il ra dipendente di un'impresa di pulizie, percependo uno stipendio mensile di € CP_1
1.400,00/1.500,00, oltre ad una pensione di invalidità di € 300,00 mensili mentre lei era inoccupata;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale con addebito al marito e che a carico di quest'ultimo fosse posto un assegno di mantenimento muliebre di € 600,00 mensili, oltre all'aggiornamento annuale I.S.T.A.T. All'udienza del 10.10.2025 il resistente non compariva sicché, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del resistente a decorrere da aprile 2025 l'importo di € 600,00 mensili, oltre all'adeguamento annuale I.S.T.A.T., a titolo di assegno di mantenimento muliebre, da pagarsi in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 01.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del resistente.
1 Nel merito, la domanda di separazione proposta dall' è fondata e merita integrale Pt_1 accoglimento.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta impossibile risulta non solo dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione ma soprattutto dal rilievo che i coniugi sono separati di fatto dal mese di luglio 2024, avendo deciso il resistente di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare abbandonando la moglie.
2.- La separazione personale dei coniugi va pronunciata con accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 C. C., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). 3.- Sul punto specifico l' ha dedotto in primis che la crisi della coppia sarebbe Pt_1 intervenuta a seguito della condotta di suo marito, il quale si sarebbe, senza preavviso alcuno, allontanato dalla casa coniugale per non farvi più ritorno. Il resistente ha dunque violato un fondamentale dovere nascente dal matrimonio. 3.1.- E' risaputo che l'abbandono della casa familiare integra una causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza;
tuttavia un siffatto comportamento “…non concreta tale violazione se si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato da una giusta causa” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/97 n. 10648 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I, 20/1/2006 n. 1202). Ebbene, il restando contumace, non ha contestato la prospettazione di parte ricorrente CP_1 né ha dimostrato che tale allontanamento fu giustificato, sicché l'abbandono del tetto coniugale da parte sua costituisce ragione di addebito della separazione. 3.2.- In secundis, l' ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe intervenuta anche a Pt_1 seguito della condotta violenta assunta da suo marito a luglio 2024 in suo danno. Vi è in atti non solo la denuncia querela sporta dall' in data 29.09.2025 relativa Pt_1 all'episodio di violenza subita a luglio 2024 ma anche l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari del 02.10.2025 con cui è stata disposta la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla
2 persona offesa (l ), con applicazione del braccialetto elettronico per il reato contestatogli Pt_1 ex art. 612 bis c.p. Detti atti giudiziari sono di per sé bastevoli per emettere una pronuncia di addebito a carico del n quanto confermativi di tutte le accuse rivolte dalla ricorrente al marito nei propri scritti CP_1 difensivi e perché è comunque pacifico che anche un solo episodio di percosse possa ritenersi sufficiente per la pronuncia di separazione con addebito a carico dell'autore delle violenze (ex multis, Cassazione, I Civile, sentenza n. 22689/2017). La prefata documentazione in atti comprova che il a usato violenza nei suoi confronti, CP_1 così come riferito dalla ricorrente;
ciò corrobora l'assunto decisorio ed in ogni caso, il CP_1 restando contumace nel giudizio di merito, non ha contestato la prospettazione di parte ricorrente, sicché anche le violenze perpetrate in danno della moglie in costanza di matrimonio costituiscono ragione di addebito della separazione.
4.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 10.10.2025, alle quali l'attrice ha prestato acquiescenza.
5.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate – in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia essendo stata ammessa l'attrice al Patrocinio a spese dello stato - come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.03.2025 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
3. conferma i provvedimenti personali ed economici dettati con ordinanza del 10.10.2025;
4. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il GIUDICE Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3554/2025 R.G. T R A
rappresenta e difensa giusta procura in atti dall'Avv. Maurizio Chimienti;
Parte_1 RICORRENTE E
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente declinate dal solo procuratore della ricorrente, senza assegnazione di ulteriori termini;
il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 01.04.2025. IN FATTO Con ricorso depositato il 20.03.2025 premesso che: Parte_1
1. in data 24.10.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con in Bari Controparte_1
e che dalla loro unione non erano nati figli;
2. nel mese di luglio 2024, dopo un'aggressione perpetrata ai suoi danni, il resistente aveva abbandonato la casa coniugale;
3. il ra dipendente di un'impresa di pulizie, percependo uno stipendio mensile di € CP_1
1.400,00/1.500,00, oltre ad una pensione di invalidità di € 300,00 mensili mentre lei era inoccupata;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale con addebito al marito e che a carico di quest'ultimo fosse posto un assegno di mantenimento muliebre di € 600,00 mensili, oltre all'aggiornamento annuale I.S.T.A.T. All'udienza del 10.10.2025 il resistente non compariva sicché, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del resistente a decorrere da aprile 2025 l'importo di € 600,00 mensili, oltre all'adeguamento annuale I.S.T.A.T., a titolo di assegno di mantenimento muliebre, da pagarsi in favore dell' entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 01.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del resistente.
1 Nel merito, la domanda di separazione proposta dall' è fondata e merita integrale Pt_1 accoglimento.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta impossibile risulta non solo dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione ma soprattutto dal rilievo che i coniugi sono separati di fatto dal mese di luglio 2024, avendo deciso il resistente di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare abbandonando la moglie.
2.- La separazione personale dei coniugi va pronunciata con accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 C. C., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). 3.- Sul punto specifico l' ha dedotto in primis che la crisi della coppia sarebbe Pt_1 intervenuta a seguito della condotta di suo marito, il quale si sarebbe, senza preavviso alcuno, allontanato dalla casa coniugale per non farvi più ritorno. Il resistente ha dunque violato un fondamentale dovere nascente dal matrimonio. 3.1.- E' risaputo che l'abbandono della casa familiare integra una causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza;
tuttavia un siffatto comportamento “…non concreta tale violazione se si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato da una giusta causa” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/97 n. 10648 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I, 20/1/2006 n. 1202). Ebbene, il restando contumace, non ha contestato la prospettazione di parte ricorrente CP_1 né ha dimostrato che tale allontanamento fu giustificato, sicché l'abbandono del tetto coniugale da parte sua costituisce ragione di addebito della separazione. 3.2.- In secundis, l' ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe intervenuta anche a Pt_1 seguito della condotta violenta assunta da suo marito a luglio 2024 in suo danno. Vi è in atti non solo la denuncia querela sporta dall' in data 29.09.2025 relativa Pt_1 all'episodio di violenza subita a luglio 2024 ma anche l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari del 02.10.2025 con cui è stata disposta la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla
2 persona offesa (l ), con applicazione del braccialetto elettronico per il reato contestatogli Pt_1 ex art. 612 bis c.p. Detti atti giudiziari sono di per sé bastevoli per emettere una pronuncia di addebito a carico del n quanto confermativi di tutte le accuse rivolte dalla ricorrente al marito nei propri scritti CP_1 difensivi e perché è comunque pacifico che anche un solo episodio di percosse possa ritenersi sufficiente per la pronuncia di separazione con addebito a carico dell'autore delle violenze (ex multis, Cassazione, I Civile, sentenza n. 22689/2017). La prefata documentazione in atti comprova che il a usato violenza nei suoi confronti, CP_1 così come riferito dalla ricorrente;
ciò corrobora l'assunto decisorio ed in ogni caso, il CP_1 restando contumace nel giudizio di merito, non ha contestato la prospettazione di parte ricorrente, sicché anche le violenze perpetrate in danno della moglie in costanza di matrimonio costituiscono ragione di addebito della separazione.
4.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 10.10.2025, alle quali l'attrice ha prestato acquiescenza.
5.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate – in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia essendo stata ammessa l'attrice al Patrocinio a spese dello stato - come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.03.2025 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
3. conferma i provvedimenti personali ed economici dettati con ordinanza del 10.10.2025;
4. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il GIUDICE Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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