Articolo 2 della Legge 7 giugno 1990, n. 149
Articolo 1Articolo 3
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30 giugno 1990
Art. 2. 1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato e' stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 . La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unita' alla data del 1 luglio 1990 e di 350 unita' al 1 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1 luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 2:
La tabella VI annessa alla legge n. 301/1963 (Norme per il riordino dei servizi e della carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) determina il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei termini seguenti:
"TABELLA VI RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE
Personale tecnico con funzioni di polizia

Coeffi- Qualifica Posti in
ciente organico
- - -
271 Maresciallo maggiore 200
229 Maresciallo capo 220
202 Maresciallo ordinario 260
180 Brigadiere
157 Vice brigadiere 1.300
131 Guardia scelta 1.500
128 Guardia - Allievo guardia 1.800(a) ______
5.280
(a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non piu' di 360 posti per ciascun anno dei tre anni di prima appplicazione della presente legge".
Entrata in vigore il 30 giugno 1990